Articolo 13 della Legge 31 ottobre 1958, n. 965
Articolo 12Articolo 14
Versione
15 novembre 1958
Art. 13.
Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito, per l'esercizio finanziario 1958-59, in lire 12 miliardi lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Entrata in vigore il 15 novembre 1958