Decreto presidenziale 28 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 23866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23866 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23866/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09963/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9963 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RE IA, rappresentato e difeso dall’avvocato Duccio M. Traina, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Buozzi n. 68, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale n. 180 del 27 novembre 2023, redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 13 dicembre 2022, nella parte in cui il ricorrente, identificato con numero di busta n. 422, è stato dichiarato “non idoneo”, e, quindi, non ammesso a sostenere la prova orale, e dell’“ Allegato A ” a tale verbale, in cui sono riportate con motivazione standard le valutazioni dei tre elaborati scritti del ricorrente;
- dell’elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale, pubblicato in data 3 luglio 2024 sul sito del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non contempla il nominativo del Dott. IA;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale
quanto ai motivi aggiunti presentati il 16 giugno 2025:
- della graduatoria, approvata con decreto del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2025, dei vincitori del concorso per esami a 400 posti di notaio indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 13 dicembre 2022, nella parte in cui non contempla il Dott. RE IA;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. TO TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso per esami a n. 400 posti di notaio, indetto con Decreto del Ministero della Giustizia del 13 dicembre 2022.
Il 26 giugno 2023, la Commissione, con verbale n. 15, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 166/2006, approvava la tabella delle formulazioni standard delle motivazioni relative ai giudizi di inidoneità delle prove scritte, e decideva di correggere per primo l’atto inter vivos di diritto civile, per secondo l’atto mortis causa e, infine, l’atto inter vivos di diritto commerciale.
La Commissione, quanto alla posizione dell’odierno ricorrente:
- con riferimento all’atto inter vivos di diritto civile e all’atto mortis causa, non ravvisava la sussistenza delle sopracitate “ ipotesi di cui al comma 7 dell’art. 11, del d.lgs. 166/2006 ” (ossia la nullità o gravi insufficienze secondo i criteri definiti dalla stessa Commissione);
- tuttavia “ dopo la lettura ” dell'atto inter vivos di diritto commerciale, dichiarava “ non idoneo il candidato ”, ai sensi dell'art. 11, comma 6, d. lgs.166/2006.
2. Queste le censure articolate con l’atto introduttivo del giudizio:
2.1) ( CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL’ATTO INTER VIVOS DI DIRITTO COMMERCIALE): Eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti, illogicità, macroscopica disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà.
Come emerge dall’impugnato verbale n. 180 della Commissione, l’elaborato è stato giudicato “ gravemente insufficiente per travisamento della traccia”, in quanto:
a) “il candidato suppone che il ripianamento delle perdite sia avvenuto nello spazio temporale tra l'approvazione del bilancio e l'assemblea i cui lavori la traccia chiedeva di verbalizzare (il ripianamento in parola, invece, doveva avvenire nella stessa assemblea testé citata, mentre secondo la soluzione seguita in atto l'assemblea verbalizzata si limita a prendere atto dell'assenza di perdite)” e “Per giunta, il ripianamento delle perdite è concepito come un fatto puramente contabile, operato in assenza di qualunque manifestazione di volontà assembleare, e quindi concepito come conseguenza automatica della parziale rinunzia dei soci al finanziamento. A fortiori, anche l’“erosione” delle riserve volontarie e legali è congetturata come fatto puramente contabile ”.
L’elaborato, sotto altri profili, è stato giudicato “insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica”, atteso che:
b) “ la clausola antistallo è imprecisamente formulata in quanto non chiarisce a chi spetta il diritto d'iniziativa per attivare la procedura atta a risolvere lo stallo;
c) “è inoltre genericamente formulata la clausola relativa alla validità delle riunioni del cda senza formale convocazione”;
d) nella “clausola che introduce il mero gradimento, non è stato disciplinato il termine per l'esercizio del diritto di recesso legale ”.
Tale giudizio sarebbe affetto da macroscopico travisamento dei fatti e da manifesta irrazionalità e illogicità, come confermato da un parere pro veritate dal ricorrente prodotto in atti,
L’impostazione accolta dalla Commissione, secondo la quale il ripianamento di perdite incidenti soltanto sulle riserve richiede una manifestazione di volontà assembleare, non trova riscontro nel dettato normativo, che richiede una deliberazione assembleare soltanto nelle ipotesi di riduzione del capitale di cui agli articoli 2482- bis e 2482- ter del codice civile, ipotesi queste pacificamente estranee alla traccia.
La soluzione proposta dal candidato sarebbe corretta, in quanto coerente con l’impostazione pacificamente accolta dalla dottrina e dalla prassi, secondo la quale è possibile procedere alla copertura delle perdite mediante l’effettuazione di c.d. versamenti a fondo perduto, ovvero (come nella fattispecie oggetto della traccia) la rinuncia da parte dei soci alla restituzione di crediti vantati dalla società.
Quanto, poi, alla “clausola anti-stallo”, la Commissione, lamentando che la clausola non chiarirebbe “ a chi spetta il diritto d'iniziativa per attivare la procedura atta a risolvere lo stallo”, avrebbe travisato manifestamente tale clausola, poiché essa attribuisce chiaramente il diritto d’iniziativa a “ ciascuna parte ” del contratto sociale, ossia, da una parte, a VI, e dall’altra, agli attuali soci.
In base alla clausola predisposta dal ricorrente, ove si registrasse uno stallo (essendo opposta la volontà di VI a quella dei restanti soci) sia VI, sia ciascuno degli altri soci (non potendo dubitarsi, alla luce del tenore letterale della clausola, del fatto che essa faccia riferimento proprio a “ciascuna parte” del contratto sociale) potranno attivare la procedura di risoluzione dello stallo prevista dalla clausola di “roulette russa” introdotta nello statuto.
Con riferimento, poi, alla clausola relativa alla validità delle riunioni del C.d.A. senza convocazione formale (rilievo della Commissione sub c), la traccia riferisce che tra le modifiche statutarie richieste da VI vi fosse quella di “ prevedere, ove possibile, che il consiglio di amministrazione possa validamente riunirsi in mancanza di formale convocazione ”.
Il dott. IA ha previsto l’approvazione da parte dell’assemblea dell’introduzione della seguente previsione statuaria: “ Riunioni del consiglio di amministrazione: il consiglio di amministrazione può validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione ”.
Ciò in forza del rinvio da parte dell’articolo 2475, comma 6, c.c. (applicabile alle s.r.l., quale quella ipotizzata nella traccia d’esame) all’art. 2381 c.c. (applicabile alle s.p.a.) che, dopo aver previsto che il Presidente convoca il C.d.A., fa espressamente salva una diversa previsione statutaria.
Viene, pertanto, confutato che, come sostenuto dalla Commissione, la clausola predisposta dal ricorrente sia “ genericamente formulata ”.
Per ciò che concerne la clausola di mero gradimento, viene osservato che la traccia contempla tra le modifiche statutarie richieste da VI quella volta a “ modificare l'attuale regime di circolazione delle partecipazioni sociali, per subordinarne il trasferimento al mero gradimento dell'organo amministrativo ”.
Il ricorrente ha, quindi, formulato la seguente clausola statutaria: “ Art. … Circolazione delle partecipazioni sociali: il trasferimento a qualsiasi titolo delle quote sociali è subordinato al mero gradimento dell’organo amministrativo il quale entro … dalla relativa notifica dovrà esprimersi mediante … comunicandone l’esito all’interessato entro … a mezzo di (ulteriori precisazioni relative all’esito del trasferimento in caso di mancata pronuncia dell’organo amministrativo entro il termine previsto) ”.
A motivazione della formulazione prospettata, il ricorrente ha richiamato l’art. 2469 c.c. che consente l’introduzione di clausole di mero gradimento; ed ha precisato che, “ diversamente da quanto previsto dall’art. 2437, comma 2, lett. b), c.c ” per le società per azioni, nelle società a responsabilità limitata (quale quella ipotizzata nella traccia d’esame) il diritto di recesso a fronte dell’introduzione di simile clausola spetta soltanto ove “ vi sia un’impossibilità di trasferire la quota sociale ”.
Va, quindi, escluso che la clausola predisposta dal dott. IA sia incompleta, non prevedendo il termine per l'esercizio del diritto di recesso legale, atteso che tale termine è ricavabile dal codice civile.
2.2) (CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL’ATTO INTER VIVOS DI DIRITTO CIVILE): Eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti, illogicità, macroscopica disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà
Come risulta dal punto 13 dell’Allegato A) del verbale della Commissione esaminatrice n. 180, l’elaborato del Dott. IA è stato ritenuto “ insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ”.
La Commissione ha formulato i seguenti rilievi:
- “ a) imprecisa predisposizione della clausola che prevede la condizione risolutiva a causa della mancanza di chiarezza sia nell’indicazione dell’oggetto dell’evento condizionale (identificato nell’attività di accertamento del notaro e non nel fatto oggettivo della insussistenza di formalità), sia nel riferimento temporale circa l’avveramento dell’evento condizionale ”;
- “ b) mancata previsione della garanzia della servitù costituita sul fondo di Primo, giustificata col richiamo all’istituto della trascrizione, che è relativo all’acquisto e all’opponibilità del diritto, ma che non garantisce la conservazione della servitù verso il creditore ipotecario di Primo ”.
La Commissione, laddove ha evidenziato la scarsa chiarezza nell’indicazione dell’oggetto dell’evento dedotto in condizione, sarebbe incorsa in un evidente travisamento dell’elaborato del ricorrente, atteso che, come risulta dalle clausole richiamate, l’atto da questi predisposto afferma chiaramente che l’evento dedotto in condizione, ossia l’evento il cui verificarsi determina la risoluzione del contratto, è l’esistenza di formalità pregiudizievoli sul diritto di proprietà del fabbricato oggetto di compravendita.
A differenza di quanto lamentato dalla Commissione, dunque, non possono esservi dubbi sul fatto che l’evento dedotto in condizione è l’esistenza delle suddette formalità pregiudizievoli e non invece l’attività di accertamento del Notaio (che non costituisce l’evento dedotto in condizione, ma esclusivamente la modalità attraverso la quale l’evento condizionale deve essere accertato).
Inoltre, il candidato, sia nella clausola risolutiva a pag. 8 dell’atto (“ da effettuarsi da me notaro prima della trascrizione della presente vendita entro il termine di …”), sia nella postilla n. 4 in calce alla clausola contenuta a pag. 9 (“ entro il termine di …”), ha precisato il riferimento temporale relativo all’avveramento o meno della condizione risolutiva.
Viene, ulteriormente, lamentato che mentre l’elaborato del ricorrente, in ragione della pretesa mancanza di chiarezza “nell’indicazione dell’oggetto dell’evento condizionale (identificato nell’attività di accertamento del notaro e non fatto oggettivo dell’insussistenza di formalità)”, è stato giudicato insufficiente, gli elaborati di altri candidati che hanno formulato una clausola di analogo tenore facente, cioè, riferimento all’attività del Notaio, sono stati giudicati sufficienti.
Lamenta ulteriormente la parte che la Commissione, rilevando la “ mancata previsione di una garanzia sulla servitù costituita sul fondo di Primo ” ipoteticamente rivolta a garantire “ la conservazione della servitù verso il creditore ipotecario di Primo ”, sia incorsa in un manifesto travisamento della traccia.
2.3) (CON RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DELL’ATTO MORTIS CAUSA): Eccesso di potere per manifesto travisamento dei fatti, illogicità, macroscopica disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà
L’elaborato è stato ritenuto “ insufficiente per inadeguatezza dell’atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge ”, in quanto “ il candidato non attua la volontà del testatore di voler escludere in modo definitivo il figlio VI dalla propria successione universale. In motivazione tale aspetto della traccia è considerato esclusivamente nella prospettiva del legato sostitutivo, mentre la problematica si ricollegava all’eventualità, non considerata né in motivazione né in parte teorica, che l’erede istituito non volesse o potesse accettare la delazione testamentaria” .
Il testamento predisposto dal ricorrente, a differenza di quanto sopra rilevato, realizza la “ volontà del testatore di voler escludere in modo definitivo il figlio VI dalla propria successione universale”, atteso che, come spiegato dal Dott. IA nella parte teorica dell’elaborato, il conseguimento del legato ex art. 551 c.c., in quanto non rinunciato, esaurisce la chiamata ereditaria del legittimario escludendolo radicalmente dalla comunione ereditaria, e ciò anche nel caso in cui “ l’erede istituito non volesse o potesse accettare la delazione testamentaria” .
3. Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio il 4 ottobre 2024, ha depositato in data 7 giugno 2025 articolata memoria di controdeduzioni, chiedendo conclusivamente la reiezione dell’impugnativa.
5. Quest’ultima viene trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025.
6. Viene all’esame del Collegio il suindicato gravame, con il quale parte ricorrente ha avversato il giudizio di non idoneità nei propri confronti espresso dalla Commissione esaminatrice dell’anzidetto concorso notarile.
All’atto introduttivo del giudizio, ha fatto seguito la proposizione di motivi aggiunti, con i quali è stata impugnata la conclusiva graduatoria concorsuale.
Tale mezzo di tutela ha formato oggetto di notificazione nei confronti dei partecipanti in quest’ultima utilmente graduatisi, a mezzo di pubblici proclami, da questo Organo di giustizia previamente autorizzati.
7. Le tre prove scritte del concorso notarile hanno ad oggetto un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale e l’altro di diritto civile. In aggiunta alla redazione dell’atto, il candidato deve anche separatamente esporre i principi attinenti agli istituti giuridici relativi alla traccia assegnata.
Quanto alla correzione, l’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 166 del 2006, stabilisce che la Commissione d’esame, prima di iniziare l’esame delle prove, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l’ordine di correzione.
In occasione della predeterminazione dei criteri valutativi, la Commissione elabora anche le formulazioni standard per la sintetica motivazione del giudizio di non idoneità (art. 11, comma 5), con l’ulteriore specificazione che, nell’ipotesi in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (art. 11, comma 7).
Nel novero dei criteri generali, la Commissione ha stabilito che fossero condizioni per il giudizio di idoneità la correttezza nell’uso della lingua italiana, esente da errori di grammatica, di sintassi o di ortografia non riconducibili a semplici lapsus calami; la formazione dell’atto osservando le prescrizioni di legge previste per la corretta redazione dell’atto in forma notarile; l’adeguatezza dell’atto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge; la completezza, la coerenza logica, l’ordine, la chiarezza, l’esattezza sotto il profilo giuridico, sia della motivazione delle scelte compiute, sia dello svolgimento della parte teorica.
La Commissione ha, quindi, formulato un elenco di diciassette categorie di errori accompagnati da formulazioni standard per motivare sinteticamente i giudizi di inidoneità a norma dell’art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 166/2006.
Il corredo di criteri elaborato preventivamente dalla Commissione si rivela puntuale e incisivo, dal momento che abbraccia i profili di correttezza formale e sostanziale, di completezza, coerenza e chiarezza dell’elaborato, sia nella parte di svolgimento pratico, sia nella parte di trattazione teorica.
In più, l’elencazione di diciassette formulazioni standard copre un’ampia gamma di potenziali errori, ostativi o meno, garantendo una sufficiente uniformità nell’espressione dei giudizi di inidoneità.
Deve, quindi, escludersi che la Commissione abbia mancato di determinare compiutamente i ridetti criteri; né l’omissione dei criteri è stata soppiantata dalla sola elaborazione delle formulazioni standard.
Sia la previsione delle formulazioni standard sia il meccanismo della cd. “tagliola” ( id est, l’interruzione delle correzioni al riscontro di nullità o gravi insufficienze del primo o secondo elaborato) rispondono chiaramente alla ratio di celerità e snellimento delle operazioni concorsuali che possono rivelarsi assai laboriose per concorsi di elevato livello tecnico-professionale come quello notarile.
Segnatamente, il ricorso alle formulazioni standard assicura una uniformità di fondo nell’applicazione dei criteri valutativi alleviando, tuttavia, l’onere motivazionale analitico per ogni elaborato, mentre il meccanismo della tagliola presuppone la ricognizione di una serie di errori la cui gravità è tale da risultare ostativa alla prosecuzione delle correzioni non essendo in alcun modo compensabile o sanabile dall’esito, pur brillante, riportato negli altri elaborati.
La richiamata normativa ha, quindi, previsto, con l’obiettivo di accelerare la fase di correzione degli elaborati, diverse ipotesi alternative, cui corrispondono differenti oneri di motivazione per la Commissione esaminatrice, tra le quali quella relativa all’ipotesi di errore c.d. ostativo, che può ricorrere nella prima o nella seconda prova, legittimando la sospensione della valutazione della prova successiva, ovvero nella terza, costituendo motivo di inidoneità.
Tale giudizio si concreta in quel vizio (dell’atto, della motivazione e/o della parte teorica) che preclude ex se una complessiva valutazione di idoneità, legittimando la deroga al principio generale della lettura analitica di tutte le prove svolte dal candidato.
L’individuazione dei c.d. "errori ostativi", così come la correzione degli elaborati, implicano una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, integrando esse esplicazione di discrezionalità tecnica della Commissione: la cui sindacabilità, nell’ambito del giudizio di legittimità, postula la presenza di particolari tipologie inficianti (quali il macroscopico travisamento, ovvero la manifesta irrazionalità), mentre rimane all’adito organo di giustizia precluso l’esercizio di un potere avente valenza “sostitutiva” rispetto alle prerogative rimesse all’organismo concorsuale, con estensione del sindacato al merito della valutazione.
La giurisprudenza, dalla quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha costantemente stabilito “ che l’individuazione dei c.d. "errori ostativi" nell’ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Al giudice non è, dunque, consentito entrare nel merito della valutazione. Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale - si ribadisce - essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (Cons. Stato, sez. IV, 8 febbraio 2017 n. 558)”; rimanendo fermo il principio, secondo cui “ nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi limite, riscontrabili dall’esterno e con immediatezza sulla base della sola lettura degli atti ” (Cons. Stato, Sez. III: 26 luglio 2024, n. 6748, 8 maggio 2024, n. 4142, 28 settembre 2023, n. 8572; Sez. IV: 19 giugno 2020, n. 3918, 26 ottobre 2018, n. 1603, 25 febbraio 2018, n. 705, 30 agosto 2017, n. 4107, 3 aprile 2014, n. 1596).
La giurisprudenza ha anche chiarito che l’esame dai vizi da cui sarebbe asseritamente affetta l’attività di correzione non può mai trasmodare nella sostituzione del giudice amministrativo all’Amministrazione attraverso una nuova valutazione che si sovrapponga a quella della Commissione (Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962; Sez. IV, 4 marzo 2021, n. 1846).
8. Ciò osservato in linea generale, rileva il Collegio come l’odierno ricorrente sia stato escluso dopo la lettura del terzo elaborato (atto inter vivos di diritto commerciale).
Nell’osservare come le censure formulate dalla parte ricorrente riguardino il merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione (che, ancorché sindacabile, lo è per vizi di illogicità, ragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, vizi che nella specie non ricorrono), parimenti infondata è la censura volta a far valere la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, pur a fronte di soluzioni omogenee.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che nel concorso per il conferimento di posti di notaio, il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice costituisce una valutazione unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto. Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato (Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5048 e sez. III, 26 luglio 2024, n. 6748).
Seppure, per assurdo, fosse vero che un errore contestato all’odierno ricorrente non è stato evidenziato rispetto ad altri concorrenti, ciò sarebbe irrilevante ai fini di un’eventuale comparazione, posto che, come sopra chiarito, ciò che conta è la valutazione complessiva delle argomentazioni svolte e degli errori compiuti dal candidato.
9. Quanto al merito delle censure rivolte nei confronti del giudizio espresso dalla Commissione con riferimento all’elaborato inter vivos di diritto commerciale, la disamina delle censure in proposito dedotte dalla parte induce a ravvisarne la non condivisibilità.
9.1 In primo luogo, osserva il Collegio che l’elaborato è stato giudicato “ gravemente insufficiente per travisamento della traccia” , in quanto “ il candidato suppone che il ripianamento delle perdite sia avvenuto nello spazio temporale tra l'approvazione del bilancio e l'assemblea i cui lavori la traccia chiedeva di verbalizzare (il ripianamento in parola, invece, doveva avvenire nella stessa assemblea testé citata, mentre secondo la soluzione seguita in atto l'assemblea verbalizzata si limita a prendere atto dell'assenza di perdite)”; e “Per giunta, il ripianamento delle perdite è concepito come un fatto puramente contabile, operato in assenza di qualunque manifestazione di volontà assembleare, e quindi concepito come conseguenza automatica della parziale rinunzia dei soci al finanziamento. A fortiori, anche l’"erosione" delle riserve volontarie e legali è congetturata come fatto puramente contabile” .
La traccia evidenziava la sussistenza attuale (cioè al momento dell’assemblea) di perdite per un certo ammontare; a tale indicazione storica, risultante dal bilancio relativo all’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2022, faceva seguito la enunciazione dell’ intenzione della società di ripianarle (“ la società, nonostante la vigente normativa che consente la sterilizzazione delle perdite, intende ripianare la perdita risultante dal bilancio utilizzando, per quanto possibile, le poste sopraindicate ”).
In secondo luogo, la traccia evidenziava che la società, in correlazione con l’ingresso in società di VI, intendeva aumentare il capitale sociale e apportare alcune modifiche al vigente statuto.
Le intenzioni della società, circa il ripianamento delle perdite e l’aumento di capitale, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, sono poste sullo stesso piano. L’una e l’altra intenzione preludevano a un intervento positivo da parte dell’assemblea, idoneo a dar seguito a quelle paritarie intenzioni.
La traccia dava, quindi, le perdite per esistenti in quel momento e chiedeva che le perdite fossero ripianate in sede assembleare.
La diversa affermazione del candidato è in contrasto con tali indicazioni.
Secondo le univoche indicazioni della traccia, l’aumento sottoscritto da VI doveva intervenire a perdite oggettivamente e certamente ripianate, in conformità alla volontà dei soci di volerle ripianare.
Il socio entrante, al fine di avere certezza sulla inesistenza delle perdite al momento del suo ingresso in società, non avrebbe dovuto fare altro che verificare gli esiti dell’assemblea, in rapporto a quanto dichiarato in assemblea dal presidente, che gli ha chiaramente evidenziato l’esistenza di perdite attuali al momento dell’assemblea, alla quale è stato invitato a intervenire, e che la società, in vista del suo ingresso nella compagine sociale, intendeva immediatamente ripianare.
Il giudizio della commissione, pertanto, non riflette alcuna adesione a una tesi, piuttosto che a un’altra, derivando piuttosto dal confronto fra le indicazioni della traccia e quanto scritto dal candidato.
9.2 La “clausola antistallo” è stata ritenuta “imprecisamente formulata in quanto non chiarisce a chi spetta il diritto d’iniziativa per attivare la procedura atta a risolvere lo stallo. È inoltre genericamente formulata la clausola relativa alla validità delle riunioni del cda senza formale convocazione. Infine, in relazione alla clausola che introduce il mero gradimento non è stato disciplinato il termine per l’esercizio del diritto di recesso legale”.
Si osserva, in proposito, che la clausola predisposta dal ricorrente rivela carattere di condivisibile genericità, in quanto non individua il soggetto al quale spetta l’iniziativa (individuandolo genericamente in ciascuna parte) e non chiarisce in maniera inequivoca le conseguenze della mancata accettazione della proposta e dell’inadempimento del soggetto oblato, limitandosi a prevedere che “la parte offerente potrà decidere a suo giudizio di acquistare da altri la partecipazione oppure se cedere ad altra parte la sua partecipazione”.
9.3 Quanto alla convocazione del C.d.A., se la traccia chiedeva di “ prevedere ove possibile che il Consiglio di amministrazione possa riunirsi anche in mancanza di formale convocazione ”, allora il candidato avrebbe dovuto redigere una clausola organizzativa il cui contenuto contemplasse (almeno) la previa informativa di tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza, altresì contemplando la partecipazione alla riunione della maggioranza di amministratori e sindaci in carica.
La Commissione ha, quindi, correttamente ritenuto l’elaborato contenente detta clausola insufficiente perché genericamente formulata.
9.4 Con riferimento alle modificazioni al vigente statuto sociale (relative all’attuale regime di circolazione delle partecipazioni sociali, per subordinarne il trasferimento al mero gradimento dell’organo amministrativo), la Commissione ha ritenuto insufficiente la clausola formulata dall’odierno ricorrente, atteso che “ in relazione alla clausola che introduce il mero gradimento non è stato disciplinato il termine per l’esercizio del diritto di recesso legale”, con riferimento non al termine entro il quale il socio deve esercitare il recesso, ma al termine prima del quale il recesso non avrebbe potuto essere esercitato.
Potendo il recesso essere esercitato da ogni socio ad avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della delibera, nel caso del suo esercizio, la società, dovendo rimborsare ai recedenti la partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale e nei 180 giorni dalla comunicazione fatta, si sarebbe potuta trovare esposta a rischi di stabilità finanziaria.
10. Quanto all’atto inter vivos di diritto civile, l’elaborato del Dott. IA è stato ritenuto “ insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica ”.
La Commissione ha innanzitutto rilevato (sub a) l’ “imprecisa predisposizione della clausola che prevede la condizione risolutiva a causa della mancanza di chiarezza sia nell’indicazione dell’oggetto dell’evento condizionale (identificato nell’attività di accertamento del notaro e non nel fatto oggettivo della insussistenza di formalità), sia nel riferimento temporale circa l’avveramento dell’evento condizionale ”.
La formula impiegata dal candidato, relativa ad una verifica da compiersi da parte del notaio, non necessariamente in concomitanza con la trascrizione dell’atto, ma entro un termine prestabilito, non identifica, con la richiesta univocità, che le formalità pregiudizievoli, rilevanti ai fini dell’avveramento della condizione, siano identificabili in quelle iscritte o trascritte fra la data dell’atto e la sua trascrizione.
Il ricorrente, in luogo di fare emergere, nell’apposita previsione, l’interesse del compratore a che il contratto si risolvesse di diritto al sopraggiungere di formalità pregiudizievoli, ha affidato la realizzazione di tale interesse a formulazione che, letteralmente, identifica l’evento in modo diverso, atteso che le previsioni sul deposito prezzo, essenziali per attribuire alla clausola il suo corretto significato, disciplinavano un aspetto consequenziale alla risoluzione, ma da questa indipendente.
Il rilievo sub b) è così formulato: “mancata previsione della garanzia della servitù costituita sul fondo di Primo, giustificata col richiamo all’istituto della trascrizione, che è relativo all’acquisto e all’opponibilità del diritto, ma che non garantisce la conservazione della servitù verso il creditore ipotecario di Primo”.
Nell’osservare come la traccia precisasse che, in sede di divisione, era stata costituita una servitù di passaggio, in favore del bene assegnato a Secondo e a carico del bene assegnato a Primo, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di Secondo, veniva in essa ulteriormente indicato che EM intendeva essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della vendita.
Se il compratore del fondo dominante aveva dimostrato un particolare interesse verso tale servitù, tanto da chiedere una specifica “garanzia” (pur essendo il medesimo tutelato dai diritti a lui riconosciuti della legge), la particolare richiesta del compratore si riferiva principalmente a una soluzione che evitasse il rischio, implicito nella descrizione operata dalla traccia, dell’espropriazione del fondo servente.
La soluzione preferibile – come correttamente osservato dalla difesa erariale – avrebbe dovuto prevedere l’assunzione in atto, da parte dell’alienante, dell’obbligo di procurare la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine; in via gradata, prevedendosi un ampliamento dei diritti spettanti al compratore EM in base alla disciplina legale (ad esempio, il trattenimento dell’eventuale residuo della vendita forzata a titolo di penale).
11. L’atto mortis causa è stato dalla Commissione ritenuto “ insufficiente per inadeguatezza dell’atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge ”, in quanto “ il candidato non attua la volontà del testatore di voler escludere in modo definitivo il figlio VI dalla propria successione universale. In motivazione tale aspetto della traccia è considerato esclusivamente nella prospettiva del legato sostitutivo, mentre la problematica si ricollegava all’eventualità, non considerata né in motivazione né in parte teorica, che l’erede istituito non volesse o potesse accettare la delazione testamentaria” .
Nella traccia si precisava che il testatore “intende istituire erede universale il figlio CA, e assegnando all’altro suo figlio VI, primogenito, la somma di euro 100.000, escludendo in via definitiva che questi possa acquisire ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione” .
Inequivoca si dimostra la volontà enunciata dal testatore, circa l’esclusione in via definitiva del figlio da ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione.
Se il testatore non avrebbe potuto impedire la rinunzia al legato e l’esercizio dell’azione di riduzione, il candidato avrebbe dovuto innanzitutto identificare il fatto che avrebbe potuto rendere attuale l’ulteriore volontà del testatore, altrimenti priva di senso nell’ambito di un testamento contenente l’istituzione universale.
Il ricorrente, dopo avere precisato essere volontà del testatore “quella di escludere in via definitiva ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione”, ha rappresentato che “detta volontà non potrà essere sicuramente realizzata se non attraverso l’espressa accettazione del legato”.
L’accettazione del legato, ex se, non avrebbe potuto impedire il concorso di VI nella successione legittima apertasi a seguito della rinunzia di CA, se non a patto di riconoscerne l’efficacia diseredativa: ma se l’eventualità della diseredazione, peraltro non collegata all’ipotesi emergente dalla traccia, è alternativa al legato sostitutivo, al fine di impedire l’esercizio dell’azione di riduzione, va allora considerato che l’ammissione della possibilità della diseredazione del legittimario non priva quest’ultimo dell’esercitabilità dell’azione di riduzione.
Né il testatore aveva manifestato una volontà di sostituire un’altra persona all’erede istituito che non volesse/potesse accettare l’eredità, atteso che il medesimo ha espresso la volontà di garantire al figlio VI esclusivamente la somma di denaro oggetto del legato.
12. L’illustrata analisi delle censure dedotte con il gravame all’esame persuade il Collegio dell’infondatezza di esse, essendosi dimostrato il giudizio dalla Commissione espresso sui tre elaborati formati dal ricorrente esente dalle tipologie inficianti rilevanti con riferimento alla particolarità della valutazione rimessa all’organismo concorsuale ed alla lata discrezionalità che la caratterizza.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto; ravvisandosi peraltro, in ragione della peculiarità della controversia, idoneo fondamento giustificativo per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO TI, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO TI |
IL SEGRETARIO