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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 15/09/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA PAPAGNI Parte_1 P.IVA_1 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE CP_1 C.F._1
MARINUCCI
CONCLUSIONI
Per : “- nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dell'indebito Parte_1 oggettivo o soggettivo ex latere creditoris e comunque dell'ingiustificato arricchimento della signora nella sua qualità di unica erede del signor deceduto a CP_1 Persona_1
Lecco il 15.1.2023 in danno di ed in relazione alla liquidazione della Parte_1 polizza n. 70014523010 intestata a nella misura complessiva di €. 402.971,07 Persona_1
e, per l'effetto, condannare la signora alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di €. 402.971,07, oltre agli interessi legali e poi agli interessi dovuti ai sensi
[...] dell'art. 1284, 4° comma c.c. a decorrere dalla domanda di mediazione del 28.12.2023 e sino al saldo ed alle spese di lite.”
Per : “si confida nel rigetto delle domande, di merito e istruttorie, di parte CP_1 ricorrente, con condanna al pagamento delle spese ragguagliate all'entità delle richieste formulate nel ricorso introduttivo.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La compagnia di assicurazione ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. in qualità di unica erede di per ottenerne la CP_1 Persona_1 condanna al pagamento della somma di € 402.971,07, oltre interessi, a titolo di restituzione dell'importo originariamente corrisposto in favore di quale liquidazione della Persona_1 polizza n. 70014523010 intestata a quest'ultimo. L'attrice ha inoltre formulato richiesta di sequestro conservativo in corso di causa fino a concorrenza della somma di € 402.971,07.
Instaurato il contraddittorio fra le parti sulla richiesta di sequestro conservativo, si CP_1
è costituita nel sub procedimento cautelare chiedendo il rigetto dell'istanza avversaria.
Le parti hanno successivamente raggiunto un'intesa e hanno chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere sul piano cautelare, a spese compensate. Il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul piano cautelare, a spese compensate, ferma la prosecuzione del giudizio di merito. si è costituita nel giudizio di merito chiedendo il rigetto delle domande giudiziali CP_1 attoree.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, quarto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna al pagamento della somma di € 402.971,07, oltre interessi, proposta dall'attrice nei confronti della Parte_1 convenuta in qualità di unica erede di CP_1 Persona_1
A fondamento della propria domanda, la parte attrice deduce che:
- in data 28/11/2013 US CO ha stipulato la polizza assicurativa Fideuram Insieme Pt_1
n. 70014523010, mediante versamento di un premio unico di € 500.000,00, con rinuncia al potere di revoca del beneficiario indicato nella persona di;
Persona_2
- in più occasioni tra il 2015 e il 2016 con il consenso espresso di Persona_1 Per_2
, ha ottenuto riscatti parziali del capitale investito;
[...]
- in data 06/02/2017 US CO, senza il consenso scritto di , ha richiesto il Persona_2 riscatto anticipato e totale della polizza assicurativa n. 70014523010;
- ha erroneamente provveduto in data 13/02/2017 alla liquidazione della Parte_1 polizza mediante accredito in data 21/02/2017 della somma di € 402.971,07 sul conto corrente intestato a Persona_1
- a seguito del decesso di avvenuto in data 15/01/2023, , Persona_1 Persona_2 beneficiaria irrevocabile della polizza assicurativa n. 70014523010, ha richiesto a Parte_1 il pagamento degli importi liquidati senza il suo preventivo consenso;
[...]
- avvedutasi dell'errore commesso in occasione del riscatto del 13/02/2017, Parte_1 ha richiesto in data 18/12/2023 a la restituzione di quanto erroneamente CP_1 corrisposto al padre quale liquidazione della polizza assicurativa n. Persona_1
70014523010;
pagina 2 di 6 - ha manifestato il proprio rifiuto a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
402.971,07.
La parte convenuta contesta la prospettazione avversaria, sostenendo che numerosi elementi inducono a ritenere che in verità avesse all'epoca raccolto il consenso scritto Parte_1 di al riscatto totale della polizza assicurativa n. 70014523010, ed eccependo in goni Persona_2 caso il difetto dei requisiti delle azioni di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze di prova orale formulate dalla sola parte attrice, seppur non espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto ai capitoli di prova da a) a d), infatti, l'unico testimone indicato dalla parte attrice deve essere ritenuto incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., come eccepito dalla parte convenuta.
Giova ricordare che, secondo un principio generale, costantemente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione (Cass., n. 167/2018).
unico soggetto indicato quale testimone dalla parte attrice sui capitoli di Testimone_1 prova da a) a d), ha infatti un interesse giuridico, concreto e attuale che legittimerebbe la sua partecipazione al presente giudizio, essendo egli il soggetto che ha ricevuto sia le richieste di riscatto parziale (raccogliendo il consenso scritto di ), sia la richiesta di riscatto totale Persona_2 della polizza, omettendo tuttavia di raccogliere – secondo la prospettazione della stessa parte attrice – il consenso scritto della predetta . Persona_2
Aderendo alla prospettazione attorea, pertanto, potrebbe essere chiamato Testimone_1
a rispondere nei confronti di dell'errore professionale asseritamente Parte_1 commesso, con conseguente incapacità a testimoniare nel presente giudizio.
Quanto al capitolo di prova e), invece, su cui è chiamata a deporre la sola , si osserva Persona_2 che da un lato la posizione di è chiara, risultando documentalmente dalle Persona_2 comunicazioni inviate tramite i propri legali a sicché la sua testimonianza Parte_1 sul punto appare superflua, dall'altro lato la medesima è titolare di un interesse di Persona_2 fatto di entità talmente rilevante da rendere in ogni caso le sue dichiarazioni scarsamente attendibili.
La CTU invocata dalla parte attrice è inammissibile in quanto esplorativa, non essendo in ogni caso il doc. 20, di mera formazione unilaterale, rilevante ai fini del decidere.
La causa deve dunque essere decisa in base alla documentazione versati in atti e alle regole in materia di riparto dell'onere della prova.
Innanzitutto, non vi è contestazione fra le parti in merito alle seguenti circostanze:
pagina 3 di 6 - sottoscrizione da parte di in data 28/11/2013 della polizza assicurativa Persona_1
Fideuram Vita Insieme n. 70014523010 mediante versamento di premio unico di € 500.000,00 (doc. 1 di parte attrice), con indicazione di quale beneficiaria in caso di morte del Persona_2 contraente e con espressa rinuncia da parte di quest'ultimo al potere di revoca Persona_1 del beneficiario (doc. 2 di parte attrice);
- tre riscatti parziali della predetta polizza effettuati da in data 02/10/2015, in Persona_1 data 21/01/2016 e in data 18/03/2016, con il consenso della beneficiaria (doc. 3 di Persona_2 parte attrice);
- riscatto totale della polizza assicurativa Fideuram Vita Insieme n. 70014523010 in data 13/02/2017, con accredito in data 21/02/2017 della somma di € 402.971,07 sul conto corrente intestato a in seguito a richiesta presentata da quest'ultimo in data 06/02/2017 Persona_1
(docc. 4, 5 e 6 di parte attrice).
La tesi di parte attrice è che, per mero errore, abbia accolto la richiesta di Parte_1 riscatto totale avanzata da omettendo di richiedere il consenso della Persona_1 beneficiaria , a differenza di quanto accaduto in relazione ai precedenti riscatti Persona_2 parziali.
Secondo parte convenuta, invece, pienamente consapevole della necessità Parte_1 del consenso di , avrebbe provveduto a raccogliere tale consenso, perdendo tuttavia Persona_2 la documentazione comprovante detta circostanza.
Appare maggiormente credibile la tesi di parte convenuta, in quanto supportata da elementi gravi, precisi e concordanti, oltre che fondata su prova documentale (doc. 1 di parte convenuta).
I tre riscatti parziali e il riscatto totale sono stati ricevuti dal medesimo soggetto, il private banker
circostanza non contestata fra le parti e documentalmente risultante dai Testimone_1 docc. 3 e 4 di parte attrice.
Se per i riscatti parziali la compagnia di assicurazione ha richiesto il consenso scritto della beneficiaria , a maggior ragione deve ritenersi che tale consenso sia stato raccolto Persona_2 per il riscatto totale, in quanto operazione di incidenza assai maggiore.
Inoltre, solo qualche settimana prima del riscatto totale della polizza oggetto di causa (la cui richiesta è stata presentata da in data 06/02/2017), la stessa Persona_1 Parte_1 in data 13/01/2017 ha inviato una comunicazione a (doc. 1 di parte
[...] Persona_2 convenuta), in risposta a una richiesta di chiarimenti formulata da quest'ultima tramite il proprio avvocato, in cui l'odierna attrice espressamente dà atto dell'esistenza del vincolo costituito dalla rinuncia al potere di revoca del beneficiario.
In particolare, ha comunicato nella missiva del 13/01/2017 a Parte_1 Persona_2 quanto segue: “Evidenziamo inoltre, che la scrivente Compagnia, su espressa richiesta del contraente Sig. del 02/12/2013, ha emesso l'appendice «RINUNCIA AL Persona_1
POTERE DI REVOCA DEL BENEFICIARIO» con la quale le prestazioni assicurate del contratto per il caso di morte a partire dalla data del 20/12/2013, sono state attribuite
pagina 4 di 6 irrevocabilmente alla Sig.ra la quale con firma apposta in calce, ha dichiarato di Persona_2 accettare il beneficio (allegati 3, 4, 5)”. ha inoltre riepilogato i tre riscatti parziali effettuati in data 02/10/2015, in Parte_1 data 21/01/2016 e in data 18/03/2016 con il consenso della beneficiaria , ha Persona_2 comunicato il controvalore della polizza al 10/01/2017 e ha anche trasmesso in allegato alla medesima l'ultimo estratto conto annuale al 31/12/2015, informando la beneficiaria Persona_2 che l'estratto conto annuale riferito all'anno 2016 appena concluso sarebbe stato inviato entro il mese di marzo 2017.
Dunque, in data 13/01/2017 – e quindi in estrema prossimità temporale alla richiesta di riscatto totale del 06/02/2017 – ha confermato di essere pienamente consapevole Parte_1 dell'esistenza del vincolo costituito dalla rinuncia al potere di revoca del beneficiario della polizza, con conseguente necessità della richiesta del consenso della beneficiaria per Persona_2 procedere al riscatto.
Del resto, in occasione di tutti i precedenti riscatti parziali, la compagnia di assicurazione si è sempre premurata di acquisire il consenso scritto di , evidentemente ben consapevole Persona_2 della sua necessità.
La tesi dell'errore sostenuta dalla parte attrice appare dunque poco credibile, essendovi plurimi elementi che inducono a ritenere pienamente consapevole dell'esistenza del Parte_1 vincolo e della conseguente necessità del consenso di per il riscatto totale della Persona_2 polizza.
È dunque verosimile quanto allegato dalla parte convenuta, ossia che non vi è stato alcun errore da parte della compagnia di assicurazione, ma che il consenso della beneficiaria sia stato effettivamente raccolto, anche mediante un modulo che può essere andato perduto.
Appare, infatti, ben poco credibile che la compagnia di assicurazione non si sia avveduta della necessità di acquisire il consenso di per il riscatto totale della polizza, quando: Persona_2
- tale consenso è sempre stato acquisito per i consensi parziali, operazioni di rilevanza minore rispetto al riscatto totale;
- solo qualche settimana prima della richiesta di riscatto totale aveva Parte_1 espressamente confermato a l'esistenza del vincolo costituito dalla rinuncia al Persona_2 potere di revoca del beneficiario, peraltro a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dalla stessa tramite il proprio avvocato, circostanza che verosimilmente deve avere Persona_2 indotto la compagnia di assicurazione a prestare particolare attenzione a eventuali richieste di riscatto.
Occorre ricordare che l'onere della prova dell'errore, elemento costitutivo della pretesa attorea, grava sull'attrice anche per il principio di vicinanza della prova. Parte_1
Nel caso di specie, non solo la prova dell'errore non è stata raggiunta, ma anzi è stata smentita dagli elementi di segno contrario offerti dalla convenuta.
pagina 5 di 6 La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, assumendo quale valore di riferimento la somma richiesta dalla parte attrice, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e dei valori minimi per le ulteriori fasi, in ragione della natura semplificata della controversia sotto il profilo del rito processuale e dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
Nulla deve essere statuito sulle spese del procedimento cautelare in corso di causa, essendo già stata disposta dal precedente giudice con ordinanza del 24/02/2024 la loro integrale compensazione, in accoglimento della richiesta congiunta formulata in tal senso dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 15 settembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 83/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA PAPAGNI Parte_1 P.IVA_1 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE CP_1 C.F._1
MARINUCCI
CONCLUSIONI
Per : “- nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dell'indebito Parte_1 oggettivo o soggettivo ex latere creditoris e comunque dell'ingiustificato arricchimento della signora nella sua qualità di unica erede del signor deceduto a CP_1 Persona_1
Lecco il 15.1.2023 in danno di ed in relazione alla liquidazione della Parte_1 polizza n. 70014523010 intestata a nella misura complessiva di €. 402.971,07 Persona_1
e, per l'effetto, condannare la signora alla restituzione in favore di CP_1 Parte_1 della somma di €. 402.971,07, oltre agli interessi legali e poi agli interessi dovuti ai sensi
[...] dell'art. 1284, 4° comma c.c. a decorrere dalla domanda di mediazione del 28.12.2023 e sino al saldo ed alle spese di lite.”
Per : “si confida nel rigetto delle domande, di merito e istruttorie, di parte CP_1 ricorrente, con condanna al pagamento delle spese ragguagliate all'entità delle richieste formulate nel ricorso introduttivo.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
La compagnia di assicurazione ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. in qualità di unica erede di per ottenerne la CP_1 Persona_1 condanna al pagamento della somma di € 402.971,07, oltre interessi, a titolo di restituzione dell'importo originariamente corrisposto in favore di quale liquidazione della Persona_1 polizza n. 70014523010 intestata a quest'ultimo. L'attrice ha inoltre formulato richiesta di sequestro conservativo in corso di causa fino a concorrenza della somma di € 402.971,07.
Instaurato il contraddittorio fra le parti sulla richiesta di sequestro conservativo, si CP_1
è costituita nel sub procedimento cautelare chiedendo il rigetto dell'istanza avversaria.
Le parti hanno successivamente raggiunto un'intesa e hanno chiesto congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere sul piano cautelare, a spese compensate. Il giudice, precedente assegnatario del fascicolo, ha pertanto dichiarata cessata la materia del contendere sul piano cautelare, a spese compensate, ferma la prosecuzione del giudizio di merito. si è costituita nel giudizio di merito chiedendo il rigetto delle domande giudiziali CP_1 attoree.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, quarto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Riassegnato il fascicolo allo scrivente, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna al pagamento della somma di € 402.971,07, oltre interessi, proposta dall'attrice nei confronti della Parte_1 convenuta in qualità di unica erede di CP_1 Persona_1
A fondamento della propria domanda, la parte attrice deduce che:
- in data 28/11/2013 US CO ha stipulato la polizza assicurativa Fideuram Insieme Pt_1
n. 70014523010, mediante versamento di un premio unico di € 500.000,00, con rinuncia al potere di revoca del beneficiario indicato nella persona di;
Persona_2
- in più occasioni tra il 2015 e il 2016 con il consenso espresso di Persona_1 Per_2
, ha ottenuto riscatti parziali del capitale investito;
[...]
- in data 06/02/2017 US CO, senza il consenso scritto di , ha richiesto il Persona_2 riscatto anticipato e totale della polizza assicurativa n. 70014523010;
- ha erroneamente provveduto in data 13/02/2017 alla liquidazione della Parte_1 polizza mediante accredito in data 21/02/2017 della somma di € 402.971,07 sul conto corrente intestato a Persona_1
- a seguito del decesso di avvenuto in data 15/01/2023, , Persona_1 Persona_2 beneficiaria irrevocabile della polizza assicurativa n. 70014523010, ha richiesto a Parte_1 il pagamento degli importi liquidati senza il suo preventivo consenso;
[...]
- avvedutasi dell'errore commesso in occasione del riscatto del 13/02/2017, Parte_1 ha richiesto in data 18/12/2023 a la restituzione di quanto erroneamente CP_1 corrisposto al padre quale liquidazione della polizza assicurativa n. Persona_1
70014523010;
pagina 2 di 6 - ha manifestato il proprio rifiuto a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
402.971,07.
La parte convenuta contesta la prospettazione avversaria, sostenendo che numerosi elementi inducono a ritenere che in verità avesse all'epoca raccolto il consenso scritto Parte_1 di al riscatto totale della polizza assicurativa n. 70014523010, ed eccependo in goni Persona_2 caso il difetto dei requisiti delle azioni di ripetizione di indebito e di arricchimento senza causa.
Devono preliminarmente essere dichiarate inammissibili le istanze di prova orale formulate dalla sola parte attrice, seppur non espressamente reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto ai capitoli di prova da a) a d), infatti, l'unico testimone indicato dalla parte attrice deve essere ritenuto incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., come eccepito dalla parte convenuta.
Giova ricordare che, secondo un principio generale, costantemente ricorrente nella giurisprudenza di legittimità, l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione (Cass., n. 167/2018).
unico soggetto indicato quale testimone dalla parte attrice sui capitoli di Testimone_1 prova da a) a d), ha infatti un interesse giuridico, concreto e attuale che legittimerebbe la sua partecipazione al presente giudizio, essendo egli il soggetto che ha ricevuto sia le richieste di riscatto parziale (raccogliendo il consenso scritto di ), sia la richiesta di riscatto totale Persona_2 della polizza, omettendo tuttavia di raccogliere – secondo la prospettazione della stessa parte attrice – il consenso scritto della predetta . Persona_2
Aderendo alla prospettazione attorea, pertanto, potrebbe essere chiamato Testimone_1
a rispondere nei confronti di dell'errore professionale asseritamente Parte_1 commesso, con conseguente incapacità a testimoniare nel presente giudizio.
Quanto al capitolo di prova e), invece, su cui è chiamata a deporre la sola , si osserva Persona_2 che da un lato la posizione di è chiara, risultando documentalmente dalle Persona_2 comunicazioni inviate tramite i propri legali a sicché la sua testimonianza Parte_1 sul punto appare superflua, dall'altro lato la medesima è titolare di un interesse di Persona_2 fatto di entità talmente rilevante da rendere in ogni caso le sue dichiarazioni scarsamente attendibili.
La CTU invocata dalla parte attrice è inammissibile in quanto esplorativa, non essendo in ogni caso il doc. 20, di mera formazione unilaterale, rilevante ai fini del decidere.
La causa deve dunque essere decisa in base alla documentazione versati in atti e alle regole in materia di riparto dell'onere della prova.
Innanzitutto, non vi è contestazione fra le parti in merito alle seguenti circostanze:
pagina 3 di 6 - sottoscrizione da parte di in data 28/11/2013 della polizza assicurativa Persona_1
Fideuram Vita Insieme n. 70014523010 mediante versamento di premio unico di € 500.000,00 (doc. 1 di parte attrice), con indicazione di quale beneficiaria in caso di morte del Persona_2 contraente e con espressa rinuncia da parte di quest'ultimo al potere di revoca Persona_1 del beneficiario (doc. 2 di parte attrice);
- tre riscatti parziali della predetta polizza effettuati da in data 02/10/2015, in Persona_1 data 21/01/2016 e in data 18/03/2016, con il consenso della beneficiaria (doc. 3 di Persona_2 parte attrice);
- riscatto totale della polizza assicurativa Fideuram Vita Insieme n. 70014523010 in data 13/02/2017, con accredito in data 21/02/2017 della somma di € 402.971,07 sul conto corrente intestato a in seguito a richiesta presentata da quest'ultimo in data 06/02/2017 Persona_1
(docc. 4, 5 e 6 di parte attrice).
La tesi di parte attrice è che, per mero errore, abbia accolto la richiesta di Parte_1 riscatto totale avanzata da omettendo di richiedere il consenso della Persona_1 beneficiaria , a differenza di quanto accaduto in relazione ai precedenti riscatti Persona_2 parziali.
Secondo parte convenuta, invece, pienamente consapevole della necessità Parte_1 del consenso di , avrebbe provveduto a raccogliere tale consenso, perdendo tuttavia Persona_2 la documentazione comprovante detta circostanza.
Appare maggiormente credibile la tesi di parte convenuta, in quanto supportata da elementi gravi, precisi e concordanti, oltre che fondata su prova documentale (doc. 1 di parte convenuta).
I tre riscatti parziali e il riscatto totale sono stati ricevuti dal medesimo soggetto, il private banker
circostanza non contestata fra le parti e documentalmente risultante dai Testimone_1 docc. 3 e 4 di parte attrice.
Se per i riscatti parziali la compagnia di assicurazione ha richiesto il consenso scritto della beneficiaria , a maggior ragione deve ritenersi che tale consenso sia stato raccolto Persona_2 per il riscatto totale, in quanto operazione di incidenza assai maggiore.
Inoltre, solo qualche settimana prima del riscatto totale della polizza oggetto di causa (la cui richiesta è stata presentata da in data 06/02/2017), la stessa Persona_1 Parte_1 in data 13/01/2017 ha inviato una comunicazione a (doc. 1 di parte
[...] Persona_2 convenuta), in risposta a una richiesta di chiarimenti formulata da quest'ultima tramite il proprio avvocato, in cui l'odierna attrice espressamente dà atto dell'esistenza del vincolo costituito dalla rinuncia al potere di revoca del beneficiario.
In particolare, ha comunicato nella missiva del 13/01/2017 a Parte_1 Persona_2 quanto segue: “Evidenziamo inoltre, che la scrivente Compagnia, su espressa richiesta del contraente Sig. del 02/12/2013, ha emesso l'appendice «RINUNCIA AL Persona_1
POTERE DI REVOCA DEL BENEFICIARIO» con la quale le prestazioni assicurate del contratto per il caso di morte a partire dalla data del 20/12/2013, sono state attribuite
pagina 4 di 6 irrevocabilmente alla Sig.ra la quale con firma apposta in calce, ha dichiarato di Persona_2 accettare il beneficio (allegati 3, 4, 5)”. ha inoltre riepilogato i tre riscatti parziali effettuati in data 02/10/2015, in Parte_1 data 21/01/2016 e in data 18/03/2016 con il consenso della beneficiaria , ha Persona_2 comunicato il controvalore della polizza al 10/01/2017 e ha anche trasmesso in allegato alla medesima l'ultimo estratto conto annuale al 31/12/2015, informando la beneficiaria Persona_2 che l'estratto conto annuale riferito all'anno 2016 appena concluso sarebbe stato inviato entro il mese di marzo 2017.
Dunque, in data 13/01/2017 – e quindi in estrema prossimità temporale alla richiesta di riscatto totale del 06/02/2017 – ha confermato di essere pienamente consapevole Parte_1 dell'esistenza del vincolo costituito dalla rinuncia al potere di revoca del beneficiario della polizza, con conseguente necessità della richiesta del consenso della beneficiaria per Persona_2 procedere al riscatto.
Del resto, in occasione di tutti i precedenti riscatti parziali, la compagnia di assicurazione si è sempre premurata di acquisire il consenso scritto di , evidentemente ben consapevole Persona_2 della sua necessità.
La tesi dell'errore sostenuta dalla parte attrice appare dunque poco credibile, essendovi plurimi elementi che inducono a ritenere pienamente consapevole dell'esistenza del Parte_1 vincolo e della conseguente necessità del consenso di per il riscatto totale della Persona_2 polizza.
È dunque verosimile quanto allegato dalla parte convenuta, ossia che non vi è stato alcun errore da parte della compagnia di assicurazione, ma che il consenso della beneficiaria sia stato effettivamente raccolto, anche mediante un modulo che può essere andato perduto.
Appare, infatti, ben poco credibile che la compagnia di assicurazione non si sia avveduta della necessità di acquisire il consenso di per il riscatto totale della polizza, quando: Persona_2
- tale consenso è sempre stato acquisito per i consensi parziali, operazioni di rilevanza minore rispetto al riscatto totale;
- solo qualche settimana prima della richiesta di riscatto totale aveva Parte_1 espressamente confermato a l'esistenza del vincolo costituito dalla rinuncia al Persona_2 potere di revoca del beneficiario, peraltro a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dalla stessa tramite il proprio avvocato, circostanza che verosimilmente deve avere Persona_2 indotto la compagnia di assicurazione a prestare particolare attenzione a eventuali richieste di riscatto.
Occorre ricordare che l'onere della prova dell'errore, elemento costitutivo della pretesa attorea, grava sull'attrice anche per il principio di vicinanza della prova. Parte_1
Nel caso di specie, non solo la prova dell'errore non è stata raggiunta, ma anzi è stata smentita dagli elementi di segno contrario offerti dalla convenuta.
pagina 5 di 6 La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'attrice e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, assumendo quale valore di riferimento la somma richiesta dalla parte attrice, con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttiva e dei valori minimi per le ulteriori fasi, in ragione della natura semplificata della controversia sotto il profilo del rito processuale e dell'assenza di effettiva attività istruttoria.
Nulla deve essere statuito sulle spese del procedimento cautelare in corso di causa, essendo già stata disposta dal precedente giudice con ordinanza del 24/02/2024 la loro integrale compensazione, in accoglimento della richiesta congiunta formulata in tal senso dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in € 14.170,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 15 settembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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