Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 310
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Sentenza 13 marzo 2025

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Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in funzione di giudice unico, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una persona fisica, ricorrente, nei confronti del Commissario Straordinario pro tempore di un ente pubblico, resistente, avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 203 del 12.05.2022, con la quale era stata irrogata alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 300,00 per violazione dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, in conseguenza del rinvenimento, in sacchetti di rifiuti abbandonati, di un bollettino postale intestato alla stessa. La ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006 e 2729 c.c., sostenendo l'infondatezza della contestazione per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'amministrazione, la quale non avrebbe provato la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria, poiché il solo rinvenimento di un documento in una busta di rifiuti non possiede i caratteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per fondare la decisione. L'amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, argomentando che la fattispecie di abbandono di rifiuti consiste nell'atto di disfarsi del bene in un luogo pubblico, e che la certezza della proprietà del bene implica la certezza del suo scorretto smaltimento, avendo l'amministrazione adempiuto all'onere probatorio previsto dalla legge.

Il Tribunale, ritenendo l'opposizione infondata, ha rigettato l'impugnazione. In punto di diritto, il giudice ha affrontato la questione se il ritrovamento di documenti riconducibili a un soggetto sia sufficiente a imputargli la condotta illecita ai sensi dell'art. 2729 c.c. Pur riconoscendo che la Suprema Corte di Cassazione ammette l'uso di presunzioni semplici da parte dell'amministrazione, il Tribunale ha disatteso l'orientamento giurisprudenziale di merito invocato dalla ricorrente, secondo cui il semplice rinvenimento di documenti non costituirebbe prova sufficiente per accertare l'identità del trasgressore. Il giudice ha invece aderito all'interpretazione secondo cui, quando è provata la riconducibilità di parte del contenuto di un rifiuto illecitamente abbandonato a un determinato soggetto, non può essere messa in dubbio la sua responsabilità ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981, spettando al proprietario l'onere di provare che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà o di averne perduto la disponibilità per fatto a lui non imputabile. Tale responsabilità può essere dolosa o colposa, anche nella forma omissiva, integrata dalla mancata diligente conservazione o custodia del proprio bene, come affermato anche dal Consiglio di Stato. Pertanto, l'opposizione è stata rigettata e le spese di lite sono state compensate, in considerazione della coesistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 310
    Giurisdizione : Trib. Agrigento
    Numero : 310
    Data del deposito : 13 marzo 2025

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