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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/03/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1834/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
[...]
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Rino Salvatore Di Caro dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso
-RICORRENTE –
CONTRO
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede in ove è elettivamente CP_1 domiciliato, rappresentato e difeso dall' Avv. Diega Alaimo Martello e dall'avv. Antonino
Cammalleri giusta procura in atti.
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
La ricorrente ha introdotto, ex art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 comma 4, il presente giudizio in opposizione all'ordinanza -ingiunzione n. 203 del 12.05.2022, del 21/11/2018, emessa dal ( L.R. 15/2015) ex Controparte_1 Controparte_2
, notificata il 26.05.2022 con la quale è stata alla predetta irrogata la sanzione
[...]
amministrativa pecuniaria di € 300,00 per la violazione dell'art. dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n.° 152/2006, sanzionata dall'art. 255 comma 1, dello stesso decreto, giusta pregressa contestazione della violazione amministrativa di cui al verbale n. 3028 del
8.06.2018, notificato in data 11 luglio 2018 con il quale la IG.ra , veniva Parte_1
individuata come “trasgressore” delle violazioni contestate poiché gli agenti accertatori, in data 10.05.2018 alle ore 9.10, in , via Enzo Caruso (strada per Raffadali) in CP_1
seguito a controlli eseguiti all'interno di sacchetti di rifiuti abbandonati rinvenivano tra gli scarti di spazzatura un bollettino per l'abbonamento al giornale “Insieme” e “Io e il mio
Bambino” la cui destinataria era la IG.ra . Parte_1
L'opponente ha instato per l'annullamento del provvedimento impugnato in ragione della eccepita violazione e/o erronea applicazione degli artt. 192 e 255 del d.Lgs. 152/2006 e
2729 c.c.- . Invero, secondo la prospettazione difensiva della ricorrente la contestazione del fatto è infondata per l'allegato mancato assolvimento da parte dell'amministrazione dell'onere probatorio sulla stessa gravante per non avere provato la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria avanzata e restando a carico dell'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Invero, ha dedotto che, pur potendo l'Amministrazione assolvere all'onere della prova anche ricorrendo a presunzioni semplici, “il solo ritrovamento di un documento in una busta di rifiuti non presenta i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché
l'accertamento della condotta possa essere posta dal giudice a fondamento della decisione.”
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato Controparte_1
l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto assumendo che “La fattispecie di abbandono di rifiuti consiste nell'atto di disfarsi del bene abbandonandolo in un luogo pubblico, di conseguenza la cosa che è destinata a commettere la violazione, secondo appunto quanto richiesto dall'art.6 citato, coincide con il bene oggetto dell'abbandono, che si qualifica quale rifiuto nel momento stesso in cui di esso ci si liberi. Pertanto se la proprietà del bene è certa, come nel caso che ci interessa, è altrettanto certo che quel bene non sia stato smaltito correttamente. Per quanto detto e documentato, l'opposizione ex adverso interposta deve essere rigettata avendo l'Amministrazione procedente assolto all'onere previsto ex lege. Nessun fatto impeditivo è stato provato, di contro, da parte opposta.”
Orbene, premesse brevemente le istanze e le sottese difese delle parti, ritiene codesto giudice che l'opposizione è da ritenersi infondata e che pertanto vada rigettata per quanto di seguito osservato.
In punto di fatto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata fondata sull'effettuato accertamento, consistito nel rinvenimento, all'esito dell'ispezione della spazzatura abbandonata, di un bollettino per l'abbonamento al giornale “Insieme” e “ Io e il mio
Bambino” intestato alla IG.ra , sulla scorta del quale è stata alla stessa Parte_1
contestata la violazione di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 156/2006.
In punto di diritto, la questione avente rilevanza dirimente che si pone è quella di stabilire se sia sufficiente il ritrovamento di uno o più documenti al fine di poter imputare la condotta illecita ad un determinato soggetto, se cioè possa rilevare ai sensi dell'art. 2729
c.c. quale indizio, grave, preciso, concordante. Ora, anche se la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione consente all'Amministrazione di assolvere il proprio onere probatorio anche ricorrendo a presunzioni semplici (cfr Cass., sentenza n. 2363 del 2005), secondo la giurisprudenza di merito alla quale si riporta l'opponente, il ritrovamento all'interno dei sacchetti della spazzatura di documenti o corrispondenza riconducibili alla persona cui sono riferiti non sarebbe prova sufficiente per accertare l'identità del trasgressore poichè potrebbe essere persona diversa dal del soggetto cui si riferisce la corrispondenza o i documenti rinvenuti nel sacchetto di spazzatura che pertanto potrebbe essere il produttore ma non l'autore della violazione integrata dall'abbandono dei rifiuti.
Secondo detto orientamento giurisprudenziale il semplice ritrovamento di un documento in una busta di rifiuti non presenta quindi i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché possa essere posta dal giudice a fondamento della decisione, non consentendo, pertanto, di risalire dal fatto noto ovvero l'attribuibilità di quel documento a quel determinato soggetto, al fatto ignoto ossia la condotta di abbandono del rifiuto.
Trattasi di una ricostruzione che rende difficile, quasi impossibile, l'accertamento dell'illecito amministrativo atteso che per l'autore della condotta illecita sarebbe sufficiente negare di avere abbandonato l'oggetto rinvenuto, ricostruzione che non è condivisa da questo giudicante. Invero, quando, come nella fattispecie, è provata la riconducibilità ad un determinato soggetto di parte del contenuto della busta rinvenuta illecitamente abbandonata, non può essere posta in dubbio la responsabilità ex art. 6 della
Lg. 689/1981 del proprietario del rifiuto, a cui spetta l'onere di provare che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, circostanza che ai sensi dello stesso articolo avrebbe escluso ogni sua responsabilità. (Cfr. Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1065 del
30.03.2017).
«La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 192, in combinato con l'art. 3 della
Lg. 689/1981, può essere dolosa o anche colposa, nella sua duplice forma commissiva ed omissiva, quest'ultima integrata dalla mancata diligente conservazione o custodia del proprio bene essendo a ciò tenuto». Spetta al proprietario provare di aver consegnato i beni ad un soggetto autorizzato al loro smaltimento o ad un soggetto che ne abbia assunto consapevolmente la custodia o di averne perduto la disponibilità per fatto a lui non imputabile. ( Tribunale di Nuoro, sentenza n. 782 del 22.12.2015).
La responsabilità omissiva del proprietario dei rifiuti, è stata affermata anche dal ConIGlio
di Stato, sez. IV, con la pronuncia n. 5694 del 27 giugno 2024, per cui la condotta illecita del terzo non rende non imputabile il proprietario atteso il nesso di causalità tra la sua condotta colposa, caratterizzata dalla trascuratezza e superficialità e l'evento costituito, nel caso che ci occupa, dall'abbandono di rifiuti da parte di soggetti ignoti reso possibile dal fatto che il proprietario dei rifiuti non abbia adottato alcuna precauzione volta ad evitare il loro abbandono. L'opposizione va dunque rigettata, quanto alle spese di lite, considerata la coesistenza del diverso orientamento giurisprudenziale di merito cui ha fatto riferimento la ricorrente,
sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, viste le note scritte depositate dalle parti, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dello svolgimento in presenza dell'udienza del 13 marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1834/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA
[...]
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Rino Salvatore Di Caro dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso
-RICORRENTE –
CONTRO
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, con sede in ove è elettivamente CP_1 domiciliato, rappresentato e difeso dall' Avv. Diega Alaimo Martello e dall'avv. Antonino
Cammalleri giusta procura in atti.
- RESISTENTE -
OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
La ricorrente ha introdotto, ex art. 6 D. Lgs. n. 150 del 2011 comma 4, il presente giudizio in opposizione all'ordinanza -ingiunzione n. 203 del 12.05.2022, del 21/11/2018, emessa dal ( L.R. 15/2015) ex Controparte_1 Controparte_2
, notificata il 26.05.2022 con la quale è stata alla predetta irrogata la sanzione
[...]
amministrativa pecuniaria di € 300,00 per la violazione dell'art. dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n.° 152/2006, sanzionata dall'art. 255 comma 1, dello stesso decreto, giusta pregressa contestazione della violazione amministrativa di cui al verbale n. 3028 del
8.06.2018, notificato in data 11 luglio 2018 con il quale la IG.ra , veniva Parte_1
individuata come “trasgressore” delle violazioni contestate poiché gli agenti accertatori, in data 10.05.2018 alle ore 9.10, in , via Enzo Caruso (strada per Raffadali) in CP_1
seguito a controlli eseguiti all'interno di sacchetti di rifiuti abbandonati rinvenivano tra gli scarti di spazzatura un bollettino per l'abbonamento al giornale “Insieme” e “Io e il mio
Bambino” la cui destinataria era la IG.ra . Parte_1
L'opponente ha instato per l'annullamento del provvedimento impugnato in ragione della eccepita violazione e/o erronea applicazione degli artt. 192 e 255 del d.Lgs. 152/2006 e
2729 c.c.- . Invero, secondo la prospettazione difensiva della ricorrente la contestazione del fatto è infondata per l'allegato mancato assolvimento da parte dell'amministrazione dell'onere probatorio sulla stessa gravante per non avere provato la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria avanzata e restando a carico dell'opponente la prova di eventuali fatti impeditivi o estintivi. Invero, ha dedotto che, pur potendo l'Amministrazione assolvere all'onere della prova anche ricorrendo a presunzioni semplici, “il solo ritrovamento di un documento in una busta di rifiuti non presenta i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché
l'accertamento della condotta possa essere posta dal giudice a fondamento della decisione.”
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato Controparte_1
l'opposizione chiedendone conseguentemente il rigetto assumendo che “La fattispecie di abbandono di rifiuti consiste nell'atto di disfarsi del bene abbandonandolo in un luogo pubblico, di conseguenza la cosa che è destinata a commettere la violazione, secondo appunto quanto richiesto dall'art.6 citato, coincide con il bene oggetto dell'abbandono, che si qualifica quale rifiuto nel momento stesso in cui di esso ci si liberi. Pertanto se la proprietà del bene è certa, come nel caso che ci interessa, è altrettanto certo che quel bene non sia stato smaltito correttamente. Per quanto detto e documentato, l'opposizione ex adverso interposta deve essere rigettata avendo l'Amministrazione procedente assolto all'onere previsto ex lege. Nessun fatto impeditivo è stato provato, di contro, da parte opposta.”
Orbene, premesse brevemente le istanze e le sottese difese delle parti, ritiene codesto giudice che l'opposizione è da ritenersi infondata e che pertanto vada rigettata per quanto di seguito osservato.
In punto di fatto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata fondata sull'effettuato accertamento, consistito nel rinvenimento, all'esito dell'ispezione della spazzatura abbandonata, di un bollettino per l'abbonamento al giornale “Insieme” e “ Io e il mio
Bambino” intestato alla IG.ra , sulla scorta del quale è stata alla stessa Parte_1
contestata la violazione di cui all'art. 192, comma 1 del D.Lgs. 156/2006.
In punto di diritto, la questione avente rilevanza dirimente che si pone è quella di stabilire se sia sufficiente il ritrovamento di uno o più documenti al fine di poter imputare la condotta illecita ad un determinato soggetto, se cioè possa rilevare ai sensi dell'art. 2729
c.c. quale indizio, grave, preciso, concordante. Ora, anche se la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione consente all'Amministrazione di assolvere il proprio onere probatorio anche ricorrendo a presunzioni semplici (cfr Cass., sentenza n. 2363 del 2005), secondo la giurisprudenza di merito alla quale si riporta l'opponente, il ritrovamento all'interno dei sacchetti della spazzatura di documenti o corrispondenza riconducibili alla persona cui sono riferiti non sarebbe prova sufficiente per accertare l'identità del trasgressore poichè potrebbe essere persona diversa dal del soggetto cui si riferisce la corrispondenza o i documenti rinvenuti nel sacchetto di spazzatura che pertanto potrebbe essere il produttore ma non l'autore della violazione integrata dall'abbandono dei rifiuti.
Secondo detto orientamento giurisprudenziale il semplice ritrovamento di un documento in una busta di rifiuti non presenta quindi i caratteri normativi di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. affinché possa essere posta dal giudice a fondamento della decisione, non consentendo, pertanto, di risalire dal fatto noto ovvero l'attribuibilità di quel documento a quel determinato soggetto, al fatto ignoto ossia la condotta di abbandono del rifiuto.
Trattasi di una ricostruzione che rende difficile, quasi impossibile, l'accertamento dell'illecito amministrativo atteso che per l'autore della condotta illecita sarebbe sufficiente negare di avere abbandonato l'oggetto rinvenuto, ricostruzione che non è condivisa da questo giudicante. Invero, quando, come nella fattispecie, è provata la riconducibilità ad un determinato soggetto di parte del contenuto della busta rinvenuta illecitamente abbandonata, non può essere posta in dubbio la responsabilità ex art. 6 della
Lg. 689/1981 del proprietario del rifiuto, a cui spetta l'onere di provare che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà, circostanza che ai sensi dello stesso articolo avrebbe escluso ogni sua responsabilità. (Cfr. Tribunale Ordinario di Cagliari n. 1065 del
30.03.2017).
«La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 192, in combinato con l'art. 3 della
Lg. 689/1981, può essere dolosa o anche colposa, nella sua duplice forma commissiva ed omissiva, quest'ultima integrata dalla mancata diligente conservazione o custodia del proprio bene essendo a ciò tenuto». Spetta al proprietario provare di aver consegnato i beni ad un soggetto autorizzato al loro smaltimento o ad un soggetto che ne abbia assunto consapevolmente la custodia o di averne perduto la disponibilità per fatto a lui non imputabile. ( Tribunale di Nuoro, sentenza n. 782 del 22.12.2015).
La responsabilità omissiva del proprietario dei rifiuti, è stata affermata anche dal ConIGlio
di Stato, sez. IV, con la pronuncia n. 5694 del 27 giugno 2024, per cui la condotta illecita del terzo non rende non imputabile il proprietario atteso il nesso di causalità tra la sua condotta colposa, caratterizzata dalla trascuratezza e superficialità e l'evento costituito, nel caso che ci occupa, dall'abbandono di rifiuti da parte di soggetti ignoti reso possibile dal fatto che il proprietario dei rifiuti non abbia adottato alcuna precauzione volta ad evitare il loro abbandono. L'opposizione va dunque rigettata, quanto alle spese di lite, considerata la coesistenza del diverso orientamento giurisprudenziale di merito cui ha fatto riferimento la ricorrente,
sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 13 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò