TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/08/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4288/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma Piazza San Pietro in Vincoli 10, con l'avv. DE BONIS GIAN LUCA
) e l'avv. PATRIA ELISA, dai quali rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore dott. , elettivamente domiciliato in VIA DEL TEPIO, 1 00186 ROMA CP_2 con l'avv. MAURIELLO CLAUDIO ), dal quale rappresentato e difeso C.F._3 giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.4.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 1.994.855,82, oltre interessi e spese del procedimento CP_1 monitorio, quale saldo negativo al 31.12.2021 del conto corrente n. 238794 con apertura di credito garantito da ipoteca del 16.11.2017, aperto presso la Controparte_3
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI
CP_4
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che il tasso nominale extra fido pattuito con il contratto di apertura di credito è superiore al tasso soglia anti usura vigente al momento della stipula ed è quindi nullo;
ha altresì dedotto l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto e di spese mai pattuite, nonché l'indeterminatezza e indeterminabilità contrattuale, rinviando al contenuto della relazione econometrica prodotta;
in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società , quale asserita CP_1 cessionaria del credito, in assenza di prova dell'effettiva inclusione del credito ingiunto tra quelli ceduti con l'operazione di cartolarizzazione intervenuta con la . Con riferimento Controparte_3 all'anatocismo, ha dedotto che il tasso nominale creditore, del tutto coincidente con quello effettivo, non tiene conto della capitalizzazione infrannuale e sconfessa, nei fatti, la previsione di pari periodicità di capitalizzazione tra interessi a debito e a credito;
infine, ha contestato l'abusiva concessione di credito.
Si è costituita la eccependo la propria Controparte_5 carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni inerenti la nullità parziale del contratto stipulato con la Banca cedente;
nel merito, ha contestato puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni.
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo;
è stata altresì espletata una CTU contabile e, all'esito, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 17.4.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
In via preliminare, con riferimento alle questioni di legittimazione – attiva e passiva – della quale cessionaria del credito ingiunto nell'ambito di un'operazione di cessione CP_1 di crediti “in blocco” intervenuta con la , si osservi in primo luogo che la società Controparte_3 odierna convenuta-opposta ha dato prova sia dell'intervenuta cessione, sia dell'inclusione del credito di cui si tratta tra le operazioni oggetto di cessione, producendo (in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) il contratto di cessione di crediti “in blocco” stipulato con la , in cui risulta espressamente indicata la posizione della odierna Controparte_3 opponente tra i crediti ceduti.
Ne deriva la sussistenza della legittimazione attiva della all'esercizio del diritto di CP_1 credito per cui si procede.
Parte convenuta ha poi eccepito di non essere legittimata a resistere alle eccezioni sollevate dall'opponente con riferimento alla validità del contratto da cui ha avuto origine il credito ingiunto, ma tale eccezione risulta priva di pregio, essendo di regola consentito al debitore
2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito ceduto,
e ciò in virtù delle disposizioni codicistiche in tema di cessione di crediti, non derogate dalla legislazione speciale.
Tuttavia, con specifico riferimento alla cessione dei crediti sottesa all'operazione di cartolarizzazione, la Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, sent. 30 agosto 2019, n. 21843) è giunta a conclusioni del tutto differenti relativamente alle sole eccezioni di compensazione e alle domande giudiziali fondate sui crediti vantati verso il cedente e sorti nel rapporto con quest'ultimo.
In particolare, la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente, ritenendo che i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ne deriva la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta-opposta con riferimento alle eccezioni di indeterminatezza contrattuale, usura e anatocismo sollevate dall'opponente, mentre la legittimazione passiva va esclusa in riferimento all'eccezione di compensazione, che in ogni caso non risulta fondata non emergendo la sussistenza di crediti in capo all'opponente.
3. Nel merito, va anzitutto ricordato che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, parte convenuta-opposta ha prodotto in giudizio il contratto di apertura di conto corrente nonché quello di apertura di credito ipotecario del 16.11.2017.
Il conto corrente in esame risulta caratterizzato da linee di credito aperte con contratti del
2015, che tuttavia non sono stati prodotti. Per tale ragione, il CTU ha correttamente applicato il
3 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
tasso di interesse debitorio nella misura legale in riferimento ai periodi interessati dalle linee di credito in questione, in applicazione del principio di nullità del tasso ultralegale non pattuito per iscritto (art. 1284 comma III c.c.).
Inoltre, al rapporto risulta applicata la commissione disponibilità fondi, che tuttavia risulta pattuita genericamente con la sola indicazione della sua percentuale numerica, in assenza di indicazione dei relativi criteri di calcolo e della periodicità di addebito. La clausola è quindi affetta da nullità ai sensi dell'art. 117 TUB e la relativa commissione va espunta dal saldo contabile del conto, come correttamente operato dal CTU.
Parte convenuta-opposta ha dimostrato l'entità del proprio credito in riferimento all'andamento del rapporto mediante la produzione degli estratti conto integrali dall'apertura del conto sino al 30.9.2019.
Invero, gli estratti conto devono ritenersi validi ai fini della prova del credito in quanto non specificamente contestati dall'opponente. La giurisprudenza ha inoltre da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n.
14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Tuttavia, nel caso di specie non risulta documentato il periodo successivo al 30.9.2019, per il quale risulta prodotto unicamente un saldaconto, non idoneo ai fini della prova del credito.
4. Parte opponente ha eccepito l'usura originaria del tasso debitore applicato al rapporto, ma tale censura è priva di pregio. Invero, il CTU ha riscontrato che il tasso pattuito in contratto risulta inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula.
5. Quanto all'anatocismo, va ricordato che il contratto per cui è causa è soggetto alla disciplina introdotta con la L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha modificato il testo dell'art. 120, comma 2, TUB a decorrere dall'1.1.2014 nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina
4 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla
Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.lgs. n.
342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal
D.lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Pertanto, correttamente il CTU ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione.
5 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Facendo applicazione dei criteri sin qui enunciati, in conformità alle conclusioni del CTU, il saldo di conto corrente va rideterminato nella minor somma di € 1.825.814,33 a debito della correntista.
Su tale somma decorrono gli interessi convenzionali dalla messa in mora del 7.7.2019.
6. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per la restante metà, le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente in capo ad entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.4.2022, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta della somma di € 1.825.814,33, oltre interessi convenzionali dal 7.7.2019;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite nella misura della metà, che liquida in € 14.577,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite per la residua metà;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.
Civitavecchia, 11 agosto 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4288/2022 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma Piazza San Pietro in Vincoli 10, con l'avv. DE BONIS GIAN LUCA
) e l'avv. PATRIA ELISA, dai quali rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore dott. , elettivamente domiciliato in VIA DEL TEPIO, 1 00186 ROMA CP_2 con l'avv. MAURIELLO CLAUDIO ), dal quale rappresentato e difeso C.F._3 giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2022, Parte_1 emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.4.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 1.994.855,82, oltre interessi e spese del procedimento CP_1 monitorio, quale saldo negativo al 31.12.2021 del conto corrente n. 238794 con apertura di credito garantito da ipoteca del 16.11.2017, aperto presso la Controparte_3
1 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI
CP_4
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che il tasso nominale extra fido pattuito con il contratto di apertura di credito è superiore al tasso soglia anti usura vigente al momento della stipula ed è quindi nullo;
ha altresì dedotto l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e della commissione di massimo scoperto e di spese mai pattuite, nonché l'indeterminatezza e indeterminabilità contrattuale, rinviando al contenuto della relazione econometrica prodotta;
in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della società , quale asserita CP_1 cessionaria del credito, in assenza di prova dell'effettiva inclusione del credito ingiunto tra quelli ceduti con l'operazione di cartolarizzazione intervenuta con la . Con riferimento Controparte_3 all'anatocismo, ha dedotto che il tasso nominale creditore, del tutto coincidente con quello effettivo, non tiene conto della capitalizzazione infrannuale e sconfessa, nei fatti, la previsione di pari periodicità di capitalizzazione tra interessi a debito e a credito;
infine, ha contestato l'abusiva concessione di credito.
Si è costituita la eccependo la propria Controparte_5 carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni inerenti la nullità parziale del contratto stipulato con la Banca cedente;
nel merito, ha contestato puntualmente le avverse deduzioni ed eccezioni.
Le parti hanno espletato il tentativo di mediazione con esito negativo;
è stata altresì espletata una CTU contabile e, all'esito, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del 17.4.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
In via preliminare, con riferimento alle questioni di legittimazione – attiva e passiva – della quale cessionaria del credito ingiunto nell'ambito di un'operazione di cessione CP_1 di crediti “in blocco” intervenuta con la , si osservi in primo luogo che la società Controparte_3 odierna convenuta-opposta ha dato prova sia dell'intervenuta cessione, sia dell'inclusione del credito di cui si tratta tra le operazioni oggetto di cessione, producendo (in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.) il contratto di cessione di crediti “in blocco” stipulato con la , in cui risulta espressamente indicata la posizione della odierna Controparte_3 opponente tra i crediti ceduti.
Ne deriva la sussistenza della legittimazione attiva della all'esercizio del diritto di CP_1 credito per cui si procede.
Parte convenuta ha poi eccepito di non essere legittimata a resistere alle eccezioni sollevate dall'opponente con riferimento alla validità del contratto da cui ha avuto origine il credito ingiunto, ma tale eccezione risulta priva di pregio, essendo di regola consentito al debitore
2 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di opporre al cessionario le eccezioni relative alla validità del titolo costitutivo del credito ceduto,
e ciò in virtù delle disposizioni codicistiche in tema di cessione di crediti, non derogate dalla legislazione speciale.
Tuttavia, con specifico riferimento alla cessione dei crediti sottesa all'operazione di cartolarizzazione, la Corte di cassazione (Cass. civ., sez. III, sent. 30 agosto 2019, n. 21843) è giunta a conclusioni del tutto differenti relativamente alle sole eccezioni di compensazione e alle domande giudiziali fondate sui crediti vantati verso il cedente e sorti nel rapporto con quest'ultimo.
In particolare, la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente, ritenendo che i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, ne deriva la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta-opposta con riferimento alle eccezioni di indeterminatezza contrattuale, usura e anatocismo sollevate dall'opponente, mentre la legittimazione passiva va esclusa in riferimento all'eccezione di compensazione, che in ogni caso non risulta fondata non emergendo la sussistenza di crediti in capo all'opponente.
3. Nel merito, va anzitutto ricordato che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Ne consegue che, all'instaurazione del giudizio di opposizione, l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Nel caso di specie, parte convenuta-opposta ha prodotto in giudizio il contratto di apertura di conto corrente nonché quello di apertura di credito ipotecario del 16.11.2017.
Il conto corrente in esame risulta caratterizzato da linee di credito aperte con contratti del
2015, che tuttavia non sono stati prodotti. Per tale ragione, il CTU ha correttamente applicato il
3 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
tasso di interesse debitorio nella misura legale in riferimento ai periodi interessati dalle linee di credito in questione, in applicazione del principio di nullità del tasso ultralegale non pattuito per iscritto (art. 1284 comma III c.c.).
Inoltre, al rapporto risulta applicata la commissione disponibilità fondi, che tuttavia risulta pattuita genericamente con la sola indicazione della sua percentuale numerica, in assenza di indicazione dei relativi criteri di calcolo e della periodicità di addebito. La clausola è quindi affetta da nullità ai sensi dell'art. 117 TUB e la relativa commissione va espunta dal saldo contabile del conto, come correttamente operato dal CTU.
Parte convenuta-opposta ha dimostrato l'entità del proprio credito in riferimento all'andamento del rapporto mediante la produzione degli estratti conto integrali dall'apertura del conto sino al 30.9.2019.
Invero, gli estratti conto devono ritenersi validi ai fini della prova del credito in quanto non specificamente contestati dall'opponente. La giurisprudenza ha inoltre da tempo chiarito che gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n.
14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Tuttavia, nel caso di specie non risulta documentato il periodo successivo al 30.9.2019, per il quale risulta prodotto unicamente un saldaconto, non idoneo ai fini della prova del credito.
4. Parte opponente ha eccepito l'usura originaria del tasso debitore applicato al rapporto, ma tale censura è priva di pregio. Invero, il CTU ha riscontrato che il tasso pattuito in contratto risulta inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipula.
5. Quanto all'anatocismo, va ricordato che il contratto per cui è causa è soggetto alla disciplina introdotta con la L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha modificato il testo dell'art. 120, comma 2, TUB a decorrere dall'1.1.2014 nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina
4 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla
Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si è discusso se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.lgs. n.
342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal
D.lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Pertanto, correttamente il CTU ha effettuato il ricalcolo del conto senza alcun tipo di capitalizzazione.
5 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Facendo applicazione dei criteri sin qui enunciati, in conformità alle conclusioni del CTU, il saldo di conto corrente va rideterminato nella minor somma di € 1.825.814,33 a debito della correntista.
Su tale somma decorrono gli interessi convenzionali dalla messa in mora del 7.7.2019.
6. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Per la restante metà, le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente in capo ad entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 431/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia il 27.4.2022, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta della somma di € 1.825.814,33, oltre interessi convenzionali dal 7.7.2019;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite nella misura della metà, che liquida in € 14.577,00 per compensi, oltre spese generali,
Iva e Cpa come per legge;
- compensa le spese di lite per la residua metà;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura della metà ciascuna.
Civitavecchia, 11 agosto 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6