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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 548 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 548 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. VALENTINI SIMEONE VIA LUIGI EINAUDI Parte_1 P.IVA_1
NR.298 CIVITANOVA MARCHE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BRACALENTE ANDREA FAX Controparte_1 P.IVA_2
0733-829662 Via Agnozzi, n. 9 FERMO .
, con gli Avv.ti Giovanni Lanciotti e Massimiliano Parte_2 P.IVA_3
Ciarpella domiilio digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 344/2023 del 02/05/2023
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha commissionato a di eseguire la realizzazione di guardoli Parte_1 Parte_3
per calzature mediante operazioni di taglio del sughero e successiva apposizione di materiale incollante nella parte sintetica dell'accoppiato.
Deduce che si era precedentemente rivolta alla (azienda specializzata Parte_1 Parte_2
nel commercio e produzione di semilavorati in sughero) con l'idea di utilizzare il sughero per la realizzazione di guardoli da iniettare su fondi per calzature e che questa, dopo aver visionato il fondo portatogli in visione dal cliente, indicava il materiale adatto, ovvero il A. + TNT Parte_4
PES.
Ricevuto il semilavorato, la provvedeva allo stampaggio dei fondi e alla successiva Parte_1
consegna della merce.
A breve i clienti finali denunciavano la “sfogliatura” della fascia in sughero incollata al fondo delle calzature, contestazione che riversava su . Parte_1 Controparte_1
ha quindi citato in giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_1
conseguenti alla inesatta fornitura.
Il costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda, chiamando comunque per la CP_1
subordinata ipotesi fosse accolta, in manleva Parte_2
Quest'ultima, costituendosi ha eccepito prescrizione e decadenza del dall'azione per vizi CP_1
e comunque resistito nel merito.
Il Tribunale ha così deciso:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice e da parte convenuta;
2) compensa integralmente le spese di lite tra attrice e convenuta
3) condanna parte attrice e parte convenuta, in solido tra loro, a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese generali ed oneri fiscali e previdenziali se dovuti.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza , si sono costituiti gli appellati resistendo. Parte_1
L'appello lamenta, con unico articolato motivo, carenza di motivazione della sentenza impugnata ed errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Invero il gravame non può essere accolto.
E' pacifico, ed è stato accertato con Ctu, che il vizio dipende dal fatto che il materiale fornito dalla
[...]
non era idoneo per l'uso a cui è stato destinato perché la tipologia di fondo (suola) realizzata Parte_2
dalla non era compatibile con il materiale “SUG. NAT + TNT PES” fornito dalla Parte_1 [...] al . Parte_2 Controparte_1
pagina 2 di 4 Ciò esclude una responsabilità di nella produzione del vizio, che non dipende da Controparte_1
errori nell'opera di incollatura dalla stessa realizzata.
Le prove assunte in primo grado hanno in effetti dimostrato che ha consigliato a il materiale Pt_2 Parte_1
poi utilizzato, nondimeno , che pure nell'atto di appello sottolinea (con fondatezza) la Parte_1 responsabilità esclusiva di ha chiesto dichiararsi la responsabilità di e non di Pt_2 Controparte_1
nei cui confronti neppure è stata estesa la domanda a seguito della chiamata in causa. Pt_2
In appello le conclusioni rassegnate sono infatti (come in primo grado):
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 344/2023 emessa dal Tribunale Civile di Fermo, in persona del GOT Dott.ssa Maura Diodato, in data 30.04.2023, pubblicata il 02.05.2023, notificata il 16.05.2023, relativa al procedimento civile iscritto al n. 958/2020 R.G., accogliere tutte le conclusi oni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
NEL MERITO:
1) accertata e dichiarata la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno subito dalla per le motivazioni esposte nelle superiori premesse, condannare la stessa al risarcimento Parte_1
del danno complessivamente quantificato in € 69.006,58, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi da calcolarsi sino al pagamento effettivo e con il ristoro delle somme sopportate per l'atp come pure saranno evidenziate in corso di causa, spese vinte e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
2) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2
restituzione delle somme pagate dall'appellante a titolo di spese legali nella misura del 50% già corrisposta (€ 8.533,59), oltre interessi legali dalla data di ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Sulla scorta di tale domanda, questa Corte non ritiene di poter condannare al risarcimento un soggetto privo di responsabilità, né può condannare il soggetto (apparentemente) responsabile in difetto di una domanda contro il medesimo.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
pagina 3 di 4 P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado che liquida per ogni appellato in euro 9.911 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 548 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 25 febbraio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. VALENTINI SIMEONE VIA LUIGI EINAUDI Parte_1 P.IVA_1
NR.298 CIVITANOVA MARCHE
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. BRACALENTE ANDREA FAX Controparte_1 P.IVA_2
0733-829662 Via Agnozzi, n. 9 FERMO .
, con gli Avv.ti Giovanni Lanciotti e Massimiliano Parte_2 P.IVA_3
Ciarpella domiilio digitale
APPELLATO
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Fermo n. 344/2023 del 02/05/2023
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha commissionato a di eseguire la realizzazione di guardoli Parte_1 Parte_3
per calzature mediante operazioni di taglio del sughero e successiva apposizione di materiale incollante nella parte sintetica dell'accoppiato.
Deduce che si era precedentemente rivolta alla (azienda specializzata Parte_1 Parte_2
nel commercio e produzione di semilavorati in sughero) con l'idea di utilizzare il sughero per la realizzazione di guardoli da iniettare su fondi per calzature e che questa, dopo aver visionato il fondo portatogli in visione dal cliente, indicava il materiale adatto, ovvero il A. + TNT Parte_4
PES.
Ricevuto il semilavorato, la provvedeva allo stampaggio dei fondi e alla successiva Parte_1
consegna della merce.
A breve i clienti finali denunciavano la “sfogliatura” della fascia in sughero incollata al fondo delle calzature, contestazione che riversava su . Parte_1 Controparte_1
ha quindi citato in giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni Parte_1 Controparte_1
conseguenti alla inesatta fornitura.
Il costituendosi ha chiesto il rigetto della domanda, chiamando comunque per la CP_1
subordinata ipotesi fosse accolta, in manleva Parte_2
Quest'ultima, costituendosi ha eccepito prescrizione e decadenza del dall'azione per vizi CP_1
e comunque resistito nel merito.
Il Tribunale ha così deciso:
1) rigetta la domanda proposta da parte attrice e da parte convenuta;
2) compensa integralmente le spese di lite tra attrice e convenuta
3) condanna parte attrice e parte convenuta, in solido tra loro, a rimborsare alla parte terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese generali ed oneri fiscali e previdenziali se dovuti.
Ha tempestivamente impugnato la sentenza , si sono costituiti gli appellati resistendo. Parte_1
L'appello lamenta, con unico articolato motivo, carenza di motivazione della sentenza impugnata ed errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Invero il gravame non può essere accolto.
E' pacifico, ed è stato accertato con Ctu, che il vizio dipende dal fatto che il materiale fornito dalla
[...]
non era idoneo per l'uso a cui è stato destinato perché la tipologia di fondo (suola) realizzata Parte_2
dalla non era compatibile con il materiale “SUG. NAT + TNT PES” fornito dalla Parte_1 [...] al . Parte_2 Controparte_1
pagina 2 di 4 Ciò esclude una responsabilità di nella produzione del vizio, che non dipende da Controparte_1
errori nell'opera di incollatura dalla stessa realizzata.
Le prove assunte in primo grado hanno in effetti dimostrato che ha consigliato a il materiale Pt_2 Parte_1
poi utilizzato, nondimeno , che pure nell'atto di appello sottolinea (con fondatezza) la Parte_1 responsabilità esclusiva di ha chiesto dichiararsi la responsabilità di e non di Pt_2 Controparte_1
nei cui confronti neppure è stata estesa la domanda a seguito della chiamata in causa. Pt_2
In appello le conclusioni rassegnate sono infatti (come in primo grado):
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 344/2023 emessa dal Tribunale Civile di Fermo, in persona del GOT Dott.ssa Maura Diodato, in data 30.04.2023, pubblicata il 02.05.2023, notificata il 16.05.2023, relativa al procedimento civile iscritto al n. 958/2020 R.G., accogliere tutte le conclusi oni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
NEL MERITO:
1) accertata e dichiarata la responsabilità di parte convenuta nella causazione del danno subito dalla per le motivazioni esposte nelle superiori premesse, condannare la stessa al risarcimento Parte_1
del danno complessivamente quantificato in € 69.006,58, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, con gli interessi da calcolarsi sino al pagamento effettivo e con il ristoro delle somme sopportate per l'atp come pure saranno evidenziate in corso di causa, spese vinte e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto
2) condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_2
restituzione delle somme pagate dall'appellante a titolo di spese legali nella misura del 50% già corrisposta (€ 8.533,59), oltre interessi legali dalla data di ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Sulla scorta di tale domanda, questa Corte non ritiene di poter condannare al risarcimento un soggetto privo di responsabilità, né può condannare il soggetto (apparentemente) responsabile in difetto di una domanda contro il medesimo.
In definitiva, ogni altro argomento assorbito, l'appello deve rigettarsi, con condanna alle spese dell'appellante, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
pagina 3 di 4 P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
rigetta l'appello, condanna l'appellante alle spese del grado che liquida per ogni appellato in euro 9.911 oltre 15% sg cassa ed iva di legge ed accerta la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 25 marzo 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4