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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/06/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 938/2024 R.G.; tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli - appellante; Parte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Acquaviva - appellato; Controparte_1
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1758/2023 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza del 21 maggio 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha impugnato la sentenza di primo grado con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Taranto, pronunciandosi sulla domanda introdotta da , per Controparte_1
il rimborso degli oneri addebitati per spese di lavorazione pratica, commissione rete distributiva e commissione di gestione, non maturate in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento dallo stesso concluso con Finanziaria
Familiare S.p.A., ha accolto la domanda, condannando la società appellante, quale cessionaria del credito, per incorporazione della cessionaria al CP_2
pagamento della somma di importo pari a € 1.915,40 in favore del CP_1
ha premesso che: Parte_1
1 -con contratto n.27388, Finanziaria Familiare S.p.A. (ora denominata
[...]
già Controparte_3 Controparte_4
ha erogato al Signor un finanziamento di ammontare complessivo Controparte_1
pari a €32.400,00, dal quale venivano trattenute le somme di €3.208,00 per costi fissi ed €7.438,16 per componenti soggette a maturazione, da restituire in n. 120 rate mensili di €270,00 ciascuna;
-nel corso del rapporto, Finanziaria Familiare S.p.A. ha ceduto il credito rinveniente dal contratto n.27388 a poi fusa per incorporazione in CP_2 Parte_1
[...]
-il ha estinto anticipatamente il contratto di finanziamento e ha chiesto CP_1
formalmente alla società deducente la retrocessione di tutti gli oneri non maturati per effetto dell'estinzione anticipata, quantificati in una somma di importo pari a
€1.915,20; ha convenuto in giudizio la società appellante, stante il rifiuto della stessa Parte_2
di restituire quanto richiesto e il Giudice di Pace di Taranto ha accolto la domanda con sentenza n. 1758/2023.
La appellante ha quindi dedotto che: Pt_1
-la sentenza impugnata è nulla per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
-il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva e sull'istanza di integrazione del contraddittorio con chiamata in causa di (oggi formulate dalla società Controparte_4 Controparte_3
deducente;
-il debitore ceduto non può opporre alla cessionaria del credito ( CP_1 [...]
domanda di ripetizione di somme versate alla cedente (Finanziaria Parte_1
Familiare S.p.A.) in costanza di rapporto di finanziamento intercorrente con quest'ultima;
-la richiesta restitutoria del non ha ragion d'essere nei confronti della società CP_1
appellante ed è, in ogni caso, infondata;
2 -gli importi corrispondenti alle commissioni di gestione (oneri “recurring”, secondo la stessa definizione utilizzata nel contratto) sono stati integralmente riconosciuti al cui è stato accreditato l'importo di €194,40; CP_1
-le spese fisse contrattuali e le commissioni rete distributiva (oneri “up front”) non rappresentano costi commisurati alla durata del piano di rimborso ma trovano esclusiva causa nella stipulazione del contratto, esaurendo la funzione a essi propria con la formazione del vincolo;
-l'art. 9 delle condizioni generali di contratto prevede chiaramente che “(…) Resta espressamente convenuto che le commissioni e spese trattenute in origine dal
Finanziatore quali COSTI FISSI (up-front) non saranno rimborsabili perché maturati all'atto del perfezionamento del contratto…”;
-in ogni caso, gli oneri chiesti in restituzione alla società deducente sono stati incassati da Controparte_3
con la conseguenza che la domanda dovrebbe essere formulata in via esclusiva nei confronti di quest'ultima, considerando che qualsiasi richiesta di pagamento di quanto indebitamente corrisposto va indirizzata nei confronti dell'accipiens, cioè di colui nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
-inoltre, il Giudice di Pace ha erroneamente presunto che gli oneri “up front” di cui il ha chiesto il rimborso siano da restituire secondo il criterio pro-rata CP_1
temporis;
-l'Istituto di credito può legittimamente rimborsare i costi “up front”, qualora fossero da restituire, secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, o comunemente detto “alla francese”, salvo non via sia una clausola contrattuale che disponga il contrario;
-sono anche legittime le clausole contrattuali che disapplichino il calcolo secondo il criterio di competenza economica. ha quindi concluso nei seguenti termini: Parte_1
-in via preliminare, per l'accertamento della nullità della sentenza impugnata;
3 -in via principale, per l'accoglimento dei motivi di gravame con riforma della sentenza appellata e condanna del alla restituzione della somma percepita in CP_1
esecuzione della sentenza di primo grado;
-in subordine, per l'accertamento della legittimazione passiva di
[...]
in manleva della Controparte_3 Pt_1
appellante;
-in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, deducendo Controparte_1
che:
-il Giudice di Pace ha correttamente ritenuto che la documentazione in atti, la normativa vigente e la giurisprudenza conferente, cristallizzassero la legittimazione passiva in capo a Parte_1
-la società appellante ha ammesso esplicitamente di essere subentrata in tutti i rapporti giuridici pendenti, attivi e passivi, facenti capo a in CP_2
conseguenza dell'incorporazione della stessa;
ha curato l'intera fase dell'estinzione del contratto di finanziamento Pt_1
sottoscritto dal deducente, redigendo il conteggio estintivo e incassando le relative somme;
-il Giudice di Pace ha deciso in conformità all'evoluzione normativa e giurisprudenziale, comunitaria e nazionale, di merito e di legittimità, in materia di diritto del contraente/consumatore alla restituzione della quota parte delle voci di costo non godute a seguito di estinzione anticipata;
-ha correttamente applicato alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione il principio per cui, in ipotesi di estinzione anticipata del contratto di finanziamento precedentemente stipulato, il contraente ha diritto al rimborso di una somma che includa tutte le commissioni applicate allo stesso, essendo ormai ultronea la distinzione tra costi “recurring” e “up front”;
-tale diritto al rimborso è ex lege previsto ed esteso a tutti i contratti estinti, senza alcuna distinzione tra contratti conclusi prima o dopo il 25 luglio 2021;
4 -la CTU espletata nel giudizio di primo grado ha accertato che la somma spettante all'appellato fosse di importo pari a €1.915,22;
-il primo Giudice ha correttamente adottato il criterio proporzionale alla vita residua del contratto (c.d. pro-rata temporis) in fase di quantificazione delle somme oggetto di retrocessione.
L'appellato ha quindi concluso per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e condanna di al pagamento delle spese e Parte_1
competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
*** *** ***
L'appello non è fondato.
L'appellante ha formulato sintetim i seguenti motivi:
1) il Giudice di Pace ha omesso di esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, formulata per il fatto che è solo Parte_1
subentrata nella titolarità della posizione creditoria per effetto di cessione;
2) il Giudice di Pace ha erroneamente riconosciuto il diritto alla restituzione dei costi “up front” addebitati per il contratto di finanziamento n.27388 con cessione del quinto stipulato con Finanziaria Familiare SpA;
3) il Giudice di Pace ha erroneamente determinato l'importo da rimborsare, non applicando il criterio della cd “curva degli interessi”.
Per il primo motivo, va rilevato che è divenuta Parte_1
cessionaria del credito già in titolarità di Finanziaria Familiare SpA, poi ceduto a fusa per incorporazione in . CP_2 Parte_1
Il giudizio introdotto dal ha riguardato la restituzione dei costi del CP_1
finanziamento in conseguenza della estinzione anticipata;
in ordine a tale fase, la cessionaria si è occupata direttamente delle attività per la riscossione del dovuto e per i rimborsi, come attestato dalla documentazione prodotta dall'attore in primo grado, poi appellato.
5 Il non ha proposto alcuna domanda involgente l'accertamento di CP_1
validità-invalidità delle clausole contrattuali, la cui legittimazione, dal lato passivo, avrebbe potuto riguardare l'originaria parte contraente.
L'art.125-septies TUB dispone al primo comma che “in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile”.
La posizione del soggetto-finanziato, in tema di credito al consumo, è chiaramente quella di consumatore e, quindi, anche in ragione del favor più volte espresso dalla Corte di Giustizia (ad es. con la sentenza del 11 settembre 2019 – causa C-383/2018, ha dichiarato che l'art. 16,
§ 1, della direttiva 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore), sarebbe contraria alla esigenza di tutela della parte debole del rapporto bancario l'adozione di uno schema interpretativo formale, come quello indicato dall'appellante in punto di distinzione, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, tra “contratto” e
“credito”.
Se la cessionaria subentra nella titolarità del credito e gestisce il rapporto obbligatorio avente titolo nel contratto di finanziamento, non può affermarsi una dicotomia tra la riscossione dell'importo quantificato per effetto della estinzione anticipata e gli obblighi restitutori;
diversamente, il consumatore potrebbe essere costretto ad invocare tutela nei confronti del “cedente” rischiando di subire la stessa eccezione sulla carenza di legittimazione passiva per effetto della cessione.
Quindi, se la cessionaria gestisce la fase estintiva e riscuote il dovuto, come avvenuto nel caso in esame, deve rispondere degli obblighi restitutori, salva
6 istanza di recupero nei confronti della cedente in forza del rapporto interno di cessione, cui il consumatore è estraneo.
Questa posizione esegetica, in linea con la sostanziale esigenza di tutela per il consumatore, è quella da preferire in attuazione del principio di concentrazione di tutela quale precipitato operativo del giusto processo (art.111
Cost.); se dovesse accedersi alla tesi difensiva dell'appellante in ordine alla distinzione tra rimborso degli oneri “recurring” e degli oneri “up front”, stabilendo per questi ultimi la legittimazione passiva dell'originaria parte contraente, si finirebbe per vulnerare proprio la posizione del consumatore, che, onde ottenere il rimborso delle somme dovutegli per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento e del pagamento in unica soluzione, dovrebbe rivolgere le sue istanze nei confronti di diverse parti, duplicando – magari – sia gli oneri economici per l'assistenza legale, sia i percorsi giudiziari.
Per l'esame del secondo motivo, non può non prendersi le mosse dall'art.125-sexies primo comma TUB secondo cui “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte (…)
L'art.125- sexies TUB, nella formulazione previgente, prevedeva che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore;
in tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Con l'approvazione del disegno di legge n. 2320 di conversione del Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) è stata modificata la disciplina sul rimborso anticipato ex art. 125- sexies TUB..
L'art. 11-octies del decreto legge n.73/2021, convertito in Legge 23 luglio 2021 n.
106, ha operato una distinzione tra contratti di finanziamento mediante delegazione di
7 pagamento conclusi prima e dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni e, per l'ipotesi di estinzione anticipata, ha previsto il rimborso di tutti i costi per quelli successivi ed ha escluso - invece - il rimborso dei costi istantanei (up front) per quelli anteriori, limitando la restituzione ai costi dipendenti dalla durata del contratto
(recurring), così contrastando i principi enunciati nella sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Lexitor).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, Decreto Legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 106/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia».
Secondo la Consulta:
- la Corte di giustizia ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, per addivenire a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore – che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza – in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori.
-le norme secondarie della Banca d'Italia richiamate dall'art. 11-octies, comma 2, avallano l'interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1, riferito unicamente ai costi recurring, e valorizzano la funzione dei doveri di trasparenza, vòlti a segnalare i soli costi rimborsabili;
e questo, a dispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito, strumento che opera a prescindere dal rispetto dei citati doveri;
-attraverso il rinvio a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, rinvio che si specifica in relazione a un
8 duplice parametro, temporale e oggettivo, risulta univoco l'intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia;
-la conclusione, cui si è ora pervenuti, conferma la correttezza di quanto assunto dal rimettente, vale a dire l'impossibilità – dopo l'intervento legislativo del 2021 – di accedere a una interpretazione conforme al diritto dell'Unione, come interpretato nella sentenza Lexitor, del precedente art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta in vigore per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, in ragione dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito;
-si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, Contro l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia;
-quest'ultima, se riconosce quali limiti all'adeguamento in via ermeneutica al diritto dell'Unione europea, oltre all'interpretazione contra legem, il rispetto dei principi generali del diritto (di recente, sentenze 18 gennaio 2022, in causa C-261/20, , Per_1
punto 28, e 7 agosto 2018, in causa C-122/17, Smith, punto 40, e sentenze ivi Per_2
richiamate), in pari tempo, chiarisce che il giudice nazionale non può sottrarsi al citato obbligo di interpretazione conforme «per il solo fatto di aver costantemente interpretato [una] disposizione in un senso che è incompatibile» con il diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia» (sentenza 19 aprile
2016, in causa C-441/14, Dansk Industri, punto 34); di conseguenza, non possono «i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento […] rimettere in discussione tale obbligo» (sentenza 19 aprile 2016, in causa C-441/14,
Dansk Industri, punto 43), né può il giudice operare una limitazione nel tempo degli effetti della pronuncia interpretativa (come precisa la sentenza 21 dicembre 2016, in cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Gutiérrez Naranjo e altri, punto 70, che ivi cita sentenza 2 febbraio 1988, in causa 309/85, Barra e altri, punto 13);
9 -ne discende che il legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l'art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell'originaria formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.);
-in virtù degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questa Corte è, infatti, garante del rispetto di tali vincoli e, pertanto, deve dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma che contrasta con il contenuto di una direttiva, come interpretata dalla Corte di giustizia in sede di rinvio pregiudiziale, con una sentenza dotata di efficacia retroattiva. «[I]n caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta […] e nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa» – si legge in una fra le tante analoghe pronunce di questa Corte – «il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, spettando poi a questa Corte valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario (nello stesso senso sentenze n. 284 del 2007, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 75 del 2012)» (ordinanza n. 207 del 2013; negli stessi termini sentenza n. 269 del 2017);
-questa Corte deve, dunque, assicurare il rispetto degli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell'Unione europea e deve, di conseguenza, tutelare gli interessi che la disciplina europea ha inteso proteggere: in questo caso, gli interessi del consumatore;
-posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte (punto
12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme
10 secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente;
-la disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1,
t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
Sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione, Sez. II^ con ordinanza del 6 settembre 2023, n. 25997, la quale ha chiarito definitivamente l'interpretazione del contenuto del diritto al rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata di un credito mobiliare, aderendo all'approccio teleologico su cui è fondata la decisione del 2019 sul caso Lexitor.
La Corte ha affermato che l'interpretazione per cui le differenti formulazioni dell'art. 125 TUB offrono diverse forme di tutela non è condivisibile, "sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo". Infatti, secondo la Corte, la locuzione "equa riduzione del costo complessivo del credito", rinvenibile nell'art. 125 TUB nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, va interpretata nel senso che vadano ricompresi in essa
"tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito"
La Corte di legittimità ha posto il rilievo sulla vessatorietà e la conseguente nullità di una clausola contrattuale che preveda un regime di rimborsabilità diverso (in termini, ovviamente, peggiorativi per il consumatore) da quello tracciato dalla CGUE,
11 determinando a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 206/2005.
Cass. Sez.I^ 8 maggio 2025 n.12201, confermando le posizioni già espresse ed analizzando altro profilo di interesse per la specifica questione, ha sostenuto quanto segue:
“la questione è stata già valutata da questa Corte che, con due ordinanze (la prima n.
25977/2023 e la seconda n.14836/2024; conforme Cass., n. 26917/2024), ha statuito che la tesi dell'inapplicabilità dell'art. 125 TUB in assenza della delibera CICR non è fondata. La doglianza si pone in contrasto con l'art.125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. L'esistenza delle direttive obbliga il Giudice di merito ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto europeo e, pertanto, non è metodologicamente corretto privare il consumatore della tutela o limitare la stessa in caso di restituzione anticipata del finanziamento”.
Le riportate posizioni dei Giudici di Legittimità sono in linea con quanto detto per l'esigenza di tutela del consumatore e non consentono opzioni interpretative come quelle indicate da nell'atto di appello. Parte_1
Da ultimo, con riguardo alla questione concernente le modalità di calcolo dei costi da restituire, se "pro rata temporis" o mediante "curva degli interessi", va detto che il primo criterio appare quello corretto.
In base ai principi espressi dalla CGUE, il calcolo deve essere intuitivo e semplice da effettuare per il consumatore e tali elementi possono dirsi sussistenti secondo il metodo di calcolo "pro rata temporis".
12 Il consumatore, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento ed in assenza di previsione negoziale, ha diritto ad un rimborso pari all'importo degli interessi e dei costi del rapporto (cd. criterio del costo ammortizzato).
Peraltro, la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 263/2022, esaminando l'art. 11-octies, comma 2 della Legge n. 106\2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione seppur limitatamente al richiamo alle norme secondarie;
tale richiamo, essendo relativo a norme che esplicitamente limita(va)no la rimborsabilità ai soli costi recurring, sarebbe andato ad incidere, secondo la Corte, sul significato dell'art. 125-sexies TUB, vecchio testo, rendendolo contrario alla sentenza
Lexitor e, quindi, al principio di onnicomprensività del rimborso dei costi ivi espresso. Quindi, una volta escluso il richiamo della normativa secondaria della
Banca d'Italia, i due testi normativi, anteriori e posteriori alla riforma, anche se divergenti sul piano sintattico, coincidono sul piano semantico collegato al principio della onnicomprensività del rimborso, pro rata temporis, del costo del credito.
Dunque, in mancanza di espressa pattuizione delle parti, va applicato il criterio “pro rata temporis” in coerenza con i suddetti principi e con l'indicazione contenuta nello stesso art. 125-sexies co.2 TUB, che prevede: “i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato;
ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”.
Conseguentemente, il Tribunale non può che confermare la decisione del Giudice di
Pace che ha riconosciuto al consumatore il diritto al rimborso con applicazione – per il quantum – del criterio “pro rata temporis”.
Da qui, il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.
Il Tribunale, infine, deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
13 l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.
115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n.938-2024 RG, tra le parti indicate in epigrafe, avverso la sentenza n.1758/2023 del Giudice di Pace di Taranto, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in €1.800,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;
-sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in data 4 giugno 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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