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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5646 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32193/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32193/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA STEFANO con studio in Parte_1 C.F._1
DO OR , 15 28100 NOVARA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato dai
[...] P.IVA_1 funzionari delegati e AR MA OS CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto 860154/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanza- Ragioneria Territoriale dello Stato di
Milano in data 10 luglio 2024, con cui gli è stato ingiunto, in solido con quale titolare della azienda CP_3
AWAIS Tropical Market, il pagamento della somma di €378.020,00 per la violazione dell'art. 63 comma 1 del
DL 231/2007, per avere effettuato nel periodo dal 3 aprile 2022 al 3 aprile 2023 plurime rimesse verso l'estero, trasferendo denaro contante oltre la soglia di €1000,00 mediante frazionamento delle operazioni nell'arco di 7 giorni.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione, allegando di avere lavorato all'interno della quale semplice dipendente e di avere eseguito le istruzioni della titolare Controparte_4 dell'attività commerciale.
pagina 1 di 3 Il Giudice, con decreto ex art. 171 bis c.p.c., ha dichiarato la contumacia del
[...]
ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del D.lgs Controparte_5
150/2011.
Si è successivamente costituito il , a mezzo di funzionario Controparte_6 delegato, che in via preliminare ha eccepito la nullità della notifica dell'atto introduttivo in quanto non eseguita dalla Cancelleria, così come previsto dall'art. 6 del D.lgs 150/2011, chiedendo di essere rimesso in termini per la costituzione.
Nel merito, il ha dedotto l'infondatezza delle censure, in quanto dalle verifiche eseguite dai militari CP_1 della Guardia di Finanza emergeva che. fosse titolare di fatto sia nell'esercizio dell'attività di Parte_1 impresa, sia nell'operatività dei servizi di trasferimento all'estero di denaro contante, essendo l'unico ad eseguire le operazioni di money transfer su richiesta dei clienti.
Il convenuto ha poi allegato la sussistenza dei presupposti di configurabilità della violazione contestata.
La causa, dopo la prima udienza, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ed è stata decisa all'udienza del 8 luglio 2025.
Va preliminarmente rilevata la tardività della costituzione del . CP_1
La parte ha introdotto l'opposizione con le forme del rito ordinario anziché nelle forme previste dall'art. 6 del
D.lgs 150/2011, applicabili quando, come nel caso di specie, si verta in tema di opposizione avverso ad una sanzione amministrativa.
Tuttavia, la erronea scelta del rito non comporta le conseguenze dedotte dal resistente.
Invero, l'atto di citazione è stato notificato a mezzo posta elettronica all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
Il fatto che la notifica sia stata effettuata dall'opponente, anziché dalla Cancelleria, come prescritto dall'art. 6 comma 8, non determina la nullità della notificazione, sia in quanto le modalità di notificazione erano idonee a portare l'atto a conoscenza del destinatario, sia in quanto la notificazione da parte dello stesso opponente è conseguenza dell'errata scelta del rito.
La questione va risolta facendo applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.lgs 150/2011, e segnatamente del primo comma, secondo cui quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza, e dal terzo comma, secondo cui, quando la controversia rientra tra quelle per le quali è prevista l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza ex art. 420 c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e di documenti.
Orbene, a fronte dell'adozione del provvedimento di mutamento di rito e di assegnazione del termine sino al 4 febbraio 2025 per l'integrazione degli atti, il Ministero il 4 febbraio ha depositato la sola comparsa di costituzione nella quale ha eccepito la nullità della notifica, senza depositare gli atti dell'accertamento.
Ne deriva che, in assenza della produzione tempestiva del verbale redatto dal personale della Guardia di Finanza
e delle dichiarazioni dagli stessi appresi, non è possibile ritenere raggiunta la prova del fatto che le violazioni pagina 2 di 3 contestate siano addebitabili a quale titolare di fatto dell'attività fornente il servizio di rimessa di Parte_2 denaro, tanto più alla luce del deposito della busta paga del ricorrente, da cui emerge l'inquadramento nell'impresa di cui è titolare la madre come mero dipendente.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla posizione di Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, come da nota depositata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla il decreto n. 860154/A nella parte in Parte_2 cui ha applicato la sanzione nei confronti di Parte_2
- Condanna il di alla Controparte_7 CP_1 rifusione in favore dell'opponente delle spese del procedimento, liquidate in € 607,00 per spese vive e
€4100,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32193/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA STEFANO con studio in Parte_1 C.F._1
DO OR , 15 28100 NOVARA
ATTORE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato dai
[...] P.IVA_1 funzionari delegati e AR MA OS CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 9 settembre 2024, ha proposto opposizione avverso il Parte_2 decreto 860154/A emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanza- Ragioneria Territoriale dello Stato di
Milano in data 10 luglio 2024, con cui gli è stato ingiunto, in solido con quale titolare della azienda CP_3
AWAIS Tropical Market, il pagamento della somma di €378.020,00 per la violazione dell'art. 63 comma 1 del
DL 231/2007, per avere effettuato nel periodo dal 3 aprile 2022 al 3 aprile 2023 plurime rimesse verso l'estero, trasferendo denaro contante oltre la soglia di €1000,00 mediante frazionamento delle operazioni nell'arco di 7 giorni.
L'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione, allegando di avere lavorato all'interno della quale semplice dipendente e di avere eseguito le istruzioni della titolare Controparte_4 dell'attività commerciale.
pagina 1 di 3 Il Giudice, con decreto ex art. 171 bis c.p.c., ha dichiarato la contumacia del
[...]
ed ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del D.lgs Controparte_5
150/2011.
Si è successivamente costituito il , a mezzo di funzionario Controparte_6 delegato, che in via preliminare ha eccepito la nullità della notifica dell'atto introduttivo in quanto non eseguita dalla Cancelleria, così come previsto dall'art. 6 del D.lgs 150/2011, chiedendo di essere rimesso in termini per la costituzione.
Nel merito, il ha dedotto l'infondatezza delle censure, in quanto dalle verifiche eseguite dai militari CP_1 della Guardia di Finanza emergeva che. fosse titolare di fatto sia nell'esercizio dell'attività di Parte_1 impresa, sia nell'operatività dei servizi di trasferimento all'estero di denaro contante, essendo l'unico ad eseguire le operazioni di money transfer su richiesta dei clienti.
Il convenuto ha poi allegato la sussistenza dei presupposti di configurabilità della violazione contestata.
La causa, dopo la prima udienza, è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ed è stata decisa all'udienza del 8 luglio 2025.
Va preliminarmente rilevata la tardività della costituzione del . CP_1
La parte ha introdotto l'opposizione con le forme del rito ordinario anziché nelle forme previste dall'art. 6 del
D.lgs 150/2011, applicabili quando, come nel caso di specie, si verta in tema di opposizione avverso ad una sanzione amministrativa.
Tuttavia, la erronea scelta del rito non comporta le conseguenze dedotte dal resistente.
Invero, l'atto di citazione è stato notificato a mezzo posta elettronica all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.
Il fatto che la notifica sia stata effettuata dall'opponente, anziché dalla Cancelleria, come prescritto dall'art. 6 comma 8, non determina la nullità della notificazione, sia in quanto le modalità di notificazione erano idonee a portare l'atto a conoscenza del destinatario, sia in quanto la notificazione da parte dello stesso opponente è conseguenza dell'errata scelta del rito.
La questione va risolta facendo applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del D.lgs 150/2011, e segnatamente del primo comma, secondo cui quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza, e dal terzo comma, secondo cui, quando la controversia rientra tra quelle per le quali è prevista l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza ex art. 420 c.p.c., assegnando alle parti il termine perentorio entro il quale provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e di documenti.
Orbene, a fronte dell'adozione del provvedimento di mutamento di rito e di assegnazione del termine sino al 4 febbraio 2025 per l'integrazione degli atti, il Ministero il 4 febbraio ha depositato la sola comparsa di costituzione nella quale ha eccepito la nullità della notifica, senza depositare gli atti dell'accertamento.
Ne deriva che, in assenza della produzione tempestiva del verbale redatto dal personale della Guardia di Finanza
e delle dichiarazioni dagli stessi appresi, non è possibile ritenere raggiunta la prova del fatto che le violazioni pagina 2 di 3 contestate siano addebitabili a quale titolare di fatto dell'attività fornente il servizio di rimessa di Parte_2 denaro, tanto più alla luce del deposito della busta paga del ricorrente, da cui emerge l'inquadramento nell'impresa di cui è titolare la madre come mero dipendente.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del decreto impugnato limitatamente alla posizione di Parte_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, come da nota depositata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto annulla il decreto n. 860154/A nella parte in Parte_2 cui ha applicato la sanzione nei confronti di Parte_2
- Condanna il di alla Controparte_7 CP_1 rifusione in favore dell'opponente delle spese del procedimento, liquidate in € 607,00 per spese vive e
€4100,00 per compensi, oltre spese generali, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 3 di 3