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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3432 / 2024 R.G.
Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'udienza odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di R.G. Lavoro da epigrafe riportato
T R A
, c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
a Cremano (NA) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Bruno
Amirante, c.f. ed Angela Mascia, c.f. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo C.F._3 difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 45, pal.
“Vanvitelli” (pec: Email_1
. Email_2
RICORRENTE
E
con sede legale in Pagani alla Via Marconi n. 65, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, avv. Pasquale D'Errico,
p.i. , rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Trotta, codice P.IVA_1 fiscale , presso il quale è elettivamente dom.to in San C.F._4
Giorgio a Cremano alla Via Botteghelle n. 90, PEC
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: Mancata assunzione a seguito di passaggio di cantiere ex art. 6
CCNL Fise e di sentenza di condanna passata in giudicato – CP_2
Mancata prospettazione di fondamentali elementi di fatto ai fini della quantificazione del danno – Nullità del ricorso. Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è nullo e deve essere dichiarato inammissibile.
L'attore, dopo aver rappresentato di essere stato illegittimamente pretermesso nell'assunzione dal a a seguito di passaggio di cantiere CP_3 presso il Comune di San Giorgio a Cremano, nonostante sentenze di primo e secondo grado passate in giudicato con le quali il era stato CP_1 condannato -tra l'altro- alla assunzione del lavoratore, ha chiesto il risarcimento del danno parametrato alle mancate retribuzioni percepite nel periodo dal 18.4.2026 (data di pubblicazione della sentenza d'appello) al 27.6.2019, data in cui, per effetto della determina comunale n. 23/2019,
l'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani era transitato alla CP_4
[...]
Tanto egli ha chiesto assumendo quale riferimento parametrico il livello contrattuale 7, parametro A, del CCNL Fise Assombiente, ma elaborando un calcolo sommario su base equitativa, ove indica la somma di € 2.600,00 (netta o lorda?) da moltiplicarsi per 38 mensilità.
Nel ricorso, tuttavia, manca ogni tipo di indicazione sulle mansioni svolte dal ricorrente presso l'appaltatrice cessante, (del cui rapporto lavorativo non sono state neppure prodotte in atti le buste paga), e con riferimento alle quali non è stato articolato alcun mezzo istruttorio. Non è dato comprendere dunque il fondamento di fatto e di diritto del preteso 7^ livello contrattuale, di cui non c'è traccia neppure nelle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Napoli, le quali genericamente fanno riferimento al medesimo livello di inquadramento posseduto dal lavoratore presso l'appaltatrice cessante (elemento di fatto neppure questo ragguagliato nell'atto introduttivo o evincibile da documenti prodotti).
Né risulta possibile comprendere le modalità (invero apodittiche) di calcolo del petitum così come svolte in ricorso, ove manca peraltro indicazione alcuna circa lo stato di occupazione o di inoccupazione del ricorrente nel periodo azionato (mancando, peraltro, concreta allegazione di estratto contributivo o di altre attestazioni dell'Ufficio per l'impiego e dell'Agenzia delle Entrate).
In mancanza di tali elementi essenziali nella prospettazione attorea il
Giudicante non può essere in grado di accertare l'esatta quantificazione del danno oggetto della pretesa azionata. La carenza degli elementi anzidetti ridonda ai fini dell'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c..
Nulla per le spese in considerazione della mera pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Nocera Inferiore, 10.6.2025
IL GIUDICE d. L.
Dott. Carlo Mancuso
Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott. Carlo Mancuso, all'udienza odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di R.G. Lavoro da epigrafe riportato
T R A
, c.f. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
a Cremano (NA) ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Bruno
Amirante, c.f. ed Angela Mascia, c.f. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo C.F._3 difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Mazzocchi n. 45, pal.
“Vanvitelli” (pec: Email_1
. Email_2
RICORRENTE
E
con sede legale in Pagani alla Via Marconi n. 65, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, avv. Pasquale D'Errico,
p.i. , rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Trotta, codice P.IVA_1 fiscale , presso il quale è elettivamente dom.to in San C.F._4
Giorgio a Cremano alla Via Botteghelle n. 90, PEC
Email_3
RESISTENTE
OGGETTO: Mancata assunzione a seguito di passaggio di cantiere ex art. 6
CCNL Fise e di sentenza di condanna passata in giudicato – CP_2
Mancata prospettazione di fondamentali elementi di fatto ai fini della quantificazione del danno – Nullità del ricorso. Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è nullo e deve essere dichiarato inammissibile.
L'attore, dopo aver rappresentato di essere stato illegittimamente pretermesso nell'assunzione dal a a seguito di passaggio di cantiere CP_3 presso il Comune di San Giorgio a Cremano, nonostante sentenze di primo e secondo grado passate in giudicato con le quali il era stato CP_1 condannato -tra l'altro- alla assunzione del lavoratore, ha chiesto il risarcimento del danno parametrato alle mancate retribuzioni percepite nel periodo dal 18.4.2026 (data di pubblicazione della sentenza d'appello) al 27.6.2019, data in cui, per effetto della determina comunale n. 23/2019,
l'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani era transitato alla CP_4
[...]
Tanto egli ha chiesto assumendo quale riferimento parametrico il livello contrattuale 7, parametro A, del CCNL Fise Assombiente, ma elaborando un calcolo sommario su base equitativa, ove indica la somma di € 2.600,00 (netta o lorda?) da moltiplicarsi per 38 mensilità.
Nel ricorso, tuttavia, manca ogni tipo di indicazione sulle mansioni svolte dal ricorrente presso l'appaltatrice cessante, (del cui rapporto lavorativo non sono state neppure prodotte in atti le buste paga), e con riferimento alle quali non è stato articolato alcun mezzo istruttorio. Non è dato comprendere dunque il fondamento di fatto e di diritto del preteso 7^ livello contrattuale, di cui non c'è traccia neppure nelle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Napoli, le quali genericamente fanno riferimento al medesimo livello di inquadramento posseduto dal lavoratore presso l'appaltatrice cessante (elemento di fatto neppure questo ragguagliato nell'atto introduttivo o evincibile da documenti prodotti).
Né risulta possibile comprendere le modalità (invero apodittiche) di calcolo del petitum così come svolte in ricorso, ove manca peraltro indicazione alcuna circa lo stato di occupazione o di inoccupazione del ricorrente nel periodo azionato (mancando, peraltro, concreta allegazione di estratto contributivo o di altre attestazioni dell'Ufficio per l'impiego e dell'Agenzia delle Entrate).
In mancanza di tali elementi essenziali nella prospettazione attorea il
Giudicante non può essere in grado di accertare l'esatta quantificazione del danno oggetto della pretesa azionata. La carenza degli elementi anzidetti ridonda ai fini dell'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c..
Nulla per le spese in considerazione della mera pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede:
dichiara il ricorso inammissibile;
nulla per le spese.
Nocera Inferiore, 10.6.2025
IL GIUDICE d. L.
Dott. Carlo Mancuso