TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 246 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 246/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Via Orti N.3 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'avv. CONDIPODERO
MARCHETTA GIUSEPPE , che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE Controparte_1
CP_
, e per essa la mandataria - nuova P.IVA_1 CP_3 denominazione assunta da elettivamente domiciliata in CP_4
Via Due Giugno n. 2/B c/o Avv. Lara Trifilò Patti, rappresentata e difesa dall'avv. ARENA GIOVANNI per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: fideiussione/polizza fideiussoria
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione all'atto di precetto notificatole il 17.1.2020, al decreto ingiuntivo n. 66/95 emesso dal Tribunale di Messina il 14.1.1995 e al decreto ingiuntivo n. 29/94 emesso da Tribunale di Patti il 18.1.1994 nonché a tutti gli atti presupposti e conseguenziali qualora ve ne fossero.
1 L'attrice ha allegato di non avere mai ricevuto la notifica dei due decreti ingiuntivi rispetto ai quali propone opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
L'attrice ha impugnato anche il precetto notificatole il 17.1.2020 ed ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei due decreti ingiuntivi.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto di non avere mai sottoscritto alcuna fideiussione in favore di Parte_2
ed ha eccepito la prescrizione dei crediti di
[...] cui ai decreti ingiuntivi.
Si è costituita la società rilevando di avere Controparte_5 intimato con un unico atto di precetto alla società
[...]
, nonché ai fideiussori Parte_2 Pt_3
, , , e
[...] CP_6 Parte_4 Controparte_7 [...]
, ciascuno secondo le ragioni di credito indicate, il pagamento CP_8 di quanto rinveniente dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 66/95 del Tribunale di Messina (emesso nei confronti di tutti i debitori sopra elencati) e dal decreto ingiuntivo n. 29/94 del Tribunale di Patti, emesso, oltre che nei confronti dei debitori sopra elencati, pure della odierna opponente , cui il precetto è stato indirizzato Parte_1 limitatamente ai crediti portati da quest'ultimo titolo;
che, pertanto, la
è stata chiamata a rispondere solo del credito portato dal Pt_1 decreto ingiuntivo n. 29/94, emesso dal Tribunale di Patti in data
18/01/1994, notificato l'08/02/1994, non opposto e munito di esecutorietà con provvedimento del 7/10/19, spedito in forma esecutiva in data 21/10/2019.
L'opposta ha rilevato che il credito portato dal decreto ingiuntivo n.
29/94 è stato già azionato in via di intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 128/95 r.e. del Tribunale di
Patti, cui sono state riunite le nn. 182/95, 22/98 e 48/98; che tali procedure si sono concluse con la vendita del compendio pignorato e la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita;
che il decreto ingiuntivo n. 29/94 è stato pure azionato nell'ambito del fallimento
2 aperto in danno di “ Parte_2
iscritto al n. 21/94 R.G.F. del Tribunale di Patti.
[...]
L'opposta, quindi, ha eccepito la carenza di interesse dell'opponente rispetto al D.I. n. 66/95 Trib. Messina;
l'intervenuto giudicato sul decreto ingiuntivo n. 29/94, che è stato notificato, non opposto e dichiarato esecutivo;
l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc;
l'inammissibilità dell'opposizione a precetto, atteso che i motivi dedotti avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed, infine, la insussistenza della prescrizione atteso che la pendenza delle procedure esecutive immobiliari ha interrotto la prescrizione decennale per tutti i condebitori solidali, ivi compresa l'opponente.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va rilevata la carenza di interesse dell'attrice rispetto al D.I. 66/95 atteso che la stessa non era destinataria dell'intimazione di pagamento.
Quanto al D.I. 29/94 Trib. Patti, è in atti la prova della notifica all'opponente in data 8.2.1994 a mani proprie.
Il decreto, poi, è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 7.10.2019 e spedito in forma esecutiva il 21.10.2019.
I motivi di doglianza relativi alla mancata sottoscrizione della fideiussione, sulla cui base è stato emesso il DI, non sono più valutabili essendo intervenuto il giudicato sullo stesso.
L'odierna opponente, al fine di far valere l'apocrifia della firma, avrebbe dovuto e potuto proporre tempestivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Quanto alla eccepita prescrizione decennale del credito, portato dal
D.I. , l'opposta ha dimostrato l'intervenuta interruzione attraverso gli atti delle procedure esecutive immobiliari conclusesi con il decreto di trasferimento del 18.2.2016.
“In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2,
3 c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass. civ.,
9/5/2019 n. 12239).
Di talché fino alla data di chiusura delle procedure esecutive, la prescrizione non è decorsa.
Inoltra giova rammentare che la intervenuta interruzione della prescrizione, conseguente alla pendenza delle procedure esecutive citate, opera anche nei confronti della odierna opponente, quale debitrice solidale.
E' ormai consolidato il principio a mente del quale: “La disciplina dell'art.
1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (Cass. civ., 21/01/2011 n. 1406).
L'opposta ha poi documentato l'insinuazione dei crediti di cui ai DD.II. al passivo del fallimento del condebitore in solido “
[...]
(n. 21/94 R.G.F. del Tribunale di Parte_2
Patti).
In applicazione del combinato disposto degli artt. 1310 e 2945 c.c., si ricava che il termine prescrizionale è stato interrotto con effetti permanenti, anche quale conseguenza della attuale pendenza del fallimento aperto a carico del condebitore solidale.
Per tutto quanto precede l'opposizione deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra questione.
4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex d.m.
55/14 e ss. mm. e ii., valore minimo, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande di parte attrice;
condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, di €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Patti, 28/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Rosalia Russo Femminella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al N. 246/2020 R.G. promossa
DA
, , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Via Orti N.3 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'avv. CONDIPODERO
MARCHETTA GIUSEPPE , che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
CONTRO
PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE Controparte_1
CP_
, e per essa la mandataria - nuova P.IVA_1 CP_3 denominazione assunta da elettivamente domiciliata in CP_4
Via Due Giugno n. 2/B c/o Avv. Lara Trifilò Patti, rappresentata e difesa dall'avv. ARENA GIOVANNI per procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: fideiussione/polizza fideiussoria
In fatto e in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1 proposto opposizione all'atto di precetto notificatole il 17.1.2020, al decreto ingiuntivo n. 66/95 emesso dal Tribunale di Messina il 14.1.1995 e al decreto ingiuntivo n. 29/94 emesso da Tribunale di Patti il 18.1.1994 nonché a tutti gli atti presupposti e conseguenziali qualora ve ne fossero.
1 L'attrice ha allegato di non avere mai ricevuto la notifica dei due decreti ingiuntivi rispetto ai quali propone opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
L'attrice ha impugnato anche il precetto notificatole il 17.1.2020 ed ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dei due decreti ingiuntivi.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto di non avere mai sottoscritto alcuna fideiussione in favore di Parte_2
ed ha eccepito la prescrizione dei crediti di
[...] cui ai decreti ingiuntivi.
Si è costituita la società rilevando di avere Controparte_5 intimato con un unico atto di precetto alla società
[...]
, nonché ai fideiussori Parte_2 Pt_3
, , , e
[...] CP_6 Parte_4 Controparte_7 [...]
, ciascuno secondo le ragioni di credito indicate, il pagamento CP_8 di quanto rinveniente dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 66/95 del Tribunale di Messina (emesso nei confronti di tutti i debitori sopra elencati) e dal decreto ingiuntivo n. 29/94 del Tribunale di Patti, emesso, oltre che nei confronti dei debitori sopra elencati, pure della odierna opponente , cui il precetto è stato indirizzato Parte_1 limitatamente ai crediti portati da quest'ultimo titolo;
che, pertanto, la
è stata chiamata a rispondere solo del credito portato dal Pt_1 decreto ingiuntivo n. 29/94, emesso dal Tribunale di Patti in data
18/01/1994, notificato l'08/02/1994, non opposto e munito di esecutorietà con provvedimento del 7/10/19, spedito in forma esecutiva in data 21/10/2019.
L'opposta ha rilevato che il credito portato dal decreto ingiuntivo n.
29/94 è stato già azionato in via di intervento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 128/95 r.e. del Tribunale di
Patti, cui sono state riunite le nn. 182/95, 22/98 e 48/98; che tali procedure si sono concluse con la vendita del compendio pignorato e la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita;
che il decreto ingiuntivo n. 29/94 è stato pure azionato nell'ambito del fallimento
2 aperto in danno di “ Parte_2
iscritto al n. 21/94 R.G.F. del Tribunale di Patti.
[...]
L'opposta, quindi, ha eccepito la carenza di interesse dell'opponente rispetto al D.I. n. 66/95 Trib. Messina;
l'intervenuto giudicato sul decreto ingiuntivo n. 29/94, che è stato notificato, non opposto e dichiarato esecutivo;
l'inammissibilità dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc;
l'inammissibilità dell'opposizione a precetto, atteso che i motivi dedotti avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ed, infine, la insussistenza della prescrizione atteso che la pendenza delle procedure esecutive immobiliari ha interrotto la prescrizione decennale per tutti i condebitori solidali, ivi compresa l'opponente.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va rilevata la carenza di interesse dell'attrice rispetto al D.I. 66/95 atteso che la stessa non era destinataria dell'intimazione di pagamento.
Quanto al D.I. 29/94 Trib. Patti, è in atti la prova della notifica all'opponente in data 8.2.1994 a mani proprie.
Il decreto, poi, è stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 7.10.2019 e spedito in forma esecutiva il 21.10.2019.
I motivi di doglianza relativi alla mancata sottoscrizione della fideiussione, sulla cui base è stato emesso il DI, non sono più valutabili essendo intervenuto il giudicato sullo stesso.
L'odierna opponente, al fine di far valere l'apocrifia della firma, avrebbe dovuto e potuto proporre tempestivamente l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Quanto alla eccepita prescrizione decennale del credito, portato dal
D.I. , l'opposta ha dimostrato l'intervenuta interruzione attraverso gli atti delle procedure esecutive immobiliari conclusesi con il decreto di trasferimento del 18.2.2016.
“In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2,
3 c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c.” (Cass. civ.,
9/5/2019 n. 12239).
Di talché fino alla data di chiusura delle procedure esecutive, la prescrizione non è decorsa.
Inoltra giova rammentare che la intervenuta interruzione della prescrizione, conseguente alla pendenza delle procedure esecutive citate, opera anche nei confronti della odierna opponente, quale debitrice solidale.
E' ormai consolidato il principio a mente del quale: “La disciplina dell'art.
1310, comma 2, c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio” (Cass. civ., 21/01/2011 n. 1406).
L'opposta ha poi documentato l'insinuazione dei crediti di cui ai DD.II. al passivo del fallimento del condebitore in solido “
[...]
(n. 21/94 R.G.F. del Tribunale di Parte_2
Patti).
In applicazione del combinato disposto degli artt. 1310 e 2945 c.c., si ricava che il termine prescrizionale è stato interrotto con effetti permanenti, anche quale conseguenza della attuale pendenza del fallimento aperto a carico del condebitore solidale.
Per tutto quanto precede l'opposizione deve essere rigettata con assorbimento di ogni altra questione.
4 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex d.m.
55/14 e ss. mm. e ii., valore minimo, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo così provvede: rigetta, per le causali di cui in motivazione, le domande di parte attrice;
condanna l'attrice al pagamento, in favore della convenuta, di €
3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Patti, 28/01/2025
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
5