Articolo 8 della Legge 10 maggio 1964, n. 336
Articolo 7
Versione
16 giugno 1964
Art. 8.
I primari, gli aiuti, gli assistenti e le ostetriche, che, all'entrata in vigore della presente legge, prestino servizio non di ruolo e che abbiano conseguito l'idoneita' per il posto che occupano in un pubblico concorso per titoli ed esami negli ospedali presso i quali prestano servizio o in altri di pari o superiore categoria, sono nominati in ruolo, nei limiti delle disponibilita' degli organici, dopo aver superato un concorso loro riservato da svolgersi, entro un anno, a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 e successive modificazioni.
Il periodo di servizio richiesto per l'ammissione al concorso riservato di cui al comma precedente deve essere per i primari di almeno tre anni, per gli aiuti di almeno due anni, per gli assistenti e le ostetriche di almeno un anno.

Entrata in vigore il 16 giugno 1964