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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11776 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3101/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/12/2025, alle ore 10:20, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
E' presente, per l'attrice, l'avv. Giuseppe CO, il quale, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, ai propri atti di causa, ai documenti depositati ed alle note conclusive depositate, che qui abbiansi per ripetute e trascritte, impugna le note di controparte perchè infondate in fatto ed in diritto, conclude per l'accoglimento della domanda, così come formulata, con vittoria di spese di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per dichiarato fattone anticipo. L'Avv. CO chiede che la causa venga decisa.
E' presente per il convenuto, l'Avv. Vincenzo OC, il quale si riporta a tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ed ai propri atti di causa, che qui abbiansi integralmente ripetuto e trascritto.
Impugna e contesta tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in fatto e diritto. Conclude chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese diritti ed onorari.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice comunica che, all'esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza, darà lettura del
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provvedimento decisorio anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3101/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Giuseppe CO e Luigi
CO presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, Via Pietro Giannone, 33/A;
- ATTRICE
(c.f. ) rapp.to e difeso in virtù di CP_1 CodiceFiscale_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Vincenzo
OC presso il cui studio è elett.te dom.to in Portici (NA) alla Via A. Diaz
n. 1/3;
- CONVENUTO
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbali di causa,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.1.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio il germano deducendo: che in data 21.6.2019 CP_1 ha prestato a quest'ultimo la somma di euro 7.000, per far fronte ad una difficoltà economica in cui versava il fratello;
che tale prestito era avvenuto allorché il convenuto si era recato presso l'abitazione dell'attrice rappresentandole le difficoltà economiche in cui versava e la necessità di un prestito di cui si
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impegnava alla restituzione;
che la somma di euro 7000,00 data in prestito era stata ricavata dall'attrice mediante un contratto di finanziamento stipulato in data
18.6.2019, con cui aveva estinto anticipatamente un precedente finanziamento del
2017 ricavando la differenza di euro 10.000,00 di cui euro 7.000,00 versati al fratello in data 21.6.2019 mediante l'accredito sul suo conto corrente di due bonifici, rispettivamente, di euro 5.500 e di euro 1.500; che, coevamente alla richiesta del prestito alla sorella, il convenuto si era impegnato alla restituzione della somma mediante il pagamento mensile della metà della rata del finanziamento del 18.6.2019 fino a concorrenza dell'importo dato in prestito;
che solo per vantaggio fiscale l'attrice aveva indicato nella causale dei due bonifici
“regalo”; che il convenuto non ha invece provveduto al pagamento di metà della rata del finanziamento come si era invece impegnato e a nulla sono valse le richieste informali e la messa in mora con lettera racc.ta a.r. 26.10.2021. In diritto,
l'attrice ha invocato la disposizione di cui all'art. 1813 c.c., deducendo trattarsi nella specie di un muto orale gratuito e, in via subordinata, la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. o in via ancor più subordinata la disposizione di cui all'art. 2033
c.c.
L'attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di mutuo orale gratuito ai sensi dell' art.
1813 c.c., tra l'attrice e il convenuto 2. Per lo effetto, condannare CP_1 il convenuto alla restituzione della somma di € 7.000, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data della prima richiesta o, in subordine, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3. In via subordinata, accertare e dichiarare il carattere ingiustificato del pagamento effettuato dalla
Sig.ra e, quindi, condannare il convenuto al pagamento della Parte_1 somma di € 7.000,00 a titolo di arricchimento senza giusta causa o, in via ancora più subordinata, a titolo di ripetizione di indebito con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda al soddisfo;
4. Condannarsi, il convenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre il rimborso forfettario ed oneri fiscali con attribuzione”.
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Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto e CP_1 in diritto della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto ed eccepito che non
è mai stato stipulato un contratto di mutuo tra le parti siccome la sorella, con i due bonifici del 21.6.2019, gli aveva regalato – come emerge dalla stessa causale – la somma di euro 7.000 per consentirgli di effettuare lavori edili per rendere agibile la sua abitazione, essendo egli in un momento di gravi difficoltà economiche. Ha precisato di non aver mai chiesto alla sorella tale somma di euro 7.000 in prestito o di essersi mai impegnato alla restituzione né di essere mai stato a conoscenza dei contratti di finanziamento stipulati dall'attrice. Il diritto, il convenuto ha invocato la disposizione di cui all'art. 802 c.c., eccependo la decadenza dalla relativa azione da parte dell'attrice; nonché la disposizione di cui all'art. 2034 c.c. evidenziando trattarsi nel caso di specie di regalo tra fratelli. Ha infino eccepito l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 2041 e 2033 c.c. invocate dall'attrice.
Il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare ex .art. 802 cod civ. l'attrice decaduta dalla proposta azione. 2) Nel merito, rigettare in toto la domanda attorea sia in via principale che subordinata, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 3) Condannarsi l'attrice alle spese onorario di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per anticipo fattomi”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione, ammessi ed espletati interrogatorio formale e prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
* * *
La domanda è infondata.
Nella fattispecie, atteso che l'attrice assume di aver erogato una somma di denaro al convenuto, con l'impegno di quest'ultimo alla restituzione, viene in rilievo la disciplina del contratto di mutuo (di cui all'art. 1813 c.c.) che ha natura reale, perfezionandosi con la consegna ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità del denaro o della cosa fungibile da parte del mutuatario.
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L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio secondo cui l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti la legittimità) essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova
(Cass. 3258/2010).
Tale principio, come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di legittimità, va specificato nel senso che in primo luogo la prova rigorosa del titolo
è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo), senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta (Cass. 17050/2014).
In effetti, l'ordinamento giuridico annovera tra i principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
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Pertanto, se è pur vero che chi agisca per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa"; con la conseguenza che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione (Cass.
180/2018).
Orbene, richiamati sotto un aspetto generale i principi di cui sopra, nella presente fattispecie, ancorché la dazione della somma di euro 7.000 effettuata dall'attrice in favore del fratello in data 21.6.2019 sia pacifica tra le parti e documentata (cfr. bonifici in atti), ritiene tuttavia questo giudice che, alla luce dell'acquisizione probatoria in atti, le allegazioni della parte attrice circa la erogazione della somma a titolo di mutuo con obbligo di restituzione - secondo le modalità descritte nell'atto di citazione, ovvero con il pagamento mensile da parte del convenuto del 50% della rata del finanziamento stipulato dall'attrice il
18.6.2019, fino alla concorrenza di euro 7.000 - non abbia trovato conferma.
Viene in rilievo, in primo luogo, la specifica causale “regalo” indicata dall'attrice nei due bonifici.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici. Nello specifico, è stato rilevato che la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass. 20052/2024).
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Nella presente fattispecie, pertanto, non può non tenersi conto dell'espressa indicazione di “regalo” contenuta nella causale di entrambi bonifici effettuate dall'attrice in favore del fratello.
Appare sul punto mera affermazione apodittica, quella della parte attrice, secondo cui la dicitura “regalo” indicata nella causale dei bonifici sarebbe stata fatta “per un vantaggio fiscale”.
Non si vede infatti quale vantaggio fiscale sarebbe derivato all'attrice dalla indicazione “regalo” nella causale dei bonifici anziché prestito gratuito.
Peraltro, onde evitare equivoci e possibili controlli fiscali (appunto), è prassi indicare in bonifici effettuati per dare somme in prestito infruttifero proprio la causale “prestito infruttifero”, non già regalo. In una prospettiva fiscale, infatti, una causale chiara (“prestito infruttifero tra familiari”) rappresenta lo strumento corretto per evitare contestazioni, laddove, invece, una causale
“regalo/donazione” serve a far emergere la natura liberale del trasferimento, non già ad evitare problemi di carattere fiscale in caso di prestito
Né la prova testimoniale espletata consente di ritenere che l'attrice, in disparte la causale dei bonifici, abbia assolto al proprio onere probatorio circa la sussistenza del muto orale posto a fondamento della domanda di restituzione azionata.
Secondo la rappresentazione dell'attrice, fornita con l'articolazione dei capitoli di prova (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c., secondo termine parte attrice) il prestito “era avvenuto allorché, il signor si era recato, nella CP_1 domenica del 16 giugno 2019, presso l'appartamento della sorella
[...]
, rappresentando, alla medesima, le difficoltà economiche in cui Parte_1 versava e della necessità di un prestito di € 7000,00 che si impegnava a restituire;
la aveva accettato la richiesta di prestito di € 7000,00 da Parte_1 parte del fratello, sicura della restituzione;
la somma di cui al capo che precede è stata ottenuta dalla mediante la rinegoziazione di un Parte_1 contratto di prestito personale preesistente… con la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento in data 18 giugno 2019; il si era CP_1 impegnato, coevamente alla richiesta di mutuo orale di cui al capo 2), a restituire la somma di € 7.000 ricevuta in prestito, attraverso il pagamento mensile della
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metà della rata del finanziamento, stipulata all'uopo, in data 18/06/2019, fino a concorrenza del debito di € 7.000, come da accordi intercorsi tra i due fratelli”.
Secondo tale rappresentazione, quindi, esiste un diretto collegamento tra l'asserita pattuizione tra le parti di un prestito di euro 7.000, l'operazione di finanziamento (estinzione del precedente e attivazione di nuovo finanziamento) che l'attrice avrebbe compiuto (il 18.6.2019), la restituzione del prestito mediante i pagamento mensile della metà della rata del finanziamento.
Senonché, tale sequenza è contraddetta dalla documentazione contrattuale del finanziamento prodotta dalla parte attrice, ancorché in modo incompleto (cfr.
“copia contratto rinegoziazione prestito Compass del 18.6.2019”, prodotto dalla parte attrice con la memoria istruttoria).
Da tale documento, infatti, si evince che l'operazione di finanziamento in questione è antecedente alla domenica 16.6.2019 (giorno in cui vi sarebbe stata l'accordo di mutuo allegato dall'attrice), atteso che il relativo modulo “Secci” - informativa precontrattuale - è del 15.6.219 (cfr. pag. 3 del documento prodotto).
Risulta insomma che l'attrice già precedentemente alla domenica
16.6.2019 aveva programmato il finanziamento in questione che, quindi, non può ritenersi destinato a procurarsi la somma da dare in prestito al fratello. Quindi, la pratica di finanziamento risulta già attivata almeno il 15.6.2019, mentre l'attrice riferisce di essere ricorsa al finanziamento allorché (“all'uopo”) il successivo
16.6.2019 il fratello le avrebbe chiesto il prestito.
Si deve conseguentemente ritenere sicuramente inattendibile e di favore il teste escusso in corso di causa (fratello a sua volta delle parti in lite), il quale ha ritenuto di confermare tale prospettazione offerta dall'attrice, peraltro
“arricchendola” - < è vero, ciò so in quanto la domenica precedente il CP_1 si era recato presso l'abitazione di mia sorella, dove mi trovavo anche io e
[...] le ha chiesto di fare un finanziamento utilizzando la sua busta paga per ottenere un prestito di € 7.000,00, in quanto lui non poteva ottenere ulteriori finanziamenti con la sua busta paga>> - che, tuttavia, è essa stessa contraddetta dalla richiamata documentazione.
La deposizione testimoniale, inattendibile e compiacente, è quindi del tutto inidonea alla dimostrazione del contratto orale di mutuo allegato nell'atto di
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citazione. E' altresì inidonea al superamento della causale “regalo” espressamente indicata nei bonifici. Appare, in effetti, costruita a sostegno di una narrazione che non tiene conto degli elementi cronologici oggettivi rilevati innanzi circa la pratica del finanziamento antecedente all'incontro della domenica 16.6.2019.
In definitiva, l'attrice non ha fornito idonea prova dell'intervenuto mutuo orale dedotto nell'atto di citazione.
In effetti, la dazione dell'importo di cui è controversia (i relativi bonifici effettuati con causale “regalo”) trova la sua causa giustificativa nel senso prospettato dalla parte convenuta, ossia quale volontà dell'attrice di regalare al fratello la somma di euro 7.000,00 per consentirgli l'effettuazione di lavori alla sua abitazione che questi non avrebbe potuto realizzare poiché in difficoltà economica. Si tratta di una dazione di somma spontanea ben plausibile tra fratelli come liberalità piuttosto che in esecuzione di un morale o sociale.
In definitiva, la domanda va rigettata non avendo l'attrice assolto al suo onere di provare l'esistenza di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione.
Le domande subordinate ex artt. 2041 e 2033 c.c. seguono la stessa sorte del rigetto stando la presenza, per quanto evidenziato, di una causa (aiuto fraterno/liberalità) dell'arricchimento.
Le ragioni della decisione e la qualità delle parti in lite giustificano la compensazione per metà delle spese di lite;
la restante metà va pota a carico dell'attrice nella misura liquidata come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività prestata (forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione all'avv.
Vincenzo OC, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l'attrice al pagamento della restante metà che in tale misura liquida in euro 1300,00 con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 12/12/2025 E' verbale, ore 15:45 Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
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Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 12/12/2025, alle ore 10:20, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
CP_1
- CONVENUTO
E' presente, per l'attrice, l'avv. Giuseppe CO, il quale, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, ai propri atti di causa, ai documenti depositati ed alle note conclusive depositate, che qui abbiansi per ripetute e trascritte, impugna le note di controparte perchè infondate in fatto ed in diritto, conclude per l'accoglimento della domanda, così come formulata, con vittoria di spese di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori per dichiarato fattone anticipo. L'Avv. CO chiede che la causa venga decisa.
E' presente per il convenuto, l'Avv. Vincenzo OC, il quale si riporta a tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta ed ai propri atti di causa, che qui abbiansi integralmente ripetuto e trascritto.
Impugna e contesta tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito ex adverso in quanto infondato in fatto e diritto. Conclude chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese diritti ed onorari.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice comunica che, all'esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell'odierna udienza, darà lettura del
1
provvedimento decisorio anche in assenza dei Difensori, che autorizza ad allontanarsi dall'aula.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 3101/2022 r.g.a.c.
TRA
(C.F. ) rapp.ta e difesa in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Giuseppe CO e Luigi
CO presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, Via Pietro Giannone, 33/A;
- ATTRICE
(c.f. ) rapp.to e difeso in virtù di CP_1 CodiceFiscale_2 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Vincenzo
OC presso il cui studio è elett.te dom.to in Portici (NA) alla Via A. Diaz
n. 1/3;
- CONVENUTO
Conclusioni: come da scritti difensivi e verbali di causa,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 28.1.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio il germano deducendo: che in data 21.6.2019 CP_1 ha prestato a quest'ultimo la somma di euro 7.000, per far fronte ad una difficoltà economica in cui versava il fratello;
che tale prestito era avvenuto allorché il convenuto si era recato presso l'abitazione dell'attrice rappresentandole le difficoltà economiche in cui versava e la necessità di un prestito di cui si
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impegnava alla restituzione;
che la somma di euro 7000,00 data in prestito era stata ricavata dall'attrice mediante un contratto di finanziamento stipulato in data
18.6.2019, con cui aveva estinto anticipatamente un precedente finanziamento del
2017 ricavando la differenza di euro 10.000,00 di cui euro 7.000,00 versati al fratello in data 21.6.2019 mediante l'accredito sul suo conto corrente di due bonifici, rispettivamente, di euro 5.500 e di euro 1.500; che, coevamente alla richiesta del prestito alla sorella, il convenuto si era impegnato alla restituzione della somma mediante il pagamento mensile della metà della rata del finanziamento del 18.6.2019 fino a concorrenza dell'importo dato in prestito;
che solo per vantaggio fiscale l'attrice aveva indicato nella causale dei due bonifici
“regalo”; che il convenuto non ha invece provveduto al pagamento di metà della rata del finanziamento come si era invece impegnato e a nulla sono valse le richieste informali e la messa in mora con lettera racc.ta a.r. 26.10.2021. In diritto,
l'attrice ha invocato la disposizione di cui all'art. 1813 c.c., deducendo trattarsi nella specie di un muto orale gratuito e, in via subordinata, la disposizione di cui all'art. 2041 c.c. o in via ancor più subordinata la disposizione di cui all'art. 2033
c.c.
L'attrice ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare l'esistenza di un contratto di mutuo orale gratuito ai sensi dell' art.
1813 c.c., tra l'attrice e il convenuto 2. Per lo effetto, condannare CP_1 il convenuto alla restituzione della somma di € 7.000, oltre CP_1 rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla data della prima richiesta o, in subordine, dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
3. In via subordinata, accertare e dichiarare il carattere ingiustificato del pagamento effettuato dalla
Sig.ra e, quindi, condannare il convenuto al pagamento della Parte_1 somma di € 7.000,00 a titolo di arricchimento senza giusta causa o, in via ancora più subordinata, a titolo di ripetizione di indebito con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda al soddisfo;
4. Condannarsi, il convenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, oltre il rimborso forfettario ed oneri fiscali con attribuzione”.
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Costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza in fatto e CP_1 in diritto della domanda e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto ed eccepito che non
è mai stato stipulato un contratto di mutuo tra le parti siccome la sorella, con i due bonifici del 21.6.2019, gli aveva regalato – come emerge dalla stessa causale – la somma di euro 7.000 per consentirgli di effettuare lavori edili per rendere agibile la sua abitazione, essendo egli in un momento di gravi difficoltà economiche. Ha precisato di non aver mai chiesto alla sorella tale somma di euro 7.000 in prestito o di essersi mai impegnato alla restituzione né di essere mai stato a conoscenza dei contratti di finanziamento stipulati dall'attrice. Il diritto, il convenuto ha invocato la disposizione di cui all'art. 802 c.c., eccependo la decadenza dalla relativa azione da parte dell'attrice; nonché la disposizione di cui all'art. 2034 c.c. evidenziando trattarsi nel caso di specie di regalo tra fratelli. Ha infino eccepito l'inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 2041 e 2033 c.c. invocate dall'attrice.
Il convenuto ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare ex .art. 802 cod civ. l'attrice decaduta dalla proposta azione. 2) Nel merito, rigettare in toto la domanda attorea sia in via principale che subordinata, in quanto infondata in fatto ed in diritto. 3) Condannarsi l'attrice alle spese onorario di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per anticipo fattomi”.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione, ammessi ed espletati interrogatorio formale e prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è chiamata all'odierna udienza per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
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La domanda è infondata.
Nella fattispecie, atteso che l'attrice assume di aver erogato una somma di denaro al convenuto, con l'impegno di quest'ultimo alla restituzione, viene in rilievo la disciplina del contratto di mutuo (di cui all'art. 1813 c.c.) che ha natura reale, perfezionandosi con la consegna ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità del denaro o della cosa fungibile da parte del mutuatario.
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L'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, comma I, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione.
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito il principio secondo cui l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens - ammessane la ricezione - non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti la legittimità) essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto, il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione, possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova
(Cass. 3258/2010).
Tale principio, come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di legittimità, va specificato nel senso che in primo luogo la prova rigorosa del titolo
è richiesta solo quando l'attore ponga a fondamento della domanda di restituzione esclusivamente uno specifico e particolare contratto (nella specie, il mutuo), senza formulare neppure in subordine domanda di accertamento del carattere ingiustificato del pagamento o di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, sì da porre contemporaneamente in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta. In secondo luogo, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro - ancorché sulla base di un titolo specifico, che è suo onere dimostrare - il convenuto è tenuto quanto meno ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene a sua volta legittimato a trattenere la somma ricevuta (Cass. 17050/2014).
In effetti, l'ordinamento giuridico annovera tra i principi basilari e tralatizi quello dell'inammissibilità di trasferimenti di ricchezza ingiustificati, cioè privi di una causa legittima che giustifichi il passaggio di denaro o di beni da un patrimonio ad un altro.
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Pertanto, se è pur vero che chi agisca per l'adempimento di un obbligo di restituzione di somme che assume di avere pagato è tenuto a fornire la prova del titolo su cui fonda il suo diritto, è anche innegabile che chi riceva il denaro altrui non è in linea di principio autorizzato a trattenerlo "senza causa"; con la conseguenza che la mancata prova da parte dell'attore della sussistenza di un contratto di mutuo, a giustificazione del diritto alla restituzione di somme che concretamente dimostri di avere versato, non elimina il problema di accertare se sia consentito all'accipiens di trattenere le somme ricevute, senza essere tenuto quanto meno ad allegare la causa che ne giustifichi l'acquisizione (Cass.
180/2018).
Orbene, richiamati sotto un aspetto generale i principi di cui sopra, nella presente fattispecie, ancorché la dazione della somma di euro 7.000 effettuata dall'attrice in favore del fratello in data 21.6.2019 sia pacifica tra le parti e documentata (cfr. bonifici in atti), ritiene tuttavia questo giudice che, alla luce dell'acquisizione probatoria in atti, le allegazioni della parte attrice circa la erogazione della somma a titolo di mutuo con obbligo di restituzione - secondo le modalità descritte nell'atto di citazione, ovvero con il pagamento mensile da parte del convenuto del 50% della rata del finanziamento stipulato dall'attrice il
18.6.2019, fino alla concorrenza di euro 7.000 - non abbia trovato conferma.
Viene in rilievo, in primo luogo, la specifica causale “regalo” indicata dall'attrice nei due bonifici.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici. Nello specifico, è stato rilevato che la causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso (Cass. 20052/2024).
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Nella presente fattispecie, pertanto, non può non tenersi conto dell'espressa indicazione di “regalo” contenuta nella causale di entrambi bonifici effettuate dall'attrice in favore del fratello.
Appare sul punto mera affermazione apodittica, quella della parte attrice, secondo cui la dicitura “regalo” indicata nella causale dei bonifici sarebbe stata fatta “per un vantaggio fiscale”.
Non si vede infatti quale vantaggio fiscale sarebbe derivato all'attrice dalla indicazione “regalo” nella causale dei bonifici anziché prestito gratuito.
Peraltro, onde evitare equivoci e possibili controlli fiscali (appunto), è prassi indicare in bonifici effettuati per dare somme in prestito infruttifero proprio la causale “prestito infruttifero”, non già regalo. In una prospettiva fiscale, infatti, una causale chiara (“prestito infruttifero tra familiari”) rappresenta lo strumento corretto per evitare contestazioni, laddove, invece, una causale
“regalo/donazione” serve a far emergere la natura liberale del trasferimento, non già ad evitare problemi di carattere fiscale in caso di prestito
Né la prova testimoniale espletata consente di ritenere che l'attrice, in disparte la causale dei bonifici, abbia assolto al proprio onere probatorio circa la sussistenza del muto orale posto a fondamento della domanda di restituzione azionata.
Secondo la rappresentazione dell'attrice, fornita con l'articolazione dei capitoli di prova (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c., secondo termine parte attrice) il prestito “era avvenuto allorché, il signor si era recato, nella CP_1 domenica del 16 giugno 2019, presso l'appartamento della sorella
[...]
, rappresentando, alla medesima, le difficoltà economiche in cui Parte_1 versava e della necessità di un prestito di € 7000,00 che si impegnava a restituire;
la aveva accettato la richiesta di prestito di € 7000,00 da Parte_1 parte del fratello, sicura della restituzione;
la somma di cui al capo che precede è stata ottenuta dalla mediante la rinegoziazione di un Parte_1 contratto di prestito personale preesistente… con la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento in data 18 giugno 2019; il si era CP_1 impegnato, coevamente alla richiesta di mutuo orale di cui al capo 2), a restituire la somma di € 7.000 ricevuta in prestito, attraverso il pagamento mensile della
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metà della rata del finanziamento, stipulata all'uopo, in data 18/06/2019, fino a concorrenza del debito di € 7.000, come da accordi intercorsi tra i due fratelli”.
Secondo tale rappresentazione, quindi, esiste un diretto collegamento tra l'asserita pattuizione tra le parti di un prestito di euro 7.000, l'operazione di finanziamento (estinzione del precedente e attivazione di nuovo finanziamento) che l'attrice avrebbe compiuto (il 18.6.2019), la restituzione del prestito mediante i pagamento mensile della metà della rata del finanziamento.
Senonché, tale sequenza è contraddetta dalla documentazione contrattuale del finanziamento prodotta dalla parte attrice, ancorché in modo incompleto (cfr.
“copia contratto rinegoziazione prestito Compass del 18.6.2019”, prodotto dalla parte attrice con la memoria istruttoria).
Da tale documento, infatti, si evince che l'operazione di finanziamento in questione è antecedente alla domenica 16.6.2019 (giorno in cui vi sarebbe stata l'accordo di mutuo allegato dall'attrice), atteso che il relativo modulo “Secci” - informativa precontrattuale - è del 15.6.219 (cfr. pag. 3 del documento prodotto).
Risulta insomma che l'attrice già precedentemente alla domenica
16.6.2019 aveva programmato il finanziamento in questione che, quindi, non può ritenersi destinato a procurarsi la somma da dare in prestito al fratello. Quindi, la pratica di finanziamento risulta già attivata almeno il 15.6.2019, mentre l'attrice riferisce di essere ricorsa al finanziamento allorché (“all'uopo”) il successivo
16.6.2019 il fratello le avrebbe chiesto il prestito.
Si deve conseguentemente ritenere sicuramente inattendibile e di favore il teste escusso in corso di causa (fratello a sua volta delle parti in lite), il quale ha ritenuto di confermare tale prospettazione offerta dall'attrice, peraltro
“arricchendola” - < è vero, ciò so in quanto la domenica precedente il CP_1 si era recato presso l'abitazione di mia sorella, dove mi trovavo anche io e
[...] le ha chiesto di fare un finanziamento utilizzando la sua busta paga per ottenere un prestito di € 7.000,00, in quanto lui non poteva ottenere ulteriori finanziamenti con la sua busta paga>> - che, tuttavia, è essa stessa contraddetta dalla richiamata documentazione.
La deposizione testimoniale, inattendibile e compiacente, è quindi del tutto inidonea alla dimostrazione del contratto orale di mutuo allegato nell'atto di
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citazione. E' altresì inidonea al superamento della causale “regalo” espressamente indicata nei bonifici. Appare, in effetti, costruita a sostegno di una narrazione che non tiene conto degli elementi cronologici oggettivi rilevati innanzi circa la pratica del finanziamento antecedente all'incontro della domenica 16.6.2019.
In definitiva, l'attrice non ha fornito idonea prova dell'intervenuto mutuo orale dedotto nell'atto di citazione.
In effetti, la dazione dell'importo di cui è controversia (i relativi bonifici effettuati con causale “regalo”) trova la sua causa giustificativa nel senso prospettato dalla parte convenuta, ossia quale volontà dell'attrice di regalare al fratello la somma di euro 7.000,00 per consentirgli l'effettuazione di lavori alla sua abitazione che questi non avrebbe potuto realizzare poiché in difficoltà economica. Si tratta di una dazione di somma spontanea ben plausibile tra fratelli come liberalità piuttosto che in esecuzione di un morale o sociale.
In definitiva, la domanda va rigettata non avendo l'attrice assolto al suo onere di provare l'esistenza di un contratto di mutuo con obbligo di restituzione.
Le domande subordinate ex artt. 2041 e 2033 c.c. seguono la stessa sorte del rigetto stando la presenza, per quanto evidenziato, di una causa (aiuto fraterno/liberalità) dell'arricchimento.
Le ragioni della decisione e la qualità delle parti in lite giustificano la compensazione per metà delle spese di lite;
la restante metà va pota a carico dell'attrice nella misura liquidata come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività prestata (forma semplificata, in rito, della decisione), con attribuzione all'avv.
Vincenzo OC, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa per metà le spese di lite e condanna l'attrice al pagamento della restante metà che in tale misura liquida in euro 1300,00 con attribuzione.
Così deciso in Napoli, udienza 12/12/2025 E' verbale, ore 15:45 Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
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