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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/09/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 524/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 524/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nato a [...]à di Piave (VE), il 21.10.1967, (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Elisabetta Mantovani del Foro di Venezia (pec: Email_1
e Stefano Bruno Ferraro del Foro di Venezia (pec: , presso il Email_2
cui studio - sito in San Donà di Piave (VE), piazza IV Novembre, n. 13/B – è elettivamente domiciliato;
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente a [...], dimorante a Fontanafredda (PN), via San
Egidio, n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Manfrè del Foro di Treviso (pec:
, presso il cui studio – sito in Oderzo, Calle Eno Email_3
Bellis, n.1/2 – è elettivamente domiciliata,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: N. 524/2025 R.G.
Per le parti congiuntamente: come da ricorso del 31.01.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data
13.05.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 22.05.2025;
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 31.01.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
con rito concordatario, in data 2.09.2000 a Fontanafredda (PN), matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2000, Parte II,
Serie A, atto n. 14 e che dalla loro unione erano nate due figlie (nata in Persona_1
Oderzo l'8.05.2004), maggiorenne ma non economicamente indipendente, e
[...]
(nata in [...] il [...]), minorenne;
che ormai da tempo la comunione Per_2
materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“i coniugi concordano che:
1. Vivranno separati di tetto e di mensa.
2. Si porteranno reciproco rispetto.
3. La casa coniugale viene assegnata al marito che la abiterà unitamente alle due figlie che ivi conserveranno la residenza ma con loro ampia facoltà di gestirsi dove stare tra mamma e papà.
4. Conseguentemente il mantenimento delle due figlie da parte dei genitori avverrà
in forma diretta in relazione al periodo di permanenza presso l'uno o l'altra; N. 524/2025 R.G.
l'assegno unico, se dovuto e nella misura di legge, è ad esclusivo beneficio della madre.
5. Quanto alle spese straordinarie per la prole, i ricorrenti si riportano al protocollo vigente in Venezia con suddivisione paritaria (al 50%) e con eventuale detrazione fiscale al 50% l'uno.
6. Nulla reciprocamente a doversi a titolo di mantenimento essendo entrambe i coniugi economicamente autosufficienti.
7. Il marito corrisponderà alla moglie la forfettaria ed omnicomprensiva somma di euro 15.000,00 (avente natura di liquidazione delle reciproche pretese a debito ed a credito senza nulla più avere rispettivamente a pretendere in termini divisionali)
a versarsi in tre tranche: la prima di euro 5 mila già versata all'uscita di casa della moglie, la seconda di euro 5 mila entro e non oltre l'udienza di separazione, la terza ed ultima di euro 5 mila entro e non oltre la udienza di divorzio.
8. Quanto alle autovetture, quella targata FH324XW modello Fiat 500X, di , Pt_1
viene ora intestata a mentre quella targata EK612KC modello Fiat Pt_2
Freemont, d viene ora intestata . Pt_2 Pt_1
9. I coniugi, per quanto qui occorrer possa, si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
10. Spese legali compensate.”
Celebrata l'udienza del 22.05.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto,
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto in giudizio, concludeva in data 2.09.2025 come in epigrafe.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo N. 524/2025 R.G.
l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del
16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 524/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nato a [...]à di Piave (VE), il 21.10.1967, (C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Elisabetta Mantovani del Foro di Venezia (pec: Email_1
e Stefano Bruno Ferraro del Foro di Venezia (pec: , presso il Email_2
cui studio - sito in San Donà di Piave (VE), piazza IV Novembre, n. 13/B – è elettivamente domiciliato;
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_2 C.F._2
residente a [...], dimorante a Fontanafredda (PN), via San
Egidio, n.14, rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Manfrè del Foro di Treviso (pec:
, presso il cui studio – sito in Oderzo, Calle Eno Email_3
Bellis, n.1/2 – è elettivamente domiciliata,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale tra i coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: N. 524/2025 R.G.
Per le parti congiuntamente: come da ricorso del 31.01.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. sottoscritte dalle parti in data
13.05.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 22.05.2025;
Conclusioni del PM: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 31.01.2025, i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio,
con rito concordatario, in data 2.09.2000 a Fontanafredda (PN), matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2000, Parte II,
Serie A, atto n. 14 e che dalla loro unione erano nate due figlie (nata in Persona_1
Oderzo l'8.05.2004), maggiorenne ma non economicamente indipendente, e
[...]
(nata in [...] il [...]), minorenne;
che ormai da tempo la comunione Per_2
materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, così che essi avevano maturato la decisione di procedere alla separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di aver raggiunto un accordo in ordine alla regolamentazione degli aspetti della separazione alle condizioni meglio indicate in atti.
Le parti ricorrenti, quindi, concludevano chiedendo l'omologa della separazione secondo le condizioni di seguito riportate:
“i coniugi concordano che:
1. Vivranno separati di tetto e di mensa.
2. Si porteranno reciproco rispetto.
3. La casa coniugale viene assegnata al marito che la abiterà unitamente alle due figlie che ivi conserveranno la residenza ma con loro ampia facoltà di gestirsi dove stare tra mamma e papà.
4. Conseguentemente il mantenimento delle due figlie da parte dei genitori avverrà
in forma diretta in relazione al periodo di permanenza presso l'uno o l'altra; N. 524/2025 R.G.
l'assegno unico, se dovuto e nella misura di legge, è ad esclusivo beneficio della madre.
5. Quanto alle spese straordinarie per la prole, i ricorrenti si riportano al protocollo vigente in Venezia con suddivisione paritaria (al 50%) e con eventuale detrazione fiscale al 50% l'uno.
6. Nulla reciprocamente a doversi a titolo di mantenimento essendo entrambe i coniugi economicamente autosufficienti.
7. Il marito corrisponderà alla moglie la forfettaria ed omnicomprensiva somma di euro 15.000,00 (avente natura di liquidazione delle reciproche pretese a debito ed a credito senza nulla più avere rispettivamente a pretendere in termini divisionali)
a versarsi in tre tranche: la prima di euro 5 mila già versata all'uscita di casa della moglie, la seconda di euro 5 mila entro e non oltre l'udienza di separazione, la terza ed ultima di euro 5 mila entro e non oltre la udienza di divorzio.
8. Quanto alle autovetture, quella targata FH324XW modello Fiat 500X, di , Pt_1
viene ora intestata a mentre quella targata EK612KC modello Fiat Pt_2
Freemont, d viene ora intestata . Pt_2 Pt_1
9. I coniugi, per quanto qui occorrer possa, si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto.
10. Spese legali compensate.”
Celebrata l'udienza del 22.05.2025 mediante trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso e ne chiedevano l'omologa. Il Giudice, preso atto,
tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto in giudizio, concludeva in data 2.09.2025 come in epigrafe.
La domanda di separazione formulata dai coniugi merita di essere accolta.
Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale della prole.
Per quanto attiene alla contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ammissibile alla luce della riforma recentemente intervenuta secondo N. 524/2025 R.G.
l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 28727 del
16.10.2023, deve essere disposta con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio davanti al giudice relatore.
La pronuncia sulle spese avverrà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto al fine di procedere all'annotazione della stessa all'esito del passaggio in giudicato.
Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del procedimento in relazione all'istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott. Alessandro Cabianca