Sentenza 6 luglio 2010
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 06/07/2010, n. 4316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4316 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04316/2010 REG.DEC.
N. 08483/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 8483 del 2001, proposto dai sigg.ri SC ND D'TO e ER EL, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Di Gioia e Gabriela Federico, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza Mazzini, 27;
contro
Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Brigato e Carlo Sportelli, con domicilio eletto presso gli Ufficio dell’Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove 21;
per la riforma
della sentenza del TAR Lazio - Roma: Sezione II bis n. 00480/2001 che ha rigettato il ricorso avverso la delibera della Giunta Municipale n. 4599 del 3 agosto 1990, con la quale gli interessati sono stati inquadrati nel VI livello anziché nel VII livello di cui agli Accordi Nazionali di Lavoro per il Personale degli Enti Locali.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2010 il Cons. Cesare Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Di Gioia e Sportelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I sigg.ri SC ND D'TO e ER EL sono stato assunti dal Comune di Roma a decorrere dal 1° marzo 1990 con delibera della G.M. n. 1067 del 27.2.1990 nella qualità di dipendenti dell'Ente Comunale di Consumo di Roma posto in liquidazione con delibera consiliare n. 252 del 1° febbraio 1990.
Presso il disciolto Ente Comunale di Consumo i sigg.ri SC ND D'TO e ER EL erano stati assunti, rispettivamente dal 15 maggio1979 e dal 15 febbraio 1979, per ricoprire posti di organico per i quali era prescritto il possesso del diploma di scuola media superiore.
Al momento dello scioglimento dell'ente gli stessi erano inquadrati tra il personale di concetto di IIa categoria - raggruppamento B di cui all'art. 4 del contratto aziendale di lavoro per il personale dell'Ente Comunale di Consumo di Roma del 17 maggio 1983.
Con la delibera della G.M. n. 4599 del 3 agosto 1990 gli interessati erano poi stati inquadrati nel VI livello di cui agli Accordi Nazionali di Lavoro per il Personale degli Enti Locali (DD.PP.RR. n. 347/1983 e n. 268/1987)..
In base alla categoria di appartenenza ed ai contenuti di professionalità della posizione funzionale rivestita, i sigg.ri SC ND D'TO e ER LO ritenevano di dovere essere invece inquadrati nel VII livello
Hanno pertanto impugnato l’inquadramento, unitamente ad altri dipendenti, con ricorso n. 3648/1990, con due motivi articolati di violazione della L. n. 93 del 29.3.1993, del D.P.R. n.13 del 1.2.1986, del D.P.R. 267 del 8.5.1987, del D.P.R. n.43 del 13.1.1990, del D.P.R. n.347 del 25.6.1983, del D.P.R. n.268 del 13.5.1987, del contratto aziendale di lavoro dell’Ente Comunale di Consumo di Roma e dei principi generali,
In primo grado si è costituito per resistere il Comune di Roma, il quale ha opposto l’infondatezza del ricorso e con la sentenza interlocutoria n.371/94, eseguita con il deposito in data 10 maggio 1994, è stata disposta l’acquisizione di documenti.
Il ricorso è stato respinto con la sentenza appellata. Nel presente giudizio si è costituito il comune chiedendo in memoria il rigetto dell’appello.
DIRITTO
Con l’impugnata sentenza è stata respinta la domanda dei sigg.ri SC ND D'TO e ER EL, dipendenti del disciolto Ente Comunale di Consumo di Roma nel quale gli stessi erano inquadrati tra il personale di concetto di IIa categoria - raggruppamento “B” di cui all'art. 4 del relativo contratto aziendale, intesa ad ottenere l’inquadramento nel VII livello di cui agli Accordi Nazionali di Lavoro per il Personale degli Enti Locali presso il Comune di Roma, nel quale erano transitati dopo la liquidazione dell'Ente Comunale giusta la delibera consiliare n. 252 del 1° febbraio 1990.
In data 8 marzo 2010 è stata presentata istanza da parte di entrambi i ricorrenti di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese fra le parti, essendosi nel frattempo addivenuti alla definizione in via amministrativa della controversia.
Il contenuto dell’istanza è stato ribadito nel corso della pubblica udienza del 9 marzo 2010, alla presenza del difensore del Comune di Roma.
Ciò stante nulla osta alla declaratoria di cessata materia del contendere sul ricorso in premessa.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione che la controversia è stata risolta in via amministrativa.
P.Q.M.
dichiara cessata materia del contendere sul ricorso in premessa. Spese di giudizio interamente compensate fra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore
Marco Lipari, Consigliere
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione