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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 21/11/2024, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 653/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Popolla Roberto giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Del Brocco Elisa giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da memoria congiunta depositata il
16/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/3/24 aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . A tal fine aveva esposto che le parti hanno
[...] Controparte_1
1 contratto matrimonio con rito concordatario in CC ( FR ) il 9/7/22; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli. L'attrice esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Concludeva, nel merito, come segue: “1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà dei nonni di , sita in CC Via San Luigi n. 7, resta nella Controparte_1 esclusiva disponibilità di quest'ultimo;
3. il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento, un assegno mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente di quest'ultima di cui al seguente IBAN: [...];
4. sin da ora si stabilisce che la ricorrente potrà ritirare dalla casa coniugale i mobili della camera da letto, tutti i mobili ed elettrodomestici contenuti nella cucina, i lampadari della cucina e quello del salone, di sua esclusiva proprietà, entro e non oltre tre mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice della separazione;
5. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “in via principale nel merito, pronunciare la separazione personale dei coniugi per le ragioni sopra espresse e rigettare la richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente non sussistendone i presupposti alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, voglia l'Ill.mo Giudice adito rideterminare l'importo sulla scorta della documentazione prodotta e di tutte le ragioni espresse;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 29/10/24 il Giudice espletava tentativo di conciliazione formulando una proposta conciliativa che la dichiarava di accettare ed il chiedeva un rinvio per valutare la Parte_1 CP_1 predetta proposta.
Con deposito del 16/11/24 le parti congiuntamente dichiaravano di voler definire la controversia alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà dei nonni di , sita in CC Via S. Controparte_1
Luigi n. 7, resta nella esclusiva disponibilità del marito;
3) il sig. si impegna a pagare alla sig.ra CP_1 [...]
una somma di denaro una tantum di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) con sette rate mensili Parte_1 di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di
2 Novembre 2024 fino al mese di Maggio 2025, mediante bonifico da effettuarsi sul Banco Posta n. 5355 7434
8526 4506 intestato a quest'ultima; 4) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.”.
All'udienza del 19/11/24 i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte così come formulate nelle predette note congiunte. Il
Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate con le note congiunte del 16/11/24, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2,
c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti nelle note depositate il 16/11/24, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CC ( FR ) in relazione all'Atto n. 10, Parte II, anno 2022, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 19/11/24.
Il Presidente
Il Giudice est. ( dr. Paolo Sordi )
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 653/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Popolla Roberto giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Del Brocco Elisa giusta Controparte_1 procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da memoria congiunta depositata il
16/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/3/24 aveva chiesto a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e . A tal fine aveva esposto che le parti hanno
[...] Controparte_1
1 contratto matrimonio con rito concordatario in CC ( FR ) il 9/7/22; che dalla loro unione coniugale non sono nati figli. L'attrice esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Concludeva, nel merito, come segue: “1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà dei nonni di , sita in CC Via San Luigi n. 7, resta nella Controparte_1 esclusiva disponibilità di quest'ultimo;
3. il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento, un assegno mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente di quest'ultima di cui al seguente IBAN: [...];
4. sin da ora si stabilisce che la ricorrente potrà ritirare dalla casa coniugale i mobili della camera da letto, tutti i mobili ed elettrodomestici contenuti nella cucina, i lampadari della cucina e quello del salone, di sua esclusiva proprietà, entro e non oltre tre mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice della separazione;
5. i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “in via principale nel merito, pronunciare la separazione personale dei coniugi per le ragioni sopra espresse e rigettare la richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente non sussistendone i presupposti alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, voglia l'Ill.mo Giudice adito rideterminare l'importo sulla scorta della documentazione prodotta e di tutte le ragioni espresse;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 29/10/24 il Giudice espletava tentativo di conciliazione formulando una proposta conciliativa che la dichiarava di accettare ed il chiedeva un rinvio per valutare la Parte_1 CP_1 predetta proposta.
Con deposito del 16/11/24 le parti congiuntamente dichiaravano di voler definire la controversia alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà dei nonni di , sita in CC Via S. Controparte_1
Luigi n. 7, resta nella esclusiva disponibilità del marito;
3) il sig. si impegna a pagare alla sig.ra CP_1 [...]
una somma di denaro una tantum di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) con sette rate mensili Parte_1 di € 500,00 (cinquecento/00) ciascuna, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di
2 Novembre 2024 fino al mese di Maggio 2025, mediante bonifico da effettuarsi sul Banco Posta n. 5355 7434
8526 4506 intestato a quest'ultima; 4) i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.”.
All'udienza del 19/11/24 i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte così come formulate nelle predette note congiunte. Il
Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate con le note congiunte del 16/11/24, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2,
c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti nelle note depositate il 16/11/24, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CC ( FR ) in relazione all'Atto n. 10, Parte II, anno 2022, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 19/11/24.
Il Presidente
Il Giudice est. ( dr. Paolo Sordi )
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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