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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/12/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14394 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
EL MM del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro nata ad [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Moira C.F._2
Asirelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”.
Conclusioni del ricorrente:
“conclude come da memoria depositata il 31 gennaio 2025”.
Conclusioni della resistente:
“conclude come da memoria depositata l'11 febbraio 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 16 ottobre
2024, esponeva che con sentenza non definitiva Parte_1
n. 3433/14 del 5 dicembre 2014, il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con e che con successiva CP_1
sentenza definitiva n. 2062/17 del 5 luglio 2016, il Tribunale aveva confermato l'affidamento congiunto con collocazione presso la madre delle due figlie gemelle della coppia, allora minorenni,
e nate ad Imola il 20 agosto 2003 ed aveva Per_1 Persona_2
posto a carico del padre il pagamento di un contributo ordinario al mantenimento delle figlie di euro 220,00 per ciascuna, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie indicate nella sentenza. sosteneva che le figlie, ventunenni, Parte_1
frequentavano l'università e dal 18 luglio 2024 avevano deciso di stabilire la loro collocazione a casa del padre, tant'è che i genitori avevano concordemente deciso che il ricorrente non avrebbe più
2 versato il contributo dovuto in base alla sentenza di divorzio alla madre dal mese di agosto 2024; che il ricorrente aveva inutilmente chiesto alla convenuta “un minimo di contribuzione di € 150,00 a figlia, da versare direttamente alle stesse”, precisando “che, avendo diviso anche le spese ordinarie di abbigliamento e quelle per la parrucchiera nella misura del 50% cadauno, dette spese dovevano continuare ad essere divise”; che le condizioni economiche delle parti erano rimaste sostanzialmente invariate, nelle proporzioni, rispetto all'epoca della pronuncia del divorzio;
che essendo la capacità reddituale del padre il doppio di quella della madre, il ricorrente era disposto ad assumersi gran parte degli oneri di mantenimento delle figlie, le cui esigenze peraltro erano mutate, con conseguente incremento dei costi di mantenimento, anche in considerazione del fatto che, in precedenza, la collocazione delle figlie era presso la madre e le stesse trascorrevano una settimana dalla madre ed una dal padre, mentre ora le figlie erano stabilmente collocate presso il padre;
che pertanto anche la madre, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., aveva l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie, parametrato alle sue possibilità.
Sulla base di tali premesse, chiedeva che Parte_1
fosse revocato il contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del padre, così come già informalmente pattuito con la convenuta, essendosi le figlie trasferite a vivere definitivamente dal ricorrente, che fosse disposto che a far data dal deposito del
3 ricorso, la madre dovesse versare direttamente alle figlie e Per_1
(o in subordine al padre) un contributo al Persona_2
mantenimento delle figlie di 150,00 euro mensili per ciascuna, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT e che fosse disposto che le spese di abbigliamento e parrucchiera di e Per_1
fossero poste a carico dei genitori nella misura del 50% per Per_2
ciascuno, trattandosi di scelta già condivisa dei genitori, il tutto oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie al genitore anticipatario, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Bologna firmato il 9 agosto 2017, parametrato alla maggiore età di e e al loro percorso di studi universitario, con il Per_1 Per_2
favore delle spese processuali.
Si costituiva non contestando il trasferimento CP_1
presso l'abitazione paterna di entrambe le figlie dalla fine di luglio
2024 ed il conseguente venir meno dell'obbligo del padre di versare alla convenuta il contributo al loro mantenimento. CP_1
ricordava che nel corso del 2019 l'avversario aveva chiesto
[...]
giudizialmente la revoca o la riduzione del contributo dovuto dal padre in base alla sentenza di divorzio e che venisse disposto Contr contestualmente che fosse il in luogo della a Pt_1
provvedere direttamente alle spese necessarie per le figlie e relative all'abbigliamento, alla telefonia e alla cura della persona, ferme le altre condizioni, rilevando che tale procedimento, dopo l'audizione delle figlie, all'epoca minorenni, era stato dichiarato estinto, a seguito della rinuncia delle parti alle rispettive domande,
4 e con obbligo in capo al di corrispondere alla resistente, Pt_1
le spese legali nella misura di €. 2.500,00 oltre CP_1
accessori. La convenuta sosteneva che le condizioni economiche del ricorrente erano migliorate, mentre non lo erano quelle della resistente, affermava, quanto al tempo di permanenza delle due figlie presso i genitori da agosto 2024 a gennaio 2025, che le figlie avevano trascorso con la madre circa cinque giorni, invece dei quindici giorni che trascorrevano in precedenza in forza delle disposizioni della sentenza n. 2062/2017 ed aggiungeva che non era aumentato l'impegno economico per il mantenimento ordinario di e quanto piuttosto quello per le spese Per_1 Per_2
straordinarie, quali il mantenimento dell'autovettura da loro usata e le spese universitarie. chiedeva dunque che fosse confermato, stante la CP_1
preminente permanenza delle figlie e presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna, che nulla era dovuto da alla Parte_1
convenuta a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, che fossero respinte le domande formulate dal ricorrente e che, conseguentemente, fosse dichiarato che la madre nulla doveva al a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1
figlie e La convenuta chiedeva altresì che fosse Per_1 Per_2
disposto che i due genitori avrebbero dovuto provvedere al mantenimento ordinario diretto delle figlie durante la permanenza delle stesse presso le rispettive abitazioni, che fossero respinte le domande del ricorrente volte alla ripartizione al 50% delle spese
5 inerenti vestiario e parrucchiera, rientrando le stesse nelle spese ordinarie alle quali le parti avrebbero provveduto direttamente nei periodi di permanenza delle figlie presso le rispettive abitazioni e che fosse confermata la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del
Tribunale di Bologna, con tempi e modalità nello stesso Protocollo indicati, prevedendo che la regolamentazione delle stesse avesse luogo direttamente tra i genitori senza coinvolgimento delle figlie, con vittoria di spese di lite.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e dei documenti, veniva esperito con esito negativo un tentativo di conciliazione. In seguito i difensori precisavano le conclusioni, così come sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va osservato preliminarmente che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Quanto all'intervento del Pubblico Ministero, questo
Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza”
(cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26
6 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n.
12254).
Nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il
21 ottobre 2024 e la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del
Collegio.
Passando all'esame delle domande, rileva il Tribunale che è pacifico che le due figlie del ricorrente e della resistente dal luglio
2024 non vivono più stabilmente con la madre, essendosi trasferite presso il padre: entrambi i genitori sono concordi nel ritenere venute meno le ragioni che avevano fondato la previsione contenuta nella sentenza di divorzio, in base alla quale il ricorrente era tenuto a versare alla convenuta la somma mensile di euro
220,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al mantenimento delle stesse.
Ne consegue dunque che, in accoglimento della domanda del ricorrente, in parziale modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza di questo Tribunale n. 2062 del 25 settembre 2017, deve essere revocato l'obbligo del padre di versare il contributo ordinario al mantenimento delle figlie di euro 220,00 ciascuna, con rivalutazione ISTAT.
7 Ciò premesso, si deve rilevare che le spese relative agli abiti e alla parrucchiera riguardanti le figlie, che il ricorrente vorrebbe costituissero oggetto di una autonoma previsione, rientrano nell'ambito delle spese ordinarie e pertanto non possono costituire oggetto di una speciale regolamentazione. La domanda svolta al riguardo da va quindi respinta. Parte_1
Il ricorrente ha sostenuto che le due figlie maggiorenni e non economicamente indipendenti si sono trasferite a vivere presso il padre, che provvede al loro mantenimento ordinario ed ha chiesto pertanto che la madre corrisponda un contributo al mantenimento delle figlie, che ha quantificato in euro 150,00 mensili per ciascuna, da versare direttamente alle figlie o in subordine al padre.
La convenuta, come si è già rilevato, ha ammesso che le figlie si sono trasferite dal padre (v. in particolare la e-mail del 23 luglio 2024, in cui ha riconosciuto che le figlie hanno CP_1
deciso di “fare base fissa” dal padre, documento n. 3 della resistente), ma ha contestato di essere tenuta a versare un contributo al mantenimento delle figlie, sia in considerazione del notevole divario fra le condizioni economiche e reddituali dei genitori, sia perché non è aumentato l'impegno economico per il mantenimento ordinario delle figlie, essendo semmai aumentato quello per le spese straordinarie, sia infine perché le figlie, da agosto 2024 a gennaio 2025, hanno trascorso presso la madre alcuni giorni al mese, ossia circa cinque giorni anziché quindici
8 come in precedenza. Ad avviso della resistente, il ricorrente, non essendo più tenuto a versare alla madre la somma prevista dalla sentenza di divorzio a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, può “coprire tutte le spese ordinarie”, che dovranno quindi far carico integralmente al (v. la citata e-mail del 23 luglio Pt_1
2024; v. altresì pag. 2 della memoria del 10 febbraio 2025, in cui ha ribadito che il padre deve provvedere ora a tutte le CP_1
spese ordinarie, incluso vestiario, estetista e parrucchiera).
L'affermazione della resistente, non contestata dal ricorrente, secondo cui “dal mese di settembre 2025, le due figlie si sono trasferite per ragioni di studio rispettivamente a Bologna e a Padova e vivono pressoché per l'intera settimana in tali città, rientrando a volte presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore” (v. quanto riportato a verbale dell'udienza del 9 ottobre
2025), non priva di fondamento la pretesa del ricorrente di vedersi corrisposto un contributo dall'altro genitore per il mantenimento ordinario delle figlie, in quanto la circostanza che queste ultime permangono per gran parte della settimana nelle città in cui studiano non fa venir meno il riferimento stabile al quale le giovani fanno sistematico ritorno, ossia il riferimento al genitore, che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provvede materialmente alle loro esigenze, anticipando ogni esborso necessario per il loro sostentamento anche presso la sede di studio
(v. in questo senso Cass., sez. I, ord. 22 novembre 2024, n. 30179).
9 L'art. 316 bis, co. 1, c.c. dispone che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al mantenimento dei figli, nel caso di specie pacificamente maggiorenni ma non economicamente indipendenti, secondo un principio di proporzionalità, tenuto conto delle rispettive sostanze e della loro capacità di lavoro.
Con riferimento al caso in esame, la circostanza, pacifica in causa, che il padre abbia redditi superiori rispetto a quelli della madre non assolve quest'ultima dal dovere di contribuzione, che in ogni caso va adempiuto, sia pure, come stabilito dalla norma richiamata, in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro.
Orbene, all'udienza del 19 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato di essere “dipendente di una società denominata “Imola
Retail Solutions s.r.l.” con sede in Imola”, di svolgere “le mansioni di operation manager”, di percepire “una retribuzione netta mensile di euro 3.300,00 per 13 mensilità”, di non avere esposizioni debitorie, di essere proprietario dell'appartamento in cui abita, posto in Borgo Tossignano, via Fratelli Bandiera n. 24, in cui vive con le due figlie, di essere proprietario altresì della quota indivisa pari al 25% di una casa indipendente bifamiliare in
Castel Del Rio, via Angela Giovannini n. 28, di non essere proprietario di altri immobili, di essere “proprietario di un
10 autoveicolo Weinsberg 600 d immatricolato nel 2021 e acquistato usato”, di avere tre conti correnti, di cui due con giacenza nulla e il terzo con saldo attivo di circa euro 21.000,00, di avere “una gestione finanziaria con un portafoglio di circa euro 20.000,00 in titoli vari”.
Alla stessa udienza la resistente, che vive nella casa di proprietà dei genitori (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), ha dichiarato di essere una “disegnatrice con il computer” “dipendente della società “NLN srl” con sede in
CA (Bologna), di aver percepito “una retribuzione mensile netta di circa euro 1.700,00 per 13 mensilità” fino al gennaio 2025, in quanto dal 1° febbraio 2025 il contratto, per ragioni di salute, “è stato trasformato da contratto a tempo indeterminato a contratto part-time, con una conseguente riduzione della retribuzione”, attesa la riduzione dell'orario di lavoro da 8 a 6 ore lavorative giornaliere, di non essere proprietaria di beni immobili, di essere “proprietaria di una Nissan Qashqai, immatricolata nel 2019” e acquistata usata nel 2020, di essere titolare di un unico conto corrente con un saldo attivo di circa
6.000,00/7.000,00 euro e di avere investimenti per un importo circa di euro 88.000,00.
Dai documenti prodotti dal ricorrente risulta, quanto ai reddditi, nel 2024, un reddito imponibile di euro 69.214,00, con imposta lorda di euro 22.402,00, nel 2023 un reddito imponibile di euro 61.619,00, con imposta lorda di euro 19.396,00 e nel 2022 un
11 reddito imponibile di euro 58.391,00, con imposta lorda di euro
18.008,00 (v. i documenti n. 5, 6 e 7).
Dai documenti prodotti dalla resistente risulta, quanto ai redditi, nel 2024, un reddito complessivo di euro 32.113,00 con imposta lorda di euro 7.880,00, nel 2023 un reddito complessivo di euro 31.314,00, con imposta lorda di euro 7.860,00 e nel 2022 un reddito complessivo di euro 30.309,00, con imposta lorda di euro 7.508,00 (v. i documenti n. 34, 35 e 36).
A seguito della modifica del contratto di lavoro cui ha fatto riferimento nei propri scritti difensivi e all'udienza del CP_1
19 marzo 2025, la retribuzione mensile netta della resistente risulta essere pari ad euro 1.540,90 (v. il documento n. 39 della resistente).
Tenuto conto delle situazioni economiche, reddituali e patrimoniali del ricorrente e dalla resistente, così come risultanti dalle dichiarazioni non contestate delle parti e dai documenti prodotti, ed in particolare del reddito di pari a più Parte_1
del doppio di quello di delle circostanze evidenziate CP_1
dalla resistente all'udienza del 9 ottobre 2025 e non contestate, nonché delle esigenze e delle spese ordinarie riguardanti le figlie, ritiene il Collegio che appaia congruo determinare il contributo ordinario dovuto dalla madre al mantenimento delle due figlie in euro 150,00 mensili (ossia euro 75,00 per ciascuna), con decorrenza della domanda giudiziale. Tale somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposta, entro il
12 giorno 5 di ogni mese, al padre e non alle figlie, in difetto di domanda da parte di queste ultime o di accordo fra i genitori.
In considerazione dell'esito della lite, che vede la prevalente soccombenza di appare conforme a giustizia CP_1
condannare la resistente alla rifusione in favore del ricorrente della metà delle spese processuali, che si liquidano per intero e d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività processuale svolta, e compensare il residuo fra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) in parziale modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza di questo
Tribunale n. 2062 del 25 settembre 2017, revoca l'obbligo del padre di versare il contributo ordinario al mantenimento delle figlie, pari ad euro 220,00 per ciascuna, con rivalutazione ISTAT;
b) pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente,
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile di euro 150,00 (ossia euro 75,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
c) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
della metà delle spese processuali, che liquida per intero e d'ufficio in euro 5.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, compensando il residuo fra le parti;
13 d) respinge nel resto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
14
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14394 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
EL MM del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente contro nata ad [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Moira C.F._2
Asirelli del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
1 Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio”.
Conclusioni del ricorrente:
“conclude come da memoria depositata il 31 gennaio 2025”.
Conclusioni della resistente:
“conclude come da memoria depositata l'11 febbraio 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. depositato il 16 ottobre
2024, esponeva che con sentenza non definitiva Parte_1
n. 3433/14 del 5 dicembre 2014, il Tribunale di Bologna aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con e che con successiva CP_1
sentenza definitiva n. 2062/17 del 5 luglio 2016, il Tribunale aveva confermato l'affidamento congiunto con collocazione presso la madre delle due figlie gemelle della coppia, allora minorenni,
e nate ad Imola il 20 agosto 2003 ed aveva Per_1 Persona_2
posto a carico del padre il pagamento di un contributo ordinario al mantenimento delle figlie di euro 220,00 per ciascuna, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie indicate nella sentenza. sosteneva che le figlie, ventunenni, Parte_1
frequentavano l'università e dal 18 luglio 2024 avevano deciso di stabilire la loro collocazione a casa del padre, tant'è che i genitori avevano concordemente deciso che il ricorrente non avrebbe più
2 versato il contributo dovuto in base alla sentenza di divorzio alla madre dal mese di agosto 2024; che il ricorrente aveva inutilmente chiesto alla convenuta “un minimo di contribuzione di € 150,00 a figlia, da versare direttamente alle stesse”, precisando “che, avendo diviso anche le spese ordinarie di abbigliamento e quelle per la parrucchiera nella misura del 50% cadauno, dette spese dovevano continuare ad essere divise”; che le condizioni economiche delle parti erano rimaste sostanzialmente invariate, nelle proporzioni, rispetto all'epoca della pronuncia del divorzio;
che essendo la capacità reddituale del padre il doppio di quella della madre, il ricorrente era disposto ad assumersi gran parte degli oneri di mantenimento delle figlie, le cui esigenze peraltro erano mutate, con conseguente incremento dei costi di mantenimento, anche in considerazione del fatto che, in precedenza, la collocazione delle figlie era presso la madre e le stesse trascorrevano una settimana dalla madre ed una dal padre, mentre ora le figlie erano stabilmente collocate presso il padre;
che pertanto anche la madre, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., aveva l'obbligo di contribuire al mantenimento delle due figlie, parametrato alle sue possibilità.
Sulla base di tali premesse, chiedeva che Parte_1
fosse revocato il contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del padre, così come già informalmente pattuito con la convenuta, essendosi le figlie trasferite a vivere definitivamente dal ricorrente, che fosse disposto che a far data dal deposito del
3 ricorso, la madre dovesse versare direttamente alle figlie e Per_1
(o in subordine al padre) un contributo al Persona_2
mantenimento delle figlie di 150,00 euro mensili per ciascuna, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT e che fosse disposto che le spese di abbigliamento e parrucchiera di e Per_1
fossero poste a carico dei genitori nella misura del 50% per Per_2
ciascuno, trattandosi di scelta già condivisa dei genitori, il tutto oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie al genitore anticipatario, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Bologna firmato il 9 agosto 2017, parametrato alla maggiore età di e e al loro percorso di studi universitario, con il Per_1 Per_2
favore delle spese processuali.
Si costituiva non contestando il trasferimento CP_1
presso l'abitazione paterna di entrambe le figlie dalla fine di luglio
2024 ed il conseguente venir meno dell'obbligo del padre di versare alla convenuta il contributo al loro mantenimento. CP_1
ricordava che nel corso del 2019 l'avversario aveva chiesto
[...]
giudizialmente la revoca o la riduzione del contributo dovuto dal padre in base alla sentenza di divorzio e che venisse disposto Contr contestualmente che fosse il in luogo della a Pt_1
provvedere direttamente alle spese necessarie per le figlie e relative all'abbigliamento, alla telefonia e alla cura della persona, ferme le altre condizioni, rilevando che tale procedimento, dopo l'audizione delle figlie, all'epoca minorenni, era stato dichiarato estinto, a seguito della rinuncia delle parti alle rispettive domande,
4 e con obbligo in capo al di corrispondere alla resistente, Pt_1
le spese legali nella misura di €. 2.500,00 oltre CP_1
accessori. La convenuta sosteneva che le condizioni economiche del ricorrente erano migliorate, mentre non lo erano quelle della resistente, affermava, quanto al tempo di permanenza delle due figlie presso i genitori da agosto 2024 a gennaio 2025, che le figlie avevano trascorso con la madre circa cinque giorni, invece dei quindici giorni che trascorrevano in precedenza in forza delle disposizioni della sentenza n. 2062/2017 ed aggiungeva che non era aumentato l'impegno economico per il mantenimento ordinario di e quanto piuttosto quello per le spese Per_1 Per_2
straordinarie, quali il mantenimento dell'autovettura da loro usata e le spese universitarie. chiedeva dunque che fosse confermato, stante la CP_1
preminente permanenza delle figlie e presso Per_1 Per_2
l'abitazione paterna, che nulla era dovuto da alla Parte_1
convenuta a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, che fossero respinte le domande formulate dal ricorrente e che, conseguentemente, fosse dichiarato che la madre nulla doveva al a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1
figlie e La convenuta chiedeva altresì che fosse Per_1 Per_2
disposto che i due genitori avrebbero dovuto provvedere al mantenimento ordinario diretto delle figlie durante la permanenza delle stesse presso le rispettive abitazioni, che fossero respinte le domande del ricorrente volte alla ripartizione al 50% delle spese
5 inerenti vestiario e parrucchiera, rientrando le stesse nelle spese ordinarie alle quali le parti avrebbero provveduto direttamente nei periodi di permanenza delle figlie presso le rispettive abitazioni e che fosse confermata la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo del
Tribunale di Bologna, con tempi e modalità nello stesso Protocollo indicati, prevedendo che la regolamentazione delle stesse avesse luogo direttamente tra i genitori senza coinvolgimento delle figlie, con vittoria di spese di lite.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. e dei documenti, veniva esperito con esito negativo un tentativo di conciliazione. In seguito i difensori precisavano le conclusioni, così come sopra riportate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Va osservato preliminarmente che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Quanto all'intervento del Pubblico Ministero, questo
Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza”
(cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I, 26
6 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n.
12254).
Nella fattispecie in esame il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il
21 ottobre 2024 e la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del
Collegio.
Passando all'esame delle domande, rileva il Tribunale che è pacifico che le due figlie del ricorrente e della resistente dal luglio
2024 non vivono più stabilmente con la madre, essendosi trasferite presso il padre: entrambi i genitori sono concordi nel ritenere venute meno le ragioni che avevano fondato la previsione contenuta nella sentenza di divorzio, in base alla quale il ricorrente era tenuto a versare alla convenuta la somma mensile di euro
220,00 per ciascuna figlia, a titolo di contributo al mantenimento delle stesse.
Ne consegue dunque che, in accoglimento della domanda del ricorrente, in parziale modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza di questo Tribunale n. 2062 del 25 settembre 2017, deve essere revocato l'obbligo del padre di versare il contributo ordinario al mantenimento delle figlie di euro 220,00 ciascuna, con rivalutazione ISTAT.
7 Ciò premesso, si deve rilevare che le spese relative agli abiti e alla parrucchiera riguardanti le figlie, che il ricorrente vorrebbe costituissero oggetto di una autonoma previsione, rientrano nell'ambito delle spese ordinarie e pertanto non possono costituire oggetto di una speciale regolamentazione. La domanda svolta al riguardo da va quindi respinta. Parte_1
Il ricorrente ha sostenuto che le due figlie maggiorenni e non economicamente indipendenti si sono trasferite a vivere presso il padre, che provvede al loro mantenimento ordinario ed ha chiesto pertanto che la madre corrisponda un contributo al mantenimento delle figlie, che ha quantificato in euro 150,00 mensili per ciascuna, da versare direttamente alle figlie o in subordine al padre.
La convenuta, come si è già rilevato, ha ammesso che le figlie si sono trasferite dal padre (v. in particolare la e-mail del 23 luglio 2024, in cui ha riconosciuto che le figlie hanno CP_1
deciso di “fare base fissa” dal padre, documento n. 3 della resistente), ma ha contestato di essere tenuta a versare un contributo al mantenimento delle figlie, sia in considerazione del notevole divario fra le condizioni economiche e reddituali dei genitori, sia perché non è aumentato l'impegno economico per il mantenimento ordinario delle figlie, essendo semmai aumentato quello per le spese straordinarie, sia infine perché le figlie, da agosto 2024 a gennaio 2025, hanno trascorso presso la madre alcuni giorni al mese, ossia circa cinque giorni anziché quindici
8 come in precedenza. Ad avviso della resistente, il ricorrente, non essendo più tenuto a versare alla madre la somma prevista dalla sentenza di divorzio a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, può “coprire tutte le spese ordinarie”, che dovranno quindi far carico integralmente al (v. la citata e-mail del 23 luglio Pt_1
2024; v. altresì pag. 2 della memoria del 10 febbraio 2025, in cui ha ribadito che il padre deve provvedere ora a tutte le CP_1
spese ordinarie, incluso vestiario, estetista e parrucchiera).
L'affermazione della resistente, non contestata dal ricorrente, secondo cui “dal mese di settembre 2025, le due figlie si sono trasferite per ragioni di studio rispettivamente a Bologna e a Padova e vivono pressoché per l'intera settimana in tali città, rientrando a volte presso l'abitazione dell'uno o dell'altro genitore” (v. quanto riportato a verbale dell'udienza del 9 ottobre
2025), non priva di fondamento la pretesa del ricorrente di vedersi corrisposto un contributo dall'altro genitore per il mantenimento ordinario delle figlie, in quanto la circostanza che queste ultime permangono per gran parte della settimana nelle città in cui studiano non fa venir meno il riferimento stabile al quale le giovani fanno sistematico ritorno, ossia il riferimento al genitore, che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provvede materialmente alle loro esigenze, anticipando ogni esborso necessario per il loro sostentamento anche presso la sede di studio
(v. in questo senso Cass., sez. I, ord. 22 novembre 2024, n. 30179).
9 L'art. 316 bis, co. 1, c.c. dispone che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”. Entrambi i genitori, dunque, sono tenuti a contribuire al mantenimento dei figli, nel caso di specie pacificamente maggiorenni ma non economicamente indipendenti, secondo un principio di proporzionalità, tenuto conto delle rispettive sostanze e della loro capacità di lavoro.
Con riferimento al caso in esame, la circostanza, pacifica in causa, che il padre abbia redditi superiori rispetto a quelli della madre non assolve quest'ultima dal dovere di contribuzione, che in ogni caso va adempiuto, sia pure, come stabilito dalla norma richiamata, in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro.
Orbene, all'udienza del 19 marzo 2025 il ricorrente ha dichiarato di essere “dipendente di una società denominata “Imola
Retail Solutions s.r.l.” con sede in Imola”, di svolgere “le mansioni di operation manager”, di percepire “una retribuzione netta mensile di euro 3.300,00 per 13 mensilità”, di non avere esposizioni debitorie, di essere proprietario dell'appartamento in cui abita, posto in Borgo Tossignano, via Fratelli Bandiera n. 24, in cui vive con le due figlie, di essere proprietario altresì della quota indivisa pari al 25% di una casa indipendente bifamiliare in
Castel Del Rio, via Angela Giovannini n. 28, di non essere proprietario di altri immobili, di essere “proprietario di un
10 autoveicolo Weinsberg 600 d immatricolato nel 2021 e acquistato usato”, di avere tre conti correnti, di cui due con giacenza nulla e il terzo con saldo attivo di circa euro 21.000,00, di avere “una gestione finanziaria con un portafoglio di circa euro 20.000,00 in titoli vari”.
Alla stessa udienza la resistente, che vive nella casa di proprietà dei genitori (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), ha dichiarato di essere una “disegnatrice con il computer” “dipendente della società “NLN srl” con sede in
CA (Bologna), di aver percepito “una retribuzione mensile netta di circa euro 1.700,00 per 13 mensilità” fino al gennaio 2025, in quanto dal 1° febbraio 2025 il contratto, per ragioni di salute, “è stato trasformato da contratto a tempo indeterminato a contratto part-time, con una conseguente riduzione della retribuzione”, attesa la riduzione dell'orario di lavoro da 8 a 6 ore lavorative giornaliere, di non essere proprietaria di beni immobili, di essere “proprietaria di una Nissan Qashqai, immatricolata nel 2019” e acquistata usata nel 2020, di essere titolare di un unico conto corrente con un saldo attivo di circa
6.000,00/7.000,00 euro e di avere investimenti per un importo circa di euro 88.000,00.
Dai documenti prodotti dal ricorrente risulta, quanto ai reddditi, nel 2024, un reddito imponibile di euro 69.214,00, con imposta lorda di euro 22.402,00, nel 2023 un reddito imponibile di euro 61.619,00, con imposta lorda di euro 19.396,00 e nel 2022 un
11 reddito imponibile di euro 58.391,00, con imposta lorda di euro
18.008,00 (v. i documenti n. 5, 6 e 7).
Dai documenti prodotti dalla resistente risulta, quanto ai redditi, nel 2024, un reddito complessivo di euro 32.113,00 con imposta lorda di euro 7.880,00, nel 2023 un reddito complessivo di euro 31.314,00, con imposta lorda di euro 7.860,00 e nel 2022 un reddito complessivo di euro 30.309,00, con imposta lorda di euro 7.508,00 (v. i documenti n. 34, 35 e 36).
A seguito della modifica del contratto di lavoro cui ha fatto riferimento nei propri scritti difensivi e all'udienza del CP_1
19 marzo 2025, la retribuzione mensile netta della resistente risulta essere pari ad euro 1.540,90 (v. il documento n. 39 della resistente).
Tenuto conto delle situazioni economiche, reddituali e patrimoniali del ricorrente e dalla resistente, così come risultanti dalle dichiarazioni non contestate delle parti e dai documenti prodotti, ed in particolare del reddito di pari a più Parte_1
del doppio di quello di delle circostanze evidenziate CP_1
dalla resistente all'udienza del 9 ottobre 2025 e non contestate, nonché delle esigenze e delle spese ordinarie riguardanti le figlie, ritiene il Collegio che appaia congruo determinare il contributo ordinario dovuto dalla madre al mantenimento delle due figlie in euro 150,00 mensili (ossia euro 75,00 per ciascuna), con decorrenza della domanda giudiziale. Tale somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT e dovrà essere corrisposta, entro il
12 giorno 5 di ogni mese, al padre e non alle figlie, in difetto di domanda da parte di queste ultime o di accordo fra i genitori.
In considerazione dell'esito della lite, che vede la prevalente soccombenza di appare conforme a giustizia CP_1
condannare la resistente alla rifusione in favore del ricorrente della metà delle spese processuali, che si liquidano per intero e d'ufficio in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività processuale svolta, e compensare il residuo fra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) in parziale modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilite con la sentenza di questo
Tribunale n. 2062 del 25 settembre 2017, revoca l'obbligo del padre di versare il contributo ordinario al mantenimento delle figlie, pari ad euro 220,00 per ciascuna, con rivalutazione ISTAT;
b) pone a carico della resistente l'obbligo di versare al ricorrente,
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile di euro 150,00 (ossia euro 75,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda giudiziale;
c) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
della metà delle spese processuali, che liquida per intero e d'ufficio in euro 5.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge, compensando il residuo fra le parti;
13 d) respinge nel resto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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