TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/07/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 791/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 791/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto domanda di separazione e divorzio consensuali
TRA
(C.F.: ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.04.1990 e residente a [...],
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Roberta Gallo (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in C.F._3
Cenadi (CZ), alla Via Provinciale n. 73, giusta procura in atti,
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. IN SEDE interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: «Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni riportate all'istanza depositata in data 11.05.2025, nonché declaratoria ex art. 473 bis-49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio.»
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 11.05.2025, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario, in data 1° giugno 2023, nel Comune di Montepaone (CZ) e che dalla loro unione nasceva il figlio il 15.03.2021. Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la volontà di separarsi consensualmente.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa familiare, sita in Montepaone (CZ), alla Via della Libertà n. 17, risulta di proprietà esclusiva dei genitori del marito, concessa in uso ai coniugi durante il matrimonio in assenza di un formale contratto di comodato. In ragione di ciò, solo il sig. continuerà a vivere Parte_2 nell'abitazione al termine della separazione, ed entrambi i coniugi hanno già concordato una diversa sistemazione abitativa per la madre e il figlio.
La madre, sig.ra , si trasferirà temporaneamente con il figlio minore , nato Parte_1 Per_1 il 15/03.2021, presso l'abitazione della propria madre (nonna materna del minore), sita in Cenadi
(CZ) alla Via Valle n.
3. Tale sistemazione, pur essendo provvisoria in attesa della locazione di un'abitazione indipendente, è attualmente adeguata e confortevole, garantendo al minore un ambiente stabile, sicuro e conforme alle sue esigenze affettive e scolastiche. I genitori sono concordi sulla soluzione adottata e sul fatto che essa non pregiudichi il benessere del figlio.
Resta fermo l'impegno della madre a trovare quanto prima una sistemazione autonoma. È stato altresì concordato un calendario di frequentazione tra il padre e il figlio, come indicato nei punti successivi del presente accordo, in modo da garantire la continuità del rapporto genitoriale.
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre avrà ampia possibilità di frequentazione e cura del figlio, con il seguente accordo tra le parti:
° Il padre preleverà il figlio all'uscita da scuola tutti i pomeriggi della settimana, trattenendolo con sé fino all'ora di cena (indicativamente entro le ore 19:00) e si impegna a riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
° Le parti si impegnano a collaborare nella gestione flessibile delle giornate, nel primario interesse del minore e in relazione a esigenze scolastiche, lavorative e personali;
° Il padre potrà inoltre trascorrere con il figlio i fini settimana a settimane alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), con ritiro del minore il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e riconsegna la domenica sera dopo l'ora di cena e comunque entro e non oltre le ore 21:30 presso l'abitazione della madre, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del padre, secondo disponibilità e previo accordo tra le parti;
° Le vacanze scolastiche, festività religiose e civili (es. Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, 25 aprile, Ferragosto, ecc.) nonché i periodi estivi saranno ripartiti in modo equo tra i genitori, d'intesa tra le parti e con spirito di collaborazione, concordate di volta in volta tra i genitori in modo equilibrato, privilegiando il benessere e la stabilità del minore;
° Per l'anno in corso, i genitori hanno già concordato la seguente organizzazione relativa alla gestione del figlio minore nel periodo estivo: a) Dal termine dell'anno scolastico e precisamente dal
30 giugno al 25 luglio, il minore parteciperà al campus estivo presso il Centro educativo “BAC”
(Bambini al Centro) sito in Montepaone Lido (CZ), con iscrizione e spese condivise tra i genitori;
b)
Dal 25 luglio all'8 agosto, il minore sarà accudito nelle ore mattutine dalla nonna materna o da altra persona di fiducia individuata (es. babysitter) con spese condivise tra i genitori, mentre nei pomeriggi resterà a giorni alterni con ciascun genitore;
c) Dall'8 agosto al 27 agosto, il minore resterà una settimana consecutiva con ciascun genitore, in base alla programmazione delle rispettive ferie, da concordarsi tra le parti;
d) La stessa organizzazione (mattine con nonna materna o persona fidata, pomeriggi alterni con i genitori) sarà applicata anche dal 27 agosto fino all'inizio del nuovo anno scolastico. Le parti si impegnano a collaborare e a concordare eventuali variazioni, nel primario interesse del minore e nel rispetto della sua serenità e continuità educativa;
° Entrambi i genitori in caso di propria assenza/impedimento ritengono di delegare per prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: le nonne, le sorelle e il cognato da parte della madre, persona di fiducia (es. baby-sitter) scelta da entrambi i genitori;
° I genitori dichiarano di essere concordi nel valutare, con decorrenza dall'anno scolastico
2025/2026, il trasferimento del figlio minore presso un istituto scolastico situato nel Comune di
Cenadi, previa interlocuzione con gli insegnanti attualmente incaricati della sua formazione, al fine di verificare che tale passaggio avvenga nel miglior interesse educativo e relazionale del minore. La scelta è motivata anche dalla possibilità per il minore di essere accompagnato e supportato quotidianamente dalla nonna materna e da altri parenti residenti in loco, nonché di frequentare la scuola insieme ai cugini, in un ambiente familiare e relazionale positivo. I genitori si impegnano a gestire l'eventuale trasferimento in maniera condivisa, serena e collaborativa, garantendo continuità formativa ed emotiva al minore;
° Le comunicazioni tra il figlio e il genitore non convivente saranno libere e quotidiane, anche a distanza, tramite telefono (esclusivamente solo al numero della madre o del padre) o strumenti digitali;
° Il giorno del compleanno del padre e quello della madre, il minore trascorrerà il tempo con il genitore festeggiato, anche se ciò dovesse cadere in un giorno diverso rispetto a quelli abitualmente previsti per la frequentazione;
° Il giorno del compleanno del minore sarà trascorso in compagnia di entrambi i genitori, compatibilmente con la loro disponibilità, salvo diverso accordo tra le parti;
° I genitori concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi sin dalla data del deposito del ricorso.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c intestato Parte_2 Parte_1 alla stessa, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Oltre al versamento dell'assegno mensile di mantenimento stabilito a favore del figlio minore, il padre, sig. , si impegna – compatibilmente con le proprie disponibilità economiche Parte_2
– a versare saltuariamente somme di denaro su un conto corrente o libretto di risparmio intestato al minore, con l'intento di contribuire alla costituzione di un fondo utile per le sue future necessità
(spese scolastiche, universitarie, ecc.). Tali versamenti sono da considerarsi volontari e non sostitutivi dell'assegno di mantenimento;
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: a) retta scolastica per la frequentazione di istituti pubblici;
b) per l'acquisto dei libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
7/b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
7/c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
7/d) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
7/e) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
7/f) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
8. Le parti danno atto che la madre attualmente percepisce l'Assegno Unico Universale per il figlio minore, ai sensi del D.lgs. n. 230/2021, e continuerà a percepirlo anche successivamente all'eventuale divorzio. Le parti concordano che tale somma non costituisce parte dell'assegno di mantenimento pattuito nel presente accordo, ma rappresenta un sostegno economico pubblico destinato al minore, che rimane distinto dagli obblighi di mantenimento a carico del padre.
9. I coniugi dichiarano di non avere altre pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 10 luglio 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e di quelli del figlio.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Per quanto attinente alla domanda ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rileva che a norma dell'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, il Tribunale osserva che la domanda congiunta di separazione e divorzio è stata prevista espressamente da legislatore solo per i giudizi contenziosi.
Tuttavia, in presenza di un'espressa volontà delle parti, il Collegio intende aderire al recente orientamento della giurisprudenza di merito formatosi in seguito all'introduzione della nuova disciplina, che consente la proposizione della domanda in esame anche con ricorso congiunto (ex multis, sentenza del Tribunale di Terni, del 22.6.2023, rel. Velletti).
Pertanto, previa pronuncia sulla domanda di separazione e sulle domande accessorie, è necessario che, ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrano oltre sei mesi dalla data dell'udienza alla quale hanno rinunciato a partecipare, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ. (ora da intendersi dinanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis. 51 cod. proc. civ.) previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sempreché la separazione si sia protratta ininterrottamente per tale periodo (art. 3, comma 2, legge n. 898/1970).
Risulta pertanto necessario che decorrano i termini predetti perché possa dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, pertanto, la necessità di rimettere la causa sul ruolo.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in data 1.06.2023 nel Comune di C.F._2
Montepaone, Registro Atti Matrimonio Comune di Montepaone, Anno 2023, nr. 1, parte II,
Serie A, Uff. 1, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montepaone (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza;
6. spese al definitivo;
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott. Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 791/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto domanda di separazione e divorzio consensuali
TRA
(C.F.: ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.04.1990 e residente a [...],
E
(C.F.: , nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.
Roberta Gallo (C.F.: ), presso il cui studio elettivamente domiciliano, in C.F._3
Cenadi (CZ), alla Via Provinciale n. 73, giusta procura in atti,
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. IN SEDE interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: «Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni riportate all'istanza depositata in data 11.05.2025, nonché declaratoria ex art. 473 bis-49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio.»
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 11.05.2025, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario, in data 1° giugno 2023, nel Comune di Montepaone (CZ) e che dalla loro unione nasceva il figlio il 15.03.2021. Per_1
Rappresentavano che il rapporto coniugale si degradava a cagione di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la volontà di separarsi consensualmente.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c., alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Le condizioni indicate dai ricorrenti segnatamente prevedono:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa familiare, sita in Montepaone (CZ), alla Via della Libertà n. 17, risulta di proprietà esclusiva dei genitori del marito, concessa in uso ai coniugi durante il matrimonio in assenza di un formale contratto di comodato. In ragione di ciò, solo il sig. continuerà a vivere Parte_2 nell'abitazione al termine della separazione, ed entrambi i coniugi hanno già concordato una diversa sistemazione abitativa per la madre e il figlio.
La madre, sig.ra , si trasferirà temporaneamente con il figlio minore , nato Parte_1 Per_1 il 15/03.2021, presso l'abitazione della propria madre (nonna materna del minore), sita in Cenadi
(CZ) alla Via Valle n.
3. Tale sistemazione, pur essendo provvisoria in attesa della locazione di un'abitazione indipendente, è attualmente adeguata e confortevole, garantendo al minore un ambiente stabile, sicuro e conforme alle sue esigenze affettive e scolastiche. I genitori sono concordi sulla soluzione adottata e sul fatto che essa non pregiudichi il benessere del figlio.
Resta fermo l'impegno della madre a trovare quanto prima una sistemazione autonoma. È stato altresì concordato un calendario di frequentazione tra il padre e il figlio, come indicato nei punti successivi del presente accordo, in modo da garantire la continuità del rapporto genitoriale.
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Persona_2 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il minore resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre avrà ampia possibilità di frequentazione e cura del figlio, con il seguente accordo tra le parti:
° Il padre preleverà il figlio all'uscita da scuola tutti i pomeriggi della settimana, trattenendolo con sé fino all'ora di cena (indicativamente entro le ore 19:00) e si impegna a riaccompagnarlo presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra i genitori;
° Le parti si impegnano a collaborare nella gestione flessibile delle giornate, nel primario interesse del minore e in relazione a esigenze scolastiche, lavorative e personali;
° Il padre potrà inoltre trascorrere con il figlio i fini settimana a settimane alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera), con ritiro del minore il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e riconsegna la domenica sera dopo l'ora di cena e comunque entro e non oltre le ore 21:30 presso l'abitazione della madre, con possibilità di pernottamento presso l'abitazione del padre, secondo disponibilità e previo accordo tra le parti;
° Le vacanze scolastiche, festività religiose e civili (es. Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, 25 aprile, Ferragosto, ecc.) nonché i periodi estivi saranno ripartiti in modo equo tra i genitori, d'intesa tra le parti e con spirito di collaborazione, concordate di volta in volta tra i genitori in modo equilibrato, privilegiando il benessere e la stabilità del minore;
° Per l'anno in corso, i genitori hanno già concordato la seguente organizzazione relativa alla gestione del figlio minore nel periodo estivo: a) Dal termine dell'anno scolastico e precisamente dal
30 giugno al 25 luglio, il minore parteciperà al campus estivo presso il Centro educativo “BAC”
(Bambini al Centro) sito in Montepaone Lido (CZ), con iscrizione e spese condivise tra i genitori;
b)
Dal 25 luglio all'8 agosto, il minore sarà accudito nelle ore mattutine dalla nonna materna o da altra persona di fiducia individuata (es. babysitter) con spese condivise tra i genitori, mentre nei pomeriggi resterà a giorni alterni con ciascun genitore;
c) Dall'8 agosto al 27 agosto, il minore resterà una settimana consecutiva con ciascun genitore, in base alla programmazione delle rispettive ferie, da concordarsi tra le parti;
d) La stessa organizzazione (mattine con nonna materna o persona fidata, pomeriggi alterni con i genitori) sarà applicata anche dal 27 agosto fino all'inizio del nuovo anno scolastico. Le parti si impegnano a collaborare e a concordare eventuali variazioni, nel primario interesse del minore e nel rispetto della sua serenità e continuità educativa;
° Entrambi i genitori in caso di propria assenza/impedimento ritengono di delegare per prendere/portare il figlio a scuola e/o ad impegni ludico sportivi: le nonne, le sorelle e il cognato da parte della madre, persona di fiducia (es. baby-sitter) scelta da entrambi i genitori;
° I genitori dichiarano di essere concordi nel valutare, con decorrenza dall'anno scolastico
2025/2026, il trasferimento del figlio minore presso un istituto scolastico situato nel Comune di
Cenadi, previa interlocuzione con gli insegnanti attualmente incaricati della sua formazione, al fine di verificare che tale passaggio avvenga nel miglior interesse educativo e relazionale del minore. La scelta è motivata anche dalla possibilità per il minore di essere accompagnato e supportato quotidianamente dalla nonna materna e da altri parenti residenti in loco, nonché di frequentare la scuola insieme ai cugini, in un ambiente familiare e relazionale positivo. I genitori si impegnano a gestire l'eventuale trasferimento in maniera condivisa, serena e collaborativa, garantendo continuità formativa ed emotiva al minore;
° Le comunicazioni tra il figlio e il genitore non convivente saranno libere e quotidiane, anche a distanza, tramite telefono (esclusivamente solo al numero della madre o del padre) o strumenti digitali;
° Il giorno del compleanno del padre e quello della madre, il minore trascorrerà il tempo con il genitore festeggiato, anche se ciò dovesse cadere in un giorno diverso rispetto a quelli abitualmente previsti per la frequentazione;
° Il giorno del compleanno del minore sarà trascorso in compagnia di entrambi i genitori, compatibilmente con la loro disponibilità, salvo diverso accordo tra le parti;
° I genitori concordemente dichiarano che rispetteranno i predetti accordi sin dalla data del deposito del ricorso.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c intestato Parte_2 Parte_1 alla stessa, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari nel complesso ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6. Oltre al versamento dell'assegno mensile di mantenimento stabilito a favore del figlio minore, il padre, sig. , si impegna – compatibilmente con le proprie disponibilità economiche Parte_2
– a versare saltuariamente somme di denaro su un conto corrente o libretto di risparmio intestato al minore, con l'intento di contribuire alla costituzione di un fondo utile per le sue future necessità
(spese scolastiche, universitarie, ecc.). Tali versamenti sono da considerarsi volontari e non sostitutivi dell'assegno di mantenimento;
7. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore: a) retta scolastica per la frequentazione di istituti pubblici;
b) per l'acquisto dei libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); f) assicurazione scolastica;
g) fondo cassa richiesto dalla scuola;
h) gite scolastiche senza pernottamento;
i) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
7/b) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
7/c) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
7/d) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
7/e) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
7/f) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
8. Le parti danno atto che la madre attualmente percepisce l'Assegno Unico Universale per il figlio minore, ai sensi del D.lgs. n. 230/2021, e continuerà a percepirlo anche successivamente all'eventuale divorzio. Le parti concordano che tale somma non costituisce parte dell'assegno di mantenimento pattuito nel presente accordo, ma rappresenta un sostegno economico pubblico destinato al minore, che rimane distinto dagli obblighi di mantenimento a carico del padre.
9. I coniugi dichiarano di non avere altre pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente e di non aver nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento e conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, del 10 luglio 2025, all'esito della quale il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e di quelli del figlio.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Per quanto attinente alla domanda ex art. 473 bis.49 cod. proc. civ. di cessazione degli effetti civili del matrimonio si rileva che a norma dell'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, il Tribunale osserva che la domanda congiunta di separazione e divorzio è stata prevista espressamente da legislatore solo per i giudizi contenziosi.
Tuttavia, in presenza di un'espressa volontà delle parti, il Collegio intende aderire al recente orientamento della giurisprudenza di merito formatosi in seguito all'introduzione della nuova disciplina, che consente la proposizione della domanda in esame anche con ricorso congiunto (ex multis, sentenza del Tribunale di Terni, del 22.6.2023, rel. Velletti).
Pertanto, previa pronuncia sulla domanda di separazione e sulle domande accessorie, è necessario che, ai fini della procedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio decorrano oltre sei mesi dalla data dell'udienza alla quale hanno rinunciato a partecipare, celebrata ex art. 127 ter cod. proc. civ. (ora da intendersi dinanzi al Giudice relatore ex art. 473 bis. 51 cod. proc. civ.) previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sempreché la separazione si sia protratta ininterrottamente per tale periodo (art. 3, comma 2, legge n. 898/1970).
Risulta pertanto necessario che decorrano i termini predetti perché possa dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo, pertanto, la necessità di rimettere la causa sul ruolo.
Si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. dà atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
2. autorizza le parti a vivere separatamente;
3. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Parte_2
, che hanno contratto matrimonio in data 1.06.2023 nel Comune di C.F._2
Montepaone, Registro Atti Matrimonio Comune di Montepaone, Anno 2023, nr. 1, parte II,
Serie A, Uff. 1, alle condizioni indicate in parte motiva;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montepaone (CZ), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza;
6. spese al definitivo;
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo