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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10652 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 23751 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “appello, lesione personale”, assegnata in decisione in data 17.10.25
TRA
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul minore , c.f. , rappresentati Persona_1 C.F._1
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Romeo Nadia, presso il cui studio sito in Napoli, alla via
IN UT King n. 9B, elettivamente domiciliano
APPELLANTI
E
c.f. , nella qualità di impresa designata alla gestione dei Controparte_1 P.IVA_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via G. Melisurgo, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Damiano, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla controparte, e Parte_1 Pt_2
in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
, impugnavano la sentenza n. 2553/2023, emessa dal Giudice di Pace di Barra, Persona_1 depositata in data 14.04.2023, con la quale veniva rigettata la domanda dagli stessi proposta, con compensazione delle spese di lite.
1 A fondamento del gravame, in particolare, gli appellanti ponevano, in primo luogo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., attesa l'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, del quadro probatorio e della documentazione prodotta. Gli appellanti, in particolare, lamentavano che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto non provata la domanda, dando rilievo: 1) alla mancata annotazione, nel referto di pronto soccorso, dell'omissione di soccorso;
2) alla genericità e lacunosità delle dichiarazioni rese dai testi escussi. Ad avviso dell'appellante, invece, le predette dichiarazioni erano precise e consentivano di accertare la responsabilità del conducente del motoveicolo sconosciuto nella causazione del sinistro oggetto di causa.
In secondo luogo, poi, gli istanti impugnavano la sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in riferimento alla legge n. 990/1969, articolo 19 comma 1 lettera a) e degli articoli
2697, 2727, 2728 e 2729 cc. Nello specifico, impugnavano la sentenza nella parte in cui il Giudice di
Pace non riteneva idonea la diligenza utilizzata dagli istanti al fine di identificare il veicolo pirata, dal momento che la denuncia querela veniva sporta dopo un lungo lasso tempo e nella stessa non vi era alcun riferimento alla presenza dei testi sul lungo del sinistro, pur trattandosi di membri della stessa famiglia.
Chiedevano, pertanto, di riformare l'impugnata pronuncia e, per l'effetto, di dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto in ordine alla produzione dell'evento dannoso, con condanna della n.q. di FGVS, al pagamento dell'importo di euro Controparte_1
9.218,76 per le lesioni riportate, come valutate dal ctu, oltre spese di ctu nella misura di euro 350,00
e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
In data 30.01.24, si costituiva la , n.q. di FGVS, deducendo l'infondatezza Controparte_1 dell'appello ed evidenziando che la decisione del Giudice di prime cure in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'evento dannoso risultava priva di vizi. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'avversa impugnazione, chiedeva di ridurre l'ammontare del risarcimento spettante in proporzione del grado di colpa imputabile, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.10.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte.
Il primo motivo di appello è infondato e non trova accoglimento.
2 In merito alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, infatti, rileva il Tribunale che correttamente il Giudice di prime cure le riteneva generiche e lacunose. Le dichiarazioni rese, unitamente agli altri elementi probatori, non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'evento e dell'imputabilità dello stesso alla condotta di guida del conducente del veicolo non identificato. In particolare, si evidenzia che entrambi i testi non facevano alcun riferimento alla targa, al modello e al colore del motoveicolo investitore, né erano in grado di chiarire i punti d'impatto tra il motoveicolo investitore ed il minore, non consentendo in tal modo al Giudice di valutare la compatibilità delle lesioni subite dal minore con il sinistro.
Si osserva, inoltre, che quanto dichiarato dal teste in ordine alle modalità di Testimone_1 accadimento del sinistro (“ad un tratto ho visto che nel mentre attraversavamo la strada, sopraggiungeva uno scooter di colore scuro, ad alta velocità e colpiva mio OT con la manopola dello sterzo lato sinistro e conseguentemente mio OT cadeva al suolo sul braccio sinistro”) non conferma la dinamica dello stesso dedotta nell'atto citazione (il sinistro ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità del conducente del motoveicolo rimasto sconosciuto che effettuava una errata manovra e non avvedendosi della presenza del minore lo investiva) e descritta nella denuncia querela (“veniva urtato e fatto cadere a terra da un motociclo il cui conducente mal calcolava lo spazio di transito a disposizione”) e nella messa in mora (“causato per esclusiva colpa del conducente di un motociclo che in transito effettuava una errata manovra e non avvedendosi del piccolo Per_1
urtandolo, lo faceva cadere al suolo”).
[...]
La lacunosità del quadro probatorio, pertanto, non consente di ritenere fondata la domanda.
In ordine alla denuncia querela, va osservato che, pur non essendo la proposizione della stessa una condizione di procedibilità, il fatto che questa sia stata presentata circa tre mesi dopo il verificarsi del sinistro e senza l'indicazione del nominativo dei testi ha correttamente indotto il Giudice di primo grado a ritenere che la parte istante non si sia attivata solertemente per l'individuazione del responsabile del sinistro. A ciò si aggiunga che, anche nella messa in mora, non è fatta menzione della presenza dei testimoni al momento del sinistro.
Da tutto quanto esposto, consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 26.000,00 euro), ridotti del 30% stante l'assenza di specifiche e distinte questioni in fatto e diritto.
3 Il Tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater DPR
n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Robustella, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2553/2023, emessa dal Giudice di Pace di Barra, così provvede:
- rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata pronuncia;
- condanna gli appellanti e , in proprio e nella Parte_1 Parte_2 qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , al Persona_1 pagamento delle spese di lite sostenute dalla , n.q. di FGVS, che liquida in Controparte_1 euro 3.553,90 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n.
115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Napoli in data 13.11.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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