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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANNA CARLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 215/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024003SC000001657/0/001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 impugna avviso di liquidazione n.2024/003/Sc/000001657/0/001 notificato in data 13.12.2024 da Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Benevento – relativo al pagamento dell'imposta di registro anno 2024 per l'importo di euro 1.362,00 per la sentenza 1657/2024 del Tribunale di Benevento resa nella causa vertente tra essa istante e Nominativo_1 e Società_1 s.r.l. avente per oggetto un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale .
Deduce, a sostegno del ricorso, l'illegittimità dell'avviso, attesa la mancata prova da parte dell'Ufficio di aver preventivamente richiesto il tributo alle parti soccombenti come espressamente previsto dall'art.57 comma 1.1. D.P.R. 131/86, in vigore dl 3.10.2024.
Si costituisce l'Ufficio rilevando che il nuovo comma dell'art.57 sopra richiamato ha effetto dal 1.1.2025 laddove l'avviso di liquidazione risulta notificato in data 13.12.2024. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
Depositano memorie entrambe le parti in cui ciascuna ribadisce i propri assunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'assunto della difesa istante non appare condividibile.
Ed invero mette conto rilevare che la Riforma fiscale introdotta dal D. Lgs 139/2024 ha apportato delle rilevanti novità in tema di imposta di registro finalizzate alla razionalizzazione dell'impianto normativo e semplificazione dell'applicazione del relativo tributo, nello specifico, riformulando le disposizioni di cui all'art. 57 Dpr n. 131/1986 in materia di pagamento dell'imposta tributaria.
Con il citato D.Lsg. del 18.09.2024 pubblicato sulla G.U 2.10.2024, emanato in attuazione per la riforma fiscale di cui alla L. 09.08.20233 n. 111, sono state previste numerose disposizioni per la razionalizzazione, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo e di atri tributi indiretti diversi dall'IVA.
Il D.lsg. 18.9.2024 n. 139 è entrato in vigore il 03.10.2024 ( giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U), ma per la sua applicazione sono state previste specifiche decorrenze
L'art. 9 c. 3 del D.Lsg. 18.9.2024 n. 139, testualmente recita:
” Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Il nuovo comma 1.1. dell'art. 57 Dpr 131/86 prevede, infatti, che per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme di denaro, consegna di beni ed altre prestazioni, l'Agenzia delle Entrate registra il provvedimento a prescindere dal pagamento dell'imposta in materia di pagamento dell'imposta di registro relativi agli atti giudiziari. A fronte dell'attuale regime di solidarietà, l'obbligo di pagamento dell'imposta andrà a gravare in primo luogo sulla parte totalmente soccombente e solo in via sussidiaria a carico della parte vincitrice. L'Ufficio richiederà il pagamento prima alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore e, in caso di infruttuosa riscossione, potrà rivolgersi in via sussidiaria alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta.
Le disposizioni di cui al detto decreto hanno effetto, come detto, a partire dal 1° gennaio 2025 e non dal
03.10.2024 come asserito dalla ricorrente.
Nel caso in esame l'avviso di liquidazione è stato notificato alla parte a mezzo PEC in data 13.12.2024 prot. n. 112829 sicchè corretto risulta l'operato dell'Ufficio
Le spese si compensano, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa.
Benevento, 13.1.2026
Il Giudice monocratico (dr.ssa Anna Carla Catalano)
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANNA CARLA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 215/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento - Viale 82100 Benevento BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2024003SC000001657/0/001 REGISTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 impugna avviso di liquidazione n.2024/003/Sc/000001657/0/001 notificato in data 13.12.2024 da Agenzia delle entrate – Ufficio territoriale di Benevento – relativo al pagamento dell'imposta di registro anno 2024 per l'importo di euro 1.362,00 per la sentenza 1657/2024 del Tribunale di Benevento resa nella causa vertente tra essa istante e Nominativo_1 e Società_1 s.r.l. avente per oggetto un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale .
Deduce, a sostegno del ricorso, l'illegittimità dell'avviso, attesa la mancata prova da parte dell'Ufficio di aver preventivamente richiesto il tributo alle parti soccombenti come espressamente previsto dall'art.57 comma 1.1. D.P.R. 131/86, in vigore dl 3.10.2024.
Si costituisce l'Ufficio rilevando che il nuovo comma dell'art.57 sopra richiamato ha effetto dal 1.1.2025 laddove l'avviso di liquidazione risulta notificato in data 13.12.2024. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.
Depositano memorie entrambe le parti in cui ciascuna ribadisce i propri assunti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
L'assunto della difesa istante non appare condividibile.
Ed invero mette conto rilevare che la Riforma fiscale introdotta dal D. Lgs 139/2024 ha apportato delle rilevanti novità in tema di imposta di registro finalizzate alla razionalizzazione dell'impianto normativo e semplificazione dell'applicazione del relativo tributo, nello specifico, riformulando le disposizioni di cui all'art. 57 Dpr n. 131/1986 in materia di pagamento dell'imposta tributaria.
Con il citato D.Lsg. del 18.09.2024 pubblicato sulla G.U 2.10.2024, emanato in attuazione per la riforma fiscale di cui alla L. 09.08.20233 n. 111, sono state previste numerose disposizioni per la razionalizzazione, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo e di atri tributi indiretti diversi dall'IVA.
Il D.lsg. 18.9.2024 n. 139 è entrato in vigore il 03.10.2024 ( giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U), ma per la sua applicazione sono state previste specifiche decorrenze
L'art. 9 c. 3 del D.Lsg. 18.9.2024 n. 139, testualmente recita:
” Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
Il nuovo comma 1.1. dell'art. 57 Dpr 131/86 prevede, infatti, che per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme di denaro, consegna di beni ed altre prestazioni, l'Agenzia delle Entrate registra il provvedimento a prescindere dal pagamento dell'imposta in materia di pagamento dell'imposta di registro relativi agli atti giudiziari. A fronte dell'attuale regime di solidarietà, l'obbligo di pagamento dell'imposta andrà a gravare in primo luogo sulla parte totalmente soccombente e solo in via sussidiaria a carico della parte vincitrice. L'Ufficio richiederà il pagamento prima alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore e, in caso di infruttuosa riscossione, potrà rivolgersi in via sussidiaria alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta.
Le disposizioni di cui al detto decreto hanno effetto, come detto, a partire dal 1° gennaio 2025 e non dal
03.10.2024 come asserito dalla ricorrente.
Nel caso in esame l'avviso di liquidazione è stato notificato alla parte a mezzo PEC in data 13.12.2024 prot. n. 112829 sicchè corretto risulta l'operato dell'Ufficio
Le spese si compensano, attesa la natura della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa.
Benevento, 13.1.2026
Il Giudice monocratico (dr.ssa Anna Carla Catalano)