Articolo 9 della Legge 31 luglio 1997, n. 261
Articolo 8
Versione
22 agosto 1997
Art. 9. 1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , e' sostituito dal seguente:
"5. L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 4 e' assegnato in ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - e del 50 per cento al fine di incentivare la produttivita' del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione".
2. Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, pari a lire 100.000 milioni nell'anno 1997, 250.000 milioni nell'anno 1998 e 400.000 milioni nell'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 9:
- Il testo vigente dell' art. 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 24. - 1. Il Ministro della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attivita' delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.
2. Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti adottati sulla base della presente legge, nonche' ogni altra notizia richiesta dall'Amministrazione marittima per una piu' approfondita conoscenza dell'attivita' svolta. In caso di inosservanza del predetto obbligo e' sospeso l'esame delle domande di concessione del contributo.
3. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza, il Ministero della marina mercantile si avvale anche del registro italiano navale.
4. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti nonche' quelle per consulenze, indagini, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organzzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o societa' nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, sempre che rientrino nella materia disciplinata nella presente legge, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.
5. L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 4 e' assegnato in ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - e del 50 per cento al fine di incentivare la produttivita' del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione".
Entrata in vigore il 22 agosto 1997