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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7828 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. 4693 /2024
Così composta:
ET OR HE de Courtelary Presidente
Marina TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello R.G. 4693/2024
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Luca Bernardini che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Fabio Pellegrini ed Eliana Marongiu per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
( C.F. ) in persona della mandataria CP_2 P.IVA_2 CP_3
APPELLATE
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giacinto Di Donato che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
1 OGGETTO : impugnazione sentenza 2848/2024 del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, resa nel procedimento rg 56314/2019 – fideiussione bancari – violazione normativa antitrust -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 2848/2024, chiedendone la riforma. Interveniva la cessionaria del credito chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'impugnazione. Le appellate e non si costituivano. Controparte_1 CP_2
L'udienza per la prima comparizione ex art. 350 c.p.c. era fissata per il giorno venti gennaio 2025 . Era disposto rinvio per la decisione all'udienza del diciotto settembre 2028. Con istanza depositata il diciannove dicembre 2025 il difensore dell'appellante, a ciò autorizzato come da procura in atti, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello e il difensore della terza intervenuta ( anch'esso in forza di procura ad hoc ) dichiarava di accettare la rinuncia. Le parti chiedevano quindi che fosse pronunciata l'estinzione del giudizio di appello. Deve essere dichiarata la contumacia delle appellate cui l'appello è stato notificato e che non si sono costituite La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte per cui sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e di Controparte_1 CP_2
[...] dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del diciannove dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina TU ET HE de Courtelary
2
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. 4693 /2024
Così composta:
ET OR HE de Courtelary Presidente
Marina TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello R.G. 4693/2024
Promosso da
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Luca Bernardini che la rappresenta e difende con gli Avv.ti Fabio Pellegrini ed Eliana Marongiu per mandato in atti
APPELLANTE
Nei confronti di
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
( C.F. ) in persona della mandataria CP_2 P.IVA_2 CP_3
APPELLATE
( C.F. ) in persona della mandataria Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Giacinto Di Donato che la rappresenta e difende per mandato in atti
INTERVENUTA IN APPELLO
1 OGGETTO : impugnazione sentenza 2848/2024 del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, resa nel procedimento rg 56314/2019 – fideiussione bancari – violazione normativa antitrust -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 2848/2024, chiedendone la riforma. Interveniva la cessionaria del credito chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'impugnazione. Le appellate e non si costituivano. Controparte_1 CP_2
L'udienza per la prima comparizione ex art. 350 c.p.c. era fissata per il giorno venti gennaio 2025 . Era disposto rinvio per la decisione all'udienza del diciotto settembre 2028. Con istanza depositata il diciannove dicembre 2025 il difensore dell'appellante, a ciò autorizzato come da procura in atti, dichiarava di rinunciare al giudizio di appello e il difensore della terza intervenuta ( anch'esso in forza di procura ad hoc ) dichiarava di accettare la rinuncia. Le parti chiedevano quindi che fosse pronunciata l'estinzione del giudizio di appello. Deve essere dichiarata la contumacia delle appellate cui l'appello è stato notificato e che non si sono costituite La rinuncia e l'accettazione sono state ritualmente proposte per cui sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.. Le spese di appello sono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e di Controparte_1 CP_2
[...] dichiara l'estinzione del giudizio. Compensa le spese di lite del presente grado.
Roma, camera di consiglio del diciannove dicembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina TU ET HE de Courtelary
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