CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE LUCA SILVIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 249/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240029442156000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 673/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.12.2024 veniva notificata a Ricorrente_1, la cartella di pagamento di cui in epigrafe, per un importo complessivo di 2.680,15 euro, di cui € 1.789,36 a titolo d'imposta oltre sanzioni e interessi e spese di notifica, per omesso/carente versamento IRPEF, a seguito di un controllo automatizzato ex articolo
36 bis DPR 600/1973 del modello Unico – redditi persone fisiche IRPEF 2019- anno d'imposta 2018 e relativo all'utilizzo in compensazione di un credito IRPEF proveniente dall'anno precedente in misura superiore rispetto a quanto indicato nella dichiarazione.
La contribuente ricevuto l'avviso di irregolarità provvedeva a rateizzarlo (8 rate) ed a saldare solo le prime tre rate e, poi, provvedeva ad inviare una dichiarazione integrativa “a favore” per l'anno d'imposta oggetto di controllo automatizzato. Successivamente inviava tramite CIVIS istanza di sgravio che, tuttavia, veniva respinta dall'Ufficio Territoriale di Borgo San Lorenzo.
Il 17.02.2025, la Ricorrente_1 ha presentato ricorso impugnando la suddetta cartella di pagamento. Si è costituita nel presente giudizio nei termini di legge l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Firenze ai sensi dell'art. 23 comma 1 D.Lgs. 546/92 che, richiamando la motivazione degli atti impugnati ha chiesto il rigetto del ricorso e la cpndanna della ricorrente alle spese di lite.
Il G.M. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato come i recuperi erano scaturiti dal controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis Dpr
600/1973 del modello Unico – redditi persone fisiche IRPEF 2019- anno d'imposta 2018 e relativo all'utilizzo in compensazione di un credito IRPEF proveniente dall'anno precedente in misura superiore rispetto a quanto indicato nella dichiarazione.
In particolare, si era generata una differenza di 2.863,00 euro, tra la compensazione effettuata e risultante dalla dichiarazione liquidata, pari ad auro 3.632,00 (rigo RN 37) e quella risultante dalla dichiarazione presentata, pari ad euro 769,00 (rigo RN 37). La contribuente poi, in data 14.03.2024, solo dopo aver ricevuto l'avviso bonario, presentava una dichiarazione integrativa al fine di sanare le irregolarità della dichiarazione originaria.
Dalla documentazione in atti è emerso quanto segue: in data 14/03/2024, per gli anni d'imposta 2018-2019-2020 la ricorrente ha presentato le dichiarazioni integrative a favore per le detrazioni delle spese ricorsive non dichiarate nelle dichiarazioni originarie, per cui si è generato un maggior credito rispetto alle originarie dichiarazioni presentate e liquidate.
Tuttavia, il maggior credito che emerge dalle dichiarazioni integrative ultrannuale a favore dell'odierna ricorrente rettamente l'Ufficio resistente ha ritenuto che esso non possa essere riportato "a cascata" nelle dichiarazioni successive, dovebdo essere rigenerato nella dichiarazione in questione, come disposto dal d.
l. 193/2016 che, introducendo l'art. 2 del DPR 322/98 ha posto un limite al comma 8 bis “…nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
in tal caso, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa...”.
Pertanto, alla luce della suddetta normativa, nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui è presentata l'integrativa a favore “ultrannuale”, ossia per l'anno d'imposta 2024, compilando il nuovo quadro “DI, il credito emergente da tale integrativa può essere utilizzato in compensazione solo a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della integrativa stessa.
Dunque, relativamente all'anno d'imposta 2018, gli esiti della dichiarazione presentata dalla contribuente, in data 01.03.2020, rimangono invariati. L'Ufficio resistente ha ritenuto che la dichiarazione integrativa presentata nel 2024 non annulli gli esiti di liquidazione della dichiarazione originaria del 2018.
Peraltro, dato atto che la ricorrente ha presentato una dichiarazione integrativa ultratardiva, nella quale ha cercato vanamente di regolarizzare la propria posizione: tuttavia nel caso in esame quest'ultima è tenuta al versamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento impugnata, potendo poi chiederne il rimborso.
Va, dunque, rigettato il ricorso relativo alla richiesta di sgravio presentata tramite il canale Civis, per l'anno d'imposta 2018 non producendo effetti sulla dichiarazione originaria a cui si riferisce la cartella di pagamento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio che fissa in euro 250,00 oltre ad accessori.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE LUCA SILVIO, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 249/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240029442156000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 673/2025 depositato il
03/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18.12.2024 veniva notificata a Ricorrente_1, la cartella di pagamento di cui in epigrafe, per un importo complessivo di 2.680,15 euro, di cui € 1.789,36 a titolo d'imposta oltre sanzioni e interessi e spese di notifica, per omesso/carente versamento IRPEF, a seguito di un controllo automatizzato ex articolo
36 bis DPR 600/1973 del modello Unico – redditi persone fisiche IRPEF 2019- anno d'imposta 2018 e relativo all'utilizzo in compensazione di un credito IRPEF proveniente dall'anno precedente in misura superiore rispetto a quanto indicato nella dichiarazione.
La contribuente ricevuto l'avviso di irregolarità provvedeva a rateizzarlo (8 rate) ed a saldare solo le prime tre rate e, poi, provvedeva ad inviare una dichiarazione integrativa “a favore” per l'anno d'imposta oggetto di controllo automatizzato. Successivamente inviava tramite CIVIS istanza di sgravio che, tuttavia, veniva respinta dall'Ufficio Territoriale di Borgo San Lorenzo.
Il 17.02.2025, la Ricorrente_1 ha presentato ricorso impugnando la suddetta cartella di pagamento. Si è costituita nel presente giudizio nei termini di legge l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Firenze ai sensi dell'art. 23 comma 1 D.Lgs. 546/92 che, richiamando la motivazione degli atti impugnati ha chiesto il rigetto del ricorso e la cpndanna della ricorrente alle spese di lite.
Il G.M. ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato come i recuperi erano scaturiti dal controllo automatizzato ai sensi dell'articolo 36 bis Dpr
600/1973 del modello Unico – redditi persone fisiche IRPEF 2019- anno d'imposta 2018 e relativo all'utilizzo in compensazione di un credito IRPEF proveniente dall'anno precedente in misura superiore rispetto a quanto indicato nella dichiarazione.
In particolare, si era generata una differenza di 2.863,00 euro, tra la compensazione effettuata e risultante dalla dichiarazione liquidata, pari ad auro 3.632,00 (rigo RN 37) e quella risultante dalla dichiarazione presentata, pari ad euro 769,00 (rigo RN 37). La contribuente poi, in data 14.03.2024, solo dopo aver ricevuto l'avviso bonario, presentava una dichiarazione integrativa al fine di sanare le irregolarità della dichiarazione originaria.
Dalla documentazione in atti è emerso quanto segue: in data 14/03/2024, per gli anni d'imposta 2018-2019-2020 la ricorrente ha presentato le dichiarazioni integrative a favore per le detrazioni delle spese ricorsive non dichiarate nelle dichiarazioni originarie, per cui si è generato un maggior credito rispetto alle originarie dichiarazioni presentate e liquidate.
Tuttavia, il maggior credito che emerge dalle dichiarazioni integrative ultrannuale a favore dell'odierna ricorrente rettamente l'Ufficio resistente ha ritenuto che esso non possa essere riportato "a cascata" nelle dichiarazioni successive, dovebdo essere rigenerato nella dichiarazione in questione, come disposto dal d.
l. 193/2016 che, introducendo l'art. 2 del DPR 322/98 ha posto un limite al comma 8 bis “…nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa;
in tal caso, è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa...”.
Pertanto, alla luce della suddetta normativa, nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui è presentata l'integrativa a favore “ultrannuale”, ossia per l'anno d'imposta 2024, compilando il nuovo quadro “DI, il credito emergente da tale integrativa può essere utilizzato in compensazione solo a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della integrativa stessa.
Dunque, relativamente all'anno d'imposta 2018, gli esiti della dichiarazione presentata dalla contribuente, in data 01.03.2020, rimangono invariati. L'Ufficio resistente ha ritenuto che la dichiarazione integrativa presentata nel 2024 non annulli gli esiti di liquidazione della dichiarazione originaria del 2018.
Peraltro, dato atto che la ricorrente ha presentato una dichiarazione integrativa ultratardiva, nella quale ha cercato vanamente di regolarizzare la propria posizione: tuttavia nel caso in esame quest'ultima è tenuta al versamento di quanto richiesto con la cartella di pagamento impugnata, potendo poi chiederne il rimborso.
Va, dunque, rigettato il ricorso relativo alla richiesta di sgravio presentata tramite il canale Civis, per l'anno d'imposta 2018 non producendo effetti sulla dichiarazione originaria a cui si riferisce la cartella di pagamento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio che fissa in euro 250,00 oltre ad accessori.