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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/05/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1485 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1485/2019 R.G. e promossa con atto di citazione da
(cf. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Rieti, Via dei Lauri n.11, presso e nello studio dell'Avv. David SEBASTIANI, che la rappresenta e difende come da giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice – contro
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo n.26 presso lo studio dell'Avv.
Maria Teresa LAVARI, che lo rappresenta e difende come da giusta procura in calce alla comparsa di costituzione convenuto
E contro
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 della Direzione Legale pro tempore Avv. Nicola Rubino, elettivamente domiciliata in
Frosinone, Via Tiburtina n.177, presso lo studio dell'Avv. Piero TOMASELLI, che la rappresenta e difende come da giusta procura apposta in calce su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione
- convenuto-
In punto: risarcimento danni;
lesione personale.
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 11 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Rieti il nella persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, e successivamente chiedendone la condanna in CP_2 solido al risarcimento del danno dalla stessa subita, di cui infra, quantificati in euro
49.605,00 o qualsiasi altra somma maggiore o minore, ritenuta di diritto o di ragione, anche in via equitativa e comunque con vittoria di spese di lite.
A tal fine, l'attrice esponeva che:
- il giorno 25.05.2025, alle ore 11.30 circa, si trovava ad assistere allo svolgimento di una processione religiosa lungo la vecchia strada Statale 17, in località Antrodoco
(RI) e, cadendo all'interno di un dirupo privo di barriere di sicurezza, subiva gravi lesioni personali;
- il perito di parte geometra poneva in evidenza la presenza di tre Persona_1 anomalie scatenanti l'evento lesivo: 1) la lesione del muretto in cemento e quindi il punto scoperto da protezione ha creato un'insidia; 2) la fitta vegetazione esistente nel punto suddetto ha reso non visibile e quindi non percepibile tale insidia;
3) la scarpata discendente, profonda ben 5 metri, non era protetta adeguatamente come previsto a norma di legge;
- in seguito all'accaduto, la veniva accompagnata presso il pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale di Rieti e il medico legale Dott. definiva il danno subito dalla Per_2 ricorrente in questi termini: I.T.T. gg30 al 100%; I.T.P. gg 60 al 50%; I.P. 16%-18%, per un totale di euro 49.605,00.
Tutto ciò premesso, la attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Rieti, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il CP_1
e/o responsabili per i danni cagionati all'attrice e, per l'effetto,
[...] CP_2 condannarli in via alternativa o solidale o pro quota secondo l'accertamento grado di responsabilità alla refusione dell'importo di euro 49.605,00 a qualsiasi altra somma maggiore o minore, ritenuta di diritto o di ragione, anche in via equitativa, anche a mezzo CTU”.
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, la carenza della Controparte_1 propria legittimazione passiva e contestando nel merito la domanda attorea, ritenendola infondata in fatto e in diritto, deduceva che: la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla condotta imprevedibile, arbitraria e negligente della attrice che pagina 2 di 11 perdeva l'equilibrio mentre era seduta su una sedia collocata in prossimità del ciglio della strada e questo avveniva contestualmente al passaggio della statua della
Madonna delle Grotte;
difettava il difetto del presupposto dell'“insidia”.
Ciò premesso, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare la carenza di legittimazione passiva del e, per tale ragione, respingere la Controparte_1 domanda avanzata nei confronti dell'ente comparente;
nel merito, in via subordinata all'eccezione preliminare di cui sopra, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, comunque, non provata;
sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda attorea riconoscendo la circostanza del “caso fortuito” verificatosi nel caso de quo;
in via ancor più subordinata e salvo gravame, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre il quantum delle avverse pretese risarcitorie, in quanto palesemente eccessive e sproporzionate per i motivi di cui in narrativa (anche alla luce del combinato disposto degli artt. 1227, 2054 e 2056 cc)”.
Si costituiva , la quale eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza ovvero, in CP_2 subordine, la nullità (non sanabile) della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa per violazione dell'art.
3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, nonché la propria carenza di legittimazione passiva essendo il tratto di strada interessato dalla caduta della attrice, già prima della manifestazione e, comunque, al momento del sinistro, nella esclusiva disponibilità e sotto il controllo della Polizia
Locale Bassa Valle del Velino e, per essa, il Comune di e deducendo che il CP_1 presunto “dirupo privo di barriere di sicurezza” e l'addotta vegetazione ivi presente insistono su una particella denominata “DI” di proprietà del demanio idrico e non dell' come da mappa catastale in atti. CP_2 eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del diritto e contestava CP_2 nel merito la domanda assumendo che la responsabilità dell'evento era da attribuire alla condotta imprudente della attrice.
Tutto ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via CP_2 preliminare, dichiarare l'inesistenza o la nullità insanabile della notificazione dell'atto di chiamata in causa, con conseguente estinzione del giudizio nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiarare la CP_2
pagina 3 di 11 carenza di legittimazione passiva dell' ; ancora in via preliminare, CP_2 dichiarare la prescrizione delle domande avanzate dalla SI.ra nei Parte_1 confronti dell' nel merito, in linea principale, respingere per infondatezza CP_2 CP_2 le domande proposte dalla SI.ra ; in estremo subordine e salvo Parte_1 gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ritenere, comunque, la concorsuale responsabilità della SI.ra
e per l'effetto, accertare il grado di responsabilità tra l'ente Parte_1 convenuto e la chiamata in causa e liquidare secondo giustizia i reali danni effettivamente provati, con riduzione proporzionale alla ritenuta quota di responsabilità concorsuale, con conseguente rigetto di ogni diversa pretesa e/o domanda”.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove orali, nonché con una consulenza tecnica d'ufficio.
Alla udienza del 31/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
La parte attrice chiede il ristoro di tutti i danni patiti a causa della caduta verificatasi nel mentre si trovava ad assistere allo svolgimento di una processione religiosa e in particolare cadendo all'interno di un dirupo privo di barriere di sicurezza.
La vicenda, dal punto di vista della sua qualificazione giuridica, va ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 codice civile il quale stabilisce che: “ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'onere probatorio, in simili vicende, si atteggia diversamente a seconda della posizione giuridica soggettiva ricoperta dalle parti coinvolte nel rapporto (detentore -
a qualsiasi titolo - e danneggiato).
Il danneggiato che assume di essere stato leso a causa del dinamismo patologico della cosa dovrà provare il nesso causale tra la capacità della cosa di produrre determinati effetti, insiti nella propria natura e il danno derivatone;
mentre colui sul quale grava l'onere di custodia dovrà offrire la prova liberatoria contraria, attraverso pagina 4 di 11 la dimostrazione del verificarsi di un fattore esterno (caso fortuito che nella sua accezione più ampia comprende il fatto illecito di un terzo, oppure la colpa del danneggiato quali fattori imprevedibili e inevitabili), interruttivo, dunque, del nesso di causalità e idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno (Cass, SSUU sent.
15383 e 15384 del 2006, in materia di responsabilità da cose in custodia della PA rispetto alla manutenzione delle strade).
Non residuano, invece, spazi per l'esame sulla diligenza della condotta del custode poiché la dimensione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. resta esclusivamente di tipo oggettivo e non soggettivo.
Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità è costante e concorde nel ritenere che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art.
2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis Cassazione civile sez. VI,
20/02/2019, n.4963).
Del resto, anche Cassazione Civile, sez. III, 16/05/2022, n.15509 ha precisato che:
"Il che, anche in mancanza di una titolarità "de jure", eserciti di fatto la CP_1 gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha
l'obbligo di assicurare che l'uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti".
Quanto alla prova che incombe a carico del danneggiato ossia quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento, la S. Corte ha precisato che: “non può quindi ritenersi sufficiente, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree al pubblico e che siano nella
pagina 5 di 11 custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti”
(Ordinanza Cass. n. 12760 del 2024).
Orbene nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che il fatto nella sua materialità (ossia la caduta della attrice) è provato, tuttavia non può ritenersi provato che la detta caduta sia avvenuta per la condizione in cui si trovava il punto di strada dove la attrice decideva di sedersi.
Infatti, nella relazione depositata dai carabinieri di intervenuti sul posto CP_1 si legge: “[…] giunto sul posto, nell'area adiacente il santuario costituita da un tratto di strada asfaltata parzialmente protetta a valle, constatavo la presenza della sig.ra
sul fondo di un dirupo sito circa 5 metri sotto il livello della strada, Parte_1 circondata da alcuni soccorritori. Stando a quanto riferito da alcune persone presenti, la donna avrebbe perso l'equilibrio mentre era seduta su una seggiola sistemata sul ciglio della strada in un punto privo di protezione a valle, precipitando nella scarpata”.
Il teste dichiarava: “conosco la circostanza perché anche se ci stava Testimone_1 gente io ero proprio vicino e li ci sta un muretto dove si siedono tutti;
lei non ha trovato posto per sedersi sul muretto e ci stava una sedia di plastica alla fine del muretto e lei si è seduta li e poi ho visto che ha ceduto il suolo e lei è caduta. Io so che la si Pt_1
è portata lei la sedia e si è seduta lungo la banchina. La sedia era di plastica chiudibile con i piedi di acciaio, io ho visto solo la caduta all'indietro ed è accaduto quando la processione era finita, di solito ci diamo il cambio nel portare la statua. Io
l'ho vista cadere all'indietro, ora non so se ha perso l'equilibrio. Sono sicuro che partecipava tutti gli anni alla processione religiosa, tanto che, se trovava posto sul muretto si sedeva, non so dire se la signora era a conoscenza della presenza della scarpata”.
pagina 6 di 11 figlio dell'attrice, dichiarava: “ho visto mia madre cadere dopo Persona_3 qualche minuto che si era seduta perché il terriccio dietro alla sedia ha ceduto;
la sedia l'aveva portata mamma da casa. Era in prossimità della vecchia strada statale
17, si è messa lì perché li arrivava la processione ed era l'unico posto libero dove ci si poteva sedere. Nel muretto a fianco ci stavano altre persone. La mamma conosceva lo stato dei luoghi ma non la scarpata, anche negli anni precedenti la situazione era quella”.
Il teste dichiarava che: “il muretto si vedeva, invece, nel punto della Testimone_2 banchina dove è caduta la signora ci sta una fitta vegetazione per cui non si capisce bene se è protetto o no però se uno si affaccia, riesce a vedere. Se mi affaccio io che sono molto alto lo vedo, una persona di media altezza non è così immediata la vista”, precisando inoltre che ci sono due muretti, una prima parte di muro che si capisce che
è muretto, poi ci sta vegetazione e dalla vegetazione si intravede un altro pezzo di muro che non si capisce dove finisce perché ci sono i rovi.
Sulla scorta di quanto è emerso dalla istruttoria svolta, in primo luogo, se può ritenersi acclarata la caduta della attrice nella scarpata, manca la prova del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, sulla base del fatto prospettato dalle parti e delle prove acquisite, non può ritenersi assolto l'onere di prova, non essendo emersa, né dalle deposizioni testimoniali né dalla ricostruzione contenuta nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, una versione univoca e coerente circa la esatta dinamica del sinistro e, in particolare, circa la causa specifica della caduta della Pt_1
Infatti, il figlio della attrice e il teste hanno fatto riferimento ad un Tes_1 cedimento del terriccio, mentre nella relazione dei carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro di ciò non si fa menzione e si fa riferimento ad una perdita di equilibrio della attrice seduta su una seggiola sistemata sul ciglio della strada in un punto privo di protezione a valle;
nella relazione dei vigili del fuoco intervenuti si indica la causa “accidentale” del sinistro e la stessa attrice, si legge nella relazione medico legale, ha dichiarato che mentre era seduta su una sedia a bordo strada della SS17 del Comune di perdeva l'equilibrio e cadeva dalla CP_1 stessa per alcuni metri per mancanza di muro di protezione in precedenza crollato e nascosto da rovi (cfr all. 7 cit. e all. 7 doc. ; nella stessa perizia di parte attrice, CP_2
pagina 7 di 11 tra le conclusioni, si rappresenta che la lesione del muretto, la fitta vegetazione e la scarpata discendente profonda di 5 metri hanno rappresentato una insidia.
Le deposizioni rese appaiono, dunque, per lo più frutto di mera presunzione e supposizione (franamento del terriccio sottostante che ha determinato la “caduta all'indietro” della signora piuttosto che una perdita di equilibrio della attrice che l'ha fatta cadere all'indietro nella scarpata) e come tali inidonee a fornire prova certa della domanda attorea ex art. 2697 co 1 c.c..
Pertanto, non è possibile, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, prive dei requisiti previsti dall'art. 2727 c.c., stabilire l'effettiva sussistenza del nesso causale.
Già tale considerazione si reputa dirimente.
Ma va aggiunto che, dalla prova testimoniale assunta nel presente giudizio, comunque si reputa non possa considerarsi sufficientemente dimostrata la fondatezza della domanda, in relazione all'esistenza del dedotto pericolo, a causa del quale l'attrice ha affermato di essere caduta;
ciò anche in ragione della mancata adozione, da parte della stessa danneggiata, delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe a quelle di verificazione del sinistro ed atte ad evitare l'evento lesivo in concreto verificatosi.
Nella specie, l'incidente si è verificato nel mese di maggio e di mattina (23 maggio ore
11,30) e quindi in condizioni di luce molto favorevoli, che consentivano di vedere distintamente la situazione del punto di strada dove l'attrice decideva di posizionare la propria sedia per assistere alla processione della Madonna.
Inoltre, dalla istruttoria svolta è emerso che l'attrice conosceva bene lo stato dei luoghi nella quale è avvenuto il sinistro (luoghi, peraltro, non cambiati rispetto agli anni passati come ha dichiarato il figlio della attrice “La mamma conosceva lo stato dei luoghi ma non la scarpata, anche negli anni precedenti la situazione era quella”) e pertanto avrebbe, comunque, dovuto adoperare sicuramente una maggiore cautela nello scegliere il posto dove sedersi per assistere alla processione ossia prestare una maggiore attenzione guardando bene dove posizionava la sedia.
Per insidia si intende una situazione di pericolo occulto per la cui sussistenza devono congiuntamente concorrere l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità. Quando le caratteristiche del pagina 8 di 11 luogo sono percepibili dall' utente viene esclusa l'insidia o il trabocchetto, agevolmente percepibili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per difetto di manutenzione dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione si dovrà tenere conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, come accaduto nel caso di specie
(cfr Cass.civ.22 ottobre 2013 n.23919).
Il comportamento poco attento e diligente avuto dalla attrice comporta che la stessa
è stata responsabile, per sua negligenza, della caduta e del danno che ne è conseguito, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in base al quale ciascuno deve adottare ogni cautela necessaria nei propri comportamenti al fine di evitare l'insorgere ed il verificarsi di danni (principio di autoresponsabilità).
Tale principio impone infatti ad ogni utente di prestare la necessaria ed ordinaria diligenza, accortezza e prudenza richieste nella specifica situazione nell'utilizzo di un bene e di adoperarsi per evitare ogni e qualsiasi situazione di potenziale pericolo che abbia visto o che abbia comunque potuto e dovuto vedere con la medesima diligenza: sicchè, ove non adotti tale doveroso comportamento, in violazione del citato principio di autoresponsabilità, si assume il rischio dei danni che possano derivargli dall'erroneo e non corretto utilizzo della "res".
Infatti, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383).
pagina 9 di 11 In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cassa-zione civile sez. III, 6/05/2013, n. 11946, in motivazione).
Ancora: “Ai fini dell'affermazione della responsabilità da cose in custodia rilevano due concetti fondamentali: la prevedibilità dell'evento ed il dovere di cautela da parte del soggetto cui è affidata la custodia della res. Il concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere la situazione di pericolo o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e ove tale peri- colo sia visibile, si richiede una maggiore attenzione da parte del soggetto che entri in contatto con la cosa, essendo, la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 09-03-2015, n. 4661).
Le suddette circostanze inducono quindi a ritenere che il danno non sia eziologicamente riconducibile al crollo del terriccio (circostanza anche questa non emersa in modo chiaro), ma al comportamento colposo dell'attrice che, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare di posizionarsi in un punto della strada dove non ci stava più il muro di contenimento (circostanza oltre che visibile, anche nota alla attrice) con una fitta vegetazione e i rovi alle spalle (che rendevano poco chiaro cosa ci fosse dietro) e per lo più posizionandosi su una sediolina, pieghevole e dunque verosimilmente poco solida, portatasi da casa.
Concludendo, quindi, alla luce delle risultanze del giudizio alcuna responsabilità può essere imputata agli enti convenuti convenuto per i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro per cui è causa, con consequenziale rigetto della domanda attorea.
Non occorre esaminare ulteriori questioni prospettate che si ritengono assorbite, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cassazione civile sez. VI,
28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936).
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano, applicando i valori minimi previsti dal D.M. 247/2022 per lo scaglione di riferimento tenuto conto delle questioni affrontate, in: euro 851,00 per la fase di studio;
euro
602 per la fase introduttiva;
euro 903 per la fase di istruttoria e di trattazione;
euro pagina 10 di 11 1453 per la fase decisionale, per un totale di euro 3.809 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Le spese di ctu vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle parti Parte_1 costituite ( e , delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 CP_2
3.809, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte attrice.
Rieti, 23 maggio 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI in composizione monocratica, nella persona della dottoressa Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1485/2019 R.G. e promossa con atto di citazione da
(cf. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Rieti, Via dei Lauri n.11, presso e nello studio dell'Avv. David SEBASTIANI, che la rappresenta e difende come da giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice – contro
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Terni, Corso del Popolo n.26 presso lo studio dell'Avv.
Maria Teresa LAVARI, che lo rappresenta e difende come da giusta procura in calce alla comparsa di costituzione convenuto
E contro
(c.f. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 della Direzione Legale pro tempore Avv. Nicola Rubino, elettivamente domiciliata in
Frosinone, Via Tiburtina n.177, presso lo studio dell'Avv. Piero TOMASELLI, che la rappresenta e difende come da giusta procura apposta in calce su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione
- convenuto-
In punto: risarcimento danni;
lesione personale.
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 1 di 11 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Rieti il nella persona del Controparte_1 sindaco pro tempore, e successivamente chiedendone la condanna in CP_2 solido al risarcimento del danno dalla stessa subita, di cui infra, quantificati in euro
49.605,00 o qualsiasi altra somma maggiore o minore, ritenuta di diritto o di ragione, anche in via equitativa e comunque con vittoria di spese di lite.
A tal fine, l'attrice esponeva che:
- il giorno 25.05.2025, alle ore 11.30 circa, si trovava ad assistere allo svolgimento di una processione religiosa lungo la vecchia strada Statale 17, in località Antrodoco
(RI) e, cadendo all'interno di un dirupo privo di barriere di sicurezza, subiva gravi lesioni personali;
- il perito di parte geometra poneva in evidenza la presenza di tre Persona_1 anomalie scatenanti l'evento lesivo: 1) la lesione del muretto in cemento e quindi il punto scoperto da protezione ha creato un'insidia; 2) la fitta vegetazione esistente nel punto suddetto ha reso non visibile e quindi non percepibile tale insidia;
3) la scarpata discendente, profonda ben 5 metri, non era protetta adeguatamente come previsto a norma di legge;
- in seguito all'accaduto, la veniva accompagnata presso il pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale di Rieti e il medico legale Dott. definiva il danno subito dalla Per_2 ricorrente in questi termini: I.T.T. gg30 al 100%; I.T.P. gg 60 al 50%; I.P. 16%-18%, per un totale di euro 49.605,00.
Tutto ciò premesso, la attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Rieti, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il CP_1
e/o responsabili per i danni cagionati all'attrice e, per l'effetto,
[...] CP_2 condannarli in via alternativa o solidale o pro quota secondo l'accertamento grado di responsabilità alla refusione dell'importo di euro 49.605,00 a qualsiasi altra somma maggiore o minore, ritenuta di diritto o di ragione, anche in via equitativa, anche a mezzo CTU”.
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, la carenza della Controparte_1 propria legittimazione passiva e contestando nel merito la domanda attorea, ritenendola infondata in fatto e in diritto, deduceva che: la responsabilità del sinistro era da attribuirsi alla condotta imprevedibile, arbitraria e negligente della attrice che pagina 2 di 11 perdeva l'equilibrio mentre era seduta su una sedia collocata in prossimità del ciglio della strada e questo avveniva contestualmente al passaggio della statua della
Madonna delle Grotte;
difettava il difetto del presupposto dell'“insidia”.
Ciò premesso, il chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia CP_1
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: accertare la carenza di legittimazione passiva del e, per tale ragione, respingere la Controparte_1 domanda avanzata nei confronti dell'ente comparente;
nel merito, in via subordinata all'eccezione preliminare di cui sopra, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa e, comunque, non provata;
sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda attorea riconoscendo la circostanza del “caso fortuito” verificatosi nel caso de quo;
in via ancor più subordinata e salvo gravame, nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, ridurre il quantum delle avverse pretese risarcitorie, in quanto palesemente eccessive e sproporzionate per i motivi di cui in narrativa (anche alla luce del combinato disposto degli artt. 1227, 2054 e 2056 cc)”.
Si costituiva , la quale eccepiva, in via preliminare, l'inesistenza ovvero, in CP_2 subordine, la nullità (non sanabile) della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa per violazione dell'art.
3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, nonché la propria carenza di legittimazione passiva essendo il tratto di strada interessato dalla caduta della attrice, già prima della manifestazione e, comunque, al momento del sinistro, nella esclusiva disponibilità e sotto il controllo della Polizia
Locale Bassa Valle del Velino e, per essa, il Comune di e deducendo che il CP_1 presunto “dirupo privo di barriere di sicurezza” e l'addotta vegetazione ivi presente insistono su una particella denominata “DI” di proprietà del demanio idrico e non dell' come da mappa catastale in atti. CP_2 eccepiva, altresì, la prescrizione quinquennale del diritto e contestava CP_2 nel merito la domanda assumendo che la responsabilità dell'evento era da attribuire alla condotta imprudente della attrice.
Tutto ciò premesso, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via CP_2 preliminare, dichiarare l'inesistenza o la nullità insanabile della notificazione dell'atto di chiamata in causa, con conseguente estinzione del giudizio nei confronti di
[...]
ai sensi dell'art. 307 comma 3 c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiarare la CP_2
pagina 3 di 11 carenza di legittimazione passiva dell' ; ancora in via preliminare, CP_2 dichiarare la prescrizione delle domande avanzate dalla SI.ra nei Parte_1 confronti dell' nel merito, in linea principale, respingere per infondatezza CP_2 CP_2 le domande proposte dalla SI.ra ; in estremo subordine e salvo Parte_1 gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ritenere, comunque, la concorsuale responsabilità della SI.ra
e per l'effetto, accertare il grado di responsabilità tra l'ente Parte_1 convenuto e la chiamata in causa e liquidare secondo giustizia i reali danni effettivamente provati, con riduzione proporzionale alla ritenuta quota di responsabilità concorsuale, con conseguente rigetto di ogni diversa pretesa e/o domanda”.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e l'assunzione di prove orali, nonché con una consulenza tecnica d'ufficio.
Alla udienza del 31/10/2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
La parte attrice chiede il ristoro di tutti i danni patiti a causa della caduta verificatasi nel mentre si trovava ad assistere allo svolgimento di una processione religiosa e in particolare cadendo all'interno di un dirupo privo di barriere di sicurezza.
La vicenda, dal punto di vista della sua qualificazione giuridica, va ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 codice civile il quale stabilisce che: “ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
L'onere probatorio, in simili vicende, si atteggia diversamente a seconda della posizione giuridica soggettiva ricoperta dalle parti coinvolte nel rapporto (detentore -
a qualsiasi titolo - e danneggiato).
Il danneggiato che assume di essere stato leso a causa del dinamismo patologico della cosa dovrà provare il nesso causale tra la capacità della cosa di produrre determinati effetti, insiti nella propria natura e il danno derivatone;
mentre colui sul quale grava l'onere di custodia dovrà offrire la prova liberatoria contraria, attraverso pagina 4 di 11 la dimostrazione del verificarsi di un fattore esterno (caso fortuito che nella sua accezione più ampia comprende il fatto illecito di un terzo, oppure la colpa del danneggiato quali fattori imprevedibili e inevitabili), interruttivo, dunque, del nesso di causalità e idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno (Cass, SSUU sent.
15383 e 15384 del 2006, in materia di responsabilità da cose in custodia della PA rispetto alla manutenzione delle strade).
Non residuano, invece, spazi per l'esame sulla diligenza della condotta del custode poiché la dimensione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. resta esclusivamente di tipo oggettivo e non soggettivo.
Sul punto la giurisprudenza di merito e di legittimità è costante e concorde nel ritenere che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art.
2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode (ex multis Cassazione civile sez. VI,
20/02/2019, n.4963).
Del resto, anche Cassazione Civile, sez. III, 16/05/2022, n.15509 ha precisato che:
"Il che, anche in mancanza di una titolarità "de jure", eserciti di fatto la CP_1 gestione di una strada, consentendone l'utilizzazione per il pubblico transito, ha
l'obbligo di assicurare che l'uso della stessa si svolga senza pericoli ed è conseguentemente responsabile verso i terzi danneggiati per l'inosservanza di tale obbligo, il quale non viene meno per il fatto che la consegna della strada all'ente gestore da parte dell'ente proprietario non sia valida in base alla normativa relativa al demanio comunale, e non abbia quindi efficacia fra le predette parti".
Quanto alla prova che incombe a carico del danneggiato ossia quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento, la S. Corte ha precisato che: “non può quindi ritenersi sufficiente, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree al pubblico e che siano nella
pagina 5 di 11 custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti”
(Ordinanza Cass. n. 12760 del 2024).
Orbene nel caso che ci occupa, deve rilevarsi che il fatto nella sua materialità (ossia la caduta della attrice) è provato, tuttavia non può ritenersi provato che la detta caduta sia avvenuta per la condizione in cui si trovava il punto di strada dove la attrice decideva di sedersi.
Infatti, nella relazione depositata dai carabinieri di intervenuti sul posto CP_1 si legge: “[…] giunto sul posto, nell'area adiacente il santuario costituita da un tratto di strada asfaltata parzialmente protetta a valle, constatavo la presenza della sig.ra
sul fondo di un dirupo sito circa 5 metri sotto il livello della strada, Parte_1 circondata da alcuni soccorritori. Stando a quanto riferito da alcune persone presenti, la donna avrebbe perso l'equilibrio mentre era seduta su una seggiola sistemata sul ciglio della strada in un punto privo di protezione a valle, precipitando nella scarpata”.
Il teste dichiarava: “conosco la circostanza perché anche se ci stava Testimone_1 gente io ero proprio vicino e li ci sta un muretto dove si siedono tutti;
lei non ha trovato posto per sedersi sul muretto e ci stava una sedia di plastica alla fine del muretto e lei si è seduta li e poi ho visto che ha ceduto il suolo e lei è caduta. Io so che la si Pt_1
è portata lei la sedia e si è seduta lungo la banchina. La sedia era di plastica chiudibile con i piedi di acciaio, io ho visto solo la caduta all'indietro ed è accaduto quando la processione era finita, di solito ci diamo il cambio nel portare la statua. Io
l'ho vista cadere all'indietro, ora non so se ha perso l'equilibrio. Sono sicuro che partecipava tutti gli anni alla processione religiosa, tanto che, se trovava posto sul muretto si sedeva, non so dire se la signora era a conoscenza della presenza della scarpata”.
pagina 6 di 11 figlio dell'attrice, dichiarava: “ho visto mia madre cadere dopo Persona_3 qualche minuto che si era seduta perché il terriccio dietro alla sedia ha ceduto;
la sedia l'aveva portata mamma da casa. Era in prossimità della vecchia strada statale
17, si è messa lì perché li arrivava la processione ed era l'unico posto libero dove ci si poteva sedere. Nel muretto a fianco ci stavano altre persone. La mamma conosceva lo stato dei luoghi ma non la scarpata, anche negli anni precedenti la situazione era quella”.
Il teste dichiarava che: “il muretto si vedeva, invece, nel punto della Testimone_2 banchina dove è caduta la signora ci sta una fitta vegetazione per cui non si capisce bene se è protetto o no però se uno si affaccia, riesce a vedere. Se mi affaccio io che sono molto alto lo vedo, una persona di media altezza non è così immediata la vista”, precisando inoltre che ci sono due muretti, una prima parte di muro che si capisce che
è muretto, poi ci sta vegetazione e dalla vegetazione si intravede un altro pezzo di muro che non si capisce dove finisce perché ci sono i rovi.
Sulla scorta di quanto è emerso dalla istruttoria svolta, in primo luogo, se può ritenersi acclarata la caduta della attrice nella scarpata, manca la prova del nesso di causalità tra la res e l'evento dannoso.
Nel caso di specie, sulla base del fatto prospettato dalle parti e delle prove acquisite, non può ritenersi assolto l'onere di prova, non essendo emersa, né dalle deposizioni testimoniali né dalla ricostruzione contenuta nel verbale redatto dai Carabinieri intervenuti, una versione univoca e coerente circa la esatta dinamica del sinistro e, in particolare, circa la causa specifica della caduta della Pt_1
Infatti, il figlio della attrice e il teste hanno fatto riferimento ad un Tes_1 cedimento del terriccio, mentre nella relazione dei carabinieri intervenuti nell'immediatezza del sinistro di ciò non si fa menzione e si fa riferimento ad una perdita di equilibrio della attrice seduta su una seggiola sistemata sul ciglio della strada in un punto privo di protezione a valle;
nella relazione dei vigili del fuoco intervenuti si indica la causa “accidentale” del sinistro e la stessa attrice, si legge nella relazione medico legale, ha dichiarato che mentre era seduta su una sedia a bordo strada della SS17 del Comune di perdeva l'equilibrio e cadeva dalla CP_1 stessa per alcuni metri per mancanza di muro di protezione in precedenza crollato e nascosto da rovi (cfr all. 7 cit. e all. 7 doc. ; nella stessa perizia di parte attrice, CP_2
pagina 7 di 11 tra le conclusioni, si rappresenta che la lesione del muretto, la fitta vegetazione e la scarpata discendente profonda di 5 metri hanno rappresentato una insidia.
Le deposizioni rese appaiono, dunque, per lo più frutto di mera presunzione e supposizione (franamento del terriccio sottostante che ha determinato la “caduta all'indietro” della signora piuttosto che una perdita di equilibrio della attrice che l'ha fatta cadere all'indietro nella scarpata) e come tali inidonee a fornire prova certa della domanda attorea ex art. 2697 co 1 c.c..
Pertanto, non è possibile, se non ricorrendo ad inammissibili presunzioni, prive dei requisiti previsti dall'art. 2727 c.c., stabilire l'effettiva sussistenza del nesso causale.
Già tale considerazione si reputa dirimente.
Ma va aggiunto che, dalla prova testimoniale assunta nel presente giudizio, comunque si reputa non possa considerarsi sufficientemente dimostrata la fondatezza della domanda, in relazione all'esistenza del dedotto pericolo, a causa del quale l'attrice ha affermato di essere caduta;
ciò anche in ragione della mancata adozione, da parte della stessa danneggiata, delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe a quelle di verificazione del sinistro ed atte ad evitare l'evento lesivo in concreto verificatosi.
Nella specie, l'incidente si è verificato nel mese di maggio e di mattina (23 maggio ore
11,30) e quindi in condizioni di luce molto favorevoli, che consentivano di vedere distintamente la situazione del punto di strada dove l'attrice decideva di posizionare la propria sedia per assistere alla processione della Madonna.
Inoltre, dalla istruttoria svolta è emerso che l'attrice conosceva bene lo stato dei luoghi nella quale è avvenuto il sinistro (luoghi, peraltro, non cambiati rispetto agli anni passati come ha dichiarato il figlio della attrice “La mamma conosceva lo stato dei luoghi ma non la scarpata, anche negli anni precedenti la situazione era quella”) e pertanto avrebbe, comunque, dovuto adoperare sicuramente una maggiore cautela nello scegliere il posto dove sedersi per assistere alla processione ossia prestare una maggiore attenzione guardando bene dove posizionava la sedia.
Per insidia si intende una situazione di pericolo occulto per la cui sussistenza devono congiuntamente concorrere l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità. Quando le caratteristiche del pagina 8 di 11 luogo sono percepibili dall' utente viene esclusa l'insidia o il trabocchetto, agevolmente percepibili dal danneggiato con l'ordinaria diligenza.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c. per difetto di manutenzione dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale valutazione si dovrà tenere conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso, come accaduto nel caso di specie
(cfr Cass.civ.22 ottobre 2013 n.23919).
Il comportamento poco attento e diligente avuto dalla attrice comporta che la stessa
è stata responsabile, per sua negligenza, della caduta e del danno che ne è conseguito, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., in base al quale ciascuno deve adottare ogni cautela necessaria nei propri comportamenti al fine di evitare l'insorgere ed il verificarsi di danni (principio di autoresponsabilità).
Tale principio impone infatti ad ogni utente di prestare la necessaria ed ordinaria diligenza, accortezza e prudenza richieste nella specifica situazione nell'utilizzo di un bene e di adoperarsi per evitare ogni e qualsiasi situazione di potenziale pericolo che abbia visto o che abbia comunque potuto e dovuto vedere con la medesima diligenza: sicchè, ove non adotti tale doveroso comportamento, in violazione del citato principio di autoresponsabilità, si assume il rischio dei danni che possano derivargli dall'erroneo e non corretto utilizzo della "res".
Infatti, tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere, come nel caso di specie, il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso (Cass., 6 luglio 2006, n. 15383).
pagina 9 di 11 In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cassa-zione civile sez. III, 6/05/2013, n. 11946, in motivazione).
Ancora: “Ai fini dell'affermazione della responsabilità da cose in custodia rilevano due concetti fondamentali: la prevedibilità dell'evento ed il dovere di cautela da parte del soggetto cui è affidata la custodia della res. Il concetto di prevedibilità deve intendersi come concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere la situazione di pericolo o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo e ove tale peri- colo sia visibile, si richiede una maggiore attenzione da parte del soggetto che entri in contatto con la cosa, essendo, la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 09-03-2015, n. 4661).
Le suddette circostanze inducono quindi a ritenere che il danno non sia eziologicamente riconducibile al crollo del terriccio (circostanza anche questa non emersa in modo chiaro), ma al comportamento colposo dell'attrice che, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare di posizionarsi in un punto della strada dove non ci stava più il muro di contenimento (circostanza oltre che visibile, anche nota alla attrice) con una fitta vegetazione e i rovi alle spalle (che rendevano poco chiaro cosa ci fosse dietro) e per lo più posizionandosi su una sediolina, pieghevole e dunque verosimilmente poco solida, portatasi da casa.
Concludendo, quindi, alla luce delle risultanze del giudizio alcuna responsabilità può essere imputata agli enti convenuti convenuto per i danni subiti dall'attrice a causa del sinistro per cui è causa, con consequenziale rigetto della domanda attorea.
Non occorre esaminare ulteriori questioni prospettate che si ritengono assorbite, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cassazione civile sez. VI,
28/05/2014, n. 12002; Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936).
Con riferimento alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e si liquidano, applicando i valori minimi previsti dal D.M. 247/2022 per lo scaglione di riferimento tenuto conto delle questioni affrontate, in: euro 851,00 per la fase di studio;
euro
602 per la fase introduttiva;
euro 903 per la fase di istruttoria e di trattazione;
euro pagina 10 di 11 1453 per la fase decisionale, per un totale di euro 3.809 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge.
Le spese di ctu vanno poste a carico di parte attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda di;
Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle parti Parte_1 costituite ( e , delle spese di lite, che si liquidano in euro Controparte_1 CP_2
3.809, oltre rimborso spese forfetarie al 15%, I.V.A. e C.p.a. come per legge;
- pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di parte attrice.
Rieti, 23 maggio 2025
Il Giudice
Barbara Vicario
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