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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1167/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR MP GI, Presidente
CIRILLO CO MI LUIGI, Relatore
RISPOLI ELISABETTA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15434/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11/10/24 Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto, opposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, alla richiesta di rimborso dell'IRPEF per complessivi
€ 43.874,84 versata per gli anni 2018-2019-2020-2021-2022.
Assumeva Ricorrente_1 che:
- era cittadina argentina, dipendente all'Ambasciata della Repubblica di Argentina in Italia, dall'anno 2006, con mansioni rientranti nella categoria contemplata nella Convenzione di Vienna del 24/4/1963 sulle relazioni consolari;
- aveva percepito retribuzioni corrisposte direttamente dallo Stato argentino con fondi stanziati provenienti dal bilancio dello Stato Argentino destinati alle missioni consolari all'estero;
- l'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963, disponeva una generale esenzione da ogni imposta e tassa per il personale impiegato presso le Rappresentanze Diplomatiche in deroga all'art. 2 del TUIR, a nulla rilevando che il dipendente avesse acquisito anche la cittadinanza italiana;
- tale generale esenzione sarebbe stata recepita dall'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/73, ed estesa anche agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche, senza eccezione alcuna;
- omettendo il rimborso l'Amministrazione finanziaria aveva violato anche l'art. 23 della Costituzione e l'art. 10-quater dello Statuto del Contribuente (l. n. 212/2000).
Resisteva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma eccependo che l'assunzione anche della cittadinanza italiana da parte di Ricorrente_1 era di ostacolo al riconoscimento dell'esenzione, e che la contribuente era decaduta dalla facoltà di rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalle risultanze anagrafiche e da ammissioni già contenute in precedenti ricorsi risulta che Ricorrente_1 avesse la doppia cittadinanza, avendo conseguito, oltre che la cittadinanza argentina, anche quella italiana, con iscrizione sin dal 6/8/2003 all'Anagrafe tributaria italiana e domicilio fiscale in Roccagorga
(LT), prima ancora di essere assunta, il 4/10/2006, presso il Consolato argentino.
Tale condizione di doppia cittadinanza rende inapplicabile l'esenzione di cui all'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963.
Invero, la doppia cittadinanza rende applicabile la Convenzione tra Italia e Argentina del 15 novembre 1979, ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 282, stipulata al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.
Più segnatamente l'art. 19 di tale Convenzione prevede che le remunerazioni, pagate da uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato, tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che abbia la nazionalità di detto Stato e non sia divenuto residente di detto
Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
Ne consegue che, essendo Ricorrente_1 anche cittadina italiana con residenza in Italia, e cioè nello stesso Stato dove presta i propri servizi, è assoggettata alla tassazione in Italia, né la stessa ha acquisito tale cittadinanza al solo scopo di prestarvi i servizi, come prova la circostanza che è divenuta cittadina italiana anni prima di essere assunta.
Ricorrente_1 non può, pertanto, considerarsi esentata dalle imposte corrisposte negli anni 2018-2019-2020-2021-2022 e pretendere la restituzione di € 43.874,84 versate a titolo di IRPEF, potendo al più reclamare lo scomputo dell'imposta eventualmente assolta all'estero, senza che tuttavia abbia mai formulato una simile domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese liquidate in euro 2.905,00 oltre accessori.
Roma, 21/1/2026 L'Estensore Marco Emilio Luigi Cirillo Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
OR MP GI, Presidente
CIRILLO CO MI LUIGI, Relatore
RISPOLI ELISABETTA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15434/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2018
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2019
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 618/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11/10/24 Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto, opposto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, alla richiesta di rimborso dell'IRPEF per complessivi
€ 43.874,84 versata per gli anni 2018-2019-2020-2021-2022.
Assumeva Ricorrente_1 che:
- era cittadina argentina, dipendente all'Ambasciata della Repubblica di Argentina in Italia, dall'anno 2006, con mansioni rientranti nella categoria contemplata nella Convenzione di Vienna del 24/4/1963 sulle relazioni consolari;
- aveva percepito retribuzioni corrisposte direttamente dallo Stato argentino con fondi stanziati provenienti dal bilancio dello Stato Argentino destinati alle missioni consolari all'estero;
- l'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963, disponeva una generale esenzione da ogni imposta e tassa per il personale impiegato presso le Rappresentanze Diplomatiche in deroga all'art. 2 del TUIR, a nulla rilevando che il dipendente avesse acquisito anche la cittadinanza italiana;
- tale generale esenzione sarebbe stata recepita dall'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/73, ed estesa anche agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche, senza eccezione alcuna;
- omettendo il rimborso l'Amministrazione finanziaria aveva violato anche l'art. 23 della Costituzione e l'art. 10-quater dello Statuto del Contribuente (l. n. 212/2000).
Resisteva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma eccependo che l'assunzione anche della cittadinanza italiana da parte di Ricorrente_1 era di ostacolo al riconoscimento dell'esenzione, e che la contribuente era decaduta dalla facoltà di rimborso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dalle risultanze anagrafiche e da ammissioni già contenute in precedenti ricorsi risulta che Ricorrente_1 avesse la doppia cittadinanza, avendo conseguito, oltre che la cittadinanza argentina, anche quella italiana, con iscrizione sin dal 6/8/2003 all'Anagrafe tributaria italiana e domicilio fiscale in Roccagorga
(LT), prima ancora di essere assunta, il 4/10/2006, presso il Consolato argentino.
Tale condizione di doppia cittadinanza rende inapplicabile l'esenzione di cui all'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963.
Invero, la doppia cittadinanza rende applicabile la Convenzione tra Italia e Argentina del 15 novembre 1979, ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 282, stipulata al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.
Più segnatamente l'art. 19 di tale Convenzione prevede che le remunerazioni, pagate da uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato, tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che abbia la nazionalità di detto Stato e non sia divenuto residente di detto
Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
Ne consegue che, essendo Ricorrente_1 anche cittadina italiana con residenza in Italia, e cioè nello stesso Stato dove presta i propri servizi, è assoggettata alla tassazione in Italia, né la stessa ha acquisito tale cittadinanza al solo scopo di prestarvi i servizi, come prova la circostanza che è divenuta cittadina italiana anni prima di essere assunta.
Ricorrente_1 non può, pertanto, considerarsi esentata dalle imposte corrisposte negli anni 2018-2019-2020-2021-2022 e pretendere la restituzione di € 43.874,84 versate a titolo di IRPEF, potendo al più reclamare lo scomputo dell'imposta eventualmente assolta all'estero, senza che tuttavia abbia mai formulato una simile domanda.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte soccombente alle spese liquidate in euro 2.905,00 oltre accessori.
Roma, 21/1/2026 L'Estensore Marco Emilio Luigi Cirillo Il Presidente Giuseppe Corigliano Campoliti