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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2025, n. 15265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15265 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35427/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 35427/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
e l' rappresentate e difese come in atti. CP_1 CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio l e l' esponendo che Parte_1 CP_1 CP_2 quest'ultima Le affidava con rispettivi contratti 16.07.2008 e del 25.10.11 i Lavori di
Manutenzione, ampliamento, integrazione e rinnovo, di natura meccanica, elettromeccanica, elettrica ed elettronica, dei centri idrici delle sorgenti, dei manufatti relativi agli acquedotti ed alla adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici fognarie, e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale n. 2 – Lazio Centrale (Roma) con prevalenza nei comuni del bacino Est, Lotto n.1 (n. 112499) e quelli di natura elettromeccanica, per manutenzione, ampliamento integrazione e rinnovo dei centri idrici delle sorgenti dei manufatti relativi agli acquedotti ed alle adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici fognarie e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio centrale con prevalenza dei comuni esterni dei Bacini Nord ed Ovest” - Lotto 2” (n. 73/822); che il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire entro trenta giorni dall'emissione del relativo certificato essendo quindi da dichiararsi nulla la clausola contrattuale e da disapplicarsi quella del pagina1 di 3 Capitolato Speciale d'Appalto contenenti una dilazione del termine;
che aveva conseguentemente diritto agli interessi;
che le spettava inoltre il risarcimento del danno per il ritardo nel collaudo.
Ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di quanto richiesto per le specificate causali.
L' in proprio e nella qualità di mandataria dell' si è costituita CP_1 CP_2 contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata.
Come già affermato da questo Tribunale (n. 17195/2021) L'art. 207 del d. lgs. n. 163/2006 stabilisce che le disposizioni di cui alla Parte III del Codice si applicano ai soggetti che svolgono una delle attività di cui ai successivi articoli da 208 a 213.
L'art. 206 del Codice richiama le norme applicabili ai settori speciali tra le quali non vi sono quelle indicate come inderogabili da parte attrice in relazione ai termini di pagamento, che trovano applicazione quindi solo per i contratti relativi ai settori ordinari.
L'art. 238 del d. lgs. n. 163/2006 stabilisce a sua volta che Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal
Trattato CE a tutela della concorrenza.
Nessun contrasto è stato prospettato né è comunque accertabile.
La riconducibilità ai settori speciali si ricava dal contenuto dei contratti.
Infatti, si tratta di lavori inerenti e funzionali all'attività di gestione del servizio idrico al quale è preposta l' (art. 209). CP_2
Resta ferma comunque la sostanziale indeterminatezza della domanda nella quale la società attrice ha finanche mancato di indicare quali siano i pagamenti che asserisce in ritardo e rispetto ai quali formula la richiesta di interessi.
Per il contratto n. 112499 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26.10.2010; non risulta in atti il
Certificato di collaudo né la sua approvazione da parte di (CTU, 6). CP_2
Per il contratto n. 73/822 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20.5.2014; il certificato di collaudo è stato emesso il 23.10.2015; l'Approvazione è avvenuta con determinazione del Presidente di CP_1
dell'1.2.2017.
[...]
Nessun danno è stato tuttavia dimostrato né ancor prima specificamente allegato dalla società attrice per il ritardo nella procedura di collaudo.
Infatti come rilevato dal CTU l'appaltatore non ha dimostrato di aver sostenuto spese di guardiania, manutenzione, mantenimento di polizze fideiussorie o altri costi (CTU, 10).
pagina2 di 3 Anche per le spese amministrative e di sede pur liquidate dal CTU parte attrice non ha giustificato i suddetti costi aggiuntivi (CTU, 11).
Come noto La perizia stragiudiziale non ha valore di prova (Cass., n. 5667 del 2025).
La liquidazione equitativa non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. (Cass., n. 4310 del 2018).
Fermo quanto sopra rispetto all'approvazione del collaudo Non può configurarsi un ritardo giuridicamente rilevante ai fini della produzione di un danno risarcibile.
Deve osservarsi al riguardo che l'art. 141 del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo certificato;
decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (comma 3).
Pertanto la legge non fissa alcun termine perentorio per l'approvazione.
Nel caso in esame il certificato contrariamente a quanto asserito dalla società attrice è stato formalmente approvato entro il termine di due anni sia per il contratto n. 803 (26.2.2014) che per il contratto n. 801 (8.3.2013).
Per cui non sussiste alcun danno risarcibile in favore dell'impresa.
Le richieste istruttorie formulate dalla società attrice non possono trovare ingresso per le ragioni già esplicitate (16.12.2020).
La domanda attrice deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell' che liquida in euro 9200,00, per compensi, oltre accessori come CP_2 dovuti per legge ed oltre spese di CTU.
Roma, 2 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice monocratico dott. Mario Tanferna, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa inscritta al n. 35427/2019 del Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso come in atti. Parte_1
ATTORE
E
e l' rappresentate e difese come in atti. CP_1 CP_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ha convenuto in giudizio l e l' esponendo che Parte_1 CP_1 CP_2 quest'ultima Le affidava con rispettivi contratti 16.07.2008 e del 25.10.11 i Lavori di
Manutenzione, ampliamento, integrazione e rinnovo, di natura meccanica, elettromeccanica, elettrica ed elettronica, dei centri idrici delle sorgenti, dei manufatti relativi agli acquedotti ed alla adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici fognarie, e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio dell'ambito territoriale ottimale n. 2 – Lazio Centrale (Roma) con prevalenza nei comuni del bacino Est, Lotto n.1 (n. 112499) e quelli di natura elettromeccanica, per manutenzione, ampliamento integrazione e rinnovo dei centri idrici delle sorgenti dei manufatti relativi agli acquedotti ed alle adduttrici, degli impianti di depurazione, delle adduttrici fognarie e degli impianti di sollevamento ricadenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio centrale con prevalenza dei comuni esterni dei Bacini Nord ed Ovest” - Lotto 2” (n. 73/822); che il pagamento del corrispettivo sarebbe dovuto avvenire entro trenta giorni dall'emissione del relativo certificato essendo quindi da dichiararsi nulla la clausola contrattuale e da disapplicarsi quella del pagina1 di 3 Capitolato Speciale d'Appalto contenenti una dilazione del termine;
che aveva conseguentemente diritto agli interessi;
che le spettava inoltre il risarcimento del danno per il ritardo nel collaudo.
Ciò premesso chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di quanto richiesto per le specificate causali.
L' in proprio e nella qualità di mandataria dell' si è costituita CP_1 CP_2 contrastando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata.
Come già affermato da questo Tribunale (n. 17195/2021) L'art. 207 del d. lgs. n. 163/2006 stabilisce che le disposizioni di cui alla Parte III del Codice si applicano ai soggetti che svolgono una delle attività di cui ai successivi articoli da 208 a 213.
L'art. 206 del Codice richiama le norme applicabili ai settori speciali tra le quali non vi sono quelle indicate come inderogabili da parte attrice in relazione ai termini di pagamento, che trovano applicazione quindi solo per i contratti relativi ai settori ordinari.
L'art. 238 del d. lgs. n. 163/2006 stabilisce a sua volta che Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 208 a 213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal
Trattato CE a tutela della concorrenza.
Nessun contrasto è stato prospettato né è comunque accertabile.
La riconducibilità ai settori speciali si ricava dal contenuto dei contratti.
Infatti, si tratta di lavori inerenti e funzionali all'attività di gestione del servizio idrico al quale è preposta l' (art. 209). CP_2
Resta ferma comunque la sostanziale indeterminatezza della domanda nella quale la società attrice ha finanche mancato di indicare quali siano i pagamenti che asserisce in ritardo e rispetto ai quali formula la richiesta di interessi.
Per il contratto n. 112499 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26.10.2010; non risulta in atti il
Certificato di collaudo né la sua approvazione da parte di (CTU, 6). CP_2
Per il contratto n. 73/822 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20.5.2014; il certificato di collaudo è stato emesso il 23.10.2015; l'Approvazione è avvenuta con determinazione del Presidente di CP_1
dell'1.2.2017.
[...]
Nessun danno è stato tuttavia dimostrato né ancor prima specificamente allegato dalla società attrice per il ritardo nella procedura di collaudo.
Infatti come rilevato dal CTU l'appaltatore non ha dimostrato di aver sostenuto spese di guardiania, manutenzione, mantenimento di polizze fideiussorie o altri costi (CTU, 10).
pagina2 di 3 Anche per le spese amministrative e di sede pur liquidate dal CTU parte attrice non ha giustificato i suddetti costi aggiuntivi (CTU, 11).
Come noto La perizia stragiudiziale non ha valore di prova (Cass., n. 5667 del 2025).
La liquidazione equitativa non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno. (Cass., n. 4310 del 2018).
Fermo quanto sopra rispetto all'approvazione del collaudo Non può configurarsi un ritardo giuridicamente rilevante ai fini della produzione di un danno risarcibile.
Deve osservarsi al riguardo che l'art. 141 del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo certificato;
decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine (comma 3).
Pertanto la legge non fissa alcun termine perentorio per l'approvazione.
Nel caso in esame il certificato contrariamente a quanto asserito dalla società attrice è stato formalmente approvato entro il termine di due anni sia per il contratto n. 803 (26.2.2014) che per il contratto n. 801 (8.3.2013).
Per cui non sussiste alcun danno risarcibile in favore dell'impresa.
Le richieste istruttorie formulate dalla società attrice non possono trovare ingresso per le ragioni già esplicitate (16.12.2020).
La domanda attrice deve quindi essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
Rigetta la domanda proposta dalla condannandola al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell' che liquida in euro 9200,00, per compensi, oltre accessori come CP_2 dovuti per legge ed oltre spese di CTU.
Roma, 2 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Mario Tanferna
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