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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1416/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice ZA NI, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1416/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. MAGLIARISI Parte_1
ROSARIO)
Parte appellante
E
Controparte_1
Parte convenuta contumece
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 654/2025 resa dal Giudice di Pace di , CP_1
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 2.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio la interponendo appello avverso la sentenza in epigrafe Controparte_1 indicata nella parte in cui il decidente, dopo aver interamente accolto la domanda attorea, compensava le spese di lite.
Nessuno si costituiva per la , sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Così brevemente delineata la res litigiosa, va preliminarmente dichiarata la contumacia della
1 . Controparte_1
Nel merito, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite senza indicare le gravi e e eccezionali ragioni che giustificassero tale pronuncia.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Si deve precisare che prima della riforma del 2014, l'art 92 prevedeva quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca e la sussistenza gravi ed eccezionali ragioni (in precedenza, prima della novella del 2009, di giusti motivi).
Di seguito, in forza dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, pubblicato in G.U. n. 212 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162, l'ipotesi della ricorrenza di «gravi ed eccezionali ragioni» è stata sostituita da quella di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
Tale modifica opera con riguardo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dunque, dall'11.12.2014: cfr. 2° co. dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, conv. dalla L. n. 162 del 2014).
Deve quindi essere valutato se l'operato del primo decidente sia stato corretto avuto riguardo alla vigente formulazione della norma.
La risposta alla domanda non può che essere negativa giacchè il legislatore ha ulteriormente ristretto le ipotesi in cui può procedersi a compensazione limitandole a quelle di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ciò che non ricorre nel caso in esame in quanto il decidente ha compensato le spese processuali con la seguente motivazione: “In ordine alle spese si dispone la compensazione delle stesse, atteso che l'opposizione è stata accolta ai sensi dell'art. 7, comma 10, decreto legislativo n.
150/2011”.
Pertanto, nessuna valida ragione p stata indicata a sostegno della disposta compensazione.
L'appello deve quindi essere accolto.
2 Le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere liquidate sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi edittali di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità complessità delle questioni trattate.
Le spese di lite di questo grado sono liquidate sulla scorta dei valori minimi di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla esiguità delle difese e semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 280,00, di cui
200,00 per compenso di avvocato e euro 80.00 per stese oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro 332,50 di cui 231,00 per compenso di avvocato e euro
101,50 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 3.12.2025
Il Giudice
ZA NI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice ZA NI, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 1416/2025 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. MAGLIARISI Parte_1
ROSARIO)
Parte appellante
E
Controparte_1
Parte convenuta contumece
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 654/2025 resa dal Giudice di Pace di , CP_1
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 2.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio la interponendo appello avverso la sentenza in epigrafe Controparte_1 indicata nella parte in cui il decidente, dopo aver interamente accolto la domanda attorea, compensava le spese di lite.
Nessuno si costituiva per la , sebbene ritualmente evocata in giudizio. Controparte_1
Così brevemente delineata la res litigiosa, va preliminarmente dichiarata la contumacia della
1 . Controparte_1
Nel merito, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite senza indicare le gravi e e eccezionali ragioni che giustificassero tale pronuncia.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Si deve precisare che prima della riforma del 2014, l'art 92 prevedeva quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca e la sussistenza gravi ed eccezionali ragioni (in precedenza, prima della novella del 2009, di giusti motivi).
Di seguito, in forza dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, pubblicato in G.U. n. 212 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162, l'ipotesi della ricorrenza di «gravi ed eccezionali ragioni» è stata sostituita da quella di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».
Tale modifica opera con riguardo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dunque, dall'11.12.2014: cfr. 2° co. dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, conv. dalla L. n. 162 del 2014).
Deve quindi essere valutato se l'operato del primo decidente sia stato corretto avuto riguardo alla vigente formulazione della norma.
La risposta alla domanda non può che essere negativa giacchè il legislatore ha ulteriormente ristretto le ipotesi in cui può procedersi a compensazione limitandole a quelle di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ciò che non ricorre nel caso in esame in quanto il decidente ha compensato le spese processuali con la seguente motivazione: “In ordine alle spese si dispone la compensazione delle stesse, atteso che l'opposizione è stata accolta ai sensi dell'art. 7, comma 10, decreto legislativo n.
150/2011”.
Pertanto, nessuna valida ragione p stata indicata a sostegno della disposta compensazione.
L'appello deve quindi essere accolto.
2 Le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere liquidate sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi edittali di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità complessità delle questioni trattate.
Le spese di lite di questo grado sono liquidate sulla scorta dei valori minimi di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla esiguità delle difese e semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 280,00, di cui
200,00 per compenso di avvocato e euro 80.00 per stese oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro 332,50 di cui 231,00 per compenso di avvocato e euro
101,50 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 3.12.2025
Il Giudice
ZA NI
3