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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4368 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr.ssa BIAGIO R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 1318/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza in presenza di conclusioni dell'8 aprile 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 14817\18 del 17\7\18 e vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. E. Longo Parte_1
- appellante – e
; (già denominata CP_1 Controparte_2
– rappresentati e difesi Controparte_3 CP_4 Controparte_5 dall'avv. Giuseppe Minutoli
- appellati – e
Controparte_6
- Appellato contumace –
- Appellato -
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di nei Parte_1 confronti degli odierni appellati (r.g. 59512\13), così' disponendo: ““definitivamente pronunciando sulle domande svolte da nei confronti di . Parte_1 Controparte_3 Controparte_7 di e accerta e dichiara legittimo il recesso per giusta
[...] CP_1 Controparte_8 causa esercitato dall'attrice con atto trasmesso in data 16/19 novembre 2012; condanna la convenuta Parte_1
. al pagamento, in Controparte_3 Controparte_9 favore dell'attrice e a titolo di liquidazione della quota sociale al 19 novembre 2012, di € 560.000,00, oltre agli interessi moratori al tasso legale dal 20 maggio 2013 fino al saldo effettivo;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di e;
CP_1 Controparte_8
-la ha proposto appello, lamentando che il primo giudice aveva aderito alle conclusioni del Ctu, senza tener Parte_1 conto delle osservazioni tecniche svolte dal CTP di parte attrice, né aveva motivato adeguatamente il rigetto delle domande sub 3), 5) e 6) dell'atto di citazione;
in particolare l'appellante lamentava che non era stato considerato, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto, l'avviamento; le contestazioni concernevano anche il criterio di quantificazione seguito;
queste le conclusioni: ““accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione terza Civile, Giudice Dott.ssa Margherita Libri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 59525/2013, pubblicata in data 17/07/2018, accertare e dichiarare il maggior valore della quota societaria spettante all'ex socia Ing. e, per l'effetto condannare il solo Studio Tecnico Ingg. Parte_1 [...]
[...] al pagamento della somma ulteriore pari ad € 113.331,97. Con vittoria di spese e compensi Controparte_10 oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede rinnovarsi CTU contabile”; CP_
-si sono costituiti sia lo studio professionale convenuto (che ha assunto nuova denominazione) che il (il quale ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva), chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale;
questi i motivi: a) “errata valutazione del valore della quota societaria ed errata valutazione su un elemento fondamentale della decisione” (p. 7-18); b) violazione di legge e contradditorietà della motivazione della sentenza” (p. 19- 23); “errata valutazione di elementi determinanti al fine della decisione. Ne bis in idem” (p. 21-30); queste le conclusioni: la Corte “In via Principale voglia rigettare l'appello principale avverso la sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 30 giugno 2018 e depositata 17/07/2018, in quanto infondato in fatto e in diritto. In riforma della stessa sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 30 giugno 2018 e depositata 17/07/2018, in ragione delle motivazioni espresse, voglia determinare la quota di spettanza del socio in € 178.395,00 ed ordinare all'Ing. la restituzione Parte_1 delle somme indebitamente percepite fino alla concorrenza di € 560.000,00 e per gli effetti rideterminare le spese di giudizio di primo e secondo grado. In via subordinata In riforma della stessa sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 30 giugno 2018 e depositata 17/07/2018, in ragione delle motivazioni espresse, voglia determinare la quota di spettanza del socio in € 213.098,00 ed ordinare all'Ing. la restituzione delle somme indebitamente percepite Parte_1 fino alla concorrenza di € 560.000,00 e per gli effetti rideterminare le spese di giudizio di primo e secondo grado. In via ulteriormente subordinata In riforma della stessa sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 30 giugno 2018 e depositata 17/07/2018, in ragione delle motivazioni espresse, voglia determinare la quota di spettanza del socio in € 497.500,00 ed ordinare all'Ing. la restituzione delle somme indebitamente percepite fino alla concorrenza di € Parte_1 560.000,00 e per gli effetti rideterminare le spese di giudizio di primo e secondo grado. In via ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare che la socia debba partecipare ai costi e mancati incassi della società intercorsi Parte_1 nel triennio 2010-2012 e arbitrariamente non detratti dai ricavi dal CTU e che pertanto debba restituire al socio CP_1 l 50% della somma di € 296.619,00 ovvero € 148.309,50”;
[...]
-l'altro appellato restava contumace (ma si è detto che il primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello stesso (che comporta il rigetto nel merito della domanda);
-il giudizio, dopo diversi differimenti (anche su richiesta congiunta delle parti, che prospettavano una soluzione concordata) è stato infine assegnato in decisione;
Ritenuto che:
-il giudizio presenta profili in rito dirimenti, oggetto di eccezione da entrambe le parti costituite, che però non ne hanno colto tutte le implicazioni, e fermo che vi è qui comunque spazio per rilievi ufficiosi;
-in primo luogo il giudizio per cui è causa è stato preceduto da altro, proposto dal in proprio e quale l.r. della società CP_1 in nome collettivo per cui è causa – nei confronti della per conseguirne l'esclusione da socio ex art. 2287, Parte_2 comma 3 c.c., previo accertamento delle gravi responsabilità per inadempimento della stessa;
tale giudizio, iscritto al r.g.n. 31504\12 del Tribunale di Roma, fu definito dalla sentenza del 25-27 luglio 2014, con accoglimento parziale della domanda:
“dichiara l'esclusione del socio dalla società in nome collettivo Parte_1 [...] rigetta ogni altra domanda”; Controparte_11
-tale è la pronuncia- effettivamente in irriducibile contrasto con quella oggetto di impugnazione nel presente giudizio- ora invocata con il terzo motivo di appello incidentale;
-l'appellante ha però allegato, alle note di udienza del 22 novembre 2022, la sentenza di questa Corte n. 6721/2021 del 24/09/2021, che – accogliendo l'appello della – ha integralmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1 del 25-27 luglio 2014 cit., statuendo che il recesso della stessa ha avuto luogo per giusta causa;
- così la motivazione: ““nell'atto di appello (v. pag. 23) la ha richiamato una circostanza, già allegata peraltro in Parte_1 CP_ primo grado, quale il suo intervenuto recesso per giusta causa con atto del 16/19.11.12 quando l'azione del era già intervenuta, deducendo – però – a fondamento della sua tesi (vale a dire la prevalenza di detto atto rispetto alla richiesta di esclusione del socio) i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di concorso tra causa di esclusione e recesso da una società di persone, con la precisazione che in caso di concorso tra le dette due cause di scioglimento del rapporto riguardante un socio deve considerarsi operante quella che diviene efficace per prima. Su tale questione, sebbene introdotta dinanzi al Tribunale, quest'ultimo nulla ha osservato, decidendo con la sentenza oggi impugnata esclusivamente con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la esclusione e nonostante fossero stati già dedotti fatti che per la
giustificavano il suo recesso per giusta causa. Parte_1 Ritiene la Corte di condividere il principio, ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale se vi è una giusta causa il recesso, per essere efficace, non ha necessità del consenso degli atri soci sicchè, una volta perfezionatosi, prevale rispetto alla esclusione deliberata o pronunciata successivamente (v. Cass. n. 2438/09). In particolare, va tenuto conto che la pronuncia di esclusione è di natura costitutiva (con efficacia solo dopo il passaggio in giudicato) e che in caso, come si è detto, di concorso tra recesso ed esclusione, non può che prevalere l'atto di scioglimento che precedente con la sua efficacia sotto il profilo temporale (v. anche Cass. n. 134/87, nonché 3869/75; Cass. n. 186/65). Ebbene, nel caso in esame, come emerge dalla sentenza n. 14.817/18 emessa dal Tribunale il 17.7.18, quest'ultima – riconosciuta la giusta causa del recesso in capo alla esattamente in ragione delle condotte (giudicante Parte_1 inadempienti) poste in essere dal socio e co-amministratore – ha effetto “ex tunc”, con la conseguenza che l'efficacia Pt_3 di questo recesso ha priorità temporale sulla sentenza di espulsione qui impugnata (v. pag. 11 Trib. Roma n. 14.817/18). Questa sentenza, peraltro, risulta impugnata esclusivamente dalla , come affermato dallo stessa parte Parte_1 appellata nella memoria di replica, alla quale ha allegato l'atto di gravame che ha per oggetto (e non poteva essere diversamente) il solo aspetto liquidatorio della quota sociale, con la conseguenza che la sentenza è ormai definitiva nella parte in cui accerta la sussistenza della legittimità del recesso per giusta causa. Del tutto destituito di fondamento, poi, quanto affermato dal negli atti difensivi finali circa la novità delle questioni Pt_3 CP_ proposte dalla così come la collocazione temporale (successiva) delle condotte del rispetto a quelle Parte_1 tenute dalla e che avevano giustificato la richiesta di espulsione. Parte_1 Per queste ultime, è sufficiente leggere sia l'atto di gravame in questo giudizio, sia la sentenza n. 14.817/18 per verificare che si tratta di condotte coeve;
da escludersi poi la novità della questione perché la da subito ha eccepito Parte_1CP_ l'inadempimento del socio ed ha invocato il proprio recesso per giusta causa, aspetti che – come si è detto – il Tribunale non ha considerato. A questo punto risulta irrilevante ogni esame del nutrito contenzioso instauratosi, anche in sede cautelare, tra i due soci – anche con riferimento ai ruoli di amministratore – che comprova l'evidente dissidio tra le parti (senza giungere ad affermare, però, l'esistenza di una causa di scioglimento della società), provocato anche dall'interruzione del pregresso rapporto CP_ sentimentale (come riporta la sentenza n. 14.817/18) tra il e la . Parte_1 Ne consegue che, dovendosi anche tener conto dell'intervenuto giudicato tra le medesime parti e per i medesimi fatti (introdotti nel presente giudizio), la originaria domanda di esclusione del socio non poteva e non può prevalere Parte_1 sull'avvenuto legittimo recesso già efficace al momento della sentenza di primo grado che va, quindi, riformata, con conseguente reiezione della originaria domanda di esclusione. Tali considerazioni, come detto, hanno carattere assorbente ed esimono il Collegio dal dover delibare in ordine a questioni preliminari sollevate dalla ”; Parte_1
- è incontroverso che tale sentenza non sia stata oggetto di ricorso per cassazione, sicchè è passata in giudicato;
in particolare è ormai incontrovertibile che la abbia cessato di essere socia per aver esercitato il diritto di recesso Parte_1 per giusta causa, ex art. 2285 c.c.: sotto questo profilo la sentenza di appello n. 6721\21 e quella ora appellata “fanno corpo” (peraltro, come sopra riportato, la sentenza di appello afferma che quella qui appellata è passata in giudicato proprio in punto di pronuncia sul recesso per giusta causa);
-ne segue allora, palesemente, l'inammissibilità (non certo la cessazione della materia del contendere, come erroneamente dedotto dall'appellante principale) del terzo motivo di appello incidentale (a rigore, sotto un profilo logico- giuridico, avrebbe dovuto essere il primo) che, sia pure opacamente, sembra mettere in discussione proprio il recesso per giusta causa (ma si è detto che la sentenza della Corte ha invece ritenuto già formatosi al riguardo il giudicato); davvero è privo di pregio l'argomentazione spesa dall'appellante incidentale ancora in memoria di replica, secondo cui “al di là della qualificazione giuridica data dalla Corte di Appello all'uscita dell'Ing. dalla società si ritiene che detta sentenza Parte_1 non abbia inciso sulle domande dell'ing. ” (si noti, peraltro, che con il terzo motivo cit. l'appellante incidentale invoca Pt_3 gli effetti proprio della sentenza del 2014, integralmente riformata da questa Corte, con pronuncia i cui effetti si riverberano, ma in senso ora sfavorevole a detta parte, in questo giudizio);
-di contro, la qualificazione definitiva della fattispecie in termini di recesso per giusta causa ha – in astratto (ma v. infra) ricadute anche sulla stessa liquidazione, ex art. 2289 c.c. ;
-vi è però un profilo preliminare, come accennato non considerato dalle parti;
-il giudicato sostanziale esterno (art. 2909 c.c.) copre, alla stregua di un fondamentale principio del processo civile, il dedotto e il deducibile;
più di preciso, l'autorità del giudicato sostanziale è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro;
esso allora “colpisce” (rendendole improponibili con altro giudizio) anche le questioni non proposte, sempre che rientrino nella sfera logico - giuridica della decisione o siano incompatibili con la medesima, appunto precludendo l'esame di quanto poteva essere prospettato in stretto collegamento funzionale col thema decidendum del giudizio irrevocabilmente deciso;
-quanto sopra ha evidenti ricadute nel caso di specie: la si era infatti costituita nel giudizio r.g. 31504 \14, Parte_1 difendendosi invocando il recesso per giusta causa;
in quella sede, però, evidentemente con domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto richiedere, con domanda riconvenzionale, la liquidazione della propria quota: una tale domanda infatti, era ini strettissimo legame di conseguenzialità logico- giuridica con l'accertamento principale, relativo alla fuoriuscita della stessa dalla compagine sociale (per esclusione o per recesso); e in quella Parte_1 sede, va aggiunto, avrebbe dovuto articolare le proprie difese, su an e quantum debeatur la parte attrice, lo studio professionale;
, con il giudizio da lei introdotto nel 2013, e definito con la sentenza appellata, ha certo chiesto la Parte_4 liquidazione della quota, domanda accolta (sia pure non nella misura auspicata dall'attrice) dal Tribunale, con la sentenza ora appellata del 2018; tale pronuncia non solo non tiene conto di quella precedente del 2014, ma giunge a conclusioni opposte sulle ragioni delle parti;
-la sentenza del 2021 di questa Corte, come detto passata in giudicato, ha risolto siffatto conflitto, in termini, sostanzialmente, proprio con la sentenza del tribunale del 2018 (attribuendo anzi efficacia di giudicato proprio a tale pronuncia;
ma è questione ormai irrilevante); resta però la sicura anomalia processuale di quest'ultima, con riferimento alla pronuncia accessoria sulla liquidazione della quota, comunque adottata;
-tale pronuncia, di accoglimento – giova ancora precisarlo- di una domanda inammissibile, è però ormai intangibile, in quanto – evidentemente – l'inammissibilità di quella domanda in primo grado si riflette nella inammissibilità dell'appello (principale) proposto al riguardo dalla stessa parte (la , come del resto – per ragioni Parte_2 corrispondenti – dei residui motivi di appello incidentale (sul quantum debeatur);
-per completezza si deve ancora rimarcare che la motivazione del tribunale (che ha recepito, sostanzialmente, la Ctu, di cui vi era stato anche un supplemento) appare comunque corretta, sicchè l'appello principale e quello incidentale al riguardo sono infondati comunque nel merito (infondatezza comunque recessiva rispetto alla pronuncia in rito di cui al dispositivo) ;
-va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, In tema di quantificazione della quota sociale del socio uscente, ex art. 2289 c.c., occorre effettivamente tenere conto anche dell'avviamento, la cui valutazione economica va operata con una stima ragionevolmente prudenziale, seguendo uno dei metodi di calcolo, patrimoniali, reddituali o misti, la cui scelta è riservata al giudice del merito;
-nella specie tanto è avvenuto, come riconosciuto dallo stesso appellante principale, che però, in termini opachi quanto apodittici ( e senza riscontro fattuale), lamenta che il giudice non avrebbe tenuto conto di ulteriori prestazioni effettuate dalla il 16-19 novembre 2012, prima del recesso;
un rinnovo della Ctu, va aggiunto, Parte_5 avrebbe qui una portata inammissibilmente solo esplorativa;
-parimenti deve rilevarsi l'infondatezza, e prima ancora l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dei motivi di appello incidentale, che si risolvono in astratte censure di carattere contabile alla ctu, e quindi alla decisione del giudice, proponendo una ricostruzione “alternativa” della determinazione del valore della società, ma senza muovere censure giuridicamente rilevanti alla ricostruzione operata dal primo giudice (anche con sostanziale rinvio per relationem alla ctu e alla relativa integrazione);
-alla inammissibilità dell'appello principale e di quello inicidentale segue l'integrale compensazione delle spese;
.
P.Q.M
Dichiara inammissibile l'appello principale e quello incidentale . Spese compensate. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dr.ssa GEREMIA CASABURI Presidente REL.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere,
Dr.ssa BIAGIO R. CIMINI Consigliere. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 1318/2019 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza in presenza di conclusioni dell'8 aprile 2025 avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 14817\18 del 17\7\18 e vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. E. Longo Parte_1
- appellante – e
; (già denominata CP_1 Controparte_2
– rappresentati e difesi Controparte_3 CP_4 Controparte_5 dall'avv. Giuseppe Minutoli
- appellati – e
Controparte_6
- Appellato contumace –
- Appellato -
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha parzialmente accolto la domanda di nei Parte_1 confronti degli odierni appellati (r.g. 59512\13), così' disponendo: ““definitivamente pronunciando sulle domande svolte da nei confronti di . Parte_1 Controparte_3 Controparte_7 di e accerta e dichiara legittimo il recesso per giusta
[...] CP_1 Controparte_8 causa esercitato dall'attrice con atto trasmesso in data 16/19 novembre 2012; condanna la convenuta Parte_1
. al pagamento, in Controparte_3 Controparte_9 favore dell'attrice e a titolo di liquidazione della quota sociale al 19 novembre 2012, di € 560.000,00, oltre agli interessi moratori al tasso legale dal 20 maggio 2013 fino al saldo effettivo;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
dichiara il difetto di legittimazione passiva di e;
CP_1 Controparte_8
-la ha proposto appello, lamentando che il primo giudice aveva aderito alle conclusioni del Ctu, senza tener Parte_1 conto delle osservazioni tecniche svolte dal CTP di parte attrice, né aveva motivato adeguatamente il rigetto delle domande sub 3), 5) e 6) dell'atto di citazione;
in particolare l'appellante lamentava che non era stato considerato, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto, l'avviamento; le contestazioni concernevano anche il criterio di quantificazione seguito;
queste le conclusioni: ““accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione terza Civile, Giudice Dott.ssa Margherita Libri, nell'ambito del giudizio N.R.G. 59525/2013, pubblicata in data 17/07/2018, accertare e dichiarare il maggior valore della quota societaria spettante all'ex socia Ing. e, per l'effetto condannare il solo Studio Tecnico Ingg. Parte_1 [...]
[...] al pagamento della somma ulteriore pari ad € 113.331,97. Con vittoria di spese e compensi Controparte_10 oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede rinnovarsi CTU contabile”; CP_
-si sono costituiti sia lo studio professionale convenuto (che ha assunto nuova denominazione) che il (il quale ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva), chiedendo il rigetto dell'appello principale e formulando appello incidentale;
questi i motivi: a) “errata valutazione del valore della quota societaria ed errata valutazione su un elemento fondamentale della decisione” (p. 7-18); b) violazione di legge e contradditorietà della motivazione della sentenza” (p. 19- 23); “errata valutazione di elementi determinanti al fine della decisione. Ne bis in idem” (p. 21-30); queste le conclusioni: la Corte “In via Principale voglia rigettare l'appello principale avverso la sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 30 giugno 2018 e depositata 17/07/2018, in quanto infondato in fatto e in diritto. In riforma della stessa sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 30 giugno 2018 e depositata 17/07/2018, in ragione delle motivazioni espresse, voglia determinare la quota di spettanza del socio in € 178.395,00 ed ordinare all'Ing. la restituzione Parte_1 delle somme indebitamente percepite fino alla concorrenza di € 560.000,00 e per gli effetti rideterminare le spese di giudizio di primo e secondo grado. In via subordinata In riforma della stessa sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 30 giugno 2018 e depositata 17/07/2018, in ragione delle motivazioni espresse, voglia determinare la quota di spettanza del socio in € 213.098,00 ed ordinare all'Ing. la restituzione delle somme indebitamente percepite Parte_1 fino alla concorrenza di € 560.000,00 e per gli effetti rideterminare le spese di giudizio di primo e secondo grado. In via ulteriormente subordinata In riforma della stessa sentenza n. 14817/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 30 giugno 2018 e depositata 17/07/2018, in ragione delle motivazioni espresse, voglia determinare la quota di spettanza del socio in € 497.500,00 ed ordinare all'Ing. la restituzione delle somme indebitamente percepite fino alla concorrenza di € Parte_1 560.000,00 e per gli effetti rideterminare le spese di giudizio di primo e secondo grado. In via ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare che la socia debba partecipare ai costi e mancati incassi della società intercorsi Parte_1 nel triennio 2010-2012 e arbitrariamente non detratti dai ricavi dal CTU e che pertanto debba restituire al socio CP_1 l 50% della somma di € 296.619,00 ovvero € 148.309,50”;
[...]
-l'altro appellato restava contumace (ma si è detto che il primo giudice ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello stesso (che comporta il rigetto nel merito della domanda);
-il giudizio, dopo diversi differimenti (anche su richiesta congiunta delle parti, che prospettavano una soluzione concordata) è stato infine assegnato in decisione;
Ritenuto che:
-il giudizio presenta profili in rito dirimenti, oggetto di eccezione da entrambe le parti costituite, che però non ne hanno colto tutte le implicazioni, e fermo che vi è qui comunque spazio per rilievi ufficiosi;
-in primo luogo il giudizio per cui è causa è stato preceduto da altro, proposto dal in proprio e quale l.r. della società CP_1 in nome collettivo per cui è causa – nei confronti della per conseguirne l'esclusione da socio ex art. 2287, Parte_2 comma 3 c.c., previo accertamento delle gravi responsabilità per inadempimento della stessa;
tale giudizio, iscritto al r.g.n. 31504\12 del Tribunale di Roma, fu definito dalla sentenza del 25-27 luglio 2014, con accoglimento parziale della domanda:
“dichiara l'esclusione del socio dalla società in nome collettivo Parte_1 [...] rigetta ogni altra domanda”; Controparte_11
-tale è la pronuncia- effettivamente in irriducibile contrasto con quella oggetto di impugnazione nel presente giudizio- ora invocata con il terzo motivo di appello incidentale;
-l'appellante ha però allegato, alle note di udienza del 22 novembre 2022, la sentenza di questa Corte n. 6721/2021 del 24/09/2021, che – accogliendo l'appello della – ha integralmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1 del 25-27 luglio 2014 cit., statuendo che il recesso della stessa ha avuto luogo per giusta causa;
- così la motivazione: ““nell'atto di appello (v. pag. 23) la ha richiamato una circostanza, già allegata peraltro in Parte_1 CP_ primo grado, quale il suo intervenuto recesso per giusta causa con atto del 16/19.11.12 quando l'azione del era già intervenuta, deducendo – però – a fondamento della sua tesi (vale a dire la prevalenza di detto atto rispetto alla richiesta di esclusione del socio) i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di concorso tra causa di esclusione e recesso da una società di persone, con la precisazione che in caso di concorso tra le dette due cause di scioglimento del rapporto riguardante un socio deve considerarsi operante quella che diviene efficace per prima. Su tale questione, sebbene introdotta dinanzi al Tribunale, quest'ultimo nulla ha osservato, decidendo con la sentenza oggi impugnata esclusivamente con riferimento alla sussistenza dei presupposti per la esclusione e nonostante fossero stati già dedotti fatti che per la
giustificavano il suo recesso per giusta causa. Parte_1 Ritiene la Corte di condividere il principio, ripetutamente espresso dalla Corte di Cassazione, secondo il quale se vi è una giusta causa il recesso, per essere efficace, non ha necessità del consenso degli atri soci sicchè, una volta perfezionatosi, prevale rispetto alla esclusione deliberata o pronunciata successivamente (v. Cass. n. 2438/09). In particolare, va tenuto conto che la pronuncia di esclusione è di natura costitutiva (con efficacia solo dopo il passaggio in giudicato) e che in caso, come si è detto, di concorso tra recesso ed esclusione, non può che prevalere l'atto di scioglimento che precedente con la sua efficacia sotto il profilo temporale (v. anche Cass. n. 134/87, nonché 3869/75; Cass. n. 186/65). Ebbene, nel caso in esame, come emerge dalla sentenza n. 14.817/18 emessa dal Tribunale il 17.7.18, quest'ultima – riconosciuta la giusta causa del recesso in capo alla esattamente in ragione delle condotte (giudicante Parte_1 inadempienti) poste in essere dal socio e co-amministratore – ha effetto “ex tunc”, con la conseguenza che l'efficacia Pt_3 di questo recesso ha priorità temporale sulla sentenza di espulsione qui impugnata (v. pag. 11 Trib. Roma n. 14.817/18). Questa sentenza, peraltro, risulta impugnata esclusivamente dalla , come affermato dallo stessa parte Parte_1 appellata nella memoria di replica, alla quale ha allegato l'atto di gravame che ha per oggetto (e non poteva essere diversamente) il solo aspetto liquidatorio della quota sociale, con la conseguenza che la sentenza è ormai definitiva nella parte in cui accerta la sussistenza della legittimità del recesso per giusta causa. Del tutto destituito di fondamento, poi, quanto affermato dal negli atti difensivi finali circa la novità delle questioni Pt_3 CP_ proposte dalla così come la collocazione temporale (successiva) delle condotte del rispetto a quelle Parte_1 tenute dalla e che avevano giustificato la richiesta di espulsione. Parte_1 Per queste ultime, è sufficiente leggere sia l'atto di gravame in questo giudizio, sia la sentenza n. 14.817/18 per verificare che si tratta di condotte coeve;
da escludersi poi la novità della questione perché la da subito ha eccepito Parte_1CP_ l'inadempimento del socio ed ha invocato il proprio recesso per giusta causa, aspetti che – come si è detto – il Tribunale non ha considerato. A questo punto risulta irrilevante ogni esame del nutrito contenzioso instauratosi, anche in sede cautelare, tra i due soci – anche con riferimento ai ruoli di amministratore – che comprova l'evidente dissidio tra le parti (senza giungere ad affermare, però, l'esistenza di una causa di scioglimento della società), provocato anche dall'interruzione del pregresso rapporto CP_ sentimentale (come riporta la sentenza n. 14.817/18) tra il e la . Parte_1 Ne consegue che, dovendosi anche tener conto dell'intervenuto giudicato tra le medesime parti e per i medesimi fatti (introdotti nel presente giudizio), la originaria domanda di esclusione del socio non poteva e non può prevalere Parte_1 sull'avvenuto legittimo recesso già efficace al momento della sentenza di primo grado che va, quindi, riformata, con conseguente reiezione della originaria domanda di esclusione. Tali considerazioni, come detto, hanno carattere assorbente ed esimono il Collegio dal dover delibare in ordine a questioni preliminari sollevate dalla ”; Parte_1
- è incontroverso che tale sentenza non sia stata oggetto di ricorso per cassazione, sicchè è passata in giudicato;
in particolare è ormai incontrovertibile che la abbia cessato di essere socia per aver esercitato il diritto di recesso Parte_1 per giusta causa, ex art. 2285 c.c.: sotto questo profilo la sentenza di appello n. 6721\21 e quella ora appellata “fanno corpo” (peraltro, come sopra riportato, la sentenza di appello afferma che quella qui appellata è passata in giudicato proprio in punto di pronuncia sul recesso per giusta causa);
-ne segue allora, palesemente, l'inammissibilità (non certo la cessazione della materia del contendere, come erroneamente dedotto dall'appellante principale) del terzo motivo di appello incidentale (a rigore, sotto un profilo logico- giuridico, avrebbe dovuto essere il primo) che, sia pure opacamente, sembra mettere in discussione proprio il recesso per giusta causa (ma si è detto che la sentenza della Corte ha invece ritenuto già formatosi al riguardo il giudicato); davvero è privo di pregio l'argomentazione spesa dall'appellante incidentale ancora in memoria di replica, secondo cui “al di là della qualificazione giuridica data dalla Corte di Appello all'uscita dell'Ing. dalla società si ritiene che detta sentenza Parte_1 non abbia inciso sulle domande dell'ing. ” (si noti, peraltro, che con il terzo motivo cit. l'appellante incidentale invoca Pt_3 gli effetti proprio della sentenza del 2014, integralmente riformata da questa Corte, con pronuncia i cui effetti si riverberano, ma in senso ora sfavorevole a detta parte, in questo giudizio);
-di contro, la qualificazione definitiva della fattispecie in termini di recesso per giusta causa ha – in astratto (ma v. infra) ricadute anche sulla stessa liquidazione, ex art. 2289 c.c. ;
-vi è però un profilo preliminare, come accennato non considerato dalle parti;
-il giudicato sostanziale esterno (art. 2909 c.c.) copre, alla stregua di un fondamentale principio del processo civile, il dedotto e il deducibile;
più di preciso, l'autorità del giudicato sostanziale è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro;
esso allora “colpisce” (rendendole improponibili con altro giudizio) anche le questioni non proposte, sempre che rientrino nella sfera logico - giuridica della decisione o siano incompatibili con la medesima, appunto precludendo l'esame di quanto poteva essere prospettato in stretto collegamento funzionale col thema decidendum del giudizio irrevocabilmente deciso;
-quanto sopra ha evidenti ricadute nel caso di specie: la si era infatti costituita nel giudizio r.g. 31504 \14, Parte_1 difendendosi invocando il recesso per giusta causa;
in quella sede, però, evidentemente con domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto richiedere, con domanda riconvenzionale, la liquidazione della propria quota: una tale domanda infatti, era ini strettissimo legame di conseguenzialità logico- giuridica con l'accertamento principale, relativo alla fuoriuscita della stessa dalla compagine sociale (per esclusione o per recesso); e in quella Parte_1 sede, va aggiunto, avrebbe dovuto articolare le proprie difese, su an e quantum debeatur la parte attrice, lo studio professionale;
, con il giudizio da lei introdotto nel 2013, e definito con la sentenza appellata, ha certo chiesto la Parte_4 liquidazione della quota, domanda accolta (sia pure non nella misura auspicata dall'attrice) dal Tribunale, con la sentenza ora appellata del 2018; tale pronuncia non solo non tiene conto di quella precedente del 2014, ma giunge a conclusioni opposte sulle ragioni delle parti;
-la sentenza del 2021 di questa Corte, come detto passata in giudicato, ha risolto siffatto conflitto, in termini, sostanzialmente, proprio con la sentenza del tribunale del 2018 (attribuendo anzi efficacia di giudicato proprio a tale pronuncia;
ma è questione ormai irrilevante); resta però la sicura anomalia processuale di quest'ultima, con riferimento alla pronuncia accessoria sulla liquidazione della quota, comunque adottata;
-tale pronuncia, di accoglimento – giova ancora precisarlo- di una domanda inammissibile, è però ormai intangibile, in quanto – evidentemente – l'inammissibilità di quella domanda in primo grado si riflette nella inammissibilità dell'appello (principale) proposto al riguardo dalla stessa parte (la , come del resto – per ragioni Parte_2 corrispondenti – dei residui motivi di appello incidentale (sul quantum debeatur);
-per completezza si deve ancora rimarcare che la motivazione del tribunale (che ha recepito, sostanzialmente, la Ctu, di cui vi era stato anche un supplemento) appare comunque corretta, sicchè l'appello principale e quello incidentale al riguardo sono infondati comunque nel merito (infondatezza comunque recessiva rispetto alla pronuncia in rito di cui al dispositivo) ;
-va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, In tema di quantificazione della quota sociale del socio uscente, ex art. 2289 c.c., occorre effettivamente tenere conto anche dell'avviamento, la cui valutazione economica va operata con una stima ragionevolmente prudenziale, seguendo uno dei metodi di calcolo, patrimoniali, reddituali o misti, la cui scelta è riservata al giudice del merito;
-nella specie tanto è avvenuto, come riconosciuto dallo stesso appellante principale, che però, in termini opachi quanto apodittici ( e senza riscontro fattuale), lamenta che il giudice non avrebbe tenuto conto di ulteriori prestazioni effettuate dalla il 16-19 novembre 2012, prima del recesso;
un rinnovo della Ctu, va aggiunto, Parte_5 avrebbe qui una portata inammissibilmente solo esplorativa;
-parimenti deve rilevarsi l'infondatezza, e prima ancora l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., dei motivi di appello incidentale, che si risolvono in astratte censure di carattere contabile alla ctu, e quindi alla decisione del giudice, proponendo una ricostruzione “alternativa” della determinazione del valore della società, ma senza muovere censure giuridicamente rilevanti alla ricostruzione operata dal primo giudice (anche con sostanziale rinvio per relationem alla ctu e alla relativa integrazione);
-alla inammissibilità dell'appello principale e di quello inicidentale segue l'integrale compensazione delle spese;
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P.Q.M
Dichiara inammissibile l'appello principale e quello incidentale . Spese compensate. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)