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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/07/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1724 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo, 5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA AMELIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 IN presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., parte ricorrente ha chiesto l'accertamento giudiziale del requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, contestando le conclusioni rassegnate nel precedente accertamento tecnico preventivo.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio da parte del Dott. . Persona_1
Successivamente, l' ha provveduto alla liquidazione dell'assegno ordinario di CP_1 invalidità in favore della ricorrente, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, come da comunicazione in atti. Tanto premesso, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere, avendo l'ente previdenziale dato integrale soddisfazione alla pretesa azionata in giudizio.
Tenuto conto della natura della controversia, della peculiarità del rito ex art. 445- bis c.p.c. e della sopravvenuta definizione in via amministrativa della posizione della ricorrente, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
• DICHIARA cessata la materia del contendere;
• COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 10/07/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo