TRIB
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/09/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa DE RO, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 57/2025, avente per oggetto “rapporto di consulenza”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
FERRARA, parte ricorrente;
CONTRO
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 23.1.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, Controparte_1
assumendo di vantare nei confronti di detta società un credito derivante dal mancato pagamento di alcune fatture, per la somma complessiva di € 6.832,34, quale compenso per l'attività di consulenza -finalizzata al marketing e alla comunicazione strategica- svolta nel periodo da febbraio 2024 a giugno 2024.
Dopo avere tentato inutilmente di ottenere tale somma in via stragiudiziale, la ricorrente ha promosso l'odierno giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, a) emettere ordinanza di pagamento ex art. 423, 1° comma, c.p.c. per la somma non contestata di euro 6.832,34 ovvero ordinanza provvisoria ex art. 423, 2° comma, c.p.c. per la somma accertata di euro 6.832,34 per i dedotti titoli, oltre interessi, calcolati a far data da ciascuna fattura emessa e non pagata, e rivalutazione come per legge dal dì della richiesta e sino all'effettivo pagamento, atteso il riconoscimento del debito da parte del legale rappresentante della società, Sig. , Parte_2 atteso il grave comportamento posto in essere dalla società e attesa la natura di credito retributivo ai sensi dell'art. 409 n. 3) c.p.c. e, dunque, mezzo di sostentamento di natura alimentare e privilegiata ex art. 2751 bis c.c.; In via principale, b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, che il rapporto di lavoro intercorso tra la Sig.ra e la costituisce, ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 409 n.3) c.p.c., un rapporto di collaborazione con prestazioni coordinate, continuative e personali da parte della Sig.ra in favore della predetta società; c) accertare e dichiarare, Parte_1 per tutti i motivi innanzi esposti, che la Sig.ra ha svolto l'attività di consulenza coordinata, Parte_1 continuativa e personale in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2024; d) accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, che la Sig.ra è creditrice della somma di euro 6.832,34, in forza Pt_1 delle fatture di consulenza nn. 6 del 04.05.2024, 8 del 31.05.2024, 10 del 30.06.2024 rispettivamente relative alla consulenza del mese di marzo-aprile 2024, del mese di maggio 2024, del mese di giugno 2024 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 6.832,34 per i dedotti titoli, oltre interessi, calcolati a far data da ciascuna fattura emessa e non pagata, e rivalutazione come per legge dal dì della richiesta e sino all'effettivo pagamento;
e) emettere ogni altro e più opportuno provvedimento;
f) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, iva e cap”
In occasione della prima udienza del 5.5.2025, nessuno è comparso per la società
[...]
né la stessa si è costituita in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata Controparte_1
la contumacia.
Alla successiva udienza del 18.6.2025 è stato assunto l'interrogatorio formale di Pt_2
legale rappresentante della convenuta, dopodiché, ritenuta la causa matura per la
[...]
decisione, è stato fissato il termine del 5.9.2025 per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione.
La causa viene definita all'esito del deposito delle note scritte attoree.
2. ha allegato di aver intrattenuto con Parte_1 Controparte_1
un rapporto di collaborazione continuativa e personale, mai formalizzato con sottoscrizione delle parti, avente ad oggetto attività di consulenza finalizzata al marketing e alla comunicazione strategica, dal mese di febbraio 2024 al mese di giugno 2024, allorché il rapporto si è interrotto, a seguito della richiesta di pagamento dei compensi maturati dalla consulente sino a tale mese (giugno 2024).
In ordine alla natura del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, la ricorrente ha sostenuto che, nelle diverse comunicazioni e bozze di contratto scambiate tra le parti (v. docc. da 1 a 5 di parte ricorrente), la sua attività è stata espressamente qualificata come rapporto di “collaborazione e consulenza continuativa”, ai sensi dell'art. 409, comma I, n. 3 c.p.c., da considerarsi di tipo
2 parasubordinato, in considerazione della mancanza di un vincolo di orario, dell'autonomia della stessa nell'organizzazione del lavoro e di una retribuzione mensile fissa concordata (di cui meglio infra).
Rispetto all'attività da svolgere per la convenuta, la difesa attorea ha riportato che “La Sig.ra si occupava: di coordinare la comunicazione interna ed esterna della società, Pt_1
mediante la creazione di una organizzazione interna e l'organizzazione e la formazione del personale della società (ad esempio veniva proposta alla società una sessione di coaching); di incontrare i fornitori;
di organizzare riunioni ed eventi giornalieri;
di analizzare le problematiche organizzative della stessa società e di individuare le modalità di risoluzione delle dette problematiche con la selezione e l'inserimento di nuove figure (ad esempio operation manager, analista pilota, responsabile acquisti); di individuare strategie di comunicazione, di promozione dei prodotti, di marketing aziendale;
di creare siti internet per la prenotazione di posti a sedere nel ristorante e/o altri servizi;
di scrivere i testi per post sui social e/o per i cataloghi” (cfr. pag. 4 ricorso).
Nel ricorso la lavoratrice ha elencato, mese per mese, da febbraio 2024 a giugno 2024 le attività asseritamente svolte in concreto per la società (v. punto n. 17 ricorso), per corroborare le quali ha allegato numerose comunicazioni intercorse con il legale rappresentante (v. docc. da 15 a 20 ricorrente), evidenziando tra l'altro che, in una e-mail del 7.2.2024 il l'avesse Pt_2
indicata come “nostra nuova figura Senior per la parte organizzativa e di sviluppo commerciale” (cfr. doc.16 lett. f ricorrente) e, in una comunicazione del 21.5.2024, avesse espresso assenso per l'attività svolta dalla stessa (v. doc.19 lett. q ricorrente).
In ordine al compenso pattuito, la a spiegato che: Pt_1
- la prima bozza di contratto (“CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
CONTINUATIVA”, cfr. doc. 2 ricorrente), oggetto di scambio a mezzo e-mail tra le parti in data
20.3.2024 e in data 25.3.2024 (v. docc. 1 e 2 ricorrente), era stata modificata, in data 29.3.2024, quando le parti avevano concordato all'art.
7.a. (“corrispettivo, modalità e termini di pagamento”) un compenso per i mesi di febbraio e di marzo 2024 di € 1.500,00 mensili, per i mesi di aprile e di maggio 2024 di € 2.000,00 mensili, per il mese di giugno 2024 di € 2.500,00, oltre IVA, contributi e rimborso di eventuali spese di trasferta e/o trasporto, prevedendo all'art. 3 7.d. l'invio della notula l'ultimo giorno del mese di riferimento e il pagamento a vista entro 15 giorni dal ricevimento (v. doc. 3 ricorrente - bozza di contratto del 25.3.2024 allegata alla email del 29.3.2024);
- successivamente, le parti avevano nuovamente modificato consensualmente gli importi della retribuzione della consulente, dapprima convenendo verbalmente per il mese di aprile 2024 il compenso di € 1.500,00 oltre IVA e contributi e, in data 2.5.2024, modificando l'art.
7.a. del summenzionato contratto con determinazione anche per i mesi di maggio e di giugno 2024 di un compenso mensile di € 1.500,00, ferme le altre condizioni (IVA, contributi, rimborso di eventuali spese di trasferta e/o trasporto, invio della notula l'ultimo giorno del mese di riferimento e pagamento mensile a vista) (v. doc. 5 ricorrente - bozza di contratto allegata alla
e-mail del 2.5.2024);
- la società aveva pagato soltanto i compensi relativi al mese di febbraio 2024, esposti nella fattura n. 05/2024, dell'importo di € 1.728,09 (v. docc. 6 e 23 ricorrente), mentre le successive fatture erano rimaste insolute, nonostante le numerose richieste rivolte alla società, che peraltro non le aveva contestate;
- le fatture non pagate ammontavano alla somma complessiva di € 6.832,34 (v. fatture pro forma n. 04/24 per marzo 2024 sub doc. 7 e n. 05/24 per aprile 2024 di € 2.213,05 sub doc. 8,
a cui sono seguite la fattura elettronica n. 6/2024 del 4.5.2024 per marzo e aprile 2024 di €
3.392,48 sub doc. 10, n. 8/2024 del 31.5.2024 per maggio 2024 di € 1.771,70 sub doc. 11 ricorrente e n. 10/24 del 30.6.2024 per giugno 2024 di € 1.668,16 sub doc. nn. 13 e 14 ricorrente).
Infine, a dedotto che il rapporto con la convenuta si sarebbe interrotto a Parte_1
seguito della richiesta di pagamento che ella aveva avanzato in data 30.6.2024 (v. doc.14 ricorrente), a cui aveva fatto seguito uno scambio di messaggi WhatsApp con il , Pt_2
che avrebbe riconosciuto il proprio debito, comunicando al contempo di voler interrompere il rapporto sino al saldo delle fatture emesse dalla consulente (così si legge in un messaggio inviato dal : “(…) fermiamo il tutto e saldo prima le posizioni aperte, solo a saldo Pt_2
avvenuto proseguiremo il rapporto (…) quindi passa pure al legale la questione. Ma questo ovviamente interromperebbe completamente i rapporti”; cfr. doc. 21 ricorrente).
4 3. Le emergenze processuali depongono senz'altro nel senso della fondatezza del credito azionato.
Il sig. , reso edotto dal giudice della natura e della finalità dell'interrogatorio Pt_2
formale, si è dichiarato disponibile a rispondere alle circostanze capitolate dalla parte ricorrente e ha anzitutto confermato l'esistenza del rapporto avente ad oggetto l'attività di consulenza resa da ( “La sig.ra veniva sporadicamente all'interno dei nostri spazi, Parte_1 Pt_1
quando poteva perché aveva anche altre attività. Non aveva un contratto formalizzato perché era in corso la formalizzazione del contratto, tramite il mio ex avvocato, ma c'erano delle questioni da definire, quindi il contratto non è mai stato concluso”). Il riferimento alla mancata formalizzazione del contratto ovviamente non mette in discussione l'esistenza concreta del rapporto, dal momento che lo stesso committente l'ha confermata e che il contratto non richiedeva la forma scritta ad substantiam o ad probationem. Il sig. ha anche Pt_2
spiegato che le parti avevano pattuito l'ammontare della prestazione per i mesi di aprile, maggio e giugno in € 1.500,00. Egli ha infatti confermato la circostanza, specificando che “il motivo fu che non erano stati raggiunti gli obiettivi previsti nella bozza del contratto (…)”, ciò presupponendo che nella bozza fosse stata pattuita una misura maggiore e infatti ha specificato che la modifica era stata fatta “perché non c'erano stati i risultati e quindi non potevano essere confermati i 2.000,00 euro del contratto”.
Vi è quindi prova sia dell'esistenza del contratto, sia della pattuizione della misura mensile del compenso in € 1.500,00.
Del resto, la ricorrente ha documentato, per i compensi relativi al mese di febbraio, il pagamento della fattura n. 05/2024 dell'importo di euro 1.728,09 (doc.6), di cui ha prodotto la ricevuta del bonifico del 3/5/2024, effettuato da doc.23). Controparte_1
3.1. La ricorrente ha quindi fornito la prova dell'esistenza del dedotto rapporto di lavoro e dei compensi pattuiti.
Sul punto, occorre considerare che il creditore che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della
5 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo od impeditivo dell'altrui pretesa (sent. Cass. SU n. 13533/2001).
Ove il debitore convenuto intenda a sua volta contestare l'inadempimento della controparte, è tenuto a sollevare l'eccezione di inadempimento, in tal caso risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. 826/2015).
Ciò ovviamente presuppone che il debitore convenuto si sia ritualmente costituito in giudizio e abbia allegato l'inadempimento del creditore agente e sollevato l'eccezione ex art. 1460 c.c.
(Cass. 3587/2021).
Poiché, nel caso di specie, la società convenuta non si è costituita in giudizio per contestare che le numerose attività dedotte dalla ricorrente siano state effettivamente eseguite o quantomeno per rilevare che le stesse siano state eseguite solo in parte o che non abbiano raggiunto gli obiettivi concordati, la sig.ra on è tenuta a provare nulla di più dell'esistenza del Pt_1
contratto e del compenso pattuito, potendo limitarsi ad allegare di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Vero è che il sig. , in sede di interrogatorio formale, ha fatto riferimento ad Pt_2
inadempimenti (a dire il vero parziali) della lavoratrice, ma ciò non può rilevare ai fini del giudizio, considerato che l'interrogatorio formale è volto a provocare la confessione (giudiziale; art. 228 c.p.c.), ossia la dichiarazione di una parte “della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte” (artt. 2730 e 2733 c.c.). Ulteriori dichiarazioni, eventualmente favorevoli al dichiarante, potrebbero essere liberamente valutate dal giudice, ma ovviamente non potrebbero in nessun caso sopperire agli oneri di allegazione e prova che il convenuto avrebbe potuto soddisfare solo con la propria costituzione in giudizio.
3.2. Non può invece ravvisarsi, né nelle conversazioni agli atti, né nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, una promessa di pagamento e tantomeno una ricognizione di debito, essendo evidente che il sig. , rendendo l'interrogatorio formale, ha sì Pt_2
ammesso l'esistenza del rapporto lavorativo e dell'accordo sull'entità dei compensi, ma ha sostanzialmente più volte accennato al fatto che le prestazioni rese dalla ricorrente non
6 sarebbero state integralmente o correttamente eseguite ed infatti, nella comunicazione whatsapp del 01.07.2024, laddove dice “…fermiamo il tutto e saldo prima le posizioni aperte, solo a saldo avvenuto proseguiremo il rapporto….”, non ha evidentemente inteso riconoscere il proprio debito, se è vero che poi ha aggiunto “quindi passa pure al legale la questione. Ma questo ovviamente interromperebbe completamente i rapporti”.
3.3. Ne consegue che il credito azionato può ritenersi provato, ma solo per la parte relativa ai compensi pattuiti (di cui, come detto, vi è prova), non invece con riferimento ad ulteriori spese che risultano esposte nelle fatture, rispetto alle quali la ricorrente nulla specificatamente allega
(nè sul piano assertivo, né in via documentale).
Del resto nell'ultima versione della bozza di contratto (sub doc. n. 5 del ricorso), si legge che
“Il Cliente riconosce al Professionista il rimborso per le spese relative al trasporto per il raggiungimento della sede lavorativa pari ad euro 0,50/km e/o biglietti di pubblici trasporti effettuato sino al mese di agosto 2024 – escluso;
Il Cliente riconosce al Professionista altresì il rimborso per le eventuali spese di trasferta. Le spese di trasferta dovranno essere approvate dal Cliente, e il Professionista dovrà presentare i giustificativi di spesa relativi agli esborsi derivanti dalla trasferta effettuata al termine della stessa. Il rimborso di trasferta, una volta confermato e approvato dal Cliente, verrà incluso nella notula del professionista afferente al mese successivo allo svolgimento della trasferta”.
La circostanza stessa che in ogni fattura le spese siano esposte con ammontare diverso dimostra che esse non fossero state pattuite in misura fissa e ciò a maggior ragione implica che la lavoratrice avesse l'onere di provarle.
Va quindi riconosciuto per i quattro mesi non pagati l'importo mensile di € 1.500,00, oltre iva, come esposto nelle prodotte fatture e quindi in totale l'importo di € 6.240,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tengono conto del valoro della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa od assorbita, nella contumacia della convenuta,
7 condanna corrispondere a , a titolo di spettanze Controparte_1 Parte_1
retributive per l'attività prestata in favore della convenuta nei mesi da marzo a giugno 2024
l'importo di € 6.240,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle fatture al saldo;
condanna rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida Controparte_1
in € 2.800,00 per compensi professionali, € 118,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 21 settembre 2025.
Il Giudice DE RO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa DE RO, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 57/2025, avente per oggetto “rapporto di consulenza”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. FILIPPO Parte_1 C.F._1
FERRARA, parte ricorrente;
CONTRO
c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
parte convenuta, contumace.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 23.1.2025, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, Controparte_1
assumendo di vantare nei confronti di detta società un credito derivante dal mancato pagamento di alcune fatture, per la somma complessiva di € 6.832,34, quale compenso per l'attività di consulenza -finalizzata al marketing e alla comunicazione strategica- svolta nel periodo da febbraio 2024 a giugno 2024.
Dopo avere tentato inutilmente di ottenere tale somma in via stragiudiziale, la ricorrente ha promosso l'odierno giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare, a) emettere ordinanza di pagamento ex art. 423, 1° comma, c.p.c. per la somma non contestata di euro 6.832,34 ovvero ordinanza provvisoria ex art. 423, 2° comma, c.p.c. per la somma accertata di euro 6.832,34 per i dedotti titoli, oltre interessi, calcolati a far data da ciascuna fattura emessa e non pagata, e rivalutazione come per legge dal dì della richiesta e sino all'effettivo pagamento, atteso il riconoscimento del debito da parte del legale rappresentante della società, Sig. , Parte_2 atteso il grave comportamento posto in essere dalla società e attesa la natura di credito retributivo ai sensi dell'art. 409 n. 3) c.p.c. e, dunque, mezzo di sostentamento di natura alimentare e privilegiata ex art. 2751 bis c.c.; In via principale, b) accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, che il rapporto di lavoro intercorso tra la Sig.ra e la costituisce, ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 409 n.3) c.p.c., un rapporto di collaborazione con prestazioni coordinate, continuative e personali da parte della Sig.ra in favore della predetta società; c) accertare e dichiarare, Parte_1 per tutti i motivi innanzi esposti, che la Sig.ra ha svolto l'attività di consulenza coordinata, Parte_1 continuativa e personale in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2024; d) accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, che la Sig.ra è creditrice della somma di euro 6.832,34, in forza Pt_1 delle fatture di consulenza nn. 6 del 04.05.2024, 8 del 31.05.2024, 10 del 30.06.2024 rispettivamente relative alla consulenza del mese di marzo-aprile 2024, del mese di maggio 2024, del mese di giugno 2024 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 6.832,34 per i dedotti titoli, oltre interessi, calcolati a far data da ciascuna fattura emessa e non pagata, e rivalutazione come per legge dal dì della richiesta e sino all'effettivo pagamento;
e) emettere ogni altro e più opportuno provvedimento;
f) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali, iva e cap”
In occasione della prima udienza del 5.5.2025, nessuno è comparso per la società
[...]
né la stessa si è costituita in giudizio, ragione per cui ne è stata dichiarata Controparte_1
la contumacia.
Alla successiva udienza del 18.6.2025 è stato assunto l'interrogatorio formale di Pt_2
legale rappresentante della convenuta, dopodiché, ritenuta la causa matura per la
[...]
decisione, è stato fissato il termine del 5.9.2025 per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione.
La causa viene definita all'esito del deposito delle note scritte attoree.
2. ha allegato di aver intrattenuto con Parte_1 Controparte_1
un rapporto di collaborazione continuativa e personale, mai formalizzato con sottoscrizione delle parti, avente ad oggetto attività di consulenza finalizzata al marketing e alla comunicazione strategica, dal mese di febbraio 2024 al mese di giugno 2024, allorché il rapporto si è interrotto, a seguito della richiesta di pagamento dei compensi maturati dalla consulente sino a tale mese (giugno 2024).
In ordine alla natura del rapporto lavorativo intercorso tra le parti, la ricorrente ha sostenuto che, nelle diverse comunicazioni e bozze di contratto scambiate tra le parti (v. docc. da 1 a 5 di parte ricorrente), la sua attività è stata espressamente qualificata come rapporto di “collaborazione e consulenza continuativa”, ai sensi dell'art. 409, comma I, n. 3 c.p.c., da considerarsi di tipo
2 parasubordinato, in considerazione della mancanza di un vincolo di orario, dell'autonomia della stessa nell'organizzazione del lavoro e di una retribuzione mensile fissa concordata (di cui meglio infra).
Rispetto all'attività da svolgere per la convenuta, la difesa attorea ha riportato che “La Sig.ra si occupava: di coordinare la comunicazione interna ed esterna della società, Pt_1
mediante la creazione di una organizzazione interna e l'organizzazione e la formazione del personale della società (ad esempio veniva proposta alla società una sessione di coaching); di incontrare i fornitori;
di organizzare riunioni ed eventi giornalieri;
di analizzare le problematiche organizzative della stessa società e di individuare le modalità di risoluzione delle dette problematiche con la selezione e l'inserimento di nuove figure (ad esempio operation manager, analista pilota, responsabile acquisti); di individuare strategie di comunicazione, di promozione dei prodotti, di marketing aziendale;
di creare siti internet per la prenotazione di posti a sedere nel ristorante e/o altri servizi;
di scrivere i testi per post sui social e/o per i cataloghi” (cfr. pag. 4 ricorso).
Nel ricorso la lavoratrice ha elencato, mese per mese, da febbraio 2024 a giugno 2024 le attività asseritamente svolte in concreto per la società (v. punto n. 17 ricorso), per corroborare le quali ha allegato numerose comunicazioni intercorse con il legale rappresentante (v. docc. da 15 a 20 ricorrente), evidenziando tra l'altro che, in una e-mail del 7.2.2024 il l'avesse Pt_2
indicata come “nostra nuova figura Senior per la parte organizzativa e di sviluppo commerciale” (cfr. doc.16 lett. f ricorrente) e, in una comunicazione del 21.5.2024, avesse espresso assenso per l'attività svolta dalla stessa (v. doc.19 lett. q ricorrente).
In ordine al compenso pattuito, la a spiegato che: Pt_1
- la prima bozza di contratto (“CONTRATTO DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
CONTINUATIVA”, cfr. doc. 2 ricorrente), oggetto di scambio a mezzo e-mail tra le parti in data
20.3.2024 e in data 25.3.2024 (v. docc. 1 e 2 ricorrente), era stata modificata, in data 29.3.2024, quando le parti avevano concordato all'art.
7.a. (“corrispettivo, modalità e termini di pagamento”) un compenso per i mesi di febbraio e di marzo 2024 di € 1.500,00 mensili, per i mesi di aprile e di maggio 2024 di € 2.000,00 mensili, per il mese di giugno 2024 di € 2.500,00, oltre IVA, contributi e rimborso di eventuali spese di trasferta e/o trasporto, prevedendo all'art. 3 7.d. l'invio della notula l'ultimo giorno del mese di riferimento e il pagamento a vista entro 15 giorni dal ricevimento (v. doc. 3 ricorrente - bozza di contratto del 25.3.2024 allegata alla email del 29.3.2024);
- successivamente, le parti avevano nuovamente modificato consensualmente gli importi della retribuzione della consulente, dapprima convenendo verbalmente per il mese di aprile 2024 il compenso di € 1.500,00 oltre IVA e contributi e, in data 2.5.2024, modificando l'art.
7.a. del summenzionato contratto con determinazione anche per i mesi di maggio e di giugno 2024 di un compenso mensile di € 1.500,00, ferme le altre condizioni (IVA, contributi, rimborso di eventuali spese di trasferta e/o trasporto, invio della notula l'ultimo giorno del mese di riferimento e pagamento mensile a vista) (v. doc. 5 ricorrente - bozza di contratto allegata alla
e-mail del 2.5.2024);
- la società aveva pagato soltanto i compensi relativi al mese di febbraio 2024, esposti nella fattura n. 05/2024, dell'importo di € 1.728,09 (v. docc. 6 e 23 ricorrente), mentre le successive fatture erano rimaste insolute, nonostante le numerose richieste rivolte alla società, che peraltro non le aveva contestate;
- le fatture non pagate ammontavano alla somma complessiva di € 6.832,34 (v. fatture pro forma n. 04/24 per marzo 2024 sub doc. 7 e n. 05/24 per aprile 2024 di € 2.213,05 sub doc. 8,
a cui sono seguite la fattura elettronica n. 6/2024 del 4.5.2024 per marzo e aprile 2024 di €
3.392,48 sub doc. 10, n. 8/2024 del 31.5.2024 per maggio 2024 di € 1.771,70 sub doc. 11 ricorrente e n. 10/24 del 30.6.2024 per giugno 2024 di € 1.668,16 sub doc. nn. 13 e 14 ricorrente).
Infine, a dedotto che il rapporto con la convenuta si sarebbe interrotto a Parte_1
seguito della richiesta di pagamento che ella aveva avanzato in data 30.6.2024 (v. doc.14 ricorrente), a cui aveva fatto seguito uno scambio di messaggi WhatsApp con il , Pt_2
che avrebbe riconosciuto il proprio debito, comunicando al contempo di voler interrompere il rapporto sino al saldo delle fatture emesse dalla consulente (così si legge in un messaggio inviato dal : “(…) fermiamo il tutto e saldo prima le posizioni aperte, solo a saldo Pt_2
avvenuto proseguiremo il rapporto (…) quindi passa pure al legale la questione. Ma questo ovviamente interromperebbe completamente i rapporti”; cfr. doc. 21 ricorrente).
4 3. Le emergenze processuali depongono senz'altro nel senso della fondatezza del credito azionato.
Il sig. , reso edotto dal giudice della natura e della finalità dell'interrogatorio Pt_2
formale, si è dichiarato disponibile a rispondere alle circostanze capitolate dalla parte ricorrente e ha anzitutto confermato l'esistenza del rapporto avente ad oggetto l'attività di consulenza resa da ( “La sig.ra veniva sporadicamente all'interno dei nostri spazi, Parte_1 Pt_1
quando poteva perché aveva anche altre attività. Non aveva un contratto formalizzato perché era in corso la formalizzazione del contratto, tramite il mio ex avvocato, ma c'erano delle questioni da definire, quindi il contratto non è mai stato concluso”). Il riferimento alla mancata formalizzazione del contratto ovviamente non mette in discussione l'esistenza concreta del rapporto, dal momento che lo stesso committente l'ha confermata e che il contratto non richiedeva la forma scritta ad substantiam o ad probationem. Il sig. ha anche Pt_2
spiegato che le parti avevano pattuito l'ammontare della prestazione per i mesi di aprile, maggio e giugno in € 1.500,00. Egli ha infatti confermato la circostanza, specificando che “il motivo fu che non erano stati raggiunti gli obiettivi previsti nella bozza del contratto (…)”, ciò presupponendo che nella bozza fosse stata pattuita una misura maggiore e infatti ha specificato che la modifica era stata fatta “perché non c'erano stati i risultati e quindi non potevano essere confermati i 2.000,00 euro del contratto”.
Vi è quindi prova sia dell'esistenza del contratto, sia della pattuizione della misura mensile del compenso in € 1.500,00.
Del resto, la ricorrente ha documentato, per i compensi relativi al mese di febbraio, il pagamento della fattura n. 05/2024 dell'importo di euro 1.728,09 (doc.6), di cui ha prodotto la ricevuta del bonifico del 3/5/2024, effettuato da doc.23). Controparte_1
3.1. La ricorrente ha quindi fornito la prova dell'esistenza del dedotto rapporto di lavoro e dei compensi pattuiti.
Sul punto, occorre considerare che il creditore che agisca per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della
5 circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo od impeditivo dell'altrui pretesa (sent. Cass. SU n. 13533/2001).
Ove il debitore convenuto intenda a sua volta contestare l'inadempimento della controparte, è tenuto a sollevare l'eccezione di inadempimento, in tal caso risultando invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. 826/2015).
Ciò ovviamente presuppone che il debitore convenuto si sia ritualmente costituito in giudizio e abbia allegato l'inadempimento del creditore agente e sollevato l'eccezione ex art. 1460 c.c.
(Cass. 3587/2021).
Poiché, nel caso di specie, la società convenuta non si è costituita in giudizio per contestare che le numerose attività dedotte dalla ricorrente siano state effettivamente eseguite o quantomeno per rilevare che le stesse siano state eseguite solo in parte o che non abbiano raggiunto gli obiettivi concordati, la sig.ra on è tenuta a provare nulla di più dell'esistenza del Pt_1
contratto e del compenso pattuito, potendo limitarsi ad allegare di avere correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Vero è che il sig. , in sede di interrogatorio formale, ha fatto riferimento ad Pt_2
inadempimenti (a dire il vero parziali) della lavoratrice, ma ciò non può rilevare ai fini del giudizio, considerato che l'interrogatorio formale è volto a provocare la confessione (giudiziale; art. 228 c.p.c.), ossia la dichiarazione di una parte “della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte” (artt. 2730 e 2733 c.c.). Ulteriori dichiarazioni, eventualmente favorevoli al dichiarante, potrebbero essere liberamente valutate dal giudice, ma ovviamente non potrebbero in nessun caso sopperire agli oneri di allegazione e prova che il convenuto avrebbe potuto soddisfare solo con la propria costituzione in giudizio.
3.2. Non può invece ravvisarsi, né nelle conversazioni agli atti, né nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, una promessa di pagamento e tantomeno una ricognizione di debito, essendo evidente che il sig. , rendendo l'interrogatorio formale, ha sì Pt_2
ammesso l'esistenza del rapporto lavorativo e dell'accordo sull'entità dei compensi, ma ha sostanzialmente più volte accennato al fatto che le prestazioni rese dalla ricorrente non
6 sarebbero state integralmente o correttamente eseguite ed infatti, nella comunicazione whatsapp del 01.07.2024, laddove dice “…fermiamo il tutto e saldo prima le posizioni aperte, solo a saldo avvenuto proseguiremo il rapporto….”, non ha evidentemente inteso riconoscere il proprio debito, se è vero che poi ha aggiunto “quindi passa pure al legale la questione. Ma questo ovviamente interromperebbe completamente i rapporti”.
3.3. Ne consegue che il credito azionato può ritenersi provato, ma solo per la parte relativa ai compensi pattuiti (di cui, come detto, vi è prova), non invece con riferimento ad ulteriori spese che risultano esposte nelle fatture, rispetto alle quali la ricorrente nulla specificatamente allega
(nè sul piano assertivo, né in via documentale).
Del resto nell'ultima versione della bozza di contratto (sub doc. n. 5 del ricorso), si legge che
“Il Cliente riconosce al Professionista il rimborso per le spese relative al trasporto per il raggiungimento della sede lavorativa pari ad euro 0,50/km e/o biglietti di pubblici trasporti effettuato sino al mese di agosto 2024 – escluso;
Il Cliente riconosce al Professionista altresì il rimborso per le eventuali spese di trasferta. Le spese di trasferta dovranno essere approvate dal Cliente, e il Professionista dovrà presentare i giustificativi di spesa relativi agli esborsi derivanti dalla trasferta effettuata al termine della stessa. Il rimborso di trasferta, una volta confermato e approvato dal Cliente, verrà incluso nella notula del professionista afferente al mese successivo allo svolgimento della trasferta”.
La circostanza stessa che in ogni fattura le spese siano esposte con ammontare diverso dimostra che esse non fossero state pattuite in misura fissa e ciò a maggior ragione implica che la lavoratrice avesse l'onere di provarle.
Va quindi riconosciuto per i quattro mesi non pagati l'importo mensile di € 1.500,00, oltre iva, come esposto nelle prodotte fatture e quindi in totale l'importo di € 6.240,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tengono conto del valoro della domanda accolta e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa od assorbita, nella contumacia della convenuta,
7 condanna corrispondere a , a titolo di spettanze Controparte_1 Parte_1
retributive per l'attività prestata in favore della convenuta nei mesi da marzo a giugno 2024
l'importo di € 6.240,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza delle fatture al saldo;
condanna rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida Controparte_1
in € 2.800,00 per compensi professionali, € 118,50 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 21 settembre 2025.
Il Giudice DE RO
8