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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/06/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli - presidente
- dott.ssa Chiara Sandini - giudice
- dott. Beniamino Margiotta - giudice estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento RG 767/2023 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da:
(C.F. ), cittadina italiana, nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BL) il 29.1.1987, residente ad Alleghe (BL), fraz. Cordella 2, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Maurizio Paniz ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Belluno, come da procura in atti
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
13.12.1978 e residente ad Agordo (BL), loc. Veran 5B, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Anna Barito, ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Cencenighe
Agordino, come da procura in atti.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da nota congiunta depositata in vista dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. in data 27 marzo 2025; il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento in data 14 aprile 2025.
pagina 1 di 4 - FATTO E DIRITTO-
Con ricorso depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 6 settembre 2023,
[...] proponeva ricorso nei confronti di per la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata Persona_1
a Feltre il 16/09/2016 dalla relazione more uxorio tra le parti;
Con decreto del 25 settembre 2023, il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti al 14 dicembre 2023;
Si costituiva con memoria depositata in data 13 novembre 2023 . Parte_2
In seguito ad alcuni rinvii del procedimento, dettati dall'esigenza di completare il percorso di mediazione intrapreso, all'udienza del 27 marzo 2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo e depositavano un foglio di conclusioni congiunte;
Infine, il Giudice relatore invitava a chiarire le previsioni economiche pattuite tra le parti, le quali in data 28 maggio 2025 depositavano apposita nota congiunta nella quale si dava atto che le parti avrebbero provveduto al mantenimento diretto della minore nei periodi di rispettivo collocamento.
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 14 aprile 2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale della figlia minore;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, dispone che i rapporti tra le parti e la figlia nata a [...] il [...], siano regolati in conformità alle seguenti Persona_1 condizioni, come concordate tra le parti:
1. sia disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, sig.ri Per_1 [...]
e , i quali assumeranno di comune accordo tutte le Parte_1 Parte_2 decisioni relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute della figlia, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, delle sue capacità e delle sue aspirazioni;
2. frequenterà ciascun genitore a settimane alterne, presso la casa dell'una e dell'altro, Per_1 con l'ulteriore possibilità di frequentazione infrasettimanale con l'altro genitore, in base ad esigenze specifiche, sulla base di accordi che verranno assunti di volta in volta tra di loro;
pagina 2 di 4 3. ciascun genitore trascorrerà, inoltre, con la figlia, due settimane, durante le vacanze estive, impegnandosi a concertare l'organizzazione entro il mese di febbraio di ciascun anno;
i genitori pianificheranno, altresì, all'inizio di ogni anno scolastico (primi di settembre), la calendarizzazione delle festività' natalizie, pasquali, di carnevale e le altre festività, mantenendo ed osservando il principio dell'alternanza; trascorrerà il Natale 2025 con la madre e la Per_1
Pasqua 2026 con il padre e così, a seguire, con alternanza annuale, mantenendo l'affidamento al
50%;
4. quanto al mantenimento della minore, i genitori concordano di mantenere la regolamentazione attualmente in essere, che prevede il mantenimento diretto (ciascun genitore provvede direttamente alle spese necessarie per la figlia quando quest'ultima si trova con lui) suddividendo al 50% le spese che riguardano spese scolastiche, sportive, ricreative e Per_1 mediche;
5. in conformità agli accordi assunti in sede di mediazione, i genitori stabiliscono inoltre che:
A) durante la settimana sarà il genitore affidatario ad autorizzare l'uscita per andare dai compagni di classe e, quando sarà affidata alla mamma, quest'ultima potrà sperimentare Per_1 il rientro autonomo della minore dall'uscita di scuola fino casa;
B) per quanto riguarda le attività extrascolastiche, dal mese di settembre 2025, potrà Per_1 frequentare due attività (non nello stesso giorno); i genitori si impegnano a cercare di assecondare i desideri della figlia, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno;
C) lo scambio tra genitori di non avverrà a scuola, ma nelle rispettive abitazioni di Per_1 residenza, salvo esigenze sportive;
D) le videochiamate saranno effettuate la sera;
E) i genitori, saltuariamente, si impegnano a prestarsi reciproco aiuto, per lo svolgimento delle attività sportive della figlia, dandosene avviso almeno due giorni prima;
F) I genitori potranno, a seconda delle esigenze lavorative, farsi coadiuvare, nella gestione della figlia, dai propri familiari, in caso di necessità;
G) nel corso del calendario annuale, qualora uno dei due genitori abbia l'esigenza di “al massimo una settimana di tempo proprio” da inserire nella calendarizzazione delle settimane alterne, sarà sufficiente avvisare e concordare con l'altro genitore il periodo prescelto, preavvisando e concordando il periodo almeno 45 giorni prima;
questa settimana facoltativa non verrà recuperata;
pagina 3 di 4 H) le settimane di vacanze con sono due: la madre, per esigenze lavorative, potrà Per_1 prevedere di trascorrerle con nei mesi di aprile o di maggio o di giugno;
Per_1
I) in caso di malattia di i genitori concordano di richiedere l'intervento del medico Per_1 pediatra al terzo giorno di malattia;
6. le spese legali saranno interamente compensate
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 5 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Umberto Giacomelli
L'Estensore dott. Beniamino Margiotta
IL CANCELLIERE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:
- dott. Umberto Giacomelli - presidente
- dott.ssa Chiara Sandini - giudice
- dott. Beniamino Margiotta - giudice estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento RG 767/2023 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da:
(C.F. ), cittadina italiana, nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BL) il 29.1.1987, residente ad Alleghe (BL), fraz. Cordella 2, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Maurizio Paniz ed elettivamente domiciliata presso il difensore in Belluno, come da procura in atti
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
13.12.1978 e residente ad Agordo (BL), loc. Veran 5B, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Anna Barito, ed elettivamente domiciliato presso il difensore in Cencenighe
Agordino, come da procura in atti.
Conclusioni delle parti: entrambe le parti hanno concluso come da nota congiunta depositata in vista dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. in data 27 marzo 2025; il Pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento in data 14 aprile 2025.
pagina 1 di 4 - FATTO E DIRITTO-
Con ricorso depositato nella cancelleria dell'intestato Tribunale in data 6 settembre 2023,
[...] proponeva ricorso nei confronti di per la Parte_1 Parte_2 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia nata Persona_1
a Feltre il 16/09/2016 dalla relazione more uxorio tra le parti;
Con decreto del 25 settembre 2023, il Giudice designato fissava l'udienza di comparizione delle parti al 14 dicembre 2023;
Si costituiva con memoria depositata in data 13 novembre 2023 . Parte_2
In seguito ad alcuni rinvii del procedimento, dettati dall'esigenza di completare il percorso di mediazione intrapreso, all'udienza del 27 marzo 2025 le parti davano atto di avere raggiunto un accordo e depositavano un foglio di conclusioni congiunte;
Infine, il Giudice relatore invitava a chiarire le previsioni economiche pattuite tra le parti, le quali in data 28 maggio 2025 depositavano apposita nota congiunta nella quale si dava atto che le parti avrebbero provveduto al mantenimento diretto della minore nei periodi di rispettivo collocamento.
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 14 aprile 2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale della figlia minore;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, dispone che i rapporti tra le parti e la figlia nata a [...] il [...], siano regolati in conformità alle seguenti Persona_1 condizioni, come concordate tra le parti:
1. sia disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, sig.ri Per_1 [...]
e , i quali assumeranno di comune accordo tutte le Parte_1 Parte_2 decisioni relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute della figlia, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, delle sue capacità e delle sue aspirazioni;
2. frequenterà ciascun genitore a settimane alterne, presso la casa dell'una e dell'altro, Per_1 con l'ulteriore possibilità di frequentazione infrasettimanale con l'altro genitore, in base ad esigenze specifiche, sulla base di accordi che verranno assunti di volta in volta tra di loro;
pagina 2 di 4 3. ciascun genitore trascorrerà, inoltre, con la figlia, due settimane, durante le vacanze estive, impegnandosi a concertare l'organizzazione entro il mese di febbraio di ciascun anno;
i genitori pianificheranno, altresì, all'inizio di ogni anno scolastico (primi di settembre), la calendarizzazione delle festività' natalizie, pasquali, di carnevale e le altre festività, mantenendo ed osservando il principio dell'alternanza; trascorrerà il Natale 2025 con la madre e la Per_1
Pasqua 2026 con il padre e così, a seguire, con alternanza annuale, mantenendo l'affidamento al
50%;
4. quanto al mantenimento della minore, i genitori concordano di mantenere la regolamentazione attualmente in essere, che prevede il mantenimento diretto (ciascun genitore provvede direttamente alle spese necessarie per la figlia quando quest'ultima si trova con lui) suddividendo al 50% le spese che riguardano spese scolastiche, sportive, ricreative e Per_1 mediche;
5. in conformità agli accordi assunti in sede di mediazione, i genitori stabiliscono inoltre che:
A) durante la settimana sarà il genitore affidatario ad autorizzare l'uscita per andare dai compagni di classe e, quando sarà affidata alla mamma, quest'ultima potrà sperimentare Per_1 il rientro autonomo della minore dall'uscita di scuola fino casa;
B) per quanto riguarda le attività extrascolastiche, dal mese di settembre 2025, potrà Per_1 frequentare due attività (non nello stesso giorno); i genitori si impegnano a cercare di assecondare i desideri della figlia, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno;
C) lo scambio tra genitori di non avverrà a scuola, ma nelle rispettive abitazioni di Per_1 residenza, salvo esigenze sportive;
D) le videochiamate saranno effettuate la sera;
E) i genitori, saltuariamente, si impegnano a prestarsi reciproco aiuto, per lo svolgimento delle attività sportive della figlia, dandosene avviso almeno due giorni prima;
F) I genitori potranno, a seconda delle esigenze lavorative, farsi coadiuvare, nella gestione della figlia, dai propri familiari, in caso di necessità;
G) nel corso del calendario annuale, qualora uno dei due genitori abbia l'esigenza di “al massimo una settimana di tempo proprio” da inserire nella calendarizzazione delle settimane alterne, sarà sufficiente avvisare e concordare con l'altro genitore il periodo prescelto, preavvisando e concordando il periodo almeno 45 giorni prima;
questa settimana facoltativa non verrà recuperata;
pagina 3 di 4 H) le settimane di vacanze con sono due: la madre, per esigenze lavorative, potrà Per_1 prevedere di trascorrerle con nei mesi di aprile o di maggio o di giugno;
Per_1
I) in caso di malattia di i genitori concordano di richiedere l'intervento del medico Per_1 pediatra al terzo giorno di malattia;
6. le spese legali saranno interamente compensate
Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 5 giugno 2025.
Il Presidente
dott. Umberto Giacomelli
L'Estensore dott. Beniamino Margiotta
IL CANCELLIERE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI
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