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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 681/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.681 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso per mandato rilasciato Parte_1 CodiceFiscale_1
su foglio a parte dall'Avv. Claudio Miggiano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Melissano (Le), alla Via Isonzo n. 27;
[...]
[...]
(c.f. , elettivamente domiciliata in Montesardo di Parte_2 CodiceFiscale_2
Alessano (LE), alla via F. Crispi, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Torsello che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al la comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA -
All'udienza collegiale del 03/07.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Negli atti di causa risultano così riassunti gli atti di causa: “Con atto di citazione del 06.03.19,
affermava: Parte_2
- che , padre dell'ex marito aveva riscattato dalla “Cooperativa Parte_1 Persona_1
Edilizia Habitat a. r.l. in Liquidazione” un appartamento sito in Melissano (Le) alla Via Carlo Rosselli
18-20 per la somma di € 23.850,00;
- che il prezzo della vendita era stato, limitatamente alla minor somma di riscatto, interamente pagato dall'attrice mediante l'accensione di un mutuo presso la Banca Sella, che le aveva fornito la copertura economica per una serie di assegni che poi aveva di volta in volta intestato alla cooperativa venditrice;
- che il aveva promesso alla che successivamente alla vendita avrebbe donato Pt_1 Parte_2
l'immobile per metà al figlio e per metà a lei;
R_
- che invece questi aveva poi formalmente donato detto immobile al solo figlio R_
- che comunque quest'ultimo aveva provveduto, nel corso del tempo e in occasione di ogni pagamento delle rate di mutuo, a corrispondere alla moglie la metà delle rate stesse, per cui alla fine dell'operazione bancaria, ella aveva recuperato la metà delle somme originariamente prese in prestito;
- che successivamente si era separata da e, pertanto, chiedeva al Tribunale di Persona_1
“accertare e dichiarare che il sig. è debitore, nei confronti di , Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di euro 16.240,00, ex art. 1813, c.c.” e per l'effetto “condannarlo al
pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 16.240,00 oltre Parte_2
svalutazione monetaria e interessi legali dal di della domanda a quello dell'effettivo soddisfo”
Con comparsa del 22.05.19, si costituiva in giudizio affermando: Parte_1
- che l'immobile, già precedentemente pagato per la maggior parte del prezzo dal stesso, si Pt_1
era concordato tra lui, il figlio e la , di riscattarlo ed acquistarlo per farne la casa R_ Parte_2
coniugale di questi ultimi che si sarebbero sposati di lì a poco e, sempre di comune accordo, di intestarlo con donazione al figlio perché risultasse, ai fini fiscali, come loro prima casa;
- che il prezzo di euro 23.850,00 (somma residua di riscatto) avrebbe dovuto essere pagato non dal padre ma da entrambe i nubendi: con mutuo dell'intera somma acceso e versato alla venditrice dalla
, che poi ne avrebbe recuperato la metà da rimborsi mensili in suo favore da parte del marito;
Parte_2
- che non vi è mai stato tra l'attrice ed il alcun accordo o promessa che l'immobile, Parte_1
dopo l'acquisto da parte del suocero, sarebbe stato donato o intestato anche alla Parte_2
oltre che al figlio R_
- che la aveva presenziato al momento della donazione notarile e non aveva mai eccepito Parte_2
alcunché riguardo all'intestazione dell'immobile;
- che non vi è mai stata da parte dell'attrice ed in favore del alcuna dazione di denaro, Parte_1
né tra gli stessi alcun contratto o accordo tacito o espresso di mutuo o altro tipo di impegno per il quale il suocero fosse tenuto a restituire all'attrice alcuna somma di denaro;
- che l'operazione finanziaria di cui essa parlava in citazione altro non poteva essere considerata se non il personale adempimento, ex art. 2034 C.C., di una obbligazione naturale tra coniugi, in costanza di matrimonio, volta all'acquisizione da parte della della comune casa coniugale;
Parte_2
- che i coniugi avevano sempre abitato quell'immobile quale casa coniugale ed anzi la era Parte_2
ancora lì residente al momento della citazione.
Per tali circostanze si chiedeva al Tribunale adito di:
- dichiarare l'inesistenza di alcuna operazione di mutuo ex art. 1813 C.C. intercorsa tra Parte_1
e e dunque non dovuta alcuna restituzione di somme in suo favore da
[...] Parte_2
parte del convenuto;
- per l'effetto rigettare ogni avversa domanda nei suoi confronti contenuta nell'atto di citazione
introduttivo;
- condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze del presente giudizio con distrazione nei
confronti del sottoscritto procuratore antistatario. La causa, istruita con prove orali e documentali, veniva decisa con sentenza n. 47/2021, pubblicata in data 12/1/2021, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando,
- Accerta e dichiara che è debitore di della somma di € 16.240,00 ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 1813 C.C. per le motivazioni di cui in premessa;
- Di talché, condanna alla restituzione della somma di € 16.240,00 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo;
- Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'avv. Parte_1
Anna Maria Torsello, distrattario, che si liquidano in € 3.200,00 oltre al € 300,00 per spese ed oltre alle
spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, , cui si Parte_1
opponeva chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il tutto Parte_2
con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza collegiale del 3.07.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “violazione e falsa
applicazione degli artt. 2034 c.c. e 1813 c.c. – insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia – vizio di motivazione per illogicità del giudizio”.
Segnatamente evidenzia come l'intera operazione di riscatto dell'immobile da parte di , Parte_1
pagamento del prezzo da parte della , donazione al e pagamento congiunto Parte_2 Persona_1
del mutuo da parte degli sposi, fu concordata solo ed esclusivamente al fine di concretizzare il sogno di una casa coniugale per i due ragazzi, mentre l'appellante non solo non ebbe alcun vantaggio materiale da detta operazione, ma di fatto fu quello che, con i precedenti versamenti alla Cooperativa,
ebbe a sostenere la maggior parte della spesa netta dell'acquisto. Ed infatti, tutti gli assegni sono stati versati dall'appellata direttamente all'Organo commissariale della Cooperativa nel 2014, in costanza di matrimonio, a dimostrazione che tali pagamenti erano preordinati esclusivamente all'acquisto (seppur per interposta persona) della comune casa coniugale;
né mai vi è stata alcuna convenzione implicita o esplicita tra le parti che quelle somme dovessero essere restituite dal suocero alla stessa . Parte_2
2. Dette doglianze sono fondate.
Ed invero, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass.
n. 8386 del 2009; Cass. n. 24328 del 2017), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della
domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della
vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass.
n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010); l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta
dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per
intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur
riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in
eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (cfr, per tutte, Cass. n. 20740 del 2009).
La dazione di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione,
allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. (cfr.,
da ultimo, Cass. Ord.n.30944/2018). Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
In particolare, qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass. n. 6295 del 2013).
Ed invero, nella fattispecie in oggetto, non solo, non vi è stato alcun passaggio diretto di denaro tra la e il , posto che gli assegni sono stati intestati direttamente alla Cooperativa Parte_2 Parte_1
edilizia ma, soprattutto, non è stato provato dall'attrice in primo grado, né documentalmente, né
attraverso l'espletata prova orale, l'onere gravante sull'appellante di restituzione delle somme ovvero di intestazione dell'immobile ad entrambi i coniugi.
Pertanto, risulta del tutto apodittica la tesi del giudice di prime cure secondo il quale “Accade però che il
suocero intesta la casa al solo figlio e, pertanto, venendo meno ai patti, la richiede la metà del Parte_2
pagamento effettuato in virtù dell'accordo che sarebbe diventata comproprietaria e che così non è stato”.
Viceversa, è rimasto indimostrato che sia intervenuto tra le parti alcun accordo in virtù del quale l'appellante avrebbe dovuto restituire le somme ovvero che l'immobile avrebbe dovuto essere intestato ad entrambi i coniugi.
Ne discende, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda restitutoria avanzata dall'originaria attrice.
3. All'esito del presente gravame consegue, pertanto, la condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante costituito, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n. 147/22, applicabile ratione temporis.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla impresa nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 47/2021 del Tribunale di Lecce, così provvede: Parte_2
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dalla con atto di citazione del 6/3/2019; Parte_2
b) condanna la alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado Parte_2
di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 3.200,00 per compensi e, pe il presente gravame, in complessivi euro 2.855,50, di cui euro 355,50 per esborsi ed euro
2.500,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Maurizio Petrelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.681 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso per mandato rilasciato Parte_1 CodiceFiscale_1
su foglio a parte dall'Avv. Claudio Miggiano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Melissano (Le), alla Via Isonzo n. 27;
[...]
[...]
(c.f. , elettivamente domiciliata in Montesardo di Parte_2 CodiceFiscale_2
Alessano (LE), alla via F. Crispi, presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Torsello che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al la comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATA -
All'udienza collegiale del 03/07.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Negli atti di causa risultano così riassunti gli atti di causa: “Con atto di citazione del 06.03.19,
affermava: Parte_2
- che , padre dell'ex marito aveva riscattato dalla “Cooperativa Parte_1 Persona_1
Edilizia Habitat a. r.l. in Liquidazione” un appartamento sito in Melissano (Le) alla Via Carlo Rosselli
18-20 per la somma di € 23.850,00;
- che il prezzo della vendita era stato, limitatamente alla minor somma di riscatto, interamente pagato dall'attrice mediante l'accensione di un mutuo presso la Banca Sella, che le aveva fornito la copertura economica per una serie di assegni che poi aveva di volta in volta intestato alla cooperativa venditrice;
- che il aveva promesso alla che successivamente alla vendita avrebbe donato Pt_1 Parte_2
l'immobile per metà al figlio e per metà a lei;
R_
- che invece questi aveva poi formalmente donato detto immobile al solo figlio R_
- che comunque quest'ultimo aveva provveduto, nel corso del tempo e in occasione di ogni pagamento delle rate di mutuo, a corrispondere alla moglie la metà delle rate stesse, per cui alla fine dell'operazione bancaria, ella aveva recuperato la metà delle somme originariamente prese in prestito;
- che successivamente si era separata da e, pertanto, chiedeva al Tribunale di Persona_1
“accertare e dichiarare che il sig. è debitore, nei confronti di , Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di euro 16.240,00, ex art. 1813, c.c.” e per l'effetto “condannarlo al
pagamento in favore della sig.ra della somma di euro 16.240,00 oltre Parte_2
svalutazione monetaria e interessi legali dal di della domanda a quello dell'effettivo soddisfo”
Con comparsa del 22.05.19, si costituiva in giudizio affermando: Parte_1
- che l'immobile, già precedentemente pagato per la maggior parte del prezzo dal stesso, si Pt_1
era concordato tra lui, il figlio e la , di riscattarlo ed acquistarlo per farne la casa R_ Parte_2
coniugale di questi ultimi che si sarebbero sposati di lì a poco e, sempre di comune accordo, di intestarlo con donazione al figlio perché risultasse, ai fini fiscali, come loro prima casa;
- che il prezzo di euro 23.850,00 (somma residua di riscatto) avrebbe dovuto essere pagato non dal padre ma da entrambe i nubendi: con mutuo dell'intera somma acceso e versato alla venditrice dalla
, che poi ne avrebbe recuperato la metà da rimborsi mensili in suo favore da parte del marito;
Parte_2
- che non vi è mai stato tra l'attrice ed il alcun accordo o promessa che l'immobile, Parte_1
dopo l'acquisto da parte del suocero, sarebbe stato donato o intestato anche alla Parte_2
oltre che al figlio R_
- che la aveva presenziato al momento della donazione notarile e non aveva mai eccepito Parte_2
alcunché riguardo all'intestazione dell'immobile;
- che non vi è mai stata da parte dell'attrice ed in favore del alcuna dazione di denaro, Parte_1
né tra gli stessi alcun contratto o accordo tacito o espresso di mutuo o altro tipo di impegno per il quale il suocero fosse tenuto a restituire all'attrice alcuna somma di denaro;
- che l'operazione finanziaria di cui essa parlava in citazione altro non poteva essere considerata se non il personale adempimento, ex art. 2034 C.C., di una obbligazione naturale tra coniugi, in costanza di matrimonio, volta all'acquisizione da parte della della comune casa coniugale;
Parte_2
- che i coniugi avevano sempre abitato quell'immobile quale casa coniugale ed anzi la era Parte_2
ancora lì residente al momento della citazione.
Per tali circostanze si chiedeva al Tribunale adito di:
- dichiarare l'inesistenza di alcuna operazione di mutuo ex art. 1813 C.C. intercorsa tra Parte_1
e e dunque non dovuta alcuna restituzione di somme in suo favore da
[...] Parte_2
parte del convenuto;
- per l'effetto rigettare ogni avversa domanda nei suoi confronti contenuta nell'atto di citazione
introduttivo;
- condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze del presente giudizio con distrazione nei
confronti del sottoscritto procuratore antistatario. La causa, istruita con prove orali e documentali, veniva decisa con sentenza n. 47/2021, pubblicata in data 12/1/2021, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando,
- Accerta e dichiara che è debitore di della somma di € 16.240,00 ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 1813 C.C. per le motivazioni di cui in premessa;
- Di talché, condanna alla restituzione della somma di € 16.240,00 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dì della domanda al soddisfo;
- Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'avv. Parte_1
Anna Maria Torsello, distrattario, che si liquidano in € 3.200,00 oltre al € 300,00 per spese ed oltre alle
spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, , cui si Parte_1
opponeva chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, il tutto Parte_2
con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza collegiale del 3.07.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “violazione e falsa
applicazione degli artt. 2034 c.c. e 1813 c.c. – insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia – vizio di motivazione per illogicità del giudizio”.
Segnatamente evidenzia come l'intera operazione di riscatto dell'immobile da parte di , Parte_1
pagamento del prezzo da parte della , donazione al e pagamento congiunto Parte_2 Persona_1
del mutuo da parte degli sposi, fu concordata solo ed esclusivamente al fine di concretizzare il sogno di una casa coniugale per i due ragazzi, mentre l'appellante non solo non ebbe alcun vantaggio materiale da detta operazione, ma di fatto fu quello che, con i precedenti versamenti alla Cooperativa,
ebbe a sostenere la maggior parte della spesa netta dell'acquisto. Ed infatti, tutti gli assegni sono stati versati dall'appellata direttamente all'Organo commissariale della Cooperativa nel 2014, in costanza di matrimonio, a dimostrazione che tali pagamenti erano preordinati esclusivamente all'acquisto (seppur per interposta persona) della comune casa coniugale;
né mai vi è stata alcuna convenzione implicita o esplicita tra le parti che quelle somme dovessero essere restituite dal suocero alla stessa . Parte_2
2. Dette doglianze sono fondate.
Ed invero, secondo un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass.
n. 8386 del 2009; Cass. n. 24328 del 2017), l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo
è, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., tenuto a provare gli elementi costitutivi della
domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della
vantata restituzione (in tal senso, ex plurímis, Cass. n. 9209 del 2001; Cass. n. 12119 del 2003; Cass.
n. 3642 del 2004; Cass. n. 9541 del 2010); l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta
dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l'attore tenuto a dimostrare per
intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur
riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in
eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (cfr, per tutte, Cass. n. 20740 del 2009).
La dazione di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione,
allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità, atteso che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. (cfr.,
da ultimo, Cass. Ord.n.30944/2018). Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. 22 aprile 2010, n. 9541).
In particolare, qualora l'attore fondi la sua domanda su un contratto di mutuo, la contestazione, da parte del preteso mutuatario, circa la causale del versamento, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova, giacché negare l'esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la modificazione o l'estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, ancorché il convenuto riconosca di aver ricevuto una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata;
anche in tale caso, quindi, rimane fermo l'onere probatorio a carico dell'attore, con le relative conseguenze nel caso di mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del contratto mutuo (Cass. n. 6295 del 2013).
Ed invero, nella fattispecie in oggetto, non solo, non vi è stato alcun passaggio diretto di denaro tra la e il , posto che gli assegni sono stati intestati direttamente alla Cooperativa Parte_2 Parte_1
edilizia ma, soprattutto, non è stato provato dall'attrice in primo grado, né documentalmente, né
attraverso l'espletata prova orale, l'onere gravante sull'appellante di restituzione delle somme ovvero di intestazione dell'immobile ad entrambi i coniugi.
Pertanto, risulta del tutto apodittica la tesi del giudice di prime cure secondo il quale “Accade però che il
suocero intesta la casa al solo figlio e, pertanto, venendo meno ai patti, la richiede la metà del Parte_2
pagamento effettuato in virtù dell'accordo che sarebbe diventata comproprietaria e che così non è stato”.
Viceversa, è rimasto indimostrato che sia intervenuto tra le parti alcun accordo in virtù del quale l'appellante avrebbe dovuto restituire le somme ovvero che l'immobile avrebbe dovuto essere intestato ad entrambi i coniugi.
Ne discende, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda restitutoria avanzata dall'originaria attrice.
3. All'esito del presente gravame consegue, pertanto, la condanna dell'appellata al pagamento, in favore dell'appellante costituito, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n. 147/22, applicabile ratione temporis.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, dalla impresa nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 47/2021 del Tribunale di Lecce, così provvede: Parte_2
a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dalla con atto di citazione del 6/3/2019; Parte_2
b) condanna la alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado Parte_2
di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 3.200,00 per compensi e, pe il presente gravame, in complessivi euro 2.855,50, di cui euro 355,50 per esborsi ed euro
2.500,00 per compensi;
il tutto oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Maurizio Petrelli