CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 6134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6134 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 18795-2017 proposto da: ON FR, ON TO e ER GABRIELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO GIZZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO ZAULI, giusta procura speciale in atti;
- ricorrenti -
contro EV AN e EL IR, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CHIDICHIMO, giusta procura speciale in atti;
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6134 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: POLETTI DIANORA Data pubblicazione: 01/03/2023 Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 1627/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
lette del conclusioni scritte depositate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA; FATTI DI CAUSA 1. Nel quadro di una lunga vicenda giudiziaria intercorsa tra le parti in causa, che ha già coinvolto in due occasioni questo Giudice, il presente giudizio trae origine dal precetto per l’importo di euro 6.090,77 notificato dai sig.ri IE GA, LO FR e LO LB, promissari acquirenti, per le spese di lite liquidate in loro favore con la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1026/2011, con la quale, in sede di rinvio dal giudizio di legittimità, era stata accolta la domanda di risarcimento del danno per mancato conseguimento della disponibilità dell’immobile promesso in vendita dai sigg.ri IL VE e IR NI. 2. I promittenti venditori promuovevano opposizione al precetto, che veniva accolta dal Tribunale di Forlì con sentenza n. 1257/2016, vantando gli opponenti un maggior credito (per lire 200.000.000) quale saldo prezzo dell’immobile compravenduto, per effetto della pronuncia di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita, richiesta ed ottenuta dai promissari acquirenti con la decisione n. 1206/2000 del Tribunale di Forlì, confermata dalla sentenza n. 1826/2004 della Corte di Appello di Bologna. 3. Avverso la pronuncia n. 1257/2016 del Tribunale di Forlì i sig.ri IE e LO promuovevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -3- 1627/2017 dell’11/07/2017, resa in contradditorio con gli appellati. La corte territoriale, in particolare, osservava che la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1286/2004 era passata in giudicato quanto alla statuizione ai sensi dell’art. 2932 c.c. ed alla determinazione del prezzo residuo da corrispondere, non rilevando al riguardo il prosieguo del giudizio per la determinazione dell’entità del risarcimento dovuto ai promissari acquirenti. EV pertanto ammissibile la compensazione di tale credito con quello azionato. 4. IE GA, LO FR e LO LB hanno promosso ricorso per cassazione contro la decisione della corte distrettuale, affidando le loro doglianze a sette motivi. 5. Resistono con controricorso IL VE e IR NI. 6. Fissata all’udienza pubblica del 22 settembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga respinto. 8. Nell’imminenza dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente il Collegio dà atto che non può essere accolta l’istanza di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 17008/2014, promosso avverso la sentenza Corte Appello Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -4- di Bologna n. 1026/2014 (non rinunciata dai ricorrenti in memoria), in quanto lo stesso è stato definito con sentenza n. 28413/2018 del 7/11/2018. 2.- Il primo motivo è così rubricato (“Violazione ex art. 360 n. 3 cpc delle norme previste dagli artt. 2909, 2932 c.c. e 282 c.p.c. in quanto non possono essere considerati esecutivi i capi della sentenza dai quali dipende la decisione (pag. 3 della sentenza impugnata)”. Con esso i ricorrenti lamentano che la sentenza di esecuzione in forma specifica del preliminare resa dalla Corte di Appello di Bologna (n. 1286/2004) poteva considerarsi esecutiva solo relativamente al capo attinente alle spese di lite e non al capo relativo alla condanna al pagamento del residuo prezzo, opposto in compensazione, essendo la stessa stata impugnata con ricorso per cassazione che ha cassato la decisione con rinvio. 3.- Il secondo motivo censura la “violazione ed erronea applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per ingiustificata applicazione della compensazione tra un capo esecutivo (quello delle spese) ed altro (quello del prezzo) che tale non può essere considerato per plurime ragioni ex artt. 2909 e 2932 c.c.”. I ricorrenti denunciano l’insussistenza dei presupposti per l’operatività della compensazione, non potendosi dare luogo né alla compensazione legale, né a quella giudiziale quando il credito relativo al pagamento del prezzo di vendita, come nella specie, non sia né liquido né esigibile ovvero non risulti di pronta e facile liquidazione. 4.- Con il terzo motivo - “applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per la non corretta considerazione dell’istituto della risoluzione ai fini della valutazione sul passaggio in giudicato (pag. 3) e violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)” - si dolgono i ricorrenti che la corte territoriale non si sia Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -5- pronunciata su quanto devoluto con l’appello, travisando le tesi difensive ivi svolte là dove la decisione afferma che gli stessi ricorrenti avrebbero presupposto il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello n. 1286/2004 nel punto in cui si prospettava la possibilità di ottenere la risoluzione per grave inadempimento all’esito del giudicato. 5.- Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza, in forza dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per mancata decisione sulla questione fondamentale e, perciò, per la sua non rispondenza alla domanda in relazione al giudicato ex art. 2909 c.c., con riferimento alla natura costitutiva della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. Con il motivo in esame i ricorrenti censurano la pronuncia della corte territoriale per non aver affrontato in maniera specifica la questione dell’esecutività della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. solo con il passaggio in giudicato di tutti i capi della stessa, ad esclusione di quello relativo alle spese. 6.- Il quinto motivo è titolato: “Violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. sulla natura del giudicato di cui alla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.”. Con tale vizio i ricorrenti denunciano ancora l’abnormità della sentenza di appello per aver ritenuto in ogni caso esecutivo il capo sul pagamento del prezzo di vendita. 7. - Con il sesto motivo (“Violazione dell’art. 360 c.p.c. per l’insussistenza del titolo esecutivo”) i ricorrenti imputano alla corte territoriale di non avere tenuto conto del fatto che con il passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. si produce un rapporto negoziale ex novo che legittima la richiesta della sua risoluzione per grave inadempimento e non anche un rapporto assimilabile agli effetti di una condanna esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c., per cui, anche a voler Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -6- considerare passata in giudicato la pronuncia di esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre, questa non avrebbe potuto costituire valido titolo per fondare la compensazione adottata. 8.- Il settimo ed ultimo motivo contesta la violazione dei principi previsti in tema di liquidazione delle spese. Secondo i ricorrenti è errata l’entità della liquidazione delle spese di lite operata dalla Corte di appello, posto che - considerato il valore della causa e l’attività svolta - la somma massima riconoscibile, in luogo dell’importo di euro 3.383,50, è quella derivante dall’applicazione dei minimi tariffari (euro 1.889,00). 9.- Il ricorso è privo di pregio e la sentenza impugnata, lungi dall’apparire abnorme o “canzonatoria”, per usare le espressioni dei ricorrenti, appare correttamente motivata. 10.- I motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto possono prestarsi ad un esame unitario, per il comune riferimento al mancato passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 1286/2004 della Corte di Appello di Bologna relativo al pagamento del residuo prezzo del bene trasferito con sentenza, in adempimento del contratto preliminare non concluso spontaneamente. I motivi risultano infondati. 11.- Il punto nodale del presente ricorso attiene alla determinazione degli effetti del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bologna sopra menzionata. La tesi dei ricorrenti è volta a sostenere che, per effetto della cassazione della decisione n. 1286/2004 e del rinvio alla Corte di Appello di Bologna, l’unico capo passato in giudicato della stessa sarebbe stato quello relativo alla liquidazione delle spese di lite, poiché la provvisoria esecutorietà del versamento del prezzo si pone in contrasto con la natura costitutiva della sentenza e viola il disposto dell’art. 2909 c.c. Il giudizio di Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -7- cassazione, con il rinvio per la determinazione del risarcimento del danno, avrebbe impedito il passaggio in giudicato di una sentenza unitaria, non scindibile in capi, che non risultava ancora definitiva. Non solo, ma – secondo i ricorrenti – anche qualora si volesse ritenere avvenuto il definitivo passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., la stessa avrebbe quale unico effetto quello di dare origine ad un rapporto contrattuale ex novo risolubile per inadempimento, sì che – in ragione di questa possibilità di sciogliere successivamente il contratto - il titolo dal quale deriverebbe la prestazione a carico dei promissari acquirenti di pagare il prezzo pattuito non potrebbe essere “in nessun modo rappresentato dalla sentenza di condanna alla conclusione del contratto definitivo”. La tesi è del tutto contestabile. La decisione rescindente n. 3173/2011 di questa Corte ha respinto il ricorso principale proposto dai sigg.ri VE e NI ed ha accolto il solo secondo motivo del ricorso incidentale proposto dai sigg.ri IE e LO, diretto - come riportato nel ricorso – a censurare la sentenza impugnata (che aveva confermato la pronunzia di esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre) sul punto del rigetto della richiesta risarcitoria, rinviando al giudice del merito per la determinazione del risarcimento del danno. Ne consegue che la pronunzia emanata ai sensi dell’art. 2932 c.c. è divenuta esecutiva a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di appello. Non esiste alcuna palese inosservanza dei precedenti invocati dallo stesso ricorrente, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite n. 4059/2010, che ha sancito l’impossibilità di scissione, nelle sentenze pronunziate ex art. 2932 c.c. in tema di contratto preliminare di compravendita, tra capi costitutivi Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -8- principali e capi condannatori consequenziali, con riferimento specifico a quelli cc.dd. sinallagmatici le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. Nessuno dubita invero che l’obbligo del pagamento del prezzo del bene promesso in vendita possa essere anticipato rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene: è solo errato l’angolo di osservazione dal quale si pongono i ricorrenti, ossia che la sentenza della Corte di Appello di Bologna non sia passata in giudicato nel capo del dichiarato trasferimento dell’immobile a loro favore e del conseguente obbligo di pagamento del prezzo. Il rigetto del ricorso per cassazione ha determinato, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, il passaggio in giudicato della sentenza n. 1286/2004 della Corte di Appello di Bologna sul punto dell’esecuzione specifica dell’obbligo a stipulare il contratto preliminare sottoscritto dalle parti. Rispetto a tale capo della sentenza, quello relativo al risarcimento del danno costituisce un capo autonomo, che non è in rapporto di “stretta sinallagmaticità” con l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla sentenza, così come non sono stati considerati tali il “capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né la condanna implicita al rilascio dell'immobile, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia” (Cass. n. 8693/2016). Errano dunque i ricorrenti, anche quando ritengono impropriamente sussistere il sinallagma (pag. 49 del ricorso) tra trasferimento della proprietà e consegna dell’immobile. Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -9- Da qui discende la mancata violazione delle norme denunciate e la possibilità per i promittenti venditori di opporre in compensazione il credito derivante dal mancato versamento del prezzo. Correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto la possibilità di operare la compensazione anche con un credito sorto anteriormente, non operando nella specie il principio per cui, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, non possono dedursi in compensazione controcrediti che, in ragione della loro fattispecie costitutiva “avrebbero potuto dedursi con la formulazione di un'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo” (Cass. n. 23573/13), dato che il primo credito non avrebbe potuto essere fatto valere nel giudizio da cui è sorto il secondo. Le decisioni giurisprudenziali indicate dai ricorrenti a suffragio del mezzo, relative alla compensazione, non sono pertinenti al caso di specie, in quanto richiamano l’impossibilità di operare la compensazione legale o giudiziale con un credito contestato in un separato giudizio, mentre nel caso de quo il giudizio sta procedendo per la determinazione del danno risarcibile. 12.- Il terzo motivo è infondato. Con esso i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove la Corte di appello avrebbe fatto riferimento alla risoluzione del contratto quale forma di implicito riconoscimento da parte loro del passaggio in cosa giudicata del trasferimento dell’immobile, travisando così il contenuto dell'atto di appello e pronunciandosi in questo modo su una domanda non proposta. La decisione gravata si è limitata ad affermare “che la sentenza n. 1286/2004 della Corte d'appello sia passata in Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -10- giudicato quanto all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e alla determinazione del residuo prezzo da corrispondere è il presupposto implicito anche degli argomenti di parte appellante, in particolare di quello secondo cui in caso di inadempimento si potrebbe dare luogo a risoluzione del rapporto alla cui costituzione ha provveduto, in luogo dell'inadempiuto contratto, la sentenza”. Tale argomento è stato ritenuto dalla Corte di appello “corretto quanto ai possibili esiti di un perdurante inadempimento ma errato quanto ai riflessi che se ne vorrebbero trarre sulla definitività della decisione riguardante l'azione articolo 2932 c.c.”. In tale affermazione non si ravvisa alcuna violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dunque alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. 13.- Il settimo motivo è anch’esso infondato. Inconferente appare al riguardo la deduzione dei ricorrenti il rilievo secondo il quale “se si deve liquidare sono i minimi a rilevare”. Questi venivano in considerazione solo per la loro inderogabilità al ribasso nella vigenza del D.M. 127/2004 (Cass. n. 6686/2019). Nella vigenza del successivo D.M. n. 55/2014, non sussistendo più il vincolo legale della loro inderogabilità, le soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014 costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale (Cass. n. 20790/2017, n. 10343/2020). La liquidazione del giudice a quo si è collocata in questa misura economica “standard” prevista per lo scaglione di valore della causa, collocandosi per di più in un valore inferiore rispetto all’importo medio. Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -11- 14.- Il ricorso va dunque respinto. 15. - A seguito del rigetto, in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.300,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
contro EV AN e EL IR, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE CHIDICHIMO, giusta procura speciale in atti;
- controricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6134 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: POLETTI DIANORA Data pubblicazione: 01/03/2023 Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -2- avverso la sentenza n. 1627/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
lette del conclusioni scritte depositate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA; FATTI DI CAUSA 1. Nel quadro di una lunga vicenda giudiziaria intercorsa tra le parti in causa, che ha già coinvolto in due occasioni questo Giudice, il presente giudizio trae origine dal precetto per l’importo di euro 6.090,77 notificato dai sig.ri IE GA, LO FR e LO LB, promissari acquirenti, per le spese di lite liquidate in loro favore con la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1026/2011, con la quale, in sede di rinvio dal giudizio di legittimità, era stata accolta la domanda di risarcimento del danno per mancato conseguimento della disponibilità dell’immobile promesso in vendita dai sigg.ri IL VE e IR NI. 2. I promittenti venditori promuovevano opposizione al precetto, che veniva accolta dal Tribunale di Forlì con sentenza n. 1257/2016, vantando gli opponenti un maggior credito (per lire 200.000.000) quale saldo prezzo dell’immobile compravenduto, per effetto della pronuncia di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita, richiesta ed ottenuta dai promissari acquirenti con la decisione n. 1206/2000 del Tribunale di Forlì, confermata dalla sentenza n. 1826/2004 della Corte di Appello di Bologna. 3. Avverso la pronuncia n. 1257/2016 del Tribunale di Forlì i sig.ri IE e LO promuovevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -3- 1627/2017 dell’11/07/2017, resa in contradditorio con gli appellati. La corte territoriale, in particolare, osservava che la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1286/2004 era passata in giudicato quanto alla statuizione ai sensi dell’art. 2932 c.c. ed alla determinazione del prezzo residuo da corrispondere, non rilevando al riguardo il prosieguo del giudizio per la determinazione dell’entità del risarcimento dovuto ai promissari acquirenti. EV pertanto ammissibile la compensazione di tale credito con quello azionato. 4. IE GA, LO FR e LO LB hanno promosso ricorso per cassazione contro la decisione della corte distrettuale, affidando le loro doglianze a sette motivi. 5. Resistono con controricorso IL VE e IR NI. 6. Fissata all’udienza pubblica del 22 settembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso venga respinto. 8. Nell’imminenza dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente il Collegio dà atto che non può essere accolta l’istanza di riunione del presente giudizio a quello iscritto al n. 17008/2014, promosso avverso la sentenza Corte Appello Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -4- di Bologna n. 1026/2014 (non rinunciata dai ricorrenti in memoria), in quanto lo stesso è stato definito con sentenza n. 28413/2018 del 7/11/2018. 2.- Il primo motivo è così rubricato (“Violazione ex art. 360 n. 3 cpc delle norme previste dagli artt. 2909, 2932 c.c. e 282 c.p.c. in quanto non possono essere considerati esecutivi i capi della sentenza dai quali dipende la decisione (pag. 3 della sentenza impugnata)”. Con esso i ricorrenti lamentano che la sentenza di esecuzione in forma specifica del preliminare resa dalla Corte di Appello di Bologna (n. 1286/2004) poteva considerarsi esecutiva solo relativamente al capo attinente alle spese di lite e non al capo relativo alla condanna al pagamento del residuo prezzo, opposto in compensazione, essendo la stessa stata impugnata con ricorso per cassazione che ha cassato la decisione con rinvio. 3.- Il secondo motivo censura la “violazione ed erronea applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. per ingiustificata applicazione della compensazione tra un capo esecutivo (quello delle spese) ed altro (quello del prezzo) che tale non può essere considerato per plurime ragioni ex artt. 2909 e 2932 c.c.”. I ricorrenti denunciano l’insussistenza dei presupposti per l’operatività della compensazione, non potendosi dare luogo né alla compensazione legale, né a quella giudiziale quando il credito relativo al pagamento del prezzo di vendita, come nella specie, non sia né liquido né esigibile ovvero non risulti di pronta e facile liquidazione. 4.- Con il terzo motivo - “applicazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. per la non corretta considerazione dell’istituto della risoluzione ai fini della valutazione sul passaggio in giudicato (pag. 3) e violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)” - si dolgono i ricorrenti che la corte territoriale non si sia Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -5- pronunciata su quanto devoluto con l’appello, travisando le tesi difensive ivi svolte là dove la decisione afferma che gli stessi ricorrenti avrebbero presupposto il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello n. 1286/2004 nel punto in cui si prospettava la possibilità di ottenere la risoluzione per grave inadempimento all’esito del giudicato. 5.- Il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza, in forza dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per mancata decisione sulla questione fondamentale e, perciò, per la sua non rispondenza alla domanda in relazione al giudicato ex art. 2909 c.c., con riferimento alla natura costitutiva della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. Con il motivo in esame i ricorrenti censurano la pronuncia della corte territoriale per non aver affrontato in maniera specifica la questione dell’esecutività della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. solo con il passaggio in giudicato di tutti i capi della stessa, ad esclusione di quello relativo alle spese. 6.- Il quinto motivo è titolato: “Violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. sulla natura del giudicato di cui alla sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.”. Con tale vizio i ricorrenti denunciano ancora l’abnormità della sentenza di appello per aver ritenuto in ogni caso esecutivo il capo sul pagamento del prezzo di vendita. 7. - Con il sesto motivo (“Violazione dell’art. 360 c.p.c. per l’insussistenza del titolo esecutivo”) i ricorrenti imputano alla corte territoriale di non avere tenuto conto del fatto che con il passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. si produce un rapporto negoziale ex novo che legittima la richiesta della sua risoluzione per grave inadempimento e non anche un rapporto assimilabile agli effetti di una condanna esecutiva ai sensi dell’art. 282 c.p.c., per cui, anche a voler Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -6- considerare passata in giudicato la pronuncia di esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre, questa non avrebbe potuto costituire valido titolo per fondare la compensazione adottata. 8.- Il settimo ed ultimo motivo contesta la violazione dei principi previsti in tema di liquidazione delle spese. Secondo i ricorrenti è errata l’entità della liquidazione delle spese di lite operata dalla Corte di appello, posto che - considerato il valore della causa e l’attività svolta - la somma massima riconoscibile, in luogo dell’importo di euro 3.383,50, è quella derivante dall’applicazione dei minimi tariffari (euro 1.889,00). 9.- Il ricorso è privo di pregio e la sentenza impugnata, lungi dall’apparire abnorme o “canzonatoria”, per usare le espressioni dei ricorrenti, appare correttamente motivata. 10.- I motivi primo, secondo, quarto, quinto e sesto possono prestarsi ad un esame unitario, per il comune riferimento al mancato passaggio in giudicato del capo della sentenza n. 1286/2004 della Corte di Appello di Bologna relativo al pagamento del residuo prezzo del bene trasferito con sentenza, in adempimento del contratto preliminare non concluso spontaneamente. I motivi risultano infondati. 11.- Il punto nodale del presente ricorso attiene alla determinazione degli effetti del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Bologna sopra menzionata. La tesi dei ricorrenti è volta a sostenere che, per effetto della cassazione della decisione n. 1286/2004 e del rinvio alla Corte di Appello di Bologna, l’unico capo passato in giudicato della stessa sarebbe stato quello relativo alla liquidazione delle spese di lite, poiché la provvisoria esecutorietà del versamento del prezzo si pone in contrasto con la natura costitutiva della sentenza e viola il disposto dell’art. 2909 c.c. Il giudizio di Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -7- cassazione, con il rinvio per la determinazione del risarcimento del danno, avrebbe impedito il passaggio in giudicato di una sentenza unitaria, non scindibile in capi, che non risultava ancora definitiva. Non solo, ma – secondo i ricorrenti – anche qualora si volesse ritenere avvenuto il definitivo passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., la stessa avrebbe quale unico effetto quello di dare origine ad un rapporto contrattuale ex novo risolubile per inadempimento, sì che – in ragione di questa possibilità di sciogliere successivamente il contratto - il titolo dal quale deriverebbe la prestazione a carico dei promissari acquirenti di pagare il prezzo pattuito non potrebbe essere “in nessun modo rappresentato dalla sentenza di condanna alla conclusione del contratto definitivo”. La tesi è del tutto contestabile. La decisione rescindente n. 3173/2011 di questa Corte ha respinto il ricorso principale proposto dai sigg.ri VE e NI ed ha accolto il solo secondo motivo del ricorso incidentale proposto dai sigg.ri IE e LO, diretto - come riportato nel ricorso – a censurare la sentenza impugnata (che aveva confermato la pronunzia di esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre) sul punto del rigetto della richiesta risarcitoria, rinviando al giudice del merito per la determinazione del risarcimento del danno. Ne consegue che la pronunzia emanata ai sensi dell’art. 2932 c.c. è divenuta esecutiva a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di appello. Non esiste alcuna palese inosservanza dei precedenti invocati dallo stesso ricorrente, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite n. 4059/2010, che ha sancito l’impossibilità di scissione, nelle sentenze pronunziate ex art. 2932 c.c. in tema di contratto preliminare di compravendita, tra capi costitutivi Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -8- principali e capi condannatori consequenziali, con riferimento specifico a quelli cc.dd. sinallagmatici le cui relative statuizioni fanno parte integrante della pronuncia costitutiva nel suo complesso. Nessuno dubita invero che l’obbligo del pagamento del prezzo del bene promesso in vendita possa essere anticipato rispetto al passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il bene: è solo errato l’angolo di osservazione dal quale si pongono i ricorrenti, ossia che la sentenza della Corte di Appello di Bologna non sia passata in giudicato nel capo del dichiarato trasferimento dell’immobile a loro favore e del conseguente obbligo di pagamento del prezzo. Il rigetto del ricorso per cassazione ha determinato, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, il passaggio in giudicato della sentenza n. 1286/2004 della Corte di Appello di Bologna sul punto dell’esecuzione specifica dell’obbligo a stipulare il contratto preliminare sottoscritto dalle parti. Rispetto a tale capo della sentenza, quello relativo al risarcimento del danno costituisce un capo autonomo, che non è in rapporto di “stretta sinallagmaticità” con l’effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla sentenza, così come non sono stati considerati tali il “capo decisorio relativo al trasferimento dell'immobile contenuto nella sentenza di primo grado, né la condanna implicita al rilascio dell'immobile, poiché l'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla stessa sentenza si produce solo dal momento del passaggio in giudicato, con la contemporanea acquisizione dell'immobile al patrimonio del destinatario della pronuncia” (Cass. n. 8693/2016). Errano dunque i ricorrenti, anche quando ritengono impropriamente sussistere il sinallagma (pag. 49 del ricorso) tra trasferimento della proprietà e consegna dell’immobile. Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -9- Da qui discende la mancata violazione delle norme denunciate e la possibilità per i promittenti venditori di opporre in compensazione il credito derivante dal mancato versamento del prezzo. Correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto la possibilità di operare la compensazione anche con un credito sorto anteriormente, non operando nella specie il principio per cui, se il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, non possono dedursi in compensazione controcrediti che, in ragione della loro fattispecie costitutiva “avrebbero potuto dedursi con la formulazione di un'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio che ha portato alla formazione del titolo” (Cass. n. 23573/13), dato che il primo credito non avrebbe potuto essere fatto valere nel giudizio da cui è sorto il secondo. Le decisioni giurisprudenziali indicate dai ricorrenti a suffragio del mezzo, relative alla compensazione, non sono pertinenti al caso di specie, in quanto richiamano l’impossibilità di operare la compensazione legale o giudiziale con un credito contestato in un separato giudizio, mentre nel caso de quo il giudizio sta procedendo per la determinazione del danno risarcibile. 12.- Il terzo motivo è infondato. Con esso i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove la Corte di appello avrebbe fatto riferimento alla risoluzione del contratto quale forma di implicito riconoscimento da parte loro del passaggio in cosa giudicata del trasferimento dell’immobile, travisando così il contenuto dell'atto di appello e pronunciandosi in questo modo su una domanda non proposta. La decisione gravata si è limitata ad affermare “che la sentenza n. 1286/2004 della Corte d'appello sia passata in Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -10- giudicato quanto all'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e alla determinazione del residuo prezzo da corrispondere è il presupposto implicito anche degli argomenti di parte appellante, in particolare di quello secondo cui in caso di inadempimento si potrebbe dare luogo a risoluzione del rapporto alla cui costituzione ha provveduto, in luogo dell'inadempiuto contratto, la sentenza”. Tale argomento è stato ritenuto dalla Corte di appello “corretto quanto ai possibili esiti di un perdurante inadempimento ma errato quanto ai riflessi che se ne vorrebbero trarre sulla definitività della decisione riguardante l'azione articolo 2932 c.c.”. In tale affermazione non si ravvisa alcuna violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dunque alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. 13.- Il settimo motivo è anch’esso infondato. Inconferente appare al riguardo la deduzione dei ricorrenti il rilievo secondo il quale “se si deve liquidare sono i minimi a rilevare”. Questi venivano in considerazione solo per la loro inderogabilità al ribasso nella vigenza del D.M. 127/2004 (Cass. n. 6686/2019). Nella vigenza del successivo D.M. n. 55/2014, non sussistendo più il vincolo legale della loro inderogabilità, le soglie numeriche di riferimento previste dal D.M. n. 55 del 2014 costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso, individuando, al contempo, la misura economica standard (quella media) del valore della prestazione professionale (Cass. n. 20790/2017, n. 10343/2020). La liquidazione del giudice a quo si è collocata in questa misura economica “standard” prevista per lo scaglione di valore della causa, collocandosi per di più in un valore inferiore rispetto all’importo medio. Ric. 2017 n. 18795 sez. S2 - ud. 22-09-2022 -11- 14.- Il ricorso va dunque respinto. 15. - A seguito del rigetto, in base al principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata a rimborsare le spese in favore dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.300,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda