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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico PRESIDENTE Dott. Maurizio Petrelli CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE EST.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 540/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18 marzo 2025, celebratasi mediante trattazione scritta
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Euprepio Curto;
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
; Controparte_1
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
Conclusioni: come da note scritte depositate dall'Avv. Euprepio Curto per l'udienza del 18 marzo 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 15 maggio 2024, il Tribunale di Brindisi ha rigettato il ricorso ex art. 12 bis legge 898/70 proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso depositato in cancelleria il 18 giugno 2024, ha proposto Parte_1 appello avverso detta sentenza, chiedendo, in riforma di detta sentenza, di accertare il suo diritto a percepire da l'importo della quota del 40%, ovvero quella ritenuta di Controparte_1 giustizia, del TFR spettante a quest'ultimo, rapportato al periodo di durata di matrimonio delle parti in causa. Con parere espresso il 23 ottobre 2024, il P.G. ha concluso per la conferma della sentenza impugnata. Con ordinanza depositata il 26 novembre 2024, rilevato che per l'udienza del 19 novembre 2024, di cui era stata disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte appellante non aveva provveduto al deposito di note scritte nel termine di legge e che non vi era in atti prova della notifica del ricorso ad , la Corte ha fissato l'udienza del 18 marzo 2025 per Controparte_1 gli adempimenti di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., invitando la parte a produrre prova della notifica.
1 Con note scritte depositate il 9 marzo 2025, il difensore dell'appellante, munito di procura speciale, ha dichiarato di non aver provveduto a notificare il ricorso alla controparte e di rinunciare agli atti del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata l'estinzione del giudizio di appello.
La rinuncia all'appello comporta, pur in assenza di accettazione della controparte, l'estinzione del giudizio, in ossequio al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione" (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
In forza del disposto di cui all'art. 338 c.p.c. all'estinzione del procedimento consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Nulla per le spese, attesa la mancata notifica del ricorso a parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Brindisi n. 814/2024, pubblicata il 15 maggio 2024, così provvede:
- dichiara l'estinzione del procedimento, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
- nulla per le spese.
Lecce, 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Carlo Errico
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