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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/04/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5086/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5086/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Franco;
Parte_1
– ATTRICE –
CONTRO
e , in proprio nonché nella qualità, P_ Controparte_2 quest'ultima, di legale rappresentante della , rappresentati e difesi Controparte_3 dall'avv. Carlo Congedo;
– CONVENUTI – avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 18.07.2023, Parte_1 ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, ,
[...] P_ Controparte_2
e la società al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_3
“1) accertare e dichiarare che l'atto di cessione di quote del 06.08.2018 autenticato nelle firme per notaio in pari data n.4283 rep. e n.2924 racc. è stato posto in essere in Persona_1 pregiudizio delle ragioni creditorie della Dr.ssa e che, nella fattispecie, Parte_1 ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto: 2) per quanto riguarda la convenuta
[...]
: dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti del Controparte_2 combinato disposto di cui agli artt. 2901 e 2902 c.c., nei confronti della Dr.ssa Parte_1
l'atto del 06.08.2018 autenticato nelle firme per notaio in pari data
[...] Persona_1
n.4283 rep. e n.2924 racc. con il quale il Dr. ha ceduto in favore della sig.ra P_
, che acquistava, l'intera propria quota di partecipazione pari al 98% Controparte_2 del capitale sociale della società “ avente codice fiscale . 3) Per Controparte_3 P.IVA_1
l'effetto ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Lecce di annotare l'emananda sentenza nella apposita sezione del Registro delle Imprese relativa alla CP_3
pagina 1 di 7 . 4) Condannare i convenuti e , in solido tra loro, CP_3 P_ Controparte_2 al pagamento delle spese e compensi di causa, rimborso forfetario su compensi, CAP ed IVA come per legge” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'attrice ha dedotto:
1. che a seguito della successione legittima della propria madre, , era divenuta, unitamente Persona_2 al fratello , proprietaria, in comune pro indiviso, dell'azienda corrente in Campi P_
Salentina, alla via Taranto n. 120, denominata “Farmacia Eredi Serio Dott.ssa Laura”;
2. che a causa di una situazione di incompatibilità in cui si era venuta a trovare tra la contitolarità della suddetta farmacia e la funzione di pubblico dipendente dalla stessa svolta, i germani P_ erano addivenuti ad un accordo - raccolto nell'atto pubblico per Notaio del Persona_3
08.03.2012 nn. 66040/16565 rep. - in base al quale aveva rinunziato alla contitolarità della suddetta farmacia in favore di che si era obbligato a versarle mensilmente, per la durata P_ massima di vent'anni, la somma di € 1.500,00; 3. che l'anzidetto accordo era stato iscritto nel registro delle imprese in data 16.04.2012 al numero di protocollo LE-2012-12872;
4. che in data 20.07.2018 aveva costituito, con atto per Notaio Controparte_2 Per_1
, una s.r.l. denominata “ , con capitale sociale di € 2.000,00, avente come
[...] Controparte_3 oggetto sociale la gestione di una farmacia;
5. che con verbale a rogito per Notaio del 27.07.2018, aveva conferito Persona_1 P_
l'usufrutto trentennale dell'impresa individuale “Farmacia Serio Laura del Dott. ” P_
(nuova intestazione della “Farmacia Eredi Serio Dott.ssa Laura”) alla Controparte_3 sottoscrivendo, tramite detto conferimento, un aumento di capitale di € 98.000,00, così ricevendo, in corrispettivo, il 98% del capitale di quest'ultima;
6. che, con successivo atto del 06.08.2018, sempre a rogito del Notaio , Persona_1 P_ aveva ceduto l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della Controparte_3
a che era giunta così a detenere l'intero capitale sociale della Controparte_2 [...]
CP_3
7. che l'intero patrimonio immobiliare di era stato gravato, a decorrere dal 2015, da P_ plurime iscrizioni di ipoteche giudiziali e lo stipendio del medesimo era stato sottoposto a pignoramento da parte di un altro creditore.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto di essere creditrice nei Parte_1 confronti di del complessivo importo di € 220.201,48, oltre interessi, credito P_ traente origine dal mancato adempimento da parte del fratello all'obbligo di versamento mensile dell'importo di € 1.500,00 risultante dall'atto pubblico per Notaio del Persona_3
08.03.2012.
L'attrice ha evidenziato, come conseguenza dell'atto dispositivo del 06.08.2018, una modifica, in senso peggiorativo, della situazione patrimoniale del debitore, tale da pregiudicare ogni eventuale esecuzione coattiva per il recupero del credito.
In considerazione, quindi, della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., ha concluso chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto dispositivo del
06.08.2018, quanto agli effetti depauperativi del patrimonio di . P_
e , in proprio nonché nella qualità, P_ Controparte_2 quest'ultima, di legale rappresentante della , costituitisi ritualmente in Controparte_3
pagina 2 di 7 giudizio, hanno dedotto il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, evidenziando, in particolare, come la stessa, nella sua qualità di erede e comproprietaria della farmacia sino all'atto notarile datato 08.03.2012, avesse maturato, nei confronti del fratello, una posizione debitoria seppur al netto del credito dalla stessa asseritamente vantato si € 119.281.08.
Hanno, altresì, evidenziato i convenuti come la particolarità della fattispecie, relativa al conferimento in conto capitale di un diritto di godimento limitato nel tempo ex lege, sia idonea ad escludere in radice che l'atto di cessione di quote possa connotarsi in termini di atto dispositivo del patrimonio, pregiudizievole per i creditori.
Pertanto, rimarcata l'insussistenza del rapporto di credito ex adverso vantato, nonché la carenza dei requisiti dell'eventus damni, della scientia damni e del consilium fraudis, i convenuti hanno concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria e, nel merito, di rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita con produzione documentale e mediante interrogatorio formale, all'udienza del
2 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda formulata da sia meritevole Parte_1 di accoglimento.
Nel merito, dall'esame degli atti è consentito individuare gli estremi necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria e, perciò, per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo in esame, che possono compendiarsi:
1. nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e il debitore;
2. nella effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell''atto traslativo;
3. nella conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
4. nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (consilium fraudis);
5. nella dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito.
Quanto al credito oggetto di tutela, è costante l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
Avendo l'art. 2901 c.c. accolto una nozione lata di credito, qualsivoglia ragione o aspettativa, anche quale credito eventuale nella veste di un credito litigioso, è idonea a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis:
Cass., sez. 3, sent., 22.3.2016 n. 5619).
Nella fattispecie in scrutinio il credito vantato da trae origine dall'atto Parte_1 pubblico per Notaio del 08.03.2012, con il quale , a fronte della Persona_3 P_ rinunzia operata dalla sorella alla contitolarità della “Farmacia Eredi Serio Dott.ssa Laura”, si era pagina 3 di 7 impegnato a riconoscerle mensilmente, per la durata massima di vent'anni, la somma di € 1.500,00, senza, tuttavia, fare mai fronte a tale obbligazione.
In proposito, gli odierni convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, derivante, secondo la loro prospettazione, dalla circostanza che sarebbe a sua volta P_ creditore di una maggior somma nei confronti di in considerazione della Parte_1 quale il credito da quest'ultima vantato sarebbe sostanzialmente azzerato. Par d'uopo preliminarmente rammentare che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo quindi dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti, e dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata, Cass.
11284/2010.
Ebbene, nel caso di specie i convenuti si sono costituiti ben oltre i termini di cui all'art. 166 cpc sicché sono decaduti dal proporre la suddetta accezione.
Ad ogni modo, quand'anche ammissibile, tale eccezione non potrebbe trovare accoglimento, risultando smentita dalla documentazione in atti, dalla quale emerge come abbia P_ assunto a proprio esclusivo carico tutti gli oneri e i debiti della “Farmacia Eredi Serio Dott.ssa Laura”, inclusi quelli relativi alla quota cedutagli dall'odierna attrice con l'atto notarile del
08.03.2012.
Proprio dalla disamina di quest'atto emerge, con evidenza, come le parti abbiano pattuito che restino “a carico del “Beneficiario della Rinunzia” pesi, oneri, imposte e carichi fiscali, o di qualsiasi altro genere, sia di natura reale che personale, attinenti alla quota in oggetto ed alla farmacia nel suo complesso, sempre fino alla data del ritrasferimento”.
Peraltro, a riconferma del comune intento delle parti di rispettare tale pattuizione, giova tenere in considerazione l'atto transattivo sottoscritto tra i germani e , creditore P_ Controparte_4 della farmacia. In particolare, a pag. 9 della transazione si può leggere come “Il dott. P_ si assume in proprio ed in via esclusiva tutti i debiti indicati nel presente atto, nessuno
[...] escluso, (…) pattuendosi espressamente il diritto della dott.ssa di agire Parte_1 in regresso nei confronti del detto dott. per la restituzione di quanto P_ eventualmente possa essere chiamata a pagare in favore di in adempimento della CP_4 presente scrittura.” In considerazione di quanto innanzi, non residuano dubbi in merito all'esistenza di un valido rapporto di credito tra la creditrice in revocatoria e il debitore.
Ricorre poi il presupposto oggettivo, costituito dal pregiudizio cagionato per effetto dell'atto di disposizione (eventus damni), ossia il depauperamento della garanzia patrimoniale posta a presidio delle ragioni della creditrice, dovendo al riguardo precisarsi che in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessaria la pagina 4 di 7 totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e, dunque, l'impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass., Sez. II, Ord.,
11.02.2025, n. 3512).
Una volta, perciò, che il creditore che agisca in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore, costituisce onere di quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., Sez. VI, Ord.,
25.09.2019, n. 23907).
Valutando con adeguata ponderazione il panorama probatorio disponibile emerge, con evidenza, come parte istante abbia validamente assolto al proprio obbligo, avendo offerto idonea prova del mutamento quantitativo e qualitativo apportato al patrimonio del debitore per il tramite dell'atto dispositivo di cui è causa.
Sul punto, non assume alcuna rilevanza la circostanza evidenziata dai convenuti, secondo i quali le peculiarità della presente fattispecie, relativa al conferimento in conto capitale di un diritto di usufrutto, sarebbe di per sé idonea ad escludere la lesività per i creditori dell'atto di cessione di quote.
Appare indubbio, infatti, che la cessione della quota di partecipazione al capitale di una società che, per effetto del suddetto conferimento in usufrutto, ha il diritto di esercitare l'attività di farmacia per trent'anni, costituisce un atto pregiudizievole delle ragioni della creditrice, vieppiù ove si consideri, da un lato, la redditività che genera l'attività di commercializzazione farmaceutica e, dall'altro, il fatto che si sia spogliato, con tale cessione, dell'unico suo patrimonio P_ ancora libero da gravami.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per orientamento della Suprema Corte, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a criteri probatori di carattere presuntivo (Cass., Sez. 3, sent., 7.7.2007 n. 15310; ib., sent., 7.10.2008 n. 24757; ib., sent., 5.3.2009, n. 5359).
Tanto evidenziato, non residuano dubbi in ordine al fatto che fosse pienamente P_ consapevole della propria esposizione debitoria e, quindi, ben conscio della potenzialità lesiva nei confronti dei propri creditori della cessione posta in essere con atto a rogito del Notaio Per_1
del 06.08.2018. Depongono in tal senso:
[...]
1. la circostanza che con il suddetto atto si sia spogliato dell'unico suo bene che P_ avrebbe consentito ai suoi creditori di poter soddisfare le proprie ragioni;
2. il fatto che, alla data dell'atto dispositivo, l'intero suo patrimonio immobiliare fosse gravato da plurime iscrizioni ipotecarie;
3. le ristrettissime, quanto sospette, tempistiche della cessione: in appena diciassette giorni (tra il
20.07.2018 ed il 06.08.2018) si è proceduto alla costituzione della al CP_3 CP_3 conferimento da parte di dell'usufrutto trentennale della propria impresa P_ individuale (Farmacia Serio Lura del Dott. Fausto Maddalo) alla ricevendo Controparte_3 in corrispettivo il 98% del capitale sociale di quest'ultima e, infine, alla cessione di tale 98% del capitale sociale della s.r.l. in favore di Conseguentemente la cessione Controparte_2 dell'unico bene di sua proprietà privo di gravami a beneficio di vale Controparte_2
pagina 5 di 7 senz'altro a costituire un comportamento da valutare sotto il profilo della consequenzialità diretta e cronologica che può legare il compimento dell'atto agli effetti pregiudizievoli che lo stesso può sortire sulle ragioni creditorie del terzo, circostanza che, nel caso di specie, non poteva sfuggire a per quanto evidenziato. P_
Infine, quanto alla partecipazione fraudolenta del terzo, è ormai pacifico in giurisprudenza che la stessa possa essere desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati
(ad es. di affectio societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza della consapevolezza in capo all'acquirente in riferimento alla qualità delle parti e alla tempistica negoziale.
Nel caso di specie, a riprova del fatto che la cessione sia stata concepita al fine di sottrarre la farmacia alla garanzia patrimoniale della creditrice, è, in primo luogo, il dato relativo al rapporto di profonda amicizia che caratterizza le parti dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, rapporto peraltro confermato dallo stesso in occasione dell'interrogatorio formale P_ tenutosi all'udienza del 03.04.2024.
A detto aspetto possono aggiungersi nel caso di specie ulteriori elementi di valutazione sempre di carattere indiziario, quali le anomalie relative alle tempistiche che caratterizzano la cessione, di cui si è detto in precedenza, o la consapevolezza che aveva tanto della Controparte_2 situazione di difficoltà economica in cui versava – avendo ella stessa prestatogli, P_
a cavallo tra 2016 e 2018, la somma di € 90.000,00 proprio “per affrontare il grave periodo di crisi attraversato dalla Farmacia” (vd. ricorso per intervento in proc. esec. mob. N. 2741/2017 RGE – all. n. 15) – quanto del fatto che il suo patrimonio immobiliare fosse gravato da plurime ipoteche giudiziali, le quali risultavano perfettamente conoscibili dai terzi, essendo state pubblicate nei pubblici registri.
Tutti questi elementi appaiono sintomatici del carattere strumentale della cessione oggetto di esame, finalizzata a dare corso ad un trasferimento di ricchezza al solo fine di sottrarre la farmacia alla garanzia della creditrice.
Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno accogliere la domanda sì come proposta da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del D.M. 10.3.2014 n. 55, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle fasi svolte, applicati gli importi minimi in ragione della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 5086/2023 R.G., così provvede:
• ACCOGLIE la domanda attorea;
• DICHIARA l'inefficacia nei confronti di dell'atto a rogito del Notaio Parte_1
del 06.08.2018 - repertorio n. 4283, raccolta n. 2924 - a mezzo del quale Persona_1 P_
cedeva l'intera propria quota di partecipazione della società “ , del
[...] Controparte_3 valore nominale di € 98.000,00, a Controparte_2
• MANDA al Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare - Direzione Prov.le di Lecce - dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza, con esonero di ogni responsabilità; pagina 6 di 7 • CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'avv. Massimo Franco, dichiaratosi antistatario di delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 quantificate in complessivi € 811,39 per spese, € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 9 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5086/2023 R.G. trattenuta in decisione all'udienza del 02.04.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Franco;
Parte_1
– ATTRICE –
CONTRO
e , in proprio nonché nella qualità, P_ Controparte_2 quest'ultima, di legale rappresentante della , rappresentati e difesi Controparte_3 dall'avv. Carlo Congedo;
– CONVENUTI – avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 18.07.2023, Parte_1 ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, ,
[...] P_ Controparte_2
e la società al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_3
“1) accertare e dichiarare che l'atto di cessione di quote del 06.08.2018 autenticato nelle firme per notaio in pari data n.4283 rep. e n.2924 racc. è stato posto in essere in Persona_1 pregiudizio delle ragioni creditorie della Dr.ssa e che, nella fattispecie, Parte_1 ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2901 c.c. e, per l'effetto: 2) per quanto riguarda la convenuta
[...]
: dichiarare l'inefficacia e, per l'effetto, revocare ai sensi e per gli effetti del Controparte_2 combinato disposto di cui agli artt. 2901 e 2902 c.c., nei confronti della Dr.ssa Parte_1
l'atto del 06.08.2018 autenticato nelle firme per notaio in pari data
[...] Persona_1
n.4283 rep. e n.2924 racc. con il quale il Dr. ha ceduto in favore della sig.ra P_
, che acquistava, l'intera propria quota di partecipazione pari al 98% Controparte_2 del capitale sociale della società “ avente codice fiscale . 3) Per Controparte_3 P.IVA_1
l'effetto ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Lecce di annotare l'emananda sentenza nella apposita sezione del Registro delle Imprese relativa alla CP_3
pagina 1 di 7 . 4) Condannare i convenuti e , in solido tra loro, CP_3 P_ Controparte_2 al pagamento delle spese e compensi di causa, rimborso forfetario su compensi, CAP ed IVA come per legge” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
Nel ricostruire in fatto le vicende sottese alla proposta citazione, l'attrice ha dedotto:
1. che a seguito della successione legittima della propria madre, , era divenuta, unitamente Persona_2 al fratello , proprietaria, in comune pro indiviso, dell'azienda corrente in Campi P_
Salentina, alla via Taranto n. 120, denominata “Farmacia Eredi Serio Dott.ssa Laura”;
2. che a causa di una situazione di incompatibilità in cui si era venuta a trovare tra la contitolarità della suddetta farmacia e la funzione di pubblico dipendente dalla stessa svolta, i germani P_ erano addivenuti ad un accordo - raccolto nell'atto pubblico per Notaio del Persona_3
08.03.2012 nn. 66040/16565 rep. - in base al quale aveva rinunziato alla contitolarità della suddetta farmacia in favore di che si era obbligato a versarle mensilmente, per la durata P_ massima di vent'anni, la somma di € 1.500,00; 3. che l'anzidetto accordo era stato iscritto nel registro delle imprese in data 16.04.2012 al numero di protocollo LE-2012-12872;
4. che in data 20.07.2018 aveva costituito, con atto per Notaio Controparte_2 Per_1
, una s.r.l. denominata “ , con capitale sociale di € 2.000,00, avente come
[...] Controparte_3 oggetto sociale la gestione di una farmacia;
5. che con verbale a rogito per Notaio del 27.07.2018, aveva conferito Persona_1 P_
l'usufrutto trentennale dell'impresa individuale “Farmacia Serio Laura del Dott. ” P_
(nuova intestazione della “Farmacia Eredi Serio Dott.ssa Laura”) alla Controparte_3 sottoscrivendo, tramite detto conferimento, un aumento di capitale di € 98.000,00, così ricevendo, in corrispettivo, il 98% del capitale di quest'ultima;
6. che, con successivo atto del 06.08.2018, sempre a rogito del Notaio , Persona_1 P_ aveva ceduto l'intera propria quota di partecipazione al capitale sociale della Controparte_3
a che era giunta così a detenere l'intero capitale sociale della Controparte_2 [...]
CP_3
7. che l'intero patrimonio immobiliare di era stato gravato, a decorrere dal 2015, da P_ plurime iscrizioni di ipoteche giudiziali e lo stipendio del medesimo era stato sottoposto a pignoramento da parte di un altro creditore.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto di essere creditrice nei Parte_1 confronti di del complessivo importo di € 220.201,48, oltre interessi, credito P_ traente origine dal mancato adempimento da parte del fratello all'obbligo di versamento mensile dell'importo di € 1.500,00 risultante dall'atto pubblico per Notaio del Persona_3
08.03.2012.
L'attrice ha evidenziato, come conseguenza dell'atto dispositivo del 06.08.2018, una modifica, in senso peggiorativo, della situazione patrimoniale del debitore, tale da pregiudicare ogni eventuale esecuzione coattiva per il recupero del credito.
In considerazione, quindi, della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dall'art. 2901 c.c., ha concluso chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto dispositivo del
06.08.2018, quanto agli effetti depauperativi del patrimonio di . P_
e , in proprio nonché nella qualità, P_ Controparte_2 quest'ultima, di legale rappresentante della , costituitisi ritualmente in Controparte_3
pagina 2 di 7 giudizio, hanno dedotto il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, evidenziando, in particolare, come la stessa, nella sua qualità di erede e comproprietaria della farmacia sino all'atto notarile datato 08.03.2012, avesse maturato, nei confronti del fratello, una posizione debitoria seppur al netto del credito dalla stessa asseritamente vantato si € 119.281.08.
Hanno, altresì, evidenziato i convenuti come la particolarità della fattispecie, relativa al conferimento in conto capitale di un diritto di godimento limitato nel tempo ex lege, sia idonea ad escludere in radice che l'atto di cessione di quote possa connotarsi in termini di atto dispositivo del patrimonio, pregiudizievole per i creditori.
Pertanto, rimarcata l'insussistenza del rapporto di credito ex adverso vantato, nonché la carenza dei requisiti dell'eventus damni, della scientia damni e del consilium fraudis, i convenuti hanno concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria e, nel merito, di rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa, istruita con produzione documentale e mediante interrogatorio formale, all'udienza del
2 aprile 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Tanto premesso, si ritiene che la domanda formulata da sia meritevole Parte_1 di accoglimento.
Nel merito, dall'esame degli atti è consentito individuare gli estremi necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria e, perciò, per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo in esame, che possono compendiarsi:
1. nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e il debitore;
2. nella effettività del danno (eventus damni), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell''atto traslativo;
3. nella conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni);
4. nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (consilium fraudis);
5. nella dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito.
Quanto al credito oggetto di tutela, è costante l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.
Avendo l'art. 2901 c.c. accolto una nozione lata di credito, qualsivoglia ragione o aspettativa, anche quale credito eventuale nella veste di un credito litigioso, è idonea a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (ex multis:
Cass., sez. 3, sent., 22.3.2016 n. 5619).
Nella fattispecie in scrutinio il credito vantato da trae origine dall'atto Parte_1 pubblico per Notaio del 08.03.2012, con il quale , a fronte della Persona_3 P_ rinunzia operata dalla sorella alla contitolarità della “Farmacia Eredi Serio Dott.ssa Laura”, si era pagina 3 di 7 impegnato a riconoscerle mensilmente, per la durata massima di vent'anni, la somma di € 1.500,00, senza, tuttavia, fare mai fronte a tale obbligazione.
In proposito, gli odierni convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, derivante, secondo la loro prospettazione, dalla circostanza che sarebbe a sua volta P_ creditore di una maggior somma nei confronti di in considerazione della Parte_1 quale il credito da quest'ultima vantato sarebbe sostanzialmente azzerato. Par d'uopo preliminarmente rammentare che la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo quindi dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti, e dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata, Cass.
11284/2010.
Ebbene, nel caso di specie i convenuti si sono costituiti ben oltre i termini di cui all'art. 166 cpc sicché sono decaduti dal proporre la suddetta accezione.
Ad ogni modo, quand'anche ammissibile, tale eccezione non potrebbe trovare accoglimento, risultando smentita dalla documentazione in atti, dalla quale emerge come abbia P_ assunto a proprio esclusivo carico tutti gli oneri e i debiti della “Farmacia Eredi Serio Dott.ssa Laura”, inclusi quelli relativi alla quota cedutagli dall'odierna attrice con l'atto notarile del
08.03.2012.
Proprio dalla disamina di quest'atto emerge, con evidenza, come le parti abbiano pattuito che restino “a carico del “Beneficiario della Rinunzia” pesi, oneri, imposte e carichi fiscali, o di qualsiasi altro genere, sia di natura reale che personale, attinenti alla quota in oggetto ed alla farmacia nel suo complesso, sempre fino alla data del ritrasferimento”.
Peraltro, a riconferma del comune intento delle parti di rispettare tale pattuizione, giova tenere in considerazione l'atto transattivo sottoscritto tra i germani e , creditore P_ Controparte_4 della farmacia. In particolare, a pag. 9 della transazione si può leggere come “Il dott. P_ si assume in proprio ed in via esclusiva tutti i debiti indicati nel presente atto, nessuno
[...] escluso, (…) pattuendosi espressamente il diritto della dott.ssa di agire Parte_1 in regresso nei confronti del detto dott. per la restituzione di quanto P_ eventualmente possa essere chiamata a pagare in favore di in adempimento della CP_4 presente scrittura.” In considerazione di quanto innanzi, non residuano dubbi in merito all'esistenza di un valido rapporto di credito tra la creditrice in revocatoria e il debitore.
Ricorre poi il presupposto oggettivo, costituito dal pregiudizio cagionato per effetto dell'atto di disposizione (eventus damni), ossia il depauperamento della garanzia patrimoniale posta a presidio delle ragioni della creditrice, dovendo al riguardo precisarsi che in tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessaria la pagina 4 di 7 totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e, dunque, l'impossibilità del creditore di conseguire aliunde la prestazione, risultando sufficiente che con il compimento dell'atto si sia reso più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass., Sez. II, Ord.,
11.02.2025, n. 3512).
Una volta, perciò, che il creditore che agisca in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore, costituisce onere di quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., Sez. VI, Ord.,
25.09.2019, n. 23907).
Valutando con adeguata ponderazione il panorama probatorio disponibile emerge, con evidenza, come parte istante abbia validamente assolto al proprio obbligo, avendo offerto idonea prova del mutamento quantitativo e qualitativo apportato al patrimonio del debitore per il tramite dell'atto dispositivo di cui è causa.
Sul punto, non assume alcuna rilevanza la circostanza evidenziata dai convenuti, secondo i quali le peculiarità della presente fattispecie, relativa al conferimento in conto capitale di un diritto di usufrutto, sarebbe di per sé idonea ad escludere la lesività per i creditori dell'atto di cessione di quote.
Appare indubbio, infatti, che la cessione della quota di partecipazione al capitale di una società che, per effetto del suddetto conferimento in usufrutto, ha il diritto di esercitare l'attività di farmacia per trent'anni, costituisce un atto pregiudizievole delle ragioni della creditrice, vieppiù ove si consideri, da un lato, la redditività che genera l'attività di commercializzazione farmaceutica e, dall'altro, il fatto che si sia spogliato, con tale cessione, dell'unico suo patrimonio P_ ancora libero da gravami.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per orientamento della Suprema Corte, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni) ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a criteri probatori di carattere presuntivo (Cass., Sez. 3, sent., 7.7.2007 n. 15310; ib., sent., 7.10.2008 n. 24757; ib., sent., 5.3.2009, n. 5359).
Tanto evidenziato, non residuano dubbi in ordine al fatto che fosse pienamente P_ consapevole della propria esposizione debitoria e, quindi, ben conscio della potenzialità lesiva nei confronti dei propri creditori della cessione posta in essere con atto a rogito del Notaio Per_1
del 06.08.2018. Depongono in tal senso:
[...]
1. la circostanza che con il suddetto atto si sia spogliato dell'unico suo bene che P_ avrebbe consentito ai suoi creditori di poter soddisfare le proprie ragioni;
2. il fatto che, alla data dell'atto dispositivo, l'intero suo patrimonio immobiliare fosse gravato da plurime iscrizioni ipotecarie;
3. le ristrettissime, quanto sospette, tempistiche della cessione: in appena diciassette giorni (tra il
20.07.2018 ed il 06.08.2018) si è proceduto alla costituzione della al CP_3 CP_3 conferimento da parte di dell'usufrutto trentennale della propria impresa P_ individuale (Farmacia Serio Lura del Dott. Fausto Maddalo) alla ricevendo Controparte_3 in corrispettivo il 98% del capitale sociale di quest'ultima e, infine, alla cessione di tale 98% del capitale sociale della s.r.l. in favore di Conseguentemente la cessione Controparte_2 dell'unico bene di sua proprietà privo di gravami a beneficio di vale Controparte_2
pagina 5 di 7 senz'altro a costituire un comportamento da valutare sotto il profilo della consequenzialità diretta e cronologica che può legare il compimento dell'atto agli effetti pregiudizievoli che lo stesso può sortire sulle ragioni creditorie del terzo, circostanza che, nel caso di specie, non poteva sfuggire a per quanto evidenziato. P_
Infine, quanto alla partecipazione fraudolenta del terzo, è ormai pacifico in giurisprudenza che la stessa possa essere desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati
(ad es. di affectio societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza della consapevolezza in capo all'acquirente in riferimento alla qualità delle parti e alla tempistica negoziale.
Nel caso di specie, a riprova del fatto che la cessione sia stata concepita al fine di sottrarre la farmacia alla garanzia patrimoniale della creditrice, è, in primo luogo, il dato relativo al rapporto di profonda amicizia che caratterizza le parti dell'atto dispositivo oggetto del presente giudizio, rapporto peraltro confermato dallo stesso in occasione dell'interrogatorio formale P_ tenutosi all'udienza del 03.04.2024.
A detto aspetto possono aggiungersi nel caso di specie ulteriori elementi di valutazione sempre di carattere indiziario, quali le anomalie relative alle tempistiche che caratterizzano la cessione, di cui si è detto in precedenza, o la consapevolezza che aveva tanto della Controparte_2 situazione di difficoltà economica in cui versava – avendo ella stessa prestatogli, P_
a cavallo tra 2016 e 2018, la somma di € 90.000,00 proprio “per affrontare il grave periodo di crisi attraversato dalla Farmacia” (vd. ricorso per intervento in proc. esec. mob. N. 2741/2017 RGE – all. n. 15) – quanto del fatto che il suo patrimonio immobiliare fosse gravato da plurime ipoteche giudiziali, le quali risultavano perfettamente conoscibili dai terzi, essendo state pubblicate nei pubblici registri.
Tutti questi elementi appaiono sintomatici del carattere strumentale della cessione oggetto di esame, finalizzata a dare corso ad un trasferimento di ricchezza al solo fine di sottrarre la farmacia alla garanzia della creditrice.
Alla luce di quanto innanzi, questo interprete ritiene opportuno accogliere la domanda sì come proposta da Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del D.M. 10.3.2014 n. 55, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, in considerazione delle fasi svolte, applicati gli importi minimi in ragione della ridotta complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 5086/2023 R.G., così provvede:
• ACCOGLIE la domanda attorea;
• DICHIARA l'inefficacia nei confronti di dell'atto a rogito del Notaio Parte_1
del 06.08.2018 - repertorio n. 4283, raccolta n. 2924 - a mezzo del quale Persona_1 P_
cedeva l'intera propria quota di partecipazione della società “ , del
[...] Controparte_3 valore nominale di € 98.000,00, a Controparte_2
• MANDA al Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare - Direzione Prov.le di Lecce - dell'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza, con esonero di ogni responsabilità; pagina 6 di 7 • CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'avv. Massimo Franco, dichiaratosi antistatario di delle spese di lite del presente giudizio, Parte_1 quantificate in complessivi € 811,39 per spese, € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori, se dovuti, a termini di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Lecce in data 9 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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