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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3173 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. FRAIA LUIGI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. RENZETTI GIULIA ( ) CORSO Controparte_1 C.F._1
CA , PRESSO GLI UFFICI DELL'ISTITUTO CP_2 CP_3
( ) piazza loreto;
[...] C.F._2 CP_1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso accertamento n. 2021000987 del 23.4.2021 e l'avviso di addebito n.
33420230004969081000, notificato il 30.1.2024, delle obbligazioni conseguenti all'iscrizione d'ufficio alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura per il periodo dall'anno 2018 al 2020.
In dettaglio, il ricorrente ha lamentato la nullità degli atti in quanto privi degli elementi essenziali, previsti ex lege, e nel merito, ha lamentato l'insussistenza dell'obbligo assicurativo per carenza dei requisiti fondanti l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti.
Si è costituito l' che nei vari scritti difensivi ha contestato, in via preliminare, CP_1
l'ammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del d. lgs.
46 del 1999 e, nel merito, ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione coltivatori diretti, richiamando integralmente il contenuto dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'azienda agricola per gli anni dal 2018 al 2020. Parte_1
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
*****
Preliminarmente, deve essere parzialmente accolta l'eccezione di violazione del termine di cui all'art.617 c.p.c. con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33420230004969081000 depositata in data 28.2.2024.
Ebbene, l'opponente ha eccepito che l'avviso di addebito opposto fosse sprovvisto degli elementi necessari, (quali motivazione, criteri di calcolo) necessari al fine di ben comprendere la natura della pretesa creditoria avanzata dall' resistente e CP_4 conseguentemente poter esercitare il proprio diritto di difesa.
Tuttavia, tali eccezioni, afferendo alla regolarità formale del titolo esecutivo, andavano proposte a norme dell'art. 617 c.p.c entro 20 giorni dalla sua notifica.
Pertanto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali relativi all'avviso di addebito, essendo stata l'opposizione depositata in data 28.2.2024, oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuto in data 30.1.2024.
Quanto ai vizi di merito dedotti, a norma l'art. 24, comma 5 del d.lgs. 46 del 1999,
l'opposizione è tempestiva poiché proposta ampiamente entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Orbene, vagliando il merito della vicenda in esame si osserva che l'avviso di addebito impugnato scaturisce dall' iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione coltivatori diretti, a seguito degli accertamenti compendiati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021000987 del 23.4.2021, relativo al periodo dal 1.1.2018 al
31.12.2020.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
A tal fine, è opportuno riportare il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità:
“Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati.”(Cass. Sez. U., sentenza n. 616/1999).
Ciò chiarito, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Nel caso di specie, deve ritenersi illegittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione coltivatori diretti, in quanto non ha fornito la prova della sussistenza e della CP_1 persistenza dei requisiti descritti, nonostante vi fosse tenuto.
L' ha fondato la sua pretesa non su un accertamento condotto in concreto CP_4 sull'attività svolta dal ricorrente, ma su meri elementi documentali, ossia su una relazione del reparto, redatta alla luce dei dati catastali circa la consistenza dei terreni, dall'esame delle fatture di vendita (una sola relativa all'anno 2018), dell'iscrizione alla
Camera di Commercio di e sulle dichiarazioni dell'opponente. CP_1
Considerato, in particolare, che quest'ultimo sentito in data 15.2.2021, aveva dichiarato di occuparsi della conduzione di terreni, l' ha inferito che si occupasse CP_4 personalmente della coltivazione, con carattere di abitualità e prevalenza.
Ebbene, nell'ipotesi che occupa, non è stata espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli al fine di verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera.
Né risulta accertato che la coltivazione dei fondi sia riconducibile all'attività lavorativa svolta, in proprio e di persona, dal ricorrente o da altri componenti del suo nucleo familiare con i caratteri dell'esclusività o della prevalenza e, soprattutto, che dalla stessa attività la parte abbia tratto la maggior fonte di reddito.
A rigore, appare sfornito di adeguati riscontri sia il requisito temporale sia quello reddituale.
Ed invero, quanto al primo, occorre evidenziare che l'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi non possa desumersi, in via presuntiva solo dalla dichiarazione del ricorrente.
Inoltre, al riguardo occorre evidenziare che l' ha reso una valutazione alquanto CP_4 parcellizzata dalle asserzioni del ricorrente, dal momento che questi ha dichiarato “dal mese di gennaio 2018 ho sempre lavorato in agricoltura con la ditta Controparte_5
e i trovo a gestire in modo autonomo questi terreni per quanto Controparte_6 riguarda l'uliveto, mi ci dedico il sabato e la domenica o nei pomeriggi dopo il lavoro.. per quanto riguarda i miei terreni, la raccolta e quant'altro concerne gli agrumi mi affido ad altre aziende” (cfr. dichiarazioni in all. in proc. 861/2024 riunito). Parte_1 CP_1 Ad ogni buon conto, resta il fatto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte "la dichiarazione di fatti a sè sfavorevoli l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge il funzionario, esclude la configurabilità all'animus confitendi in capo al dichiarante" (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2015, n. 17702).
In forza dei principi di diritto sopra indicati, deve invero rimarcarsi che le dichiarazioni rese dalla stessa odierna parte ricorrente agli ispettori (in atti), per quanto eventualmente suscettibili di indurre dubbi sulle modalità di conduzione dell'azienda (in quanto lo stesso aveva asserito di coltivare i terreni personalmente ma soltanto dopo il proprio lavoro e parzialmente, dal momento che affidava ad aziende terze la gestione dell'agrumeto), comunque necessitavano di ulteriori approfondimenti e valutazioni in ordine agli aspetti già segnalati (prevalenza, in termini di tempo e reddito, e fabbisogno).
In relazione, inoltre, al fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue, si deve rilevare che il verbale ispettivo non sviluppa alcun calcolo
(eventualmente basato sulla documentazione aziendale e sulle tabelle ettaro-colturali previste per la provincia di ), sicché la tesi dell' in quanto genericamente CP_1 CP_1 prospettata, non rende possibile nessuna verifica, sulla base di alcun idoneo riscontro.
Peraltro, costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna specificazione in ordine ai CP_1 calcoli effettuati, richiamandosi genericamente a quanto dedotto nel verbale.
Né può dirsi che l'istituto previdenziale abbia comunque fornito ulteriori elementi atti a fondare la sua pretesa contributiva, tale non potendo considerarsi l'estratto conto previdenziale, in quanto documento formato dall' e, dunque, del tutto irrilevante a CP_1 fini di prova.
Ed inoltre, privo di qualsiasi riscontro rimane il dato reddituale, dal momento che l'istituto resistente non ha effettuato alcun accertamento dul punto.
Peraltro, considerato che la pretesa creditoria indagata è avanzata per annualità successive (dal 2021 al 2022) rispetto al periodo oggetto di accertamento ispettivo
(2018-2020), manca, altresì, la deduzione, oltre che la prova, della persistenza dei requisiti che la resistente ha assunto riscontrati nell'arco temporale coperto dall'ispezione.
In altri termini, l'istituto di previdenza aveva l'onere di dimostrare che anche per le annualità non oggetto di accertamento valessero le medesime ragioni critiche che avevano condotto all'accertamento per le annualità precedenti (Corte di Appello di
Salerno, sentenza n. 587/2019; Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 582/2022). E anche sul punto, nel caso di specie, è del tutto carente la prova, né alcuna argomentazione logica è stata svolta dall'ente sulle cause della perdurante obbligatorietà di iscrizione nella Gestione previdenziale dei coltivatori diretti per la parte ricorrente: non è stata fornita per il periodo oggetto di giudizio alcuna dimostrazione documentale o contabile dell'attività di coltivazione diretta del fondo;
non si conosce l'eventuale perdurante disponibilità dei terreni e con essa la stima in concreto del fabbisogno di manodopera.
Né possono essere utilizzate per gli anni successivi le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti nel febbraio 2021 evidenziando, peraltro, che neppure si sono rese dirimenti in quel contesto, limitandosi il ricorrente a riferire della sua presenza sui fondi nei giorni di sabato e domenica o nei pomeriggi dopo il lavoro.
A giudizio del Tribunale, nella specie non risulta raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione nella Gestione dei coltivatori diretti.
Non è stato adeguatamente dimostrato, difatti, che la parte si dedichi all'attività di conduzione del fondo in modo esclusivo o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito, né la sussistenza di un fabbisogno di manodopera pari o superiore a 104 giornate lavorative.
Deve inoltre considerarsi che parte opponente ha dichiarato di affidare ad altre aziende la gestione dei terreni adibiti ad agrumeto, così come riscontrato dagli ispettori.
Si tratta di circostanza che rende credibile – almeno sul piano astratto – il carattere sostanzialmente “amatoriale” dell'attività di coltivazione dei fondi, considerata tra l'altro l'esiguità dei ricavi dagli stessi prodotti, testimoniata dalla presenza di una sola fattura di vendita (cfr. Verbale di accertamento).
In conclusione, va poi, evidenziato che il ricorrente svolgeva attività di lavoro agricolo presso altre aziende e si occupava della coltivazione del fondo solo nelle giornate di sabato e domenica o dopo l'orario di lavoro (cfr. dichiarazioni cit. in all. . CP_1 Tale circostanza non è stata affatto considerata dagli ispettori, che da sola vale ad escludere il carattere dell'abitualità e la prevalenza del lavoro autonomo, così come contestata.
Se ne evince che, benché onerata sul punto di precisa allegazione e produzione, l' CP_1 non abbia fornito prova che l'attività agricola esercitata per la coltivazione dei fondi predetti abbia costituito la maggiore fonte di sostentamento per il ricorrente e per la sua famiglia non potendosi reputare dirimente, alla luce delle emergenze istruttorie sopra illustrate, la mera titolarità di una P. IVA e l'iscrizione alla CCIAA.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, i ricorsi devono essere accolti e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura – coltivatori diretti, dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie i proposti ricorsi e per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura- coltivatori diretti;
- dichiara altresì non dovuti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n.
33420230004969081000;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che CP_1 liquida in € 1.200,00, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 20/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. FRAIA LUIGI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. RENZETTI GIULIA ( ) CORSO Controparte_1 C.F._1
CA , PRESSO GLI UFFICI DELL'ISTITUTO CP_2 CP_3
( ) piazza loreto;
[...] C.F._2 CP_1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con gli atti introduttivi dei giudizi riuniti, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso accertamento n. 2021000987 del 23.4.2021 e l'avviso di addebito n.
33420230004969081000, notificato il 30.1.2024, delle obbligazioni conseguenti all'iscrizione d'ufficio alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura per il periodo dall'anno 2018 al 2020.
In dettaglio, il ricorrente ha lamentato la nullità degli atti in quanto privi degli elementi essenziali, previsti ex lege, e nel merito, ha lamentato l'insussistenza dell'obbligo assicurativo per carenza dei requisiti fondanti l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti.
Si è costituito l' che nei vari scritti difensivi ha contestato, in via preliminare, CP_1
l'ammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del d. lgs.
46 del 1999 e, nel merito, ha dedotto la legittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione coltivatori diretti, richiamando integralmente il contenuto dell'accertamento ispettivo condotto nei confronti dell'azienda agricola per gli anni dal 2018 al 2020. Parte_1
Istruite per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, le controversie sono state decise con la presente sentenza.
*****
Preliminarmente, deve essere parzialmente accolta l'eccezione di violazione del termine di cui all'art.617 c.p.c. con riferimento all'opposizione avverso l'avviso di addebito n.
33420230004969081000 depositata in data 28.2.2024.
Ebbene, l'opponente ha eccepito che l'avviso di addebito opposto fosse sprovvisto degli elementi necessari, (quali motivazione, criteri di calcolo) necessari al fine di ben comprendere la natura della pretesa creditoria avanzata dall' resistente e CP_4 conseguentemente poter esercitare il proprio diritto di difesa.
Tuttavia, tali eccezioni, afferendo alla regolarità formale del titolo esecutivo, andavano proposte a norme dell'art. 617 c.p.c entro 20 giorni dalla sua notifica.
Pertanto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali relativi all'avviso di addebito, essendo stata l'opposizione depositata in data 28.2.2024, oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, avvenuto in data 30.1.2024.
Quanto ai vizi di merito dedotti, a norma l'art. 24, comma 5 del d.lgs. 46 del 1999,
l'opposizione è tempestiva poiché proposta ampiamente entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
Orbene, vagliando il merito della vicenda in esame si osserva che l'avviso di addebito impugnato scaturisce dall' iscrizione d'ufficio del ricorrente nella gestione coltivatori diretti, a seguito degli accertamenti compendiati nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021000987 del 23.4.2021, relativo al periodo dal 1.1.2018 al
31.12.2020.
Occorre, pertanto, verificare se ricorrano o meno, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti e la conseguente insorgenza dell'obbligazione contributiva.
A tal fine, è opportuno riportare il quadro delineato dalla giurisprudenza di legittimità:
“Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto -rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge- deve essere desunta dal combinato disposto degli artt. 2 legge n. 1047 del 1957, 2 e 3 legge n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti:
a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggiore fonte di reddito;
b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue;
non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, sempre che sussistano tutti i requisiti sopra indicati.”(Cass. Sez. U., sentenza n. 616/1999).
Ciò chiarito, nell'ambito delle opposizioni a ruolo esattoriale, a decreto ingiuntivo o ad avviso di addebito, che danno luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in virtù del principio generale derivante dall'art. 2697 c.c., l'onere della prova della sussistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo incombe sull'ente previdenziale che, nel giudizio di opposizione, pur rivestendo formalmente la qualità di convenuto, assume la veste sostanziale di attore, mentre incombe sulla controparte l'onere di contestare i fatti costitutivi del credito.
Nel caso di specie, deve ritenersi illegittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione coltivatori diretti, in quanto non ha fornito la prova della sussistenza e della CP_1 persistenza dei requisiti descritti, nonostante vi fosse tenuto.
L' ha fondato la sua pretesa non su un accertamento condotto in concreto CP_4 sull'attività svolta dal ricorrente, ma su meri elementi documentali, ossia su una relazione del reparto, redatta alla luce dei dati catastali circa la consistenza dei terreni, dall'esame delle fatture di vendita (una sola relativa all'anno 2018), dell'iscrizione alla
Camera di Commercio di e sulle dichiarazioni dell'opponente. CP_1
Considerato, in particolare, che quest'ultimo sentito in data 15.2.2021, aveva dichiarato di occuparsi della conduzione di terreni, l' ha inferito che si occupasse CP_4 personalmente della coltivazione, con carattere di abitualità e prevalenza.
Ebbene, nell'ipotesi che occupa, non è stata espletata alcuna ispezione sui terreni agricoli al fine di verificarne lo stato di conservazione e, conseguentemente, di stabilire l'effettivo fabbisogno di manodopera.
Né risulta accertato che la coltivazione dei fondi sia riconducibile all'attività lavorativa svolta, in proprio e di persona, dal ricorrente o da altri componenti del suo nucleo familiare con i caratteri dell'esclusività o della prevalenza e, soprattutto, che dalla stessa attività la parte abbia tratto la maggior fonte di reddito.
A rigore, appare sfornito di adeguati riscontri sia il requisito temporale sia quello reddituale.
Ed invero, quanto al primo, occorre evidenziare che l'impegno profuso nell'attività di coltivazione dei fondi non possa desumersi, in via presuntiva solo dalla dichiarazione del ricorrente.
Inoltre, al riguardo occorre evidenziare che l' ha reso una valutazione alquanto CP_4 parcellizzata dalle asserzioni del ricorrente, dal momento che questi ha dichiarato “dal mese di gennaio 2018 ho sempre lavorato in agricoltura con la ditta Controparte_5
e i trovo a gestire in modo autonomo questi terreni per quanto Controparte_6 riguarda l'uliveto, mi ci dedico il sabato e la domenica o nei pomeriggi dopo il lavoro.. per quanto riguarda i miei terreni, la raccolta e quant'altro concerne gli agrumi mi affido ad altre aziende” (cfr. dichiarazioni in all. in proc. 861/2024 riunito). Parte_1 CP_1 Ad ogni buon conto, resta il fatto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte "la dichiarazione di fatti a sè sfavorevoli l'imprenditore renda all'ispettore del lavoro, nell'esercizio dei suoi compiti di polizia amministrativo giudiziaria, non costituisce confessione stragiudiziale, con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, sia perché detto ispettore agisce quale organo della pubblica amministrazione ma non è il soggetto che rappresenta l'ente in senso sostanziale né, quindi, è il destinatario degli effetti favorevoli della dichiarazione, sia perché lo specifico scopo della dichiarazione, finalizzata all'inchiesta che svolge il funzionario, esclude la configurabilità all'animus confitendi in capo al dichiarante" (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-09-2015, n. 17702).
In forza dei principi di diritto sopra indicati, deve invero rimarcarsi che le dichiarazioni rese dalla stessa odierna parte ricorrente agli ispettori (in atti), per quanto eventualmente suscettibili di indurre dubbi sulle modalità di conduzione dell'azienda (in quanto lo stesso aveva asserito di coltivare i terreni personalmente ma soltanto dopo il proprio lavoro e parzialmente, dal momento che affidava ad aziende terze la gestione dell'agrumeto), comunque necessitavano di ulteriori approfondimenti e valutazioni in ordine agli aspetti già segnalati (prevalenza, in termini di tempo e reddito, e fabbisogno).
In relazione, inoltre, al fabbisogno di manodopera non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue, si deve rilevare che il verbale ispettivo non sviluppa alcun calcolo
(eventualmente basato sulla documentazione aziendale e sulle tabelle ettaro-colturali previste per la provincia di ), sicché la tesi dell' in quanto genericamente CP_1 CP_1 prospettata, non rende possibile nessuna verifica, sulla base di alcun idoneo riscontro.
Peraltro, costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna specificazione in ordine ai CP_1 calcoli effettuati, richiamandosi genericamente a quanto dedotto nel verbale.
Né può dirsi che l'istituto previdenziale abbia comunque fornito ulteriori elementi atti a fondare la sua pretesa contributiva, tale non potendo considerarsi l'estratto conto previdenziale, in quanto documento formato dall' e, dunque, del tutto irrilevante a CP_1 fini di prova.
Ed inoltre, privo di qualsiasi riscontro rimane il dato reddituale, dal momento che l'istituto resistente non ha effettuato alcun accertamento dul punto.
Peraltro, considerato che la pretesa creditoria indagata è avanzata per annualità successive (dal 2021 al 2022) rispetto al periodo oggetto di accertamento ispettivo
(2018-2020), manca, altresì, la deduzione, oltre che la prova, della persistenza dei requisiti che la resistente ha assunto riscontrati nell'arco temporale coperto dall'ispezione.
In altri termini, l'istituto di previdenza aveva l'onere di dimostrare che anche per le annualità non oggetto di accertamento valessero le medesime ragioni critiche che avevano condotto all'accertamento per le annualità precedenti (Corte di Appello di
Salerno, sentenza n. 587/2019; Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 582/2022). E anche sul punto, nel caso di specie, è del tutto carente la prova, né alcuna argomentazione logica è stata svolta dall'ente sulle cause della perdurante obbligatorietà di iscrizione nella Gestione previdenziale dei coltivatori diretti per la parte ricorrente: non è stata fornita per il periodo oggetto di giudizio alcuna dimostrazione documentale o contabile dell'attività di coltivazione diretta del fondo;
non si conosce l'eventuale perdurante disponibilità dei terreni e con essa la stima in concreto del fabbisogno di manodopera.
Né possono essere utilizzate per gli anni successivi le dichiarazioni rese agli ispettori verbalizzanti nel febbraio 2021 evidenziando, peraltro, che neppure si sono rese dirimenti in quel contesto, limitandosi il ricorrente a riferire della sua presenza sui fondi nei giorni di sabato e domenica o nei pomeriggi dopo il lavoro.
A giudizio del Tribunale, nella specie non risulta raggiunta la prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione nella Gestione dei coltivatori diretti.
Non è stato adeguatamente dimostrato, difatti, che la parte si dedichi all'attività di conduzione del fondo in modo esclusivo o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito, né la sussistenza di un fabbisogno di manodopera pari o superiore a 104 giornate lavorative.
Deve inoltre considerarsi che parte opponente ha dichiarato di affidare ad altre aziende la gestione dei terreni adibiti ad agrumeto, così come riscontrato dagli ispettori.
Si tratta di circostanza che rende credibile – almeno sul piano astratto – il carattere sostanzialmente “amatoriale” dell'attività di coltivazione dei fondi, considerata tra l'altro l'esiguità dei ricavi dagli stessi prodotti, testimoniata dalla presenza di una sola fattura di vendita (cfr. Verbale di accertamento).
In conclusione, va poi, evidenziato che il ricorrente svolgeva attività di lavoro agricolo presso altre aziende e si occupava della coltivazione del fondo solo nelle giornate di sabato e domenica o dopo l'orario di lavoro (cfr. dichiarazioni cit. in all. . CP_1 Tale circostanza non è stata affatto considerata dagli ispettori, che da sola vale ad escludere il carattere dell'abitualità e la prevalenza del lavoro autonomo, così come contestata.
Se ne evince che, benché onerata sul punto di precisa allegazione e produzione, l' CP_1 non abbia fornito prova che l'attività agricola esercitata per la coltivazione dei fondi predetti abbia costituito la maggiore fonte di sostentamento per il ricorrente e per la sua famiglia non potendosi reputare dirimente, alla luce delle emergenze istruttorie sopra illustrate, la mera titolarità di una P. IVA e l'iscrizione alla CCIAA.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, i ricorsi devono essere accolti e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura – coltivatori diretti, dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie i proposti ricorsi e per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'iscrizione di parte ricorrente alla Gestione previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura- coltivatori diretti;
- dichiara altresì non dovuti i crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n.
33420230004969081000;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che CP_1 liquida in € 1.200,00, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 20/10/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO