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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1813/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SS MI Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa LA IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1813/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
PODGORA N. 11, MILANO presso lo studio dell'avv. ANTONIO FRANCHINA e dell'avv. GIULIO
SAVIO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE N. 34, ROMA presso lo studio dell'avv. LUCA
DE FILIPPIS, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2
CERVA N. 8, MILANO presso lo studio dell'avv. VINCENZO MARICONDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 18 NONCHE'
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in VIA CERVA N. 8, Controparte_3 P.IVA_3
MILANO presso lo studio dell'avv. VINCENZO MARICONDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis e previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in parziale riforma della sentenza n. 9999/2023 resa in data 13 dicembre 2023 dal Tribunale Ordinario di Milano, XIV Sezione civile specializzata in materia di impresa nella causa civile rubricata al 27888/2020 di R.G., così giudicare: accogliere il presente gravame e per l'effetto
A) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'intervento della negandosi in Controparte_3 radice non solo la titolarità ex latere creditoris in capo alla della pretesa creditoria Controparte_3 vantata ex adverso (poiché si contesta tanto l'esistenza del supposto “contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3.6.2021” tra la BA PM s.p.a. e la quanto l'inclusione Controparte_3 della pretesa creditoria vantata da controparte nel novero dei crediti asseritamente trasferiti in virtù del supposto “contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3.6.2021” tra la BA PM
s.p.a. e la , ma altresì la sussistenza della stessa pretesa creditoria vantata dalla Controparte_3
Controparte_3
B) nel merito, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. delle fideiussioni impugnate con
l'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della Sig.ra per le Parte_1 ragioni esposte nella comparsa depositata in data 24 gennaio 2023 nel giudizio di prime cure e ribadite nell'atto di citazione in appello;
C) sempre nel merito, rigettare l'appello incidentale proposto dalla BA PM s.p.a., siccome destituito di qualsiasi fondamento giuridico;
D) in ogni caso, condannare le appellate e per quanto di ragione il terzo interveniente alla refusione in solido dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali giusta art. 13, decimo comma, della L. n. 247 del 31 dicembre 2012”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 18 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, premesso il vaglio di cui all'art. 348 bis cpc, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello per i motivi di nullità e manifesta infondatezza rilevati nella premessa della comparsa di costituzione in appello;
in ogni caso ritenere passato in giudicato il capo della sentenza relativo alle spese di lite non essendo stato oggetto di formale e separato motivo di gravame;
- in via principale nel merito rigettare tutti i motivi e le doglianze dell'appello principale in quanto tardive, infondate ed erronee per le ragioni come argomentate nella premessa della comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9999/2023 emessa dal Tribunale di
Milano e pubblicata in data 13.12.2023.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio oltre spese forfetarie IVA e cpa come per legge.”
Per BANCO PM S.P.A.:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
I) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale del BA PM s.p.a., riformare il capo della sentenza n. 9999/2023 del Tribunale di Milano in forza del quale la sig.ra è stata Pt_1 qualificata consumatore, con portata assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione in appello, essendo le clausole ex adverso impugnate, artt. 6 e 7 delle fideiussioni del 28.7.2014, del 12.8.2014 e del
5.12.2016 oggetto di duplice sottoscrizione, con conseguente rigetto della domanda di nullità avversaria in mancanza dei relativi presupposti di legge. Sentenza passata in giudicato rispetto a tutte le altre domande svolte in primo grado e rigettate e quanto ai sigg.ri Parte_2 Parte_3
e in quanto non impugnata da questi ultimi;
Parte_4 Parte_5
II) comunque, anche per il caso di rigetto del primo motivo incidentale dell'esponente e di conferma della qualificazione della sig.ra come consumatore: Parte_1
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 9999/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano e confermare la medesima pronuncia, anche sulla base di una diversa motivazione in quanto:
(i) non è vessatorio l'art. 6, primo comma, delle fideiussioni del 28.7.2014, del 12.8.2014 e del
5.12.2016 e tanto da escludere la nullità delle garanzie, ricordando, comunque, che da un lato la pagina 3 di 18 disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non troverebbe applicazione là dove l'obbligazione fideiussoria si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale, e in ogni caso il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. è stato rispettato;
(ii) non è ravvisabile l'interesse della parte ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 7, primo comma, delle fideiussioni del 28.7.2014, del 12.8.2014 e del 5.12.2016 perché la medesima clausola non è mai stata chiesta di applicazione da parte del BA PM s.p.a. (già
[...]
). Controparte_4
Con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: richiamate tutte le difese svolte dal BA PM s.p.a.,
- accogliere l'appello incidentale proposto dal BA PM s.p.a. e dunque il rigetto della domanda di nullità della sig.ra per essere asseritamente vessatorie le clausole di cui agli att. 6 e 7 delle Pt_1 fideiussioni del 28.7.2014, del 12.8.2014 e del 5.12.2016;
- e comunque, anche nel caso di rigetto dell'appello incidentale proposto dal BA PM s.p.a., respingere l'appello proposto dalla sig.ra e confermare la sentenza di primo grado Parte_1
n. 9999/2023 del Tribunale di Milano del 13.12.2023. Ciò avendone interesse in quanto il presente giudizio avrà effetto su alcuni dei titoli posti a fondamento della tutela dei crediti.
Con il favore delle spese e dei compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_1 giudizio la e il BA PM S.p.a., chiedendo, in Controparte_1 via principale, di accertare e dichiarare la nullità assoluta per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 delle fideiussioni omnibus e delle fideiussioni specifiche dai medesimi sottoscritte, nel periodo intercorrente tra il 28 luglio 2014 ed il 5 dicembre 2016, a favore del (ora Controparte_4
BA PM S.p.a.), a garanzia della società debitrice principale e di accertare Parte_6
l'inosservanza da parte della banca convenuta dell'obbligo di buona fede e di trasparenza, con conseguente declaratoria di nullità ex art. 1956 c.c. delle fideiussioni omnibus dagli stessi sottoscritte.
In subordine, hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole delle fideiussioni;
di dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. delle convenute, con conseguente pagina 4 di 18 estinzione dei vincoli fideiussori;
e ancora, di accertare e dichiarare l'illegittimità della doppia garanzia
(garanzia del Fondo di Garanzia e fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori) richiesta dalla banca in sede di sottoscrizione dei contratti di mutuo e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che l'importo garantito dagli attori con le fideiussioni specifiche per cui è causa è pari al 20% dell'importo richiesto a mutuo.
In particolare, gli attori, in fatto, hanno dedotto:
− di aver sottoscritto con il (ora BA PM) e nell'interesse della Controparte_4 società debitrice principale le seguenti fideiussioni: Parte_6
• la fideiussione omnibus n.000222330 del 28 luglio 2014 sino alla concorrenza di €
100.000,00;
• la fideiussione specifica solidale n. 000222332 del 12 agosto 2014 sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00 a garanzia delle obbligazioni derivanti da mutuo chirografario di € 200.000,00;
• la fideiussione omnibus n. 000355839 del 25 settembre 2015 sino alla concorrenza di €
150.000,00;
• la fideiussione specifica pro-quota solidale n. 000002351 del 5 dicembre 2016, sino alla concorrenza dell'importo di € 750.000,00, a garanzia delle obbligazioni derivanti da mutuo chirografario di € 750.000,00;
− di aver ricevuto comunicazione di surroga da parte del , ai sensi dell'art. Controparte_1
1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, DM 20.6.2005, in tutti i diritti spettanti alla banca finanziatrice, con contestuale invito al pagamento dell'importo dal medesimo versato alla banca, pari ad € 511.135,29, senza indicare quali fossero le fideiussioni oggetto di surroga;
− che in data 13 luglio 2020 chiariva ai fideiussori di essersi surrogato in Controparte_1 relazione alla fideiussione specifica n. 00002351 per € 750.000,00 (riferita al finanziamento di pari importo concesso alla società ; Parte_6
− che le contestazioni relative alla nullità delle fideiussioni per cui è causa sono rivolte tanto a
BA PM (già quanto alla CP_4 Controparte_1 che, a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia da parte della banca, si è surrogato ex lege in due delle quattro obbligazioni principali garantite dalle fideiussioni.
La società convenuta BA PM S.p.a., pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata quindi dichiarata contumace. pagina 5 di 18 La (di seguito, ) si è costituita, Controparte_5 Pt_7 contestando la fondatezza delle domande della controparte e chiedendone il rigetto.
All'udienza fissata per la discussione sui mezzi di prova, all'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., entrambe le parti costituite hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il giorno precedente all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, gli attori Parte_5
e con comparsa di costituzione depositata il 24 gennaio 2023, si sono
[...] Parte_1 costituiti con il patrocinio di nuovi difensori, richiamando integralmente le difese svolte dai precedenti difensori e invocando, per la signora l'applicazione della tutela consumeristica prevista dal Pt_1
D.lgs. n.206/2005.
In particolare, i due attori hanno evidenziato che:
− al momento della conclusione del mutuo chirografario n. 3359455 del 4 gennaio 2017 per l'importo € 750.000,00, come pure successivamente, la società mutuataria non Parte_6 era in condizione di onorare gli impegni contratti con il mutuo, “presentando non solo un elevato indebitamento verso terzi, ma altresì un fatturato largamente insufficiente a coprire i costi di produzione ed a fortiori le rate di rimborso del mutuo chirografario n. 3359455”;
− alla data di stipula del mutuo chirografario suddetto, il BA PM S.p.a. era perfettamente consapevole della incapacità ab origine di di far fronte agli obblighi assunti in Parte_6 virtù dello stesso, “tant'è vero che la BA PM s.p.a. si è ben guardata dall'erogare alla
l'intero finanziamento, limitandosi a versare alla la minore Parte_6 Parte_6 somma di euro 600.000,00= e trattenendosi l'importo di euro 150.000,00= che la BA PM
s.p.a. ha successivamente imputato a pagamento delle prime 4 rate del mutuo chirografario
n.3359455”;
− il BA PM, pur avendo contezza dell'incapacità di di onorare i propri Parte_6 impegni, ha concluso e poi eseguito il suddetto mutuo chirografario confidando arbitrariamente sulla solvibilità dei fideiussori, donde l'inefficacia delle fideiussioni omnibus e specifiche prestate dagli attori tra il 28 luglio 2014 e il 5 dicembre 2016 a favore del BA PM (già
; Controparte_4
− - lavoratrice dipendente e socia di con una partecipazione Parte_1 Parte_6 iniziale del 12,5 %, successivamente ridottasi allo 0,15 % del capitale sociale - ha agito quale consumatore nello stipulare le fideiussioni, donde l'applicazione nei confronti della stessa della pagina 6 di 18 tutela consumeristica, per cui le clausole delle fideiussioni che prevedono l'esclusione della decadenza prevista dall'art.1957 (articolo 6) e il pagamento immediato da parte del fideiussore a semplice richiesta scritta del creditore (articolo 7) vanno considerate vessatorie ex art.33, comma 2, lettera t) D.lgs. n.206/2005 e, non essendo state oggetto di trattativa individuale con il consumatore ex art. 34, comma 5, D.lgs. n.206/2005, sono nulle ai sensi dell'art. 36 del medesimo D.lgs.
Con sentenza n. 9999/2023 il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di imprese ha così statuito:
“- respinge tutte le domande formulate dagli attori e li condanna, in solido fra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € Controparte_6
10.860,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge;
- nulla dispone, in ordine alle spese, nei confronti della convenuta contumace BA PM s.p.a.“.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− le fideiussioni per cui è causa sono le seguenti:
• la fideiussione omnibus n. 000222330 rilasciata il 28 luglio 2014 da Parte_2
e a favore del Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
dipendenza di nell'interesse di sino alla concorrenza CP_4 CP_4 Parte_6 dell'importo di € 100.000,00 (doc. 1 attori, doc. 1 convenuta);
• la fideiussione specifica n. 000222332 rilasciata il 12 agosto 2014 da Parte_2
e a favore del Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
dipendenza di sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00, a CP_4 CP_4 garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario di € 200.000,00 erogato a favore di (doc. 1 attori); Parte_6
• la fideiussione omnibus n. 000355839 rilasciata il 25 settembre 2015 da Parte_2
e a favore del dipendenza di Parte_4 Parte_5 CP_4 CP_4 nell'interesse di fino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00, che Parte_6 riporta in calce la seguente annotazione: “rilasciata in aggiunta a quella da noi firmata in data 28/07/2014 per l'importo di euro 100.000 (centomila) unitamente ai Sigg. Parte_1
e e pertanto il nostro impegno complessivo risulta pari a euro
[...] Parte_3
150.000 (centocinquantamila)” (doc.1 attori, doc.2 convenuta);
pagina 7 di 18 • la fideiussione specifica pro-quota solidale rilasciata il 5 dicembre 2016 da Pt_2
e (firmatari pro-
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quota) a favore del dipendenza di nell'interesse di CP_4 CP_4 Parte_6
sino alla concorrenza dell'importo di € 750.000,00, a garanzia delle obbligazioni
[...] derivanti dal mutuo chirografario di € 750.000,00 erogato a favore di (doc. Parte_6
1 attori, doc. 3 convenuta);
− considerato il periodo in cui sono state stipulate le fideiussioni per cui è causa (2014, 2015 e
2016), l'azione di nullità promossa dagli attori va inquadrata nelle azioni c.d. “stand alone”, in cui l'attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. Lo stesso, quindi, avrebbe dovuto dimostrare la persistenza e attualità, all'epoca della stipula delle fideiussioni, di una intesa illecita fra istituti di credito relativa all'applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale delle clausole 2, 6 e 8 previste dallo schema ABI del 2003. Tuttavia,
l'onere della prova circa l'esistenza di un illecito antitrust non è stato assolto dagli attori e, pertanto, la domanda di accertamento della nullità assoluta (integrale) o, in subordine, parziale delle fideiussioni per cui è causa va respinta;
− sono infondate le deduzioni svolte dagli attori in ordine alla contrarietà delle clausole delle fideiussioni a norme imperative;
− risultano sfornite di prova anche le ulteriori doglianze relative alla condotta della banca convenuta in violazione degli obblighi di correttezza (art.1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375
c.c.), per non aver informato i fideiussori dell'aggravamento del rischio assunto con la prestazione della garanzia, a fronte del mutamento dello scenario finanziario e di solvibilità della società garantita e per la violazione dell'obbligo di informativa e di previa Parte_6 autorizzazione da parte del fideiussore ai sensi dell'art.1956 c.c..
− con riguardo alla dedotta violazione del divieto di doppia garanzia sulla quota di finanziamento che beneficia della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia, previsto dal punto sub 4.4. della
Parte II dell'Allegato al DM 23.9.2005, che preclude all'istituto di credito erogante il finanziamento di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia, deve osservarsi che tale divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca. Pertanto, la pagina 8 di 18 surroga legale del Fondo di Garanzia non soffre limitazioni e si realizza anche nei confronti dei fideiussori;
− va, infine, esaminata la domanda nuova svolta dall'attrice nella comparsa di Pt_1 costituzione del 23 gennaio 2023 – volta alla declaratoria di nullità ex art. 36 d.lgs n.206/2005 delle clausole delle fideiussioni dalla stessa sottoscritte, in quanto vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 del citato decreto legislativo, che prevedono rispettivamente l'esclusione della decadenza ex art. 1957 c.c. (articolo 6) e il pagamento immediato a semplice richiesta scritta del creditore (articolo 7). Rispetto a tale domanda, la ha dichiarato di non Controparte_1 accettare il contraddittorio, reputandola tardiva e, quindi, inammissibile. La domanda, tuttavia, ha ad oggetto questioni che involgono la nullità negoziale, come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato del processo e anche in grado di appello (Cass.
5.2.2019 n.3308; Cass. ss.uu.
12.12.2014 n. 26243; Cass. 13.12.2021 n.39437). Deve osservarsi comunque che soltanto nella comparsa di costituzione dei nuovi difensori ha dichiarato (alle pagg. 8 e 9) Parte_1 che, al momento della conclusione delle fideiussioni, la stessa ricopriva la posizione di lavoratrice subordinata alle dipendenze di e rivestiva la qualità di socia titolare Parte_6 di una quota di partecipazione pari al 12,5 % del capitale sociale della società garantita, successivamente ridottasi allo 0,15 %;
− deve ritenersi che, nello stipulare le fideiussioni per cui è causa (nello specifico la fideiussione omnibus del 28 luglio 2014, la fideiussione specifica del 12 agosto 2014 e la fideiussione specifica del 5 dicembre 2016), l'attrice, socia titolare di una partecipazione sociale trascurabile
– pari al solo 12,5 % del capitale sociale e, quindi, inidonea ad attribuirle il potere di determinare ed esprimere le scelte gestionali della società - abbia prestato le fideiussioni in questione in virtù di un interesse estraneo allo svolgimento di un'attività imprenditoriale o professionale. Deve pertanto ritenersi che la stessa abbia agito in qualità di consumatrice;
− il riconoscimento della qualifica di consumatore implica dunque l'operatività delle tutele apprestate dal d.lgs. n. 206/2005. Tuttavia, nella fattispecie, non viene in rilievo alcuna previsione contrattuale che stabilisce, a carico del fideiussore-consumatore, decadenze o limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni;
− in particolare, la clausola n. 7 dei contratti oggetto di controversia prevede, al primo comma, il pagamento “a semplice richiesta scritta”, ma non preclude la possibilità di sollevare eccezioni, né, in concreto, nel caso di specie, ne è stata prospettata dall'attrice l'applicazione da parte della pagina 9 di 18 banca, tanto più che il contratto sottoscritto dalla signora prevede, all'art. 18, la non Pt_1 applicabilità ai consumatori, tra gli altri, dell'art. “7, 1°, 2°, 3° e 5° comma”, cosicché non è ravvisabile l'interesse della parte ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola;
− quanto alla clausola n. 6 che recita: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, deve osservarsi che la previsione contrattuale, così come formulata, determina l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. alla garanzia fideiussoria qui esaminata. A tal proposito, occorre rammentare che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti, sia esplicitamente sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente
(Cass. n. 13078/2008), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 20306/2019; in termini, tra molte, Cass. n. 21867/2013 e Cass. n. 8839/2007).
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass. n. 9245/2007; Cass., n.
21867/2013; Cass. n. 28943/2017). Infine, la deroga contenuta nelle fideiussioni in esame neppure può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla o inefficace ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005. La dispensa dall'onere di agire entro il termine di decadenza sancito dall'art. 1957 c.c. e la previsione per cui il fideiussore rimane “sempre obbligato, in deroga a tale norma”, anche in ipotesi di mancata proposizione e/o coltivazione delle istanze nei confronti del debitore principale comportano, in sostanza, che i diritti derivanti alla banca in forza della fideiussione rimangono integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione dell'obbligazione di garanzia viene ad essere ricollegata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma alla totale estinzione di quest'ultima, ossia al suo integrale adempimento, escludendo in tal modo l'operatività del termine decadenziale a favore del pagina 10 di 18 fideiussore. Difatti, sempre secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine di decadenza (Cass. n. 20306/2019 cit.; Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n.
5373/1987; Cass. n. 5525/1983; Cass. n. 2901/1980; Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976). Le considerazioni che precedono portano dunque ad escludere la sussistenza di limitazioni, a carico del fideiussore, nel sollevare eccezioni fondate su una decadenza di fatto inoperante per effetto della deroga validamente introdotta dalle parti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale ha dedotto: Parte_1
− che la pattuizione riportata nell'art. 6, primo comma, delle fideiussioni recante la dispensa della banca di agire entro il termine semestrale di decadenza stabilito dall'art. 1957, primo comma,
c.c. è da considerarsi vessatoria sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27558/23 e del provvedimento n. 55 reso in data 2 maggio 2005 dalla BA
d'Italia;
− che la predetta clausola rientra nel novero delle pattuizioni da presumersi juris tantum vessatorie a norma dell'art. 33, secondo comma, lettera t), del D. lgs. n. 206/2005;
− che, in ogni caso, una volta ritenuta vessatoria ai sensi, indifferentemente, del primo comma oppure del secondo comma dell'art. 33 del D. lgs. n. 206/2005, cit. la clausola in questione è da considerarsi nulla a norma dell'art. 36, primo comma, del D. lgs. n. 206/2005, in quanto si tratta di contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli predisposti dalla BA PM s.p.a e le controparti non hanno fornito la prova che la predetta clausola sia stata oggetto di specifica trattativa;
− dalla nullità della clausola n. 6 consegue l'applicabilità nella fattispecie della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. e, pertanto, l'intervenuta decadenza della banca, avendo la stessa negligentemente trascurato di far valere le proprie istanze nei confronti della e/o Parte_6 dei suoi fideiussori entro il termine di decadenza contemplato dall'art. 1957 c.c.;
− è da considerarsi vessatoria anche la clausola n. 7 che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”, avendo la stessa introdotto, da un lato, un meccanismo di solve et repete, subordinando il potere del fideiussore di sollevare le eccezioni al preventivo pagamento in favor pagina 11 di 18 della banca, e, dall'altro, una dispensa della banca dal proporre le proprie istanze in forma giudiziale, derogando in questo modo all'art. 1957, primo comma, c.c., nell'interpretazione offertane dal diritto vivente;
− che, in ogni caso, una volta ritenuta vessatoria ai sensi, indifferentemente, del primo comma oppure del secondo comma dell'art. 33 del D. lgs. n. 206/2005, cit. la clausola in questione è da considerarsi nulla a norma dell'art. 36, primo comma, del D. lgs. n. 206/2005, in quanto si tratta di contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli predisposti dalla BA PM s.p.a e le controparti non hanno fornito la prova che la predetta clausola sia stata oggetto di specifica trattativa.
L'appellante ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. delle fideiussioni impugnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della Sig.ra per le ragioni esposte nella comparsa depositata in data 24 gennaio 2023 nel Parte_1 giudizio di prime cure e ribadite nel presente atto” e, in ogni caso, condannare le appellate alla rifusione in solido delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la quale ha dedotto: Controparte_1
− che legittimo e diretto contraddittore di tutte le doglianze avanzate dall'appellante deve ritenersi
BA PM S.p.A. e non certo , che è Controparte_1 del tutto avulsa dal rapporto privatistico intercorso tra l'istituto di credito in questione e l'impresa beneficiaria e da quello intercorso sempre tra il primo ed i fideiussori della Pt_6 ivi compresa la sig.ra Pt_8
− che l'obbligazione di di provvedere, a seguito della richiesta di escussione Pt_9 formulata da parte della banca che ha erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti, è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore. Ciò in quanto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia “a prima richiesta”, specificamente qualificata come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito;
− che, per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, , Pt_9 nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e pagina 12 di 18 dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie - reali e personali – acquisite;
− che la tutela consumeristica richiamata dalla ha trovato tardivamente ingresso per la Pt_1 prima volta al termine del giudizio di primo grado con la comparsa di nuovo difensore depositata il 24.01.2023 (poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
25.01.23), tanto che il Fondo, ritenendo del tutto compresso il proprio diritto di difesa, ne rilevava la suddetta evidente tardività e non ne accettava il contraddittorio, pur essendo una domanda nuova rivolta in primis nei confronti dell'istituto di credito con indiretta rilevanza Contr sulla soddisfazione della pretesa creditoria di
− che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4867, affrontando il tema della rilevabilità d'ufficio della nullità e richiamando le Sezioni Unite (sent. 10531/2013), ha puntualizzato come la nullità possa «essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza»;
− che, premesso che, come statuito dal primo Giudice le clausole n. 6 e n. 7 non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi inerenti al contratto, ogni avverso Contr richiamo all'onere probatorio gravante su in merito alla circostanza che le predette clausole siano state frutto di specifica trattativa è del tutto fuori luogo;
− che deve escludersi che le fideiussioni prestate dalla possano dirsi parzialmente nulle e Pt_8 che la stessa possa conseguentemente avvalersi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che in ogni caso non si è neppure verificata essendosi l'istituto tempestivamente attivato anche al fine di procedere all'attivazione della garanzia del Fondo.
Si è costituita BA PM spa, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, deducendo:
− che nell'atto di appello, a pag. 4, l'appellante ha dedotto che la sig.ra ha prestato, Pt_1 insieme ad altri nominativi, anche la fideiussione omnibus del “29.5.2015”. In realtà la fideiussione è del 25.9.2015 e comunque, anche a leggere il doc. n. 1 di parte attrice, non è stata prestata dalla sig.ra piuttosto come si legge in sentenza si tratta della “fideiussione Pt_1 omnibus n.000355839 rilasciata il 25 settembre 2015 da e Parte_2 Parte_4 Pt_5
pagina 13 di 18 a favore del dipendenza di nell'interesse di Pt_5 CP_4 CP_4 Parte_6 fino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00, che riporta in calce la seguente annotazione: “rilasciata in aggiunta a quella da noi firmata in data 28/07/2014 per l'importo di euro 100.000 (centomila) unitamente ai Sigg. e e pertanto il Parte_1 Parte_3 nostro impegno complessivo risulta pari a euro 150.000 (centocinquantamila)” (doc.1 attori, doc.2 convenuta)”;
− che, a prescindere dagli orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono sulla qualificazione della deroga all'art. 1957 c.c., nel senso della sua vessatorietà o meno, determinante ai fini della decisione è la seconda parte della motivazione sviluppata dal
Tribunale di Milano per rigettare la domanda di nullità, motivazione che non è stata in alcun modo oggetto di censura avversaria e quindi scalfita dall'appello proposto dalla controparte. La disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non si applica là dove è stato convenuto che l'obbligazione fideiussoria si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale (nei testi di cui è causa, del resto, l'obbligazione di garanzia è legata all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal garantito nei confronti dell'istituto di credito e non in relazione alla loro scadenza.
Tale impegno del garante all'integrale adempimento dell'obbligazione principale deriva dal primo articolo disciplinante l'oggetto della garanzia, con la conseguente disapplicazione del termine di sei mesi per azionare le opportune iniziative al fine di non incorrere in decadenze, secondo l'orientamento della Suprema Corte applicabile anche alle fideiussioni, seppure formatosi in tema di polizze fideiussorie – cfr. la pronuncia n. 8839/2007). In tal caso, infatti, non verrebbe addossata al garante alcuna conseguenza negativa derivante dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della BA, posto che è il garante medesimo che ha validamente espresso la propria autonomia negoziale assumendosi l'obbligazione fideiussoria sino al recupero completo del credito della BA (cfr. Cass. n. 16758/2002 e Cass. n. 2827/1994. Si vedano anche Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 8839/2007 cit.; Cass. n. 16233/2005). Sicché, usando l'espressione del giudice di prime cure, ciò porta ad “escludere la sussistenza di limitazioni, a carico del fideiussore, nel sollevare eccezioni fondate su una decadenza di fatto inoperante per effetto della deroga validamente introdotta dalle parti”;
− nella fattispecie, a fronte di rate mandate insolute quanto ai finanziamenti prodotti dalla parte appellante quali doc. n. 9 del fascicolo di primo grado, nel mese di marzo del 2019, l'esponente ha risolto i finanziamenti e ne ha intimato il pagamento (cfr. doc. n. 5 di parte , CP_1
pagina 14 di 18 riprodotto in questa sede quale doc. n. 1, dato per pacifico dalla parte appellante, la quale dà altrettanto per pacifico di avere ricevuto nel mese di ottobre del 2019 la comunicazione del passaggio a sofferenza e della segnalazione in Centrale Rischi, dal momento che è prodotta la replica a detta comunicazione quale doc. n. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante. Si veda il doc. n. 2 del fascicolo di appello);
− che, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, anche a volere ritenere la vessatorietà della clausola solve et repete, la conclusione del Primo Giudice di rigetto della domanda di nullità è da ritenersi condivisibile in quanto non è ravvisabile l'interesse della parte ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola perché la medesima non è mai stata chiesta di applicazione da parte della BA;
− che in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3.6.2021 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 L. 30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., il BA PM s.p.a. ha ceduto pro-soluto ad una serie di crediti, tra cui quelli garantiti dall'appellante e Controparte_3 derivanti dai contratti di finanziamento ex adverso prodotti quale doc. n. 9 del fascicolo di primo grado.
BA PM spa ha, inoltre, proposto appello incidentale, deducendo:
− che, per lo stesso accertamento effettuato dal Tribunale a proposito della contestata violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c. (peraltro esclusa nella fattispecie, con statuizione ormai passata in giudicato), la sig.ra risulta avere ricoperto pure la carica di Parte_1 consigliere di amministrazione della società poi garantita. Quindi, dalla documentazione prodotta dalla sig.ra si evince che la medesima, oltre ad appartenere alla compagine Pt_1 sociale della s.r.l. garantita, ha preso anche parte alla operatività concreta della stessa, ricoprendo la carica di componente dell'organo gestorio della società (quantomeno sino al mese di settembre del 2013);
− che, pertanto, la sig.ra non può essere riconosciuta estranea rispetto alla conduzione Pt_1 dell'impresa sociale (a cui ha continuato a partecipare come emerge dai bilanci della società ex adverso prodotti da n. 12 a n. 14 del fascicolo di primo grado), con la conseguenza che la medesima non può semplicemente essere qualificata consumatore. L'aver fatto parte dell'attività imprenditoriale della (anche se, al momento della prestazione delle fideiussioni Pt_6
l'appellante ricopriva solo la qualità di socio) permette, infatti, di riconoscere in capo alla sig.ra quei requisiti di professionalità e competenza che giustificano di conseguenza Pt_1
pagina 15 di 18 l'affievolimento del grado di protezione che, invece, il Primo Giudice vorrebbe riconosciuto al garante, dovendosi, piuttosto, fare applicazione del paradigma normativo del contraente professionale;
E', altresì, intervenuta in qualità di cessionaria del credito in forza di contratto di Controparte_3 cessione concluso con BA PM spa, la quale ha fatto proprie le difese e deduzioni svolte da BA
PM spa.
Alla prima udienza del 18.12.2024 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene, innanzitutto, la Corte che - diversamente da quanto dedotto da nella propria Parte_1 comparsa conclusionale - l'intervento di sia ammissibile dal momento che la stessa Controparte_3
PM spa, come si è detto, ha dichiarato nella propria comparsa di costituzione di aver ceduto, in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3.6.2021 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 L.
30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., ad una serie di crediti, tra cui quelli garantiti Controparte_3 dall'appellante e derivanti dai contratti di finanziamento ex adverso prodotti quale doc. n. 9 del fascicolo di primo grado.
A tale riguardo è rilevante quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, infatti, sul presupposto che “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale”, ha rilevato come “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione (Cass. civ. n.
10200/2021). Siffatto orientamento ha trovato adesione anche presso questa Corte, essendo stato già evidenziato come la dichiarazione del cedente rappresenti la prova più liquida a sostegno della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte d'Appello di Milano sent. n. 76/2024).
Orbene, se tanto vale per una dichiarazione resa dalla dante causa in sede stragiudiziale, a fortiori deve valere anche allorché “la conferma della cessione” avvenga attraverso le dichiarazioni rese dalla stessa nei propri atti difensivi, volte ad avvalorare le ragioni della cessionaria e la legittimità del suo intervento in giudizio, apportando elementi utili a corroborarne il fondamento.
pagina 16 di 18 Ciò premesso, nel merito, ritiene la Corte che l'appello incidentale proposto da BA PM spa sia fondato e che, in particolare, non possa ritenersi sussistente in capo a la qualifica di Parte_1 consumatore.
Invero, risulta pacifico nonché documentato che la era lavoratrice dipendente e socia di Pt_1 con una partecipazione iniziale del 12,5 %, successivamente ridottasi allo 0,15 % del Parte_6 capitale sociale.
Ciò posto, il collegio ritiene condivisibile il principio secondo cui “prestare una garanzia a favore del proprio datore di lavoro, a prescindere dalle ragioni per cui ci si determini a farlo, è attività negoziale indubbiamente connessa alla prevalente attività economica del soggetto, che non potrà pertanto essere considerato consumatore, apparendo, detta garanzia “finalizzata a rafforzare la posizione del debitore principale anche nell'interesse della lavoratrice” (cfr. Cass. n. 30383/2024).
L'accertata insussistenza della qualifica di consumatore in capo a comporta Parte_1
l'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente inoperatività delle tutele apprestate dal d.lgs.
n. 206/2005 e assorbimento delle censure svolte con l'appello principale.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza di nei confronti di Parte_1
BA PM spa e e, tenuto conto della natura e Controparte_1 del valore della controversia (scaglione valore indeterminabile - bassa complessità), nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 6.946,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per ciascuna parte appellata.
La natura dell'intervento svolto da e l'identità delle difese rispetto a quelle svolte Controparte_3 dalla cessionaria giustificano, invece, l'integrale compensazione delle spese processuali tra la stessa e l'appellante principale.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano - Parte_1
Sezione specializzata in materia di imprese n. 9999/2023;
pagina 17 di 18 2) accoglie l'appello incidentale proposto da BA PM spa avverso la predetta sentenza e, per l'effetto, conferma il rigetto delle domande proposte da Parte_1
3) condanna alla rifusione, in favore di BA PM spa, delle ulteriori spese Parte_1 del grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, iva e cpa, se e in quanto dovute;
4) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
5) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra e Controparte_3 Parte_1
[...]
6) dà atto che sussistono, in capo all' appellante principale, i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LA IZ SS MI
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SS MI Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa LA IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1813/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
PODGORA N. 11, MILANO presso lo studio dell'avv. ANTONIO FRANCHINA e dell'avv. GIULIO
SAVIO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE DELLE MILIZIE N. 34, ROMA presso lo studio dell'avv. LUCA
DE FILIPPIS, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2
CERVA N. 8, MILANO presso lo studio dell'avv. VINCENZO MARICONDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 18 NONCHE'
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in VIA CERVA N. 8, Controparte_3 P.IVA_3
MILANO presso lo studio dell'avv. VINCENZO MARICONDA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, reiectis contrariis e previa ogni più opportuna declaratoria e provvidenza del caso, in parziale riforma della sentenza n. 9999/2023 resa in data 13 dicembre 2023 dal Tribunale Ordinario di Milano, XIV Sezione civile specializzata in materia di impresa nella causa civile rubricata al 27888/2020 di R.G., così giudicare: accogliere il presente gravame e per l'effetto
A) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'intervento della negandosi in Controparte_3 radice non solo la titolarità ex latere creditoris in capo alla della pretesa creditoria Controparte_3 vantata ex adverso (poiché si contesta tanto l'esistenza del supposto “contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3.6.2021” tra la BA PM s.p.a. e la quanto l'inclusione Controparte_3 della pretesa creditoria vantata da controparte nel novero dei crediti asseritamente trasferiti in virtù del supposto “contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3.6.2021” tra la BA PM
s.p.a. e la , ma altresì la sussistenza della stessa pretesa creditoria vantata dalla Controparte_3
Controparte_3
B) nel merito, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. delle fideiussioni impugnate con
l'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della Sig.ra per le Parte_1 ragioni esposte nella comparsa depositata in data 24 gennaio 2023 nel giudizio di prime cure e ribadite nell'atto di citazione in appello;
C) sempre nel merito, rigettare l'appello incidentale proposto dalla BA PM s.p.a., siccome destituito di qualsiasi fondamento giuridico;
D) in ogni caso, condannare le appellate e per quanto di ragione il terzo interveniente alla refusione in solido dei compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali giusta art. 13, decimo comma, della L. n. 247 del 31 dicembre 2012”.
Per Controparte_1
pagina 2 di 18 “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, premesso il vaglio di cui all'art. 348 bis cpc, così provvedere:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'appello per i motivi di nullità e manifesta infondatezza rilevati nella premessa della comparsa di costituzione in appello;
in ogni caso ritenere passato in giudicato il capo della sentenza relativo alle spese di lite non essendo stato oggetto di formale e separato motivo di gravame;
- in via principale nel merito rigettare tutti i motivi e le doglianze dell'appello principale in quanto tardive, infondate ed erronee per le ragioni come argomentate nella premessa della comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9999/2023 emessa dal Tribunale di
Milano e pubblicata in data 13.12.2023.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio oltre spese forfetarie IVA e cpa come per legge.”
Per BANCO PM S.P.A.:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
I) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale del BA PM s.p.a., riformare il capo della sentenza n. 9999/2023 del Tribunale di Milano in forza del quale la sig.ra è stata Pt_1 qualificata consumatore, con portata assorbente rispetto a qualsiasi altra valutazione in appello, essendo le clausole ex adverso impugnate, artt. 6 e 7 delle fideiussioni del 28.7.2014, del 12.8.2014 e del
5.12.2016 oggetto di duplice sottoscrizione, con conseguente rigetto della domanda di nullità avversaria in mancanza dei relativi presupposti di legge. Sentenza passata in giudicato rispetto a tutte le altre domande svolte in primo grado e rigettate e quanto ai sigg.ri Parte_2 Parte_3
e in quanto non impugnata da questi ultimi;
Parte_4 Parte_5
II) comunque, anche per il caso di rigetto del primo motivo incidentale dell'esponente e di conferma della qualificazione della sig.ra come consumatore: Parte_1
- rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 9999/2023 del Parte_1
Tribunale di Milano e confermare la medesima pronuncia, anche sulla base di una diversa motivazione in quanto:
(i) non è vessatorio l'art. 6, primo comma, delle fideiussioni del 28.7.2014, del 12.8.2014 e del
5.12.2016 e tanto da escludere la nullità delle garanzie, ricordando, comunque, che da un lato la pagina 3 di 18 disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non troverebbe applicazione là dove l'obbligazione fideiussoria si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale, e in ogni caso il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. è stato rispettato;
(ii) non è ravvisabile l'interesse della parte ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 7, primo comma, delle fideiussioni del 28.7.2014, del 12.8.2014 e del 5.12.2016 perché la medesima clausola non è mai stata chiesta di applicazione da parte del BA PM s.p.a. (già
[...]
). Controparte_4
Con il favore delle spese e dei compensi di causa.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: richiamate tutte le difese svolte dal BA PM s.p.a.,
- accogliere l'appello incidentale proposto dal BA PM s.p.a. e dunque il rigetto della domanda di nullità della sig.ra per essere asseritamente vessatorie le clausole di cui agli att. 6 e 7 delle Pt_1 fideiussioni del 28.7.2014, del 12.8.2014 e del 5.12.2016;
- e comunque, anche nel caso di rigetto dell'appello incidentale proposto dal BA PM s.p.a., respingere l'appello proposto dalla sig.ra e confermare la sentenza di primo grado Parte_1
n. 9999/2023 del Tribunale di Milano del 13.12.2023. Ciò avendone interesse in quanto il presente giudizio avrà effetto su alcuni dei titoli posti a fondamento della tutela dei crediti.
Con il favore delle spese e dei compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_1 giudizio la e il BA PM S.p.a., chiedendo, in Controparte_1 via principale, di accertare e dichiarare la nullità assoluta per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990 delle fideiussioni omnibus e delle fideiussioni specifiche dai medesimi sottoscritte, nel periodo intercorrente tra il 28 luglio 2014 ed il 5 dicembre 2016, a favore del (ora Controparte_4
BA PM S.p.a.), a garanzia della società debitrice principale e di accertare Parte_6
l'inosservanza da parte della banca convenuta dell'obbligo di buona fede e di trasparenza, con conseguente declaratoria di nullità ex art. 1956 c.c. delle fideiussioni omnibus dagli stessi sottoscritte.
In subordine, hanno chiesto di accertare e dichiarare la nullità delle singole clausole delle fideiussioni;
di dichiarare l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. delle convenute, con conseguente pagina 4 di 18 estinzione dei vincoli fideiussori;
e ancora, di accertare e dichiarare l'illegittimità della doppia garanzia
(garanzia del Fondo di Garanzia e fideiussioni specifiche rilasciate dagli attori) richiesta dalla banca in sede di sottoscrizione dei contratti di mutuo e, per l'effetto, di accertare e dichiarare che l'importo garantito dagli attori con le fideiussioni specifiche per cui è causa è pari al 20% dell'importo richiesto a mutuo.
In particolare, gli attori, in fatto, hanno dedotto:
− di aver sottoscritto con il (ora BA PM) e nell'interesse della Controparte_4 società debitrice principale le seguenti fideiussioni: Parte_6
• la fideiussione omnibus n.000222330 del 28 luglio 2014 sino alla concorrenza di €
100.000,00;
• la fideiussione specifica solidale n. 000222332 del 12 agosto 2014 sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00 a garanzia delle obbligazioni derivanti da mutuo chirografario di € 200.000,00;
• la fideiussione omnibus n. 000355839 del 25 settembre 2015 sino alla concorrenza di €
150.000,00;
• la fideiussione specifica pro-quota solidale n. 000002351 del 5 dicembre 2016, sino alla concorrenza dell'importo di € 750.000,00, a garanzia delle obbligazioni derivanti da mutuo chirografario di € 750.000,00;
− di aver ricevuto comunicazione di surroga da parte del , ai sensi dell'art. Controparte_1
1203 c.c. e dell'art. 2, comma 4, DM 20.6.2005, in tutti i diritti spettanti alla banca finanziatrice, con contestuale invito al pagamento dell'importo dal medesimo versato alla banca, pari ad € 511.135,29, senza indicare quali fossero le fideiussioni oggetto di surroga;
− che in data 13 luglio 2020 chiariva ai fideiussori di essersi surrogato in Controparte_1 relazione alla fideiussione specifica n. 00002351 per € 750.000,00 (riferita al finanziamento di pari importo concesso alla società ; Parte_6
− che le contestazioni relative alla nullità delle fideiussioni per cui è causa sono rivolte tanto a
BA PM (già quanto alla CP_4 Controparte_1 che, a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia da parte della banca, si è surrogato ex lege in due delle quattro obbligazioni principali garantite dalle fideiussioni.
La società convenuta BA PM S.p.a., pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio ed è stata quindi dichiarata contumace. pagina 5 di 18 La (di seguito, ) si è costituita, Controparte_5 Pt_7 contestando la fondatezza delle domande della controparte e chiedendone il rigetto.
All'udienza fissata per la discussione sui mezzi di prova, all'esito del deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c., entrambe le parti costituite hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il giorno precedente all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, gli attori Parte_5
e con comparsa di costituzione depositata il 24 gennaio 2023, si sono
[...] Parte_1 costituiti con il patrocinio di nuovi difensori, richiamando integralmente le difese svolte dai precedenti difensori e invocando, per la signora l'applicazione della tutela consumeristica prevista dal Pt_1
D.lgs. n.206/2005.
In particolare, i due attori hanno evidenziato che:
− al momento della conclusione del mutuo chirografario n. 3359455 del 4 gennaio 2017 per l'importo € 750.000,00, come pure successivamente, la società mutuataria non Parte_6 era in condizione di onorare gli impegni contratti con il mutuo, “presentando non solo un elevato indebitamento verso terzi, ma altresì un fatturato largamente insufficiente a coprire i costi di produzione ed a fortiori le rate di rimborso del mutuo chirografario n. 3359455”;
− alla data di stipula del mutuo chirografario suddetto, il BA PM S.p.a. era perfettamente consapevole della incapacità ab origine di di far fronte agli obblighi assunti in Parte_6 virtù dello stesso, “tant'è vero che la BA PM s.p.a. si è ben guardata dall'erogare alla
l'intero finanziamento, limitandosi a versare alla la minore Parte_6 Parte_6 somma di euro 600.000,00= e trattenendosi l'importo di euro 150.000,00= che la BA PM
s.p.a. ha successivamente imputato a pagamento delle prime 4 rate del mutuo chirografario
n.3359455”;
− il BA PM, pur avendo contezza dell'incapacità di di onorare i propri Parte_6 impegni, ha concluso e poi eseguito il suddetto mutuo chirografario confidando arbitrariamente sulla solvibilità dei fideiussori, donde l'inefficacia delle fideiussioni omnibus e specifiche prestate dagli attori tra il 28 luglio 2014 e il 5 dicembre 2016 a favore del BA PM (già
; Controparte_4
− - lavoratrice dipendente e socia di con una partecipazione Parte_1 Parte_6 iniziale del 12,5 %, successivamente ridottasi allo 0,15 % del capitale sociale - ha agito quale consumatore nello stipulare le fideiussioni, donde l'applicazione nei confronti della stessa della pagina 6 di 18 tutela consumeristica, per cui le clausole delle fideiussioni che prevedono l'esclusione della decadenza prevista dall'art.1957 (articolo 6) e il pagamento immediato da parte del fideiussore a semplice richiesta scritta del creditore (articolo 7) vanno considerate vessatorie ex art.33, comma 2, lettera t) D.lgs. n.206/2005 e, non essendo state oggetto di trattativa individuale con il consumatore ex art. 34, comma 5, D.lgs. n.206/2005, sono nulle ai sensi dell'art. 36 del medesimo D.lgs.
Con sentenza n. 9999/2023 il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di imprese ha così statuito:
“- respinge tutte le domande formulate dagli attori e li condanna, in solido fra loro, a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € Controparte_6
10.860,00 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge;
- nulla dispone, in ordine alle spese, nei confronti della convenuta contumace BA PM s.p.a.“.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− le fideiussioni per cui è causa sono le seguenti:
• la fideiussione omnibus n. 000222330 rilasciata il 28 luglio 2014 da Parte_2
e a favore del Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
dipendenza di nell'interesse di sino alla concorrenza CP_4 CP_4 Parte_6 dell'importo di € 100.000,00 (doc. 1 attori, doc. 1 convenuta);
• la fideiussione specifica n. 000222332 rilasciata il 12 agosto 2014 da Parte_2
e a favore del Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
dipendenza di sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00, a CP_4 CP_4 garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo chirografario di € 200.000,00 erogato a favore di (doc. 1 attori); Parte_6
• la fideiussione omnibus n. 000355839 rilasciata il 25 settembre 2015 da Parte_2
e a favore del dipendenza di Parte_4 Parte_5 CP_4 CP_4 nell'interesse di fino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00, che Parte_6 riporta in calce la seguente annotazione: “rilasciata in aggiunta a quella da noi firmata in data 28/07/2014 per l'importo di euro 100.000 (centomila) unitamente ai Sigg. Parte_1
e e pertanto il nostro impegno complessivo risulta pari a euro
[...] Parte_3
150.000 (centocinquantamila)” (doc.1 attori, doc.2 convenuta);
pagina 7 di 18 • la fideiussione specifica pro-quota solidale rilasciata il 5 dicembre 2016 da Pt_2
e (firmatari pro-
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 quota) a favore del dipendenza di nell'interesse di CP_4 CP_4 Parte_6
sino alla concorrenza dell'importo di € 750.000,00, a garanzia delle obbligazioni
[...] derivanti dal mutuo chirografario di € 750.000,00 erogato a favore di (doc. Parte_6
1 attori, doc. 3 convenuta);
− considerato il periodo in cui sono state stipulate le fideiussioni per cui è causa (2014, 2015 e
2016), l'azione di nullità promossa dagli attori va inquadrata nelle azioni c.d. “stand alone”, in cui l'attore è chiamato a dar prova dei fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. Lo stesso, quindi, avrebbe dovuto dimostrare la persistenza e attualità, all'epoca della stipula delle fideiussioni, di una intesa illecita fra istituti di credito relativa all'applicazione uniforme e, quindi, anticoncorrenziale delle clausole 2, 6 e 8 previste dallo schema ABI del 2003. Tuttavia,
l'onere della prova circa l'esistenza di un illecito antitrust non è stato assolto dagli attori e, pertanto, la domanda di accertamento della nullità assoluta (integrale) o, in subordine, parziale delle fideiussioni per cui è causa va respinta;
− sono infondate le deduzioni svolte dagli attori in ordine alla contrarietà delle clausole delle fideiussioni a norme imperative;
− risultano sfornite di prova anche le ulteriori doglianze relative alla condotta della banca convenuta in violazione degli obblighi di correttezza (art.1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375
c.c.), per non aver informato i fideiussori dell'aggravamento del rischio assunto con la prestazione della garanzia, a fronte del mutamento dello scenario finanziario e di solvibilità della società garantita e per la violazione dell'obbligo di informativa e di previa Parte_6 autorizzazione da parte del fideiussore ai sensi dell'art.1956 c.c..
− con riguardo alla dedotta violazione del divieto di doppia garanzia sulla quota di finanziamento che beneficia della garanzia pubblica del Fondo di Garanzia, previsto dal punto sub 4.4. della
Parte II dell'Allegato al DM 23.9.2005, che preclude all'istituto di credito erogante il finanziamento di munirsi di ulteriore garanzia reale, bancaria o assicurativa sulla parte del finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia, deve osservarsi che tale divieto, contenuto in una norma di rango secondario relativa alle condizioni di ammissibilità della garanzia pubblica, non può incidere sul rapporto contrattuale che intercorre tra i fideiussori e la banca. Pertanto, la pagina 8 di 18 surroga legale del Fondo di Garanzia non soffre limitazioni e si realizza anche nei confronti dei fideiussori;
− va, infine, esaminata la domanda nuova svolta dall'attrice nella comparsa di Pt_1 costituzione del 23 gennaio 2023 – volta alla declaratoria di nullità ex art. 36 d.lgs n.206/2005 delle clausole delle fideiussioni dalla stessa sottoscritte, in quanto vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 del citato decreto legislativo, che prevedono rispettivamente l'esclusione della decadenza ex art. 1957 c.c. (articolo 6) e il pagamento immediato a semplice richiesta scritta del creditore (articolo 7). Rispetto a tale domanda, la ha dichiarato di non Controparte_1 accettare il contraddittorio, reputandola tardiva e, quindi, inammissibile. La domanda, tuttavia, ha ad oggetto questioni che involgono la nullità negoziale, come tale rilevabile anche d'ufficio in ogni stato del processo e anche in grado di appello (Cass.
5.2.2019 n.3308; Cass. ss.uu.
12.12.2014 n. 26243; Cass. 13.12.2021 n.39437). Deve osservarsi comunque che soltanto nella comparsa di costituzione dei nuovi difensori ha dichiarato (alle pagg. 8 e 9) Parte_1 che, al momento della conclusione delle fideiussioni, la stessa ricopriva la posizione di lavoratrice subordinata alle dipendenze di e rivestiva la qualità di socia titolare Parte_6 di una quota di partecipazione pari al 12,5 % del capitale sociale della società garantita, successivamente ridottasi allo 0,15 %;
− deve ritenersi che, nello stipulare le fideiussioni per cui è causa (nello specifico la fideiussione omnibus del 28 luglio 2014, la fideiussione specifica del 12 agosto 2014 e la fideiussione specifica del 5 dicembre 2016), l'attrice, socia titolare di una partecipazione sociale trascurabile
– pari al solo 12,5 % del capitale sociale e, quindi, inidonea ad attribuirle il potere di determinare ed esprimere le scelte gestionali della società - abbia prestato le fideiussioni in questione in virtù di un interesse estraneo allo svolgimento di un'attività imprenditoriale o professionale. Deve pertanto ritenersi che la stessa abbia agito in qualità di consumatrice;
− il riconoscimento della qualifica di consumatore implica dunque l'operatività delle tutele apprestate dal d.lgs. n. 206/2005. Tuttavia, nella fattispecie, non viene in rilievo alcuna previsione contrattuale che stabilisce, a carico del fideiussore-consumatore, decadenze o limitazioni della facoltà di sollevare eccezioni;
− in particolare, la clausola n. 7 dei contratti oggetto di controversia prevede, al primo comma, il pagamento “a semplice richiesta scritta”, ma non preclude la possibilità di sollevare eccezioni, né, in concreto, nel caso di specie, ne è stata prospettata dall'attrice l'applicazione da parte della pagina 9 di 18 banca, tanto più che il contratto sottoscritto dalla signora prevede, all'art. 18, la non Pt_1 applicabilità ai consumatori, tra gli altri, dell'art. “7, 1°, 2°, 3° e 5° comma”, cosicché non è ravvisabile l'interesse della parte ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola;
− quanto alla clausola n. 6 che recita: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”, deve osservarsi che la previsione contrattuale, così come formulata, determina l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1957 c.c. alla garanzia fideiussoria qui esaminata. A tal proposito, occorre rammentare che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore o essere comunque derogata dalle parti, sia esplicitamente sia implicitamente, attraverso un comportamento concludente
(Cass. n. 13078/2008), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n. 20306/2019; in termini, tra molte, Cass. n. 21867/2013 e Cass. n. 8839/2007).
La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, comma 2, c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente (Cass. n. 9245/2007; Cass., n.
21867/2013; Cass. n. 28943/2017). Infine, la deroga contenuta nelle fideiussioni in esame neppure può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla o inefficace ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005. La dispensa dall'onere di agire entro il termine di decadenza sancito dall'art. 1957 c.c. e la previsione per cui il fideiussore rimane “sempre obbligato, in deroga a tale norma”, anche in ipotesi di mancata proposizione e/o coltivazione delle istanze nei confronti del debitore principale comportano, in sostanza, che i diritti derivanti alla banca in forza della fideiussione rimangono integri fino alla totale estinzione del debito garantito, cosicché l'estinzione dell'obbligazione di garanzia viene ad essere ricollegata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma alla totale estinzione di quest'ultima, ossia al suo integrale adempimento, escludendo in tal modo l'operatività del termine decadenziale a favore del pagina 10 di 18 fideiussore. Difatti, sempre secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non si applica quando sia stato espressamente convenuto che la fideiussione, anche se prestata per un'obbligazione specifica, si estingua soltanto al momento dell'estinzione dell'obbligazione principale, e cioè con l'integrale soddisfacimento del debito garantito, non essendo l'azione del creditore, in tal caso, soggetta ad alcun termine di decadenza (Cass. n. 20306/2019 cit.; Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n.
5373/1987; Cass. n. 5525/1983; Cass. n. 2901/1980; Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976). Le considerazioni che precedono portano dunque ad escludere la sussistenza di limitazioni, a carico del fideiussore, nel sollevare eccezioni fondate su una decadenza di fatto inoperante per effetto della deroga validamente introdotta dalle parti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la quale ha dedotto: Parte_1
− che la pattuizione riportata nell'art. 6, primo comma, delle fideiussioni recante la dispensa della banca di agire entro il termine semestrale di decadenza stabilito dall'art. 1957, primo comma,
c.c. è da considerarsi vessatoria sulla base dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27558/23 e del provvedimento n. 55 reso in data 2 maggio 2005 dalla BA
d'Italia;
− che la predetta clausola rientra nel novero delle pattuizioni da presumersi juris tantum vessatorie a norma dell'art. 33, secondo comma, lettera t), del D. lgs. n. 206/2005;
− che, in ogni caso, una volta ritenuta vessatoria ai sensi, indifferentemente, del primo comma oppure del secondo comma dell'art. 33 del D. lgs. n. 206/2005, cit. la clausola in questione è da considerarsi nulla a norma dell'art. 36, primo comma, del D. lgs. n. 206/2005, in quanto si tratta di contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli predisposti dalla BA PM s.p.a e le controparti non hanno fornito la prova che la predetta clausola sia stata oggetto di specifica trattativa;
− dalla nullità della clausola n. 6 consegue l'applicabilità nella fattispecie della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. e, pertanto, l'intervenuta decadenza della banca, avendo la stessa negligentemente trascurato di far valere le proprie istanze nei confronti della e/o Parte_6 dei suoi fideiussori entro il termine di decadenza contemplato dall'art. 1957 c.c.;
− è da considerarsi vessatoria anche la clausola n. 7 che prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”, avendo la stessa introdotto, da un lato, un meccanismo di solve et repete, subordinando il potere del fideiussore di sollevare le eccezioni al preventivo pagamento in favor pagina 11 di 18 della banca, e, dall'altro, una dispensa della banca dal proporre le proprie istanze in forma giudiziale, derogando in questo modo all'art. 1957, primo comma, c.c., nell'interpretazione offertane dal diritto vivente;
− che, in ogni caso, una volta ritenuta vessatoria ai sensi, indifferentemente, del primo comma oppure del secondo comma dell'art. 33 del D. lgs. n. 206/2005, cit. la clausola in questione è da considerarsi nulla a norma dell'art. 36, primo comma, del D. lgs. n. 206/2005, in quanto si tratta di contratti conclusi mediante sottoscrizione di moduli predisposti dalla BA PM s.p.a e le controparti non hanno fornito la prova che la predetta clausola sia stata oggetto di specifica trattativa.
L'appellante ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1957 c.c. delle fideiussioni impugnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della Sig.ra per le ragioni esposte nella comparsa depositata in data 24 gennaio 2023 nel Parte_1 giudizio di prime cure e ribadite nel presente atto” e, in ogni caso, condannare le appellate alla rifusione in solido delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la quale ha dedotto: Controparte_1
− che legittimo e diretto contraddittore di tutte le doglianze avanzate dall'appellante deve ritenersi
BA PM S.p.A. e non certo , che è Controparte_1 del tutto avulsa dal rapporto privatistico intercorso tra l'istituto di credito in questione e l'impresa beneficiaria e da quello intercorso sempre tra il primo ed i fideiussori della Pt_6 ivi compresa la sig.ra Pt_8
− che l'obbligazione di di provvedere, a seguito della richiesta di escussione Pt_9 formulata da parte della banca che ha erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti, è del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore. Ciò in quanto l'intervento di sostegno pubblico alle imprese assicurato dal Fondo si sostanzia, per espressa previsione di legge, in una garanzia “a prima richiesta”, specificamente qualificata come “esplicita, incondizionata ed irrevocabile”, e caratterizzata, quindi, dall'assunzione dell'obbligo di eseguire la prestazione che ne costituisce l'oggetto senza poter opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed in genere alle vicende del rapporto garantito;
− che, per effetto del pagamento eseguito dal Fondo in favore della banca garantita, , Pt_9 nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e pagina 12 di 18 dell'art. 2 co. 4 del D.M. del 20/06/05, acquisisce il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogata ex lege in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie - reali e personali – acquisite;
− che la tutela consumeristica richiamata dalla ha trovato tardivamente ingresso per la Pt_1 prima volta al termine del giudizio di primo grado con la comparsa di nuovo difensore depositata il 24.01.2023 (poco prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
25.01.23), tanto che il Fondo, ritenendo del tutto compresso il proprio diritto di difesa, ne rilevava la suddetta evidente tardività e non ne accettava il contraddittorio, pur essendo una domanda nuova rivolta in primis nei confronti dell'istituto di credito con indiretta rilevanza Contr sulla soddisfazione della pretesa creditoria di
− che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4867, affrontando il tema della rilevabilità d'ufficio della nullità e richiamando le Sezioni Unite (sent. 10531/2013), ha puntualizzato come la nullità possa «essere bensì rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza»;
− che, premesso che, come statuito dal primo Giudice le clausole n. 6 e n. 7 non determinano alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi inerenti al contratto, ogni avverso Contr richiamo all'onere probatorio gravante su in merito alla circostanza che le predette clausole siano state frutto di specifica trattativa è del tutto fuori luogo;
− che deve escludersi che le fideiussioni prestate dalla possano dirsi parzialmente nulle e Pt_8 che la stessa possa conseguentemente avvalersi della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che in ogni caso non si è neppure verificata essendosi l'istituto tempestivamente attivato anche al fine di procedere all'attivazione della garanzia del Fondo.
Si è costituita BA PM spa, la quale ha chiesto il rigetto dell'appello proposto dalla controparte, deducendo:
− che nell'atto di appello, a pag. 4, l'appellante ha dedotto che la sig.ra ha prestato, Pt_1 insieme ad altri nominativi, anche la fideiussione omnibus del “29.5.2015”. In realtà la fideiussione è del 25.9.2015 e comunque, anche a leggere il doc. n. 1 di parte attrice, non è stata prestata dalla sig.ra piuttosto come si legge in sentenza si tratta della “fideiussione Pt_1 omnibus n.000355839 rilasciata il 25 settembre 2015 da e Parte_2 Parte_4 Pt_5
pagina 13 di 18 a favore del dipendenza di nell'interesse di Pt_5 CP_4 CP_4 Parte_6 fino alla concorrenza dell'importo di € 150.000,00, che riporta in calce la seguente annotazione: “rilasciata in aggiunta a quella da noi firmata in data 28/07/2014 per l'importo di euro 100.000 (centomila) unitamente ai Sigg. e e pertanto il Parte_1 Parte_3 nostro impegno complessivo risulta pari a euro 150.000 (centocinquantamila)” (doc.1 attori, doc.2 convenuta)”;
− che, a prescindere dagli orientamenti giurisprudenziali che si contrappongono sulla qualificazione della deroga all'art. 1957 c.c., nel senso della sua vessatorietà o meno, determinante ai fini della decisione è la seconda parte della motivazione sviluppata dal
Tribunale di Milano per rigettare la domanda di nullità, motivazione che non è stata in alcun modo oggetto di censura avversaria e quindi scalfita dall'appello proposto dalla controparte. La disposizione di cui all'art. 1957 c.c. non si applica là dove è stato convenuto che l'obbligazione fideiussoria si estingue solo con l'estinzione dell'obbligazione principale (nei testi di cui è causa, del resto, l'obbligazione di garanzia è legata all'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal garantito nei confronti dell'istituto di credito e non in relazione alla loro scadenza.
Tale impegno del garante all'integrale adempimento dell'obbligazione principale deriva dal primo articolo disciplinante l'oggetto della garanzia, con la conseguente disapplicazione del termine di sei mesi per azionare le opportune iniziative al fine di non incorrere in decadenze, secondo l'orientamento della Suprema Corte applicabile anche alle fideiussioni, seppure formatosi in tema di polizze fideiussorie – cfr. la pronuncia n. 8839/2007). In tal caso, infatti, non verrebbe addossata al garante alcuna conseguenza negativa derivante dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della BA, posto che è il garante medesimo che ha validamente espresso la propria autonomia negoziale assumendosi l'obbligazione fideiussoria sino al recupero completo del credito della BA (cfr. Cass. n. 16758/2002 e Cass. n. 2827/1994. Si vedano anche Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 8839/2007 cit.; Cass. n. 16233/2005). Sicché, usando l'espressione del giudice di prime cure, ciò porta ad “escludere la sussistenza di limitazioni, a carico del fideiussore, nel sollevare eccezioni fondate su una decadenza di fatto inoperante per effetto della deroga validamente introdotta dalle parti”;
− nella fattispecie, a fronte di rate mandate insolute quanto ai finanziamenti prodotti dalla parte appellante quali doc. n. 9 del fascicolo di primo grado, nel mese di marzo del 2019, l'esponente ha risolto i finanziamenti e ne ha intimato il pagamento (cfr. doc. n. 5 di parte , CP_1
pagina 14 di 18 riprodotto in questa sede quale doc. n. 1, dato per pacifico dalla parte appellante, la quale dà altrettanto per pacifico di avere ricevuto nel mese di ottobre del 2019 la comunicazione del passaggio a sofferenza e della segnalazione in Centrale Rischi, dal momento che è prodotta la replica a detta comunicazione quale doc. n. 2 del fascicolo di primo grado dell'appellante. Si veda il doc. n. 2 del fascicolo di appello);
− che, a tutto voler concedere e senza nulla ammettere, anche a volere ritenere la vessatorietà della clausola solve et repete, la conclusione del Primo Giudice di rigetto della domanda di nullità è da ritenersi condivisibile in quanto non è ravvisabile l'interesse della parte ad ottenere la declaratoria di nullità della clausola perché la medesima non è mai stata chiesta di applicazione da parte della BA;
− che in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3.6.2021 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 L. 30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., il BA PM s.p.a. ha ceduto pro-soluto ad una serie di crediti, tra cui quelli garantiti dall'appellante e Controparte_3 derivanti dai contratti di finanziamento ex adverso prodotti quale doc. n. 9 del fascicolo di primo grado.
BA PM spa ha, inoltre, proposto appello incidentale, deducendo:
− che, per lo stesso accertamento effettuato dal Tribunale a proposito della contestata violazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c. (peraltro esclusa nella fattispecie, con statuizione ormai passata in giudicato), la sig.ra risulta avere ricoperto pure la carica di Parte_1 consigliere di amministrazione della società poi garantita. Quindi, dalla documentazione prodotta dalla sig.ra si evince che la medesima, oltre ad appartenere alla compagine Pt_1 sociale della s.r.l. garantita, ha preso anche parte alla operatività concreta della stessa, ricoprendo la carica di componente dell'organo gestorio della società (quantomeno sino al mese di settembre del 2013);
− che, pertanto, la sig.ra non può essere riconosciuta estranea rispetto alla conduzione Pt_1 dell'impresa sociale (a cui ha continuato a partecipare come emerge dai bilanci della società ex adverso prodotti da n. 12 a n. 14 del fascicolo di primo grado), con la conseguenza che la medesima non può semplicemente essere qualificata consumatore. L'aver fatto parte dell'attività imprenditoriale della (anche se, al momento della prestazione delle fideiussioni Pt_6
l'appellante ricopriva solo la qualità di socio) permette, infatti, di riconoscere in capo alla sig.ra quei requisiti di professionalità e competenza che giustificano di conseguenza Pt_1
pagina 15 di 18 l'affievolimento del grado di protezione che, invece, il Primo Giudice vorrebbe riconosciuto al garante, dovendosi, piuttosto, fare applicazione del paradigma normativo del contraente professionale;
E', altresì, intervenuta in qualità di cessionaria del credito in forza di contratto di Controparte_3 cessione concluso con BA PM spa, la quale ha fatto proprie le difese e deduzioni svolte da BA
PM spa.
Alla prima udienza del 18.12.2024 la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza del 25.6.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene, innanzitutto, la Corte che - diversamente da quanto dedotto da nella propria Parte_1 comparsa conclusionale - l'intervento di sia ammissibile dal momento che la stessa Controparte_3
PM spa, come si è detto, ha dichiarato nella propria comparsa di costituzione di aver ceduto, in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 3.6.2021 ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 L.
30.04.1999 n. 130 e dell'art. 58 T.U.B., ad una serie di crediti, tra cui quelli garantiti Controparte_3 dall'appellante e derivanti dai contratti di finanziamento ex adverso prodotti quale doc. n. 9 del fascicolo di primo grado.
A tale riguardo è rilevante quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, infatti, sul presupposto che “non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale”, ha rilevato come “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova della cessione (Cass. civ. n.
10200/2021). Siffatto orientamento ha trovato adesione anche presso questa Corte, essendo stato già evidenziato come la dichiarazione del cedente rappresenti la prova più liquida a sostegno della titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte d'Appello di Milano sent. n. 76/2024).
Orbene, se tanto vale per una dichiarazione resa dalla dante causa in sede stragiudiziale, a fortiori deve valere anche allorché “la conferma della cessione” avvenga attraverso le dichiarazioni rese dalla stessa nei propri atti difensivi, volte ad avvalorare le ragioni della cessionaria e la legittimità del suo intervento in giudizio, apportando elementi utili a corroborarne il fondamento.
pagina 16 di 18 Ciò premesso, nel merito, ritiene la Corte che l'appello incidentale proposto da BA PM spa sia fondato e che, in particolare, non possa ritenersi sussistente in capo a la qualifica di Parte_1 consumatore.
Invero, risulta pacifico nonché documentato che la era lavoratrice dipendente e socia di Pt_1 con una partecipazione iniziale del 12,5 %, successivamente ridottasi allo 0,15 % del Parte_6 capitale sociale.
Ciò posto, il collegio ritiene condivisibile il principio secondo cui “prestare una garanzia a favore del proprio datore di lavoro, a prescindere dalle ragioni per cui ci si determini a farlo, è attività negoziale indubbiamente connessa alla prevalente attività economica del soggetto, che non potrà pertanto essere considerato consumatore, apparendo, detta garanzia “finalizzata a rafforzare la posizione del debitore principale anche nell'interesse della lavoratrice” (cfr. Cass. n. 30383/2024).
L'accertata insussistenza della qualifica di consumatore in capo a comporta Parte_1
l'accoglimento dell'appello incidentale con conseguente inoperatività delle tutele apprestate dal d.lgs.
n. 206/2005 e assorbimento delle censure svolte con l'appello principale.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza di nei confronti di Parte_1
BA PM spa e e, tenuto conto della natura e Controparte_1 del valore della controversia (scaglione valore indeterminabile - bassa complessità), nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 6.946,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge per ciascuna parte appellata.
La natura dell'intervento svolto da e l'identità delle difese rispetto a quelle svolte Controparte_3 dalla cessionaria giustificano, invece, l'integrale compensazione delle spese processuali tra la stessa e l'appellante principale.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano - Parte_1
Sezione specializzata in materia di imprese n. 9999/2023;
pagina 17 di 18 2) accoglie l'appello incidentale proposto da BA PM spa avverso la predetta sentenza e, per l'effetto, conferma il rigetto delle domande proposte da Parte_1
3) condanna alla rifusione, in favore di BA PM spa, delle ulteriori spese Parte_1 del grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, iva e cpa, se e in quanto dovute;
4) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
, delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 6.946,00 per compensi, oltre
[...] rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
5) dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra e Controparte_3 Parte_1
[...]
6) dà atto che sussistono, in capo all' appellante principale, i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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