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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/03/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2019/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2019/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA BARBA, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti,
ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA (C.F. ), P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto che questo Tribunale, per le ragioni Parte_1
che si stanno per esaminare, volesse:
“- NEL MERITO IN VIA PINCIPALE:
- in accoglimento della presente domanda, autorizzare l'attrice, come sopra generalizzata, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari;
- disporre contestualmente alla suddetta autorizzazione la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Penne) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome di , così come in atti identificato, venga rettificato con quello di . Parte_1 Persona_1
- NEL MERITO, IN ESTREMO SUBORDINE:
- in accoglimento della presente domanda, autorizzare l'attrice, come sopra generalizzata, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari e disporre a seguito dell'intervento chirurgico predetto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Penne) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome
venga rettificato con quello di .”. Parte_1 Persona_1
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto quanto segue:
- L'esponente, sin da bambina, ha manifestato un grave disagio fisico e psichico in totale conflitto con la propria sessualità, al punto da risentirne psicologicamente della sua appartenenza al genere femminile;
- Il disagio di vivere una identità sessuale che non le appartiene è cresciuto sempre più in concomitanza del trascorrere degli anni al punto da arrecare alla ricorrente seri disturbi dell'identità di genere con grave disagio psicologico e sociale (come risulta dalla documentazione medica agli atti);
- Dagli accertamenti medici eseguiti sulla persona della sig.ra risulta chiaramente Parte_1
l'assoluta necessità di avviare la procedura sanitaria per il cambiamento di genere, stante la incontrovertibile appartenenza dell'identità della stessa al sesso maschile (relazioni mediche
CEST – Centro salute persone trans - sede Taranto);
- Alla luce della diagnosticata e conclamata disforia di genere, dietro attenti esami e prescrizioni mediche, l'istante ha intrapreso il propedeutico percorso di assunzione ormonale maschile al pagina 2 di 5 fine di adeguare il suo aspetto e la sua fisicità a quella che corrisponde alla sua effettiva identità
(come risulta dalla documentazione relativa al percorso psicoterapeutico ed endocrinologico e di assunzione ormonale intrapreso e in corso di assunzione);
- La predetta prolungata assunzione di farmaci ormonali in assenza del previsto intervento di rettifica dei caratteri sessuali primari espone l'attrice ad una condizione di verosimile pericolo per la propria salute, stante la necessità di sottoporsi nel più breve tempo possibile all'intervento al fine altresì di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo per mezzo dei farmaci;
- È intenzione dell'istante porre rimedio alla descritta situazione richiedendo all'intestato Ufficio
Giudiziario l'autorizzazione immediata all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento/intervento medico chirurgico;
- Contestualmente la ricorrente, in considerazione del mutamento dei propri caratteri sessuali primari nonché della propria fisicità, già in corso in conseguenza della attuale costante assunzione di ormoni mascolinizzanti, necessità dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo di cui al registro del competente ufficio di stato civile del comune di nascita
(Penne), tramutandolo da in;
Parte_1 Persona_1
- L'attrice non è coniugata e non ha prole.
All'udienza del 6.03.2025 il difensore di parte attrice ha chiesto che la causa venisse rimessa in decisione con rinuncia ai termini per memorie conclusive e, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Va anzitutto considerato che la Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) ha statuito, con argomentazioni condivise da questo tribunale, che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri anagrafici non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari e la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 221/2015 ha confermato tale interpretazione, ritenendo il trattamento chirurgico come un possibile mezzo funzionale al conseguimento del benessere psicofisico e non come prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione.
Ciò precisato, nel caso di specie la documentazione medica prodotta da parte ricorrente conferma quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio sulla necessità e l'urgenza della variazione anagrafica invocata e sui presupposti per consentire i trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari della stessa parte ricorrente da femminili a maschili, atteso che detta documentazione evidenzia nella una disforia di genere e un serio disagio psicologico per la Pt_1 pagina 3 di 5 condizione in cui si trova dalla nascita, di non riconoscersi nel sesso assegnatogli dalla natura e dai registri anagrafici - femminile anziché maschile - , che rende necessario, ai fini del suo benessere psicofisico, anzitutto l'adeguamento dei documenti anagrafici al sesso maschile, ancora prima dell'intervento chirurgico di mutamento del sesso da femminile a maschile, e successivamente anche tale intervento.
La domanda va, quindi, accolta.
Il nominativo può essere cambiato da a , conformemente alla volontà espressa dalla parte Pt_1 Per_1
interessata.
L'ordine di esecuzione delle rettifiche anagrafiche va rivolto all'ufficiale dello stato civile del Comune di registrazione dell'atto di nascita.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, non essendo ipotizzabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone la rettifica del sesso anagrafico di da femminile a maschile e il mutamento del Parte_1
nome da a;
Pt_1 Per_1
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Penne di procedere alle predette rettifiche dell'atto di nascita di (n. 70, parte I, serie A, anno 1992); Parte_1
- Autorizza parte attrice a sottoporsi a tutti i trattamenti e interventi medico-chirurgici che riterrà di effettuare per adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Pescara 14 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2019/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA BARBA, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti,
ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PESCARA (C.F. ), P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: Mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto che questo Tribunale, per le ragioni Parte_1
che si stanno per esaminare, volesse:
“- NEL MERITO IN VIA PINCIPALE:
- in accoglimento della presente domanda, autorizzare l'attrice, come sopra generalizzata, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari;
- disporre contestualmente alla suddetta autorizzazione la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Penne) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome di , così come in atti identificato, venga rettificato con quello di . Parte_1 Persona_1
- NEL MERITO, IN ESTREMO SUBORDINE:
- in accoglimento della presente domanda, autorizzare l'attrice, come sopra generalizzata, a sottoporsi agli interventi medico – chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari e disporre a seguito dell'intervento chirurgico predetto la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso e ordinare all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita (Penne) di effettuare la rettificazione nel relativo registro, statuendo, secondo quella che è la volontà dell'istante, che il nome
venga rettificato con quello di .”. Parte_1 Persona_1
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto quanto segue:
- L'esponente, sin da bambina, ha manifestato un grave disagio fisico e psichico in totale conflitto con la propria sessualità, al punto da risentirne psicologicamente della sua appartenenza al genere femminile;
- Il disagio di vivere una identità sessuale che non le appartiene è cresciuto sempre più in concomitanza del trascorrere degli anni al punto da arrecare alla ricorrente seri disturbi dell'identità di genere con grave disagio psicologico e sociale (come risulta dalla documentazione medica agli atti);
- Dagli accertamenti medici eseguiti sulla persona della sig.ra risulta chiaramente Parte_1
l'assoluta necessità di avviare la procedura sanitaria per il cambiamento di genere, stante la incontrovertibile appartenenza dell'identità della stessa al sesso maschile (relazioni mediche
CEST – Centro salute persone trans - sede Taranto);
- Alla luce della diagnosticata e conclamata disforia di genere, dietro attenti esami e prescrizioni mediche, l'istante ha intrapreso il propedeutico percorso di assunzione ormonale maschile al pagina 2 di 5 fine di adeguare il suo aspetto e la sua fisicità a quella che corrisponde alla sua effettiva identità
(come risulta dalla documentazione relativa al percorso psicoterapeutico ed endocrinologico e di assunzione ormonale intrapreso e in corso di assunzione);
- La predetta prolungata assunzione di farmaci ormonali in assenza del previsto intervento di rettifica dei caratteri sessuali primari espone l'attrice ad una condizione di verosimile pericolo per la propria salute, stante la necessità di sottoporsi nel più breve tempo possibile all'intervento al fine altresì di eliminare la presenza di ormoni femminili incompatibili con quelli maschili che sta assumendo per mezzo dei farmaci;
- È intenzione dell'istante porre rimedio alla descritta situazione richiedendo all'intestato Ufficio
Giudiziario l'autorizzazione immediata all'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento/intervento medico chirurgico;
- Contestualmente la ricorrente, in considerazione del mutamento dei propri caratteri sessuali primari nonché della propria fisicità, già in corso in conseguenza della attuale costante assunzione di ormoni mascolinizzanti, necessità dell'ulteriore rettifica anagrafica del proprio nominativo di cui al registro del competente ufficio di stato civile del comune di nascita
(Penne), tramutandolo da in;
Parte_1 Persona_1
- L'attrice non è coniugata e non ha prole.
All'udienza del 6.03.2025 il difensore di parte attrice ha chiesto che la causa venisse rimessa in decisione con rinuncia ai termini per memorie conclusive e, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
Va anzitutto considerato che la Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) ha statuito, con argomentazioni condivise da questo tribunale, che per ottenere la rettificazione del sesso nei registri anagrafici non è obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari e la Corte Costituzionale nella pronuncia n. 221/2015 ha confermato tale interpretazione, ritenendo il trattamento chirurgico come un possibile mezzo funzionale al conseguimento del benessere psicofisico e non come prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione.
Ciò precisato, nel caso di specie la documentazione medica prodotta da parte ricorrente conferma quanto sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio sulla necessità e l'urgenza della variazione anagrafica invocata e sui presupposti per consentire i trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari della stessa parte ricorrente da femminili a maschili, atteso che detta documentazione evidenzia nella una disforia di genere e un serio disagio psicologico per la Pt_1 pagina 3 di 5 condizione in cui si trova dalla nascita, di non riconoscersi nel sesso assegnatogli dalla natura e dai registri anagrafici - femminile anziché maschile - , che rende necessario, ai fini del suo benessere psicofisico, anzitutto l'adeguamento dei documenti anagrafici al sesso maschile, ancora prima dell'intervento chirurgico di mutamento del sesso da femminile a maschile, e successivamente anche tale intervento.
La domanda va, quindi, accolta.
Il nominativo può essere cambiato da a , conformemente alla volontà espressa dalla parte Pt_1 Per_1
interessata.
L'ordine di esecuzione delle rettifiche anagrafiche va rivolto all'ufficiale dello stato civile del Comune di registrazione dell'atto di nascita.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, non essendo ipotizzabile alcuna soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dispone la rettifica del sesso anagrafico di da femminile a maschile e il mutamento del Parte_1
nome da a;
Pt_1 Per_1
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Penne di procedere alle predette rettifiche dell'atto di nascita di (n. 70, parte I, serie A, anno 1992); Parte_1
- Autorizza parte attrice a sottoporsi a tutti i trattamenti e interventi medico-chirurgici che riterrà di effettuare per adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili;
- Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Pescara 14 marzo 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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