Art. 5.
A decorrere dal 1 gennaio 1964, l'assistenza farmaceutica e' estesa ai coloni e mezzadri.
All'assistenza predetta provvedera' l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri nella misura di un terzo e dei rispettivi concedenti nella misura di due terzi, determinato annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in relazione alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio precedente e, per il primo anno di gestione, in relazione al costo delle erogazioni di dette prestazioni rilevate dal bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai commi precedenti provvedera' il servizio centrale per i contributi unificati, con le stesse norme e modalita' previste per il contributo relativo all'assicurazione contro le malattie dovuto per i coloni e mezzadri.
Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi predetti, la norma di cui all' articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 .
A decorrere dal 1 gennaio 1964, l'assistenza farmaceutica e' estesa ai coloni e mezzadri.
All'assistenza predetta provvedera' l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un contributo capitario a carico dei coloni e mezzadri nella misura di un terzo e dei rispettivi concedenti nella misura di due terzi, determinato annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in relazione alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio precedente e, per il primo anno di gestione, in relazione al costo delle erogazioni di dette prestazioni rilevate dal bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
Per l'accertamento e la riscossione dei contributi di cui ai commi precedenti provvedera' il servizio centrale per i contributi unificati, con le stesse norme e modalita' previste per il contributo relativo all'assicurazione contro le malattie dovuto per i coloni e mezzadri.
Non si applica, ai fini della riscossione dei contributi predetti, la norma di cui all' articolo 15, secondo comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 .