Articolo 80 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 79Articolo 81
Versione
15 marzo 1968
Art. 80.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1968, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1968