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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 658/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il, 11 ottobre 1958, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dei difensori avv. Fabrizio Rodin, avv. Giorgio Rodin, avv. Teodoro Rodin, lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
( , elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, ha dedotto: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa in qualità di carpentiere per oltre 40 anni alle dipendenze di diverse società e, da ultimo, quale titolare della propria ditta individuale;
- di aver contratto la malattia professionale “osteoartropatie bilaterali della spalla con limitazione del movimento” a causa delle mansioni svolte durante l'arco della propria carriera professionale.
- di aver inoltrato, in data 2 ottobre 2021, la domanda per il riconoscimento della suddetta patologia alla sede di Cagliari;
CP_2
- che la domanda è stata respinta dall' con nota del 29 luglio 2022; CP_2
- di aver presentato opposizione avverso il provvedimento di rigetto in data 31 ottobre 2022;
- di essere titolare di rendita riconosciuta nella misura del 30 per cento per discopatie e CP_2
fratture.
Non ritenendo corretta la decisione dell' , ha agito in giudizio per ottenere il CP_1 riconoscimento del diritto all'indennizzo per il danno biologico connesso alle menomazioni pagina 1 di 3 derivanti dalla malattia professionale denunciata, da valutare nella misura del 12 per cento o alla percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e da conglobare alle preesistenze già riconosciute nella misura del 30 per cento.
L' si è costituita in giudizio in data 4 settembre 2024 deducendo di aver rivalutato la propria CP_2 determinazione iniziale a seguito dell'opposizione e, pertanto, di aver provveduto, con provvedimento del 9 maggio 2024, al riconoscimento in capo al ricorrente del danno biologico nella misura del 10 per cento;
tale percentuale di danno, cumulata con le preesistenze, ha portato alla costituzione di una rendita complessiva al 38 per cento.
L' ha quindi concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con CP_1
spese compensate secondo giustizia.
2. Il ricorrente, con le note scritte depositate in data 18 febbraio 2025, ha preso atto del riconoscimento della malattia professionale e della quantificazione del danno offerta in causa dall' e insistito affinché fosse dichiarato il proprio diritto alla costituzione della rendita nella CP_2 misura del 38 per cento, con condanna dell' al pagamento dei ratei scaduti, oltre interessi e CP_1
pagamento delle spese di lite.
Poiché il ricorrente ha ottenuto l'utilità domandata senza bisogno di una pronuncia giudiziaria, avendo concluso per la costituzione della rendita nella misura esattamente riconosciuta dall' CP_2
con il provvedimento del 9 maggio 2024 emesso ad esito della visita di accertamento in sede di collegiale medica, e richiamato anche nella memoria di costituzione e risposta, non resta al
Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere liquidate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito.
Nel caso di specie, il diritto del ricorrente è stato riconosciuto con provvedimento amministrativo solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, per cui le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, l' deve essere quindi condannato CP_2
alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per le cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00,
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_2
liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati della parte ricorrente.
Cagliari, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 658/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il, 11 ottobre 1958, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dei difensori avv. Fabrizio Rodin, avv. Giorgio Rodin, avv. Teodoro Rodin, lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
( , elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto Di Tucci per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2024, ha dedotto: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa in qualità di carpentiere per oltre 40 anni alle dipendenze di diverse società e, da ultimo, quale titolare della propria ditta individuale;
- di aver contratto la malattia professionale “osteoartropatie bilaterali della spalla con limitazione del movimento” a causa delle mansioni svolte durante l'arco della propria carriera professionale.
- di aver inoltrato, in data 2 ottobre 2021, la domanda per il riconoscimento della suddetta patologia alla sede di Cagliari;
CP_2
- che la domanda è stata respinta dall' con nota del 29 luglio 2022; CP_2
- di aver presentato opposizione avverso il provvedimento di rigetto in data 31 ottobre 2022;
- di essere titolare di rendita riconosciuta nella misura del 30 per cento per discopatie e CP_2
fratture.
Non ritenendo corretta la decisione dell' , ha agito in giudizio per ottenere il CP_1 riconoscimento del diritto all'indennizzo per il danno biologico connesso alle menomazioni pagina 1 di 3 derivanti dalla malattia professionale denunciata, da valutare nella misura del 12 per cento o alla percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e da conglobare alle preesistenze già riconosciute nella misura del 30 per cento.
L' si è costituita in giudizio in data 4 settembre 2024 deducendo di aver rivalutato la propria CP_2 determinazione iniziale a seguito dell'opposizione e, pertanto, di aver provveduto, con provvedimento del 9 maggio 2024, al riconoscimento in capo al ricorrente del danno biologico nella misura del 10 per cento;
tale percentuale di danno, cumulata con le preesistenze, ha portato alla costituzione di una rendita complessiva al 38 per cento.
L' ha quindi concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con CP_1
spese compensate secondo giustizia.
2. Il ricorrente, con le note scritte depositate in data 18 febbraio 2025, ha preso atto del riconoscimento della malattia professionale e della quantificazione del danno offerta in causa dall' e insistito affinché fosse dichiarato il proprio diritto alla costituzione della rendita nella CP_2 misura del 38 per cento, con condanna dell' al pagamento dei ratei scaduti, oltre interessi e CP_1
pagamento delle spese di lite.
Poiché il ricorrente ha ottenuto l'utilità domandata senza bisogno di una pronuncia giudiziaria, avendo concluso per la costituzione della rendita nella misura esattamente riconosciuta dall' CP_2
con il provvedimento del 9 maggio 2024 emesso ad esito della visita di accertamento in sede di collegiale medica, e richiamato anche nella memoria di costituzione e risposta, non resta al
Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite devono essere liquidate secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di c.d. soccombenza virtuale, valutando la fondatezza del ricorso con riferimento alla data del suo deposito.
Nel caso di specie, il diritto del ricorrente è stato riconosciuto con provvedimento amministrativo solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, per cui le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' convenuto. CP_1
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in ragione della soccombenza, l' deve essere quindi condannato CP_2
alla rifusione in favore della controparte delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per le cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00,
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che CP_2
liquida in euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati della parte ricorrente.
Cagliari, 18 aprile 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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