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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/12/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr. SA Murgida Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246 del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno 2022 e vertente tra
(avv. ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, IA Pt_1
EC ed OR Triolo,);
appellante
e
; CP_1
appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. L' appella la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 1\12\2022, Pt_1
con la quale è stato dichiarato il diritto di gatto SA a percepire l'indennità
di disoccupazione agricola negli anni 2015 e 2016, con condanna dell' CP_2
appellante al pagamento delle stesse. L'appellante assume che il Giudice di primo grado abbia errato a ritenere ammissibile il ricorso depositato in data 30\8\2018 dal sig. , atteso che CP_1
la cancellazione del ricorrente dagli elenchi era stata disposta con la pubblicazione, ai sensi dell'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111,
del quarto elenco trimestrale di variazione dell'anno 2017 per il Comune di
Mileto. Con la conseguenza che alla data di deposito del ricorso era oramai decorso il termine decadenziale di 120 giorni fissato dall'art.22 del D.L. 7/1970.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso proposto dall'appellato.
2. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e constatata la regolare notifica dell'impugnazione, la causa è decisa in esito all'odierna camera di consiglio.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
4. Con l'impugnata sentenza, il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di decadenza formulata dall'Istituto con la motivazione secondo cui “nella fattispecie in esame, non risulta essere operante la decadenza dall'azione
giudiziaria, per essere decorso il termine annuale previsto dall'art. 47, comma 3°, del
d.p.r. 30-4-70 n. 639 e successive modifiche”, in quanto andrebbe “osservato (…)
come la ricorrente abbia presentato domanda per ottenere il riconoscimento della
relativa indennità, abbia poi presentato ricorso al Comitato Provinciale in data
2.4.2018 ed abbia infine proposto ricorso giudiziale il 30.8.2018”.
Dopo di che, passando al merito del giudizio, ha ritenuto che dall'esperita prova testimoniale fosse emersa piena conferma dei rapporti di lavoro disconosciuti dall' ed oggetto di cancellazione. Pt_1
5. E', pertanto, evidente l'infortunio in cui è incorso il Tribunale che, anziché
al termine decadenziale di 120 giorni di cui all'art.22 del D.L. 7/70, ha fatto riferimento al diverso termine decadenziale di un anno di cui all'art.47 D.P.R.
639/70. Quest'ultimo certo non decorso, mentre era ampiamente decorso, alla data del 30\8\2018, quello di 120 giorni di cui al DL 7/70. La cancellazione essendo stata notificata con il quarto elenco trimestrale di variazione dell'anno
2017 per il Comune di Mileto, notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la Pt_1
durata di giorni 15 dal 10.03.2018 al 25.03.2018.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 1\12\2022, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1
in €.1.200, più accessori per il primo grado ed in €.
1.500 accessori, per il presente grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9\12\2025
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente ed estensore dr. SA Murgida Consigliere
dr.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246 del Ruolo generale contenzioso Lavoro dell'anno 2022 e vertente tra
(avv. ti Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, IA Pt_1
EC ed OR Triolo,);
appellante
e
; CP_1
appellato contumace
FATTO E DIRITTO
1. L' appella la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 1\12\2022, Pt_1
con la quale è stato dichiarato il diritto di gatto SA a percepire l'indennità
di disoccupazione agricola negli anni 2015 e 2016, con condanna dell' CP_2
appellante al pagamento delle stesse. L'appellante assume che il Giudice di primo grado abbia errato a ritenere ammissibile il ricorso depositato in data 30\8\2018 dal sig. , atteso che CP_1
la cancellazione del ricorrente dagli elenchi era stata disposta con la pubblicazione, ai sensi dell'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111,
del quarto elenco trimestrale di variazione dell'anno 2017 per il Comune di
Mileto. Con la conseguenza che alla data di deposito del ricorso era oramai decorso il termine decadenziale di 120 giorni fissato dall'art.22 del D.L. 7/1970.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente dichiarazione di inammissibilità o rigetto del ricorso proposto dall'appellato.
2. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e constatata la regolare notifica dell'impugnazione, la causa è decisa in esito all'odierna camera di consiglio.
3. L'appello è fondato e merita accoglimento.
4. Con l'impugnata sentenza, il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di decadenza formulata dall'Istituto con la motivazione secondo cui “nella fattispecie in esame, non risulta essere operante la decadenza dall'azione
giudiziaria, per essere decorso il termine annuale previsto dall'art. 47, comma 3°, del
d.p.r. 30-4-70 n. 639 e successive modifiche”, in quanto andrebbe “osservato (…)
come la ricorrente abbia presentato domanda per ottenere il riconoscimento della
relativa indennità, abbia poi presentato ricorso al Comitato Provinciale in data
2.4.2018 ed abbia infine proposto ricorso giudiziale il 30.8.2018”.
Dopo di che, passando al merito del giudizio, ha ritenuto che dall'esperita prova testimoniale fosse emersa piena conferma dei rapporti di lavoro disconosciuti dall' ed oggetto di cancellazione. Pt_1
5. E', pertanto, evidente l'infortunio in cui è incorso il Tribunale che, anziché
al termine decadenziale di 120 giorni di cui all'art.22 del D.L. 7/70, ha fatto riferimento al diverso termine decadenziale di un anno di cui all'art.47 D.P.R.
639/70. Quest'ultimo certo non decorso, mentre era ampiamente decorso, alla data del 30\8\2018, quello di 120 giorni di cui al DL 7/70. La cancellazione essendo stata notificata con il quarto elenco trimestrale di variazione dell'anno
2017 per il Comune di Mileto, notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la Pt_1
durata di giorni 15 dal 10.03.2018 al 25.03.2018.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo conformemente alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 1\12\2022, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso proposto da;
CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida CP_1
in €.1.200, più accessori per il primo grado ed in €.
1.500 accessori, per il presente grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9\12\2025
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni