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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1669 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
Controparte_1
( ), con il patrocinio dell'Avv. VECCIA GIORGIA
[...] P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. AVV. GIOVANNI C.F._1
CICCONE in VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE n. 10/3 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio degli Avv.ti AMUSO Controparte_2 C.F._2
VINCENZO ( ) e LONGO FRANCESCA ( ), con C.F._3 C.F._4
domicilio eletto presso lo Studio del primo difensore in via Emilia est, 25 MODENA;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 764 del 12.5-6.7.2020 del Tribunale di Modena
oggetto: contratto d'opera
CONCLUSIONI
Parte appellante: disporre la nomina di CTU al fine di accertare la eventuale sussistenza del nesso causale tra la installazione del maniglione (o maniglia fissa) realizzata dalla ditta installatrice
[...]
e il cedimento della barra;
nel merito riformare integralmente la sentenza del Tribunale di CP_1
Modena n. 764 del 12 maggio 2020, pubblicata il 6 luglio 2020, nel giudizio r.g. n. 3087/2017, con reiezione di tutte le domande proposte in primo grado dall'odierno intimato con l'atto di citazione, per l'effetto mandando esente l'odierno appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte. Il tutto con ogni conseguenza di legge in ordine all'ingiusta condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di giudizio di primo grado. Con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario, tenendo altresì conto che se ne chiede la maggiorazione del 30% prevista «quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati» ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, introdotto dal D.M. 37/2018. La formulata richiesta della totale riforma della sentenza, è superfluo specificare che include, ovviamente, la revisione dell'ingiusta condanna della al pagamento del costo della CTU da doversi accollare, invece, all'appellato con CP_1 condanna dello stesso al relativo rimborso in favore della Parte_1
”.
[...]
Parte appellata: Respingere e, conseguentemente, non ammettere la CTU richiesta dall'appellante volta ad accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra l'installazione del maniglione (o maniglia fissa) realizzata dalla ditta installatrice e il cedimento della barra. Ciò CP_1 CP_1 per tutte le ragioni spiegate nel presente atto, nessuna esclusa, aggiungendo che tale CTU avrebbe natura meramente esplorativa e vertente ad esaminare oggetti (maniglione e sedile) già modificati da parte della stessa appellante. Tenendo infine presente che sia il maniglione che il sedile sono stati installati, forniti e venduti dalla al Sig. . In via principale nel Controparte_1 Controparte_2 merito Respingere l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante
[...]
, siccome infondate in fatto e in diritto, Parte_1 e per l'effetto confermare integralmente, e in ogni sua parte, la sentenza di primo grado n. 764/2020 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Modena, Dott. Primiceri, in data 12 maggio 2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori come per legge.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 764/2020 il Tribunale di Modena in accoglimento della domanda attorea condannava al pagamento della somma di € 24.317,00 per il risarcimento del danno da lesioni Controparte_1
personali subite da a seguito della caduta, nella doccia della sua abitazione, Controparte_2
conseguita alla rottura del maniglione fisso (barra orizzontale per disabili deputata a sorreggere il sedile a cui era agganciato) installato tre mesi prima dalla Spese secondo Controparte_1
soccombenza.
Proponeva appello che in primo grado era rimasta contumace, censurando la Controparte_1
sentenza appellata per aver il primo giudice, violato l'art. 115 cpc;
mal interpretato le prove fornite dal;
per non aver escluso di poter accogliere la domanda risarcitoria in assenza di prova del CP_2 nesso causale fra il danno e il lavoro eseguito dall'appellante e per omessa pronuncia.
Concludeva come in epigrafe
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Controparte_2
vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30/04/2024
_____________ ____ _______________
Va innanzitutto rilevato che l'evento in sé considerato non è stato contestato, né tanto meno l'appellante nega di aver fornito il maniglione che ha ceduto e che ha determinato la caduta del sedile e dell'appellato che vi stava seduto.
Peraltro, la fornitura del supporto, oltre che la sua posa in opera, risulta documentalmente provata dalle fatture prodotte in primo grado.
Dunque, la difesa esposta in atto d'appello non è utile per ottenere la riforma della sentenza in sede di gravame.
sostiene che il lavoro di fissaggio del maniglione al muro, eseguito dall'idraulico Controparte_1
dalla stessa incaricato, è stato senza dubbio eseguito a regola d'arte, visto che i due estremi del maniglione sono rimasti agganciati al muro. Quello che ha determinato lo sgancio del sedile e la caduta dell'appellato è che il supporto ha ceduto nel tratto costituito dalla barra orizzontale posta fra i due snodi di chiusura.
Ebbene, quand'anche la barra si fosse piegata con il peso impresso dal corpo del , per ragioni CP_2
connesse ad un difetto di produzione del supporto (questo parrebbe far presumere la difesa dell'appellante, anche se la tesi non viene esplicitata), rimane comunque il fatto che di detto evento,
3 , quale fornitrice del maniglione, ne rimane comunque responsabile nei confronti Controparte_1
del committente.
Siffatta responsabilità, non sarebbe venuta meno nemmeno a fronte della prova (peraltro nemmeno dedotta) che la resistenza del maniglione era ben calibrata rispetto alla funzione per la quale era stato installato e che, di conseguenza, il cedimento dipendeva esclusivamente da un difetto di fabbricazione del prodotto.
Al più, avrebbe potuto chiamare in manleva il produttore del maniglione, ma Controparte_1
questo non l'avrebbe sollevata e non la esime comunque dal rispondere dei danni subiti dal . CP_2
Dunque, è sulla base delle stesse difese dedotte dall'appellante che la sentenza di primo grado va confermata.
In primo grado, il danneggiato ha fornito prova dell'evento da cui è derivato il danno e in appello le difese di si sono concentrate, non già nel negare i fatti come narrati, che quindi Controparte_1
vanno dati per ammessi, bensì sulla specifica parte del maniglione che ha ceduto.
Con il primo e il secondo dei motivi d'appello, ha censurato la sentenza per aver Controparte_1 il primo giudice, in violazione dell'art. 115 cpc, vista la contumacia del convenuto, dato per ammessi i fatti dedotti dal e per non aver accertato il nesso di causa fra inadempimento della CP_2 [...]
e il danno, valutando erroneamente le emergenze probatorie fornite in primo grado. CP_1
Ebbene, per quanto sia in effetti corretto che la presunzione di cui all'art. 115 cpc non operi nei confronti del contumace, tuttavia in questo caso, è proprio l'appellante che nel suo atto introduttivo del secondo grado, fornisce gli elementi per confermare sia la veridicità dei fatti riferiti dall'attore in primo grado, sia l'esistenza del nesso di causa fra la mancata tenuta del supporto e la caduta dell'appellato seduto sul sedile sganciatosi dal suo supporto.
Le lesioni riportate dal sono state accertate in sede di CTU e sono state ritenute compatibili CP_2 con la dinamica del sinistro riferita dall'attore, dinamica che, come già detto, è stata espressamente confermata in appello da Controparte_1
La circostanza che la Compagnia di Assicurazioni della abbia escluso che l'evento CP_1 fosse coperto dalla polizza, non determina la liberazione dell'assicurato.
Quest'ultimo, pur dovendo comunque rispondere dei danni subiti dal , avrebbe potuto CP_2
ottenere di essere manlevato dal produttore, ma avrebbe dovuto innanzitutto formulare la relativa domanda, chiedere di chiamare in giudizio il produttore del supporto e quindi fornire la prova di essere esente da colpe.
4 Nulla di tutto questo è avvenuto in giudizio ed anzi, non ha nemmeno dedotto CP_1
correttamente in appello di aver acquistato un prodotto difettoso.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 764/2020 del Tribunale di Modena
[...]
condanna Controparte_1
a rifondere a le spese di lite del presente grado, che
[...] Controparte_2 liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 5 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1669 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
Controparte_1
( ), con il patrocinio dell'Avv. VECCIA GIORGIA
[...] P.IVA_1
( ), elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. AVV. GIOVANNI C.F._1
CICCONE in VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE n. 10/3 BOLOGNA;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio degli Avv.ti AMUSO Controparte_2 C.F._2
VINCENZO ( ) e LONGO FRANCESCA ( ), con C.F._3 C.F._4
domicilio eletto presso lo Studio del primo difensore in via Emilia est, 25 MODENA;
APPELLATO
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 764 del 12.5-6.7.2020 del Tribunale di Modena
oggetto: contratto d'opera
CONCLUSIONI
Parte appellante: disporre la nomina di CTU al fine di accertare la eventuale sussistenza del nesso causale tra la installazione del maniglione (o maniglia fissa) realizzata dalla ditta installatrice
[...]
e il cedimento della barra;
nel merito riformare integralmente la sentenza del Tribunale di CP_1
Modena n. 764 del 12 maggio 2020, pubblicata il 6 luglio 2020, nel giudizio r.g. n. 3087/2017, con reiezione di tutte le domande proposte in primo grado dall'odierno intimato con l'atto di citazione, per l'effetto mandando esente l'odierno appellante da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte. Il tutto con ogni conseguenza di legge in ordine all'ingiusta condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di giudizio di primo grado. Con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario, tenendo altresì conto che se ne chiede la maggiorazione del 30% prevista «quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati» ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, introdotto dal D.M. 37/2018. La formulata richiesta della totale riforma della sentenza, è superfluo specificare che include, ovviamente, la revisione dell'ingiusta condanna della al pagamento del costo della CTU da doversi accollare, invece, all'appellato con CP_1 condanna dello stesso al relativo rimborso in favore della Parte_1
”.
[...]
Parte appellata: Respingere e, conseguentemente, non ammettere la CTU richiesta dall'appellante volta ad accertare l'eventuale sussistenza del nesso causale tra l'installazione del maniglione (o maniglia fissa) realizzata dalla ditta installatrice e il cedimento della barra. Ciò CP_1 CP_1 per tutte le ragioni spiegate nel presente atto, nessuna esclusa, aggiungendo che tale CTU avrebbe natura meramente esplorativa e vertente ad esaminare oggetti (maniglione e sedile) già modificati da parte della stessa appellante. Tenendo infine presente che sia il maniglione che il sedile sono stati installati, forniti e venduti dalla al Sig. . In via principale nel Controparte_1 Controparte_2 merito Respingere l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante
[...]
, siccome infondate in fatto e in diritto, Parte_1 e per l'effetto confermare integralmente, e in ogni sua parte, la sentenza di primo grado n. 764/2020 emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Modena, Dott. Primiceri, in data 12 maggio 2020. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori come per legge.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con sentenza n. 764/2020 il Tribunale di Modena in accoglimento della domanda attorea condannava al pagamento della somma di € 24.317,00 per il risarcimento del danno da lesioni Controparte_1
personali subite da a seguito della caduta, nella doccia della sua abitazione, Controparte_2
conseguita alla rottura del maniglione fisso (barra orizzontale per disabili deputata a sorreggere il sedile a cui era agganciato) installato tre mesi prima dalla Spese secondo Controparte_1
soccombenza.
Proponeva appello che in primo grado era rimasta contumace, censurando la Controparte_1
sentenza appellata per aver il primo giudice, violato l'art. 115 cpc;
mal interpretato le prove fornite dal;
per non aver escluso di poter accogliere la domanda risarcitoria in assenza di prova del CP_2 nesso causale fra il danno e il lavoro eseguito dall'appellante e per omessa pronuncia.
Concludeva come in epigrafe
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Controparte_2
vittoria di spese.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30/04/2024
_____________ ____ _______________
Va innanzitutto rilevato che l'evento in sé considerato non è stato contestato, né tanto meno l'appellante nega di aver fornito il maniglione che ha ceduto e che ha determinato la caduta del sedile e dell'appellato che vi stava seduto.
Peraltro, la fornitura del supporto, oltre che la sua posa in opera, risulta documentalmente provata dalle fatture prodotte in primo grado.
Dunque, la difesa esposta in atto d'appello non è utile per ottenere la riforma della sentenza in sede di gravame.
sostiene che il lavoro di fissaggio del maniglione al muro, eseguito dall'idraulico Controparte_1
dalla stessa incaricato, è stato senza dubbio eseguito a regola d'arte, visto che i due estremi del maniglione sono rimasti agganciati al muro. Quello che ha determinato lo sgancio del sedile e la caduta dell'appellato è che il supporto ha ceduto nel tratto costituito dalla barra orizzontale posta fra i due snodi di chiusura.
Ebbene, quand'anche la barra si fosse piegata con il peso impresso dal corpo del , per ragioni CP_2
connesse ad un difetto di produzione del supporto (questo parrebbe far presumere la difesa dell'appellante, anche se la tesi non viene esplicitata), rimane comunque il fatto che di detto evento,
3 , quale fornitrice del maniglione, ne rimane comunque responsabile nei confronti Controparte_1
del committente.
Siffatta responsabilità, non sarebbe venuta meno nemmeno a fronte della prova (peraltro nemmeno dedotta) che la resistenza del maniglione era ben calibrata rispetto alla funzione per la quale era stato installato e che, di conseguenza, il cedimento dipendeva esclusivamente da un difetto di fabbricazione del prodotto.
Al più, avrebbe potuto chiamare in manleva il produttore del maniglione, ma Controparte_1
questo non l'avrebbe sollevata e non la esime comunque dal rispondere dei danni subiti dal . CP_2
Dunque, è sulla base delle stesse difese dedotte dall'appellante che la sentenza di primo grado va confermata.
In primo grado, il danneggiato ha fornito prova dell'evento da cui è derivato il danno e in appello le difese di si sono concentrate, non già nel negare i fatti come narrati, che quindi Controparte_1
vanno dati per ammessi, bensì sulla specifica parte del maniglione che ha ceduto.
Con il primo e il secondo dei motivi d'appello, ha censurato la sentenza per aver Controparte_1 il primo giudice, in violazione dell'art. 115 cpc, vista la contumacia del convenuto, dato per ammessi i fatti dedotti dal e per non aver accertato il nesso di causa fra inadempimento della CP_2 [...]
e il danno, valutando erroneamente le emergenze probatorie fornite in primo grado. CP_1
Ebbene, per quanto sia in effetti corretto che la presunzione di cui all'art. 115 cpc non operi nei confronti del contumace, tuttavia in questo caso, è proprio l'appellante che nel suo atto introduttivo del secondo grado, fornisce gli elementi per confermare sia la veridicità dei fatti riferiti dall'attore in primo grado, sia l'esistenza del nesso di causa fra la mancata tenuta del supporto e la caduta dell'appellato seduto sul sedile sganciatosi dal suo supporto.
Le lesioni riportate dal sono state accertate in sede di CTU e sono state ritenute compatibili CP_2 con la dinamica del sinistro riferita dall'attore, dinamica che, come già detto, è stata espressamente confermata in appello da Controparte_1
La circostanza che la Compagnia di Assicurazioni della abbia escluso che l'evento CP_1 fosse coperto dalla polizza, non determina la liberazione dell'assicurato.
Quest'ultimo, pur dovendo comunque rispondere dei danni subiti dal , avrebbe potuto CP_2
ottenere di essere manlevato dal produttore, ma avrebbe dovuto innanzitutto formulare la relativa domanda, chiedere di chiamare in giudizio il produttore del supporto e quindi fornire la prova di essere esente da colpe.
4 Nulla di tutto questo è avvenuto in giudizio ed anzi, non ha nemmeno dedotto CP_1
correttamente in appello di aver acquistato un prodotto difettoso.
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza n. 764/2020 del Tribunale di Modena
[...]
condanna Controparte_1
a rifondere a le spese di lite del presente grado, che
[...] Controparte_2 liquida in € 5.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 5 novembre 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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