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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4.12.2024, da
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
FO (PU) alla Piazza dei Quartieri n. 2, Cod. Fisc. , C.F._1
rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti E. Tiboni e G.
Tontini del Foro di Pesaro presso i quali è elett.te dom.to nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
GI EL (NO) alla Via Monte Oleggiasco n. 18 (C.F. C.F._2
), rappresentata, assistita e difesa, come da procura in atti dall'avv M. C.
[...]
Cambiaso presso la quale è elett.te dom.ta
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati”
Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare:
1-dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
2-autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del muto rispetto”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in data 4.12.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
da con cui aveva contratto matrimonio in data 10.5.2024 in Controparte_1
CC (Na).
Esponeva il ricorrente come la il giorno 30 maggio 2024 avesse abbandonato CP_1
la casa coniugale per trasferirsi altrove, comunicando con raccomandata del
05/06/2024 la volontà di separarsi assumendo che la convivenza era “divenuta intollerabile”, come vani erano stati i tentativi di giungere ad una definizione amichevole della separazione, come il matrimonio fosse durato solo diciannove giorni e fossero da subito insorti contrasti e liti frequenti, da ricondurre al forte sentimento di contrarietà maturato dalla moglie al fatto che il ricorrente continuasse ad avere contatti frequenti con la propria famiglia di origine, come nel corso del viaggio di nozze a
Sharm El Sheikh, la fosse tornata a rinfacciare al marito il fatto di non CP_1
prendere le sue difese, ingigantendo a dismisura taluni episodi accaduti, tanto che al culmine di tali recriminazioni lasciava l'albergo ove la coppia aveva preso alloggio, minacciando di tornarsene in Italia da sola, iniziativa scongiurata da esso ricorrente, come al rientro dal viaggio di nozze, la resistente avesse insistito con il marito nel pretendere che la suocera formulasse le proprie scuse per i non meglio precisati torti subiti, che l'incontro organizzato tra moglie e madre per il 29 maggio 2024, non sortiva l'effetto desiderato e la manifestava chiaramente l'indisponibilità a CP_1
riconciliarsi con la suocera che veniva invitata a lasciare l'abitazione, che sull'onda di tale clima tutt'altro che sereno, la sera successiva del 30 maggio, la , dopo CP_1
aver insultato pesantemente il marito e la sua famiglia e aver rinfacciato al marito di non aver ancora scelto tra lei e la madre, togliendosi la fede nuziale annunciava al marito di aver sbagliato a sposarlo, che esso ricorrente, per non esacerbare il clima, usciva di casa e si recava a casa dello zio residente nello stesso Persona_1
Comune, e il mattino seguente al rientro a casa, si avvedeva che la aveva CP_1
lasciato la casa coniugale, portando via tutti i propri vestiti dall'armadio, che i coniugi non avevano beni né accantonamenti in comune ed entrambi hanno già lasciato la casa coniugale sita in FO, alla via Giuseppe Mazzini n. 20, lett. C) – Int. 2, che era al momento disoccupato e fino al mese di giugno 2024 lavorava, con la qualifica di operaio addetto a macchina con controllo numerico, presso la ditta “Panta Rei” di Gallo di Petriano (PU), percependo un salario di circa euro 1.500,00 mensili, mentre la risulta aver conseguito un diploma di estetista e, prima del matrimonio, CP_1
risultava assunta presso un salone di estetica.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della pronuncia alla resistente , senza alcuna previsione di carattere Controparte_1
economico.
Si costituiva nella procedura la resistente, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente ed evidenziando come il matrimonio fosse fallito a causa delle condotte tenute dal marito, seguito a ruota da quello della suocera che, non intendendo rinunciare all'amato figlio , aveva aiutato il ricorrente a far crollare l'unione Pt_1
con la , con una morbosità che non aveva lasciato spazio alla vita di coppia CP_1
delle parti, ragione per le quali chiedeva dichiararsi la separazione a lui addebitabile con la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
All'udienza deputata agli incombenti di cui all'art 473bis.21 cpc, le parti rinunciavano alle domande di addebito reciprocamente formulate e la resistente anche a quella di contenuto economico.
Il giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
A seguito della rinuncia alle domande accessorie formulate, il tribunale è chiamato unicamente a pronunciarsi sulla domanda di separazione della quale ricorrono tutti i presupposti essendo riconosciuta da entrambe le parti l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la volontà di porre fine alla vita insieme.
Spese di giudizio compensate tra le parti
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA LA SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
07.04.1986, uniti in matrimonio in data 10.5.2024 in CC (Na) (atto n. 3 parte
II serie A anno 2024)
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Presidente - Est
Monica Barco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 4.12.2024, da
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
FO (PU) alla Piazza dei Quartieri n. 2, Cod. Fisc. , C.F._1
rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti E. Tiboni e G.
Tontini del Foro di Pesaro presso i quali è elett.te dom.to nei confronti di
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
GI EL (NO) alla Via Monte Oleggiasco n. 18 (C.F. C.F._2
), rappresentata, assistita e difesa, come da procura in atti dall'avv M. C.
[...]
Cambiaso presso la quale è elett.te dom.ta
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati”
Per la resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare:
1-dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
2-autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del muto rispetto”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in data 4.12.2024, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
da con cui aveva contratto matrimonio in data 10.5.2024 in Controparte_1
CC (Na).
Esponeva il ricorrente come la il giorno 30 maggio 2024 avesse abbandonato CP_1
la casa coniugale per trasferirsi altrove, comunicando con raccomandata del
05/06/2024 la volontà di separarsi assumendo che la convivenza era “divenuta intollerabile”, come vani erano stati i tentativi di giungere ad una definizione amichevole della separazione, come il matrimonio fosse durato solo diciannove giorni e fossero da subito insorti contrasti e liti frequenti, da ricondurre al forte sentimento di contrarietà maturato dalla moglie al fatto che il ricorrente continuasse ad avere contatti frequenti con la propria famiglia di origine, come nel corso del viaggio di nozze a
Sharm El Sheikh, la fosse tornata a rinfacciare al marito il fatto di non CP_1
prendere le sue difese, ingigantendo a dismisura taluni episodi accaduti, tanto che al culmine di tali recriminazioni lasciava l'albergo ove la coppia aveva preso alloggio, minacciando di tornarsene in Italia da sola, iniziativa scongiurata da esso ricorrente, come al rientro dal viaggio di nozze, la resistente avesse insistito con il marito nel pretendere che la suocera formulasse le proprie scuse per i non meglio precisati torti subiti, che l'incontro organizzato tra moglie e madre per il 29 maggio 2024, non sortiva l'effetto desiderato e la manifestava chiaramente l'indisponibilità a CP_1
riconciliarsi con la suocera che veniva invitata a lasciare l'abitazione, che sull'onda di tale clima tutt'altro che sereno, la sera successiva del 30 maggio, la , dopo CP_1
aver insultato pesantemente il marito e la sua famiglia e aver rinfacciato al marito di non aver ancora scelto tra lei e la madre, togliendosi la fede nuziale annunciava al marito di aver sbagliato a sposarlo, che esso ricorrente, per non esacerbare il clima, usciva di casa e si recava a casa dello zio residente nello stesso Persona_1
Comune, e il mattino seguente al rientro a casa, si avvedeva che la aveva CP_1
lasciato la casa coniugale, portando via tutti i propri vestiti dall'armadio, che i coniugi non avevano beni né accantonamenti in comune ed entrambi hanno già lasciato la casa coniugale sita in FO, alla via Giuseppe Mazzini n. 20, lett. C) – Int. 2, che era al momento disoccupato e fino al mese di giugno 2024 lavorava, con la qualifica di operaio addetto a macchina con controllo numerico, presso la ditta “Panta Rei” di Gallo di Petriano (PU), percependo un salario di circa euro 1.500,00 mensili, mentre la risulta aver conseguito un diploma di estetista e, prima del matrimonio, CP_1
risultava assunta presso un salone di estetica.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito della pronuncia alla resistente , senza alcuna previsione di carattere Controparte_1
economico.
Si costituiva nella procedura la resistente, contestando la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente ed evidenziando come il matrimonio fosse fallito a causa delle condotte tenute dal marito, seguito a ruota da quello della suocera che, non intendendo rinunciare all'amato figlio , aveva aiutato il ricorrente a far crollare l'unione Pt_1
con la , con una morbosità che non aveva lasciato spazio alla vita di coppia CP_1
delle parti, ragione per le quali chiedeva dichiararsi la separazione a lui addebitabile con la previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
All'udienza deputata agli incombenti di cui all'art 473bis.21 cpc, le parti rinunciavano alle domande di addebito reciprocamente formulate e la resistente anche a quella di contenuto economico.
Il giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
A seguito della rinuncia alle domande accessorie formulate, il tribunale è chiamato unicamente a pronunciarsi sulla domanda di separazione della quale ricorrono tutti i presupposti essendo riconosciuta da entrambe le parti l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la volontà di porre fine alla vita insieme.
Spese di giudizio compensate tra le parti
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA LA SEPARAZIONE PERSONALE TRA I CONIUGI , Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Controparte_1
07.04.1986, uniti in matrimonio in data 10.5.2024 in CC (Na) (atto n. 3 parte
II serie A anno 2024)
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Presidente - Est
Monica Barco