Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1317
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Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione delle prescrizioni e vizio di motivazione

    La Corte ritiene che la motivazione del Tribunale di sorveglianza sia congrua e sufficiente. Il Tribunale ha ricostruito gli accadimenti sulla base delle fonti informative disponibili, ritenendo le condotte violente assunte indicative di comportamento censurabile e la violazione delle prescrizioni come prova di scarsa capacità di adesione alle regole, desumendo una capacità criminale non contenuta dal percorso rieducativo intrapreso. La Corte afferma che la motivazione è logica, supportata da sufficienti elementi ed idonea a fondare la valutazione di incompatibilità con la prosecuzione della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 1317
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1317
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

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