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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/03/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. N 2506/2021 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo in data 5 ottobre 2021 e segnata al n 2506/2021 Ruolo Generale vertente tra: Curatela Controparte_1
[...] P.IVA_1 nonché del socio illimitatamente responsabile, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania MARI ed elettivamente domiciliata in studio in Prato, Via Traversa Fiorentina 10, come da mandato allegato all'atto di citazione;
Fax: 0574.632699 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attrice contro:
con sede in NT, via Amilcare Controparte_2
Ponchielli n. 33 ( c.f. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante , sentata e difesa dall'Avv. CP_3
Maurizio BETTI e domiciliata presso il suo studio in Prato, piazza Mercatale n. 135, in forza allegata alal comparsa di risposta;
Fax: 0574 27115 Pec: vvocati.prato.it Email_2
SERVIZI semplificata, in persona del suo legale Controparte_4 rapprese ( c.f. , con sede in CP_3 P.IVA_3
NT, Via Ponchielli, 33 , elettivamente domiciliata in NT , Via Montalese 470,presso lo studio dell'Avv. Michela GIANNERINI che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all' Avv. Stefano CAMBI, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574 799846 Pec: vvocati.prato Email_3
Pec: ati.prato.it Email_5
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_5 C.F._1
1 residente in [...], elettivamente domiciliata in NT , Via Montalese 470,presso lo studio dell'Avv. Michela GIANNERINI che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all' Avv. Stefano CAMBI, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574 799846 Pec: vvocati.prato Email_3
Pec: ati.prato.it Email_5
Convenuti
All'udienza del 13 settembre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per l'attrice: “… CONCLUSIONI così come rassegnate nell'atto di citazione e nella memoria n. 1 ex art. 183 6° c. c.p.c., conclusioni che si abbiano come qui integralmente ritrascritte ed inoltre, in via istruttoria, per cautela difensiva, si conclude per l'ammissione di tutte le prove richieste e non ammesse con espresso riferimento alle prove per testi e per interrogatorio formale di cui ai capitoli da 1 a 21 formulati nella memoria 2 ex art. 183 6° c. c.p.c. di parte attrice. Riguardo alle conclusioni precisate dalle controparti, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse che dovessero essere proposte e nel caso in cui concludessero le convenute, in via istruttoria, per l'ammissione della C.T.U. richiesta in corso di causa e non ammessa, si ribadisce l'opposizione all'ammissione medesima per le motivazioni ampiamente spiegate durante l'iter processuale e qui come ripetute....”.
Per HOUSE IMMOBILIARE:
“… in via istruttoria, voglia il Tribunale di Prato disporre procedersi a CTU atta a determinare il prezzo corrente di mercato degli appartamenti posti in NT, via F.lli Rosselli n. 63/65, alla data del 12.03.2019 nel merito, voglia il Tribunale di Prato dichiarare l'inammissibilità nei propri confronti della domanda svolta dalla e comunque Parte_1 rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto Per : CP_5
“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei propri confronti poiché infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto nel presente atto, con vittoria di spese ed onorari…”.
Per CP_6 Controparte_4
“…Piaccia all' , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_7 reietta, dichia are tutte le domande formulate nei confronti dei comparenti poiché infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto nella comparsa di risposta, con vittoria di spese ed onorari…”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 28 settembre 2021, la Curatela
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., esponeva:
- che la con sede in Controparte_1
NT (PO) – Via Montalese n. 373 (C.F./P.I. ) era P.IVA_1
stata dichiarata fallita dal Tribunale di Prato, con sentenza n. 25/2021 –
n. 24/2021 R.F. in data 15.04.2021, unitamente al socio illimitatamente responsabile , titolare dell'omonima ditta individuale CP CP
con sede in NT (PO) – Via F.lli Cervi n. 10 (P.I. ); P.IVA_4
- che la società sopra indicata era stata costituita nell'ottobre 2012, con sede in Agliana (PT) ed oggetto sociale «l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili di qualsiasi natura, tipo e destinazione, nonché la gestione e la locazione (escluso la locazione finanziaria) di beni immobili di proprietà della società»;
- che i soci al momento della costituzione erano , socio Controparte_1
accomandatario, e dalle figlie e socie accomandanti, e Parte_2
; Parte_3
- che dopo circa un mese, il 27 novembre 2012, aveva Parte_2
conferito nella società l'appartamento di sua proprietà sito in
NT (PO) - Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano secondo, con annesso posto auto scoperto e precisamente: Appartamento civile abitazione
Comune NT (PO), 2° piano, foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A/2;
Posto auto scoperto: p.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6, attribuendo un valore di € 70.270,29, tenendo conto dell'ipoteca volontaria a garanzia di mutuo ipotecario iscritta su essi a favore di con accollo del debito residuo, di cui al citato mutuo, ammontante ad €
45.270,29 da parte della società, senza liberare la conferente;
- che con il medesimo atto anche aveva conferito nella Parte_3
società l'appartamento di sua proprietà sito in NT (PO) - Via
3 F.lli Rosselli n. 63/65, piano primo e secondo, con annesso posto auto scoperto e precisamente: Appartamento civile abitazione: Comune
NT (PO), piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A/2;
Posto auto scoperto: p.T. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6, attribuendo un valore di € 182.534,87, tenendo conto dell'ipoteca volontaria a garanzia di mutuo ipotecario iscritta su essi a favore di con accollo del debito residuo, di cui al citato mutuo, Controparte_8
ammontante ad € parte della società, senza liberare la Controparte_9
conferente;
- che a seguito di tale operazione il capitale sociale era aumentato da €
10.000,00 ad € 60.000,00, sottoscritto in egual misura da Parte_3
e ;
[...] Parte_2
- che la società poi fallita, in pari data 27.11.2012, aveva acquistato due beni immobili da (C.F. Controparte_10
– con sede legale in NT (PO) - Via del Villaggio P.IVA_5
n.
8 - come di seguito indicati:
- Appartamento civile abitazione Prato, Via Guittone D'Arezzo n. 15 p.1°, foglio 82, part. 1275, sub 514, cat. A/2; Posto auto scoperto al p. T. foglio
82, part. 1275, sub 11, cat. C/6; al prezzo € 60.000,00, di cui la metà da corrispondersi entro 30 giorni dall'estinzione della domanda giudiziale proposta innanzi al Tribunale di Prato da nei confronti di Parte_4
e (trascritta il 29.07.05). CP1 CP0
- che all'epoca di tali atti era legale rappresentante e Controparte_1
socio accomandatario sia della società venditrice che della acquirente;
- che nel maggio 2013 era divenuta socia Parte_2
accomandataria insieme al padre e, nel successivo marzo 2015, CP
aveva donato la propria quota della società poi fallita alle figlie
[...]
per il 50% ciascuna e la ragione sociale veniva modificata in
[...]
Organizzazione_2
4 - che il 16.11.2016, la Organizzazione_2
aveva promesso in vendita in blocco tutto il proprio patrimonio immobiliare composto da sette immobili (quattro A/2 - appartamenti - e tre C/6 – posti auto) alla società che era Organizzazione_3
impegnata all'acquisto per sé o persona da nominare;
- che all'atto avevano partecipato , per la società Parte_2
fallita, unitamente alla sorella , quali membri del C.d.A. della Pt_3
promittente acquirente, obbligandosi parte venditrice ad estinguere le due ipoteche sui beni di Via F.lli Rosselli e riservando la facoltà per la parte acquirente di accollarsi i debiti residui dei due mutui ed il prezzo era stato determinato in € 320.000,00 da corrispondere al rogito da stipularsi entro il 15.11.2019;
- che dopo avere venduto l'immobile di Prato - Piazza Lippi n. 5, la società fallita in data 8.11.18 aveva risolto il preliminare con
[...]
in relazione al solo immobile sito in Prato – Via Organizzazione_3
Guittone D'Arezzo n. 5 , dando atto che, non essendo stata versata alcuna caparra, non sorgeva il diritto alla restituzione ed altresì che non c'era stata la consegna del bene;
- che lo stesso giorno, e Organizzazione_2 Controparte_12
per essa aveva venduto alla madre Parte_2 Controparte_5
o stesso immobile di Via Guittone D'Arezzo n. 5 a Prato, al prezzo di €
41.000,00, anziché a quello di € 60.000,00 - come invece era stabilito nel preliminare risolto - dichiarando che il prezzo teneva conto della domanda giudiziale trascritta sull'immobile per la revoca dell'atto con cui la fallita aveva acquistato il bene;
- che nel marzo 2019 la Controparte_13
aveva venduto alla quale società nominata dal Controparte_2
promittente acquirente i soli beni rimasti di Organizzazione_3
NT (PO) - Via F.lli Rosselli 63/65 di seguito descritti:
5 - Appartamento civile abitazione 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat.
A2. - Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
- Appartamento civile abitazione: piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub
505, Cat. A2. - Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.
- che la vendita aveva ad oggetto i soli immobili di Via F.lli Rosselli, essendo gli altri già stati alienati, ed il prezzo convenuto era di €
220.000,00 Iva compresa, di cui € 120.000,00 oltre iva per gli immobili sub 505 – 518 di Via F.lli Rosselli 63/65 ed € 80.000,00 oltre iva per quelli sub 507 – 515 di Via F.lli Rosselli 63/65;
- che le parti avevano dichiarato che il prezzo veniva corrisposto come segue:
€ 15.141,43 mediante accollo del debito residuo in linea capitale del mutuo originariamente contratto da con il Parte_2 Org_4
23.02.2006 e garantito da ipoteca sui sub. 507 e 515;
- € 133.377,90 mediante accollo del debito residuo in linea capitale del mutuo originariamente contratto da con il Parte_3 CP_8
09.10.2006 e garantito da ipoteca sui sub 505 – 518;
- € 71.480,67 da pagarsi entro il 31.12.19;
- che nella contabilità della fallita, il 12.03.19, risultava l'accollo dei mutui ipotecari da parte della per € Controparte_2
148.519,33, mentre per i residui € 71.480,67 erano stati contabilizzati effetti cambiari attivi del 05.04.19 con scadenza tra il 15.01.2020 e il
10.12.2022;
- che degli ultimi effetti la società fallita aveva girato € 28.221,60 a con causale pagamento fattura 2 del 31.03.19, Organizzazione_3
relativa a «lavori eseguiti presso vostri appartamenti posti in NT
Via F.lli Rosselli» , in contrasto con il preliminare del 2016 in base al quale, a fronte dell'immissione in possesso, si affermava che la società promittente acquirente avrebbe sostenuto tutti gli oneri, i costi, anche di natura fiscale traendone i frutti;
€ 30.000,00 alla on causale CP4
«pagamento fornitore con girata effetti»;
6 - € 13.256,07 a con causale «parziale rimborso anticipi Parte_2
con effetti» (rimborso postergato ex art. 2467 c. 1 c.c.) ;
- che ai vari atti notarili avevano partecipato medesimi soggetti in pregiudizio alle ragioni della società cedente ed a vantaggio del terzo acquirente;
- che successivamente , il 4 settembre 2019, Controparte_2
aveva trasferito a gli immobili (A2 – C6) di Via F.lli CP_5
Rosselli sub 507 e 515 mentre quelli identificati con i sub. 505 – 518 a luglio 2021 risultavano ancora intestati a al Controparte_2
quale, con atto ai rogiti Notaio il 05.08.2021 li aveva alienati a Per_1
e per entrambe le società aveva partecipato Organizzazione_3
all'atto quale amministratore unico e legale rappresentante CP_3
ed era stato prevista la seguente clausola : «costituirà altresì
[...]
quietanza a saldo, la mancata impugnazione del presente atto per inadempimento della parte acquirente entro due anni da oggi», in contrasto con qualsiasi pratica commerciale;
- che già dal bilancio relativo all'anno 2017 aveva evidenziato un patrimonio negativo della società poi dichiarata fallita, sicché dal 31 dicembre 2017 ogni atto di vendita immobiliare aveva arrecato un pregiudizio ai creditori;
- che di tale pregiudizio erano consapevoli i terzi, comunque legati alla famiglia , la e la CP CP_5 Controparte_2
Controparte_15
Sulla base di tali deduzioni la Curatela conveniva innanzi a questo
Tribunale la e la CP_5 Controparte_16 [...]
per sentire dichiarare l'inefficacia , ai sensi degli artt Controparte_15
2901 e 66 L.F., dei degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori individuati nell'atto di compravendita tutti ai rogiti del Notaio Pt_5
rispettivamente conclusi l'8.11.2018 nonché il 12.03.2019, il
[...]
7 04.09.2019 ed il 05.08.2021,ovvero – in subordine- al risarcimento del danno commisurato al valore dei beni, con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la quale CP_5
precisava:
- di essere ex moglie di , socio accomandatario della Controparte_1
società fallita, in quanto a seguito della separazione omologata nel luglio
2011, era intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 7.10.2015;
- che, quanto agli atti oggetto della domanda, non vi era prova della riduzione del patrimonio della fallita, né della preordinazione dolosa di nuocere alle ragioni dei creditori della società fallita;
- che, relativamente al contratto concluso nel 2018, il prezzo di €
41.000,00 era commisurato al valore del bene, trattandosi di bene ubicato in zona periferica prossima all'autostrada A11 e sullo stesso era stata trascritta domanda giudiziale promossa dalla Organizzazione_5
;
[...]
- che, con riferimento al contratto di compravendita concluso con _2
, il prezzo di € 75.000,00 era stato integralmente Controparte_16
corrisposto alla società venditrice ed era conforme al valore del bene, situato in zona periferica popolare ed anch'esso oggetto di trascrizione di domanda giudiziale del gennaio 2018 promossa da nei Parte_6
confronti della;
Organizzazione_2
- che in ogni caso, trattandosi di acquisto in buona fede, avrebbero dovuto essere fatti salvi gli effetti dell'acquisto in buona fede da parte del terzo.
Su tali premesse, concludeva per l'integrale rigetto della domanda, con il favore delle spese.
Si costituiva la deducendo che con il Controparte_16
contratto di compravendita concluso il 12 marzo 2019 con il quale la le aveva venduto i due appartamenti Organizzazione_2
8 ubicati in NT, rispettivamente per il prezzo di € 120.000,00 e di
€ 80.000,00, da ritenersi in linea con i valori di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei due immobili, ed era stato pagato in parte con rimesse in denaro in parte con accollo dei mutui già in essere.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, previa eventuale CTU per accertare il prezzo corrente di mercato dei due immobili alla data dell'acquisto.
SI costituiva, infine, la rgomentando circa la Controparte_15
inesistenza dei presupposti anche oggettivi per accogliere la domanda di revocatoria e concludendo in ogni caso per il rigetto, con il favore delle spese, previa eventuale ammissione di CTU.
Quindi si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti e, all'udienza del 13 settembre 2023, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla società attrice è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
1. AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA. ATTI DISPOSITIVI
In punto di ammissibilità, va intanto rilevato che gli atti oggetto della domanda sono rappresentati, in via diretta:
I) compravendita ai rogiti Notaio dell' 8.11.2018 (Rep. 7303 – Per_1
Racc. 5706 registrato a Prato il 19.11.18 al numero 12905 serie 1T trascritto a Prato il 19.11.2018 Reg. Gen. 13517 – Reg. Part. 9112) con il quale la ha Controparte_13 trasferito a i seguenti beni immobili: CP_5
- Appartamento civile abitazione Prato, Via Guittone D'Arezzo n. 15 p.1°, foglio 82, part. 1275, sub 514, cat. A/2; Posto auto scoperto al piano terra rif. foglio 82, part. 1275, sub 11 cat. C/6;
9 II) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 7860 – Racc. Parte_5
6159) del 12.03.2019 (Registrato a Prato il 15.03.2019, n 3452 Serie 1T trascritto a Prato il 15.03.2019 Reg. Gen. 3411 – 3412 Reg. Part. 2162 – 2163) con il quale la Organizzazione_2
ha trasferito a , seguenti beni immobili:
[...] Controparte_17
- Appartamento civile abitazione Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A2; Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
- Appartamento civile abitazione: Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A2; Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.
I beni oggetto della seconda compravendita ( acquistasti dalla società, poi fallita, il 12 marzo 2019) sono stati successivamente trasferiti dalla società acquirente- - con i seguenti contratti: Controparte_17
III) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 8536 - Racc. Parte_5
6697) del 4.9.2019 (trascritto a Prato il 10.09.2019 Reg. Gen. 11019 - Reg. Part. 7373) con il quale la ha Organizzazione_6 trasferito a , i seguenti beni immobili: CP_5
- Appartamento civile abitazione Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A2; Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
IV) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 11874 - Parte_5
Racc. 9294 ) del 5.8.2021 (trascritto a Prato il 06.08.2021 Reg. gen. 10464 - Reg. Part. 6986) con il quale la Controparte_16 semplificata ha trasferito a Organizzazione_3 immobili:
- Appartamento civile abitazione: Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A2; Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.
Sul piano oggettivo deve osservarsi che tutti gli atti sono dispositivi, complessivamente incidenti sul patrimonio della società attrice e quindi idonei a recare pregiudizio alle ragioni dei creditori della medesima, dato che hanno determinato la sostituzione ai beni
10 immobili ceduti il relativo corrispettivo: si tratta per i primi di atti posti in essere dalla medesima società e, gli ultimi due, dall'avente causa della stessa ed a favore di ulteriori acquirenti , che almeno in astratto sono in grado di determinare l'effetto gravemente pregiudizievole per gli interessi della massa, di sottrarre beni rientranti nell'attivo fallimentare.
In linea generale, deve osservarsi che solo un atto traslativo astrattamente idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto il relativo corrispettivo ,
e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all'art. 2901 c.c.
è impugnabile con azione revocatoria la quale, in virtù di quanto disposto dall'art 66 legge fallimentare, è proponibile anche dalla curatela fallimentare.
In tal caso, secondo l'orientamento della S.C. , la legittimazione attiva rispetto all'azione revocatoria ordinaria competete al curatore e, se l'azione era stata promossa precedentemente al fallimento da un creditore, il curatore subentra nell'azione ai sensi dell'art 66 legge fall, accettando la causa nello stato in cui si trova.
Si tratta, infatti, di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento (Cass., 28 maggio 2009, n 12513), così che la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da questi individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio ( Cass, sez, un, 17.12.2008, n 29420).
La decisione relativa è poi demandata al Tribunale in composizione monocratica, pur essendosi discusso in passato in ordine alla natura collegiale o monocratica delle cause, in verità di revocatoria
11 fallimentare, la questione è stata chiusa da numerose pronunce della
Suprema Corte tra cui Cass. 1334/2017, n 11647, per cui “l'azione revocatoria non figura tra le ipotesi di competenza collegiale, non essendo menzionata dall'art 50 bis del codice di procedura civile …..le cause di revocazione ivi indicate, malgrado l'assonanza, sono riconducibili alle diverse ipotesi di cui all' art. 98, comma 4, l. fall”.
Secondo tale disposizione, tuttavia, a norma del I comma, possono essere dichiarati inefficaci, secondo le norme del codice civile, solo gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.
Ai sensi del comma II, l'azione può essere estesa sia in confronto del contraente immediato, che nei suoi aventi causa, ma in ogni caso – in forza del richiamo all'art 2901, IV comma, c.c. non potrebbe mai pregiudicare i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione che, nel caso in esame è certamente successiva. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 e
2, RD 16 marzo 1942, n. 267, il curatore può domandare al Tribunale fallimentare che siano revocati, tra l'altro, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ( comma 1,
n 1 , se le prestazioni sorpassano di oltre un quarto ciò che è stato dato o premesso) ovvero quelli a titolo oneroso nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento , ove dimostri che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
L'art. 66, 1° comma, l. fall. prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile".
Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria “attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore
ex art. 66, la quale, pur nella particolarità del suo esercizio Per_2
12 nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 cod.civ. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui
l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (…) a cui è correlato
l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (Cass. 22/11/2021, n.36033).
La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. soggiace quindi a presupposti identici di quelli dell'azione ex art. 2901 c.c., tra cui quello oggettivo dell' EN DA , la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l' actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte ( Cass, 9.10.2023, n
28286). In tale prospettiva ermeneutica, è stato puntualizzato che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'EN DA: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Qualora dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i
13 propri creditori, viene integrato il presupposto oggettivo dell'EN DA (Cass. 19515/2019; Cass. 26331/2008).
2. ELEMENTO OGGETTIVO. EVENTUS DAMNI
In generale, nel merito, considera il Tribunale che principale e preliminare presupposto dell'azione revocatoria - il cui scopo è la tutela conservativa del diritto di credito, che si attua rendendo possibile la sua realizzazione mediante l'esperimento dell'azione esecutiva su beni che, essendo usciti dal patrimonio del debitore, non potrebbero più formare oggetto della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. - è il c.d. EN DA, cioè il pregiudizio concreto che l'atto di disposizione arreca alla garanzia patrimoniale del creditore.
Costituisce ius receptus che l'EN DA si determina per effetto dell'atto che pone in pericolo la garanzia, avendo riguardo anche alla proporzione tra le garanzie patrimoniali rimaste dopo l'atto di disposizione impugnato e l'ammontare dei debiti del debitore (cfr.:
Cass., 27.2.85, n. 1716; 20.10.60, n.2853). Poiché integra un presupposto obiettivo dell'azione revocatoria, l'esistenza concreta del pregiudizio deve in ogni caso essere provata dal creditore (Cass., 9.7.79, n. 3925), il quale, se si può anche giovare delle presunzioni de facto elaborate dalla richiamata giurisprudenza, non può certo sottrarsi all'onere di allegare e dimostrare che l'atto di disposizione ha concretamente ridotto le garanzie precedentemente esistenti di tal che, per la composizione del rimanente patrimonio del debitore, vi sia un reale pericolo di ottenere coattivamente la realizzazione del credito. Il pregiudizio è connesso oggettivamente alla riduzione della garanzia patrimoniale.
Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura
14 fallimentare, non può trovare applicazione la regola generale secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l' EN DA, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr. Cass. 1902/2015). Da un lato - si osserva - il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. E' dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 9565/2018, Cass. 2336/2018, Cass.
8931/2013). Secondo indirizzo giurisprudenziale più rigoroso e prevalente, è principio di diritto che l'EN DA ricorre non soltanto nel caso di insolvibilità assoluta del debitore ma anche quando l'atto di disposizione abbia prodotto la diminuzione delle garanzie patrimoniali del creditore, determinando la sostituzione di beni facilmente reperibili con altri che si prestino ad essere più facilmente nascosti ed una maggiore difficoltà, un'incertezza o dispendio nell'esazione del credito (cfr.: Cass, 14.7.2023, n 20232; Cass., n 16221 del 2019; Cass., n 1902 del 2015; Cass., 26151 del 2014; Cass., 8.11.85, n.
5451; 17.1.84, n. 402; 16.3.82, n.1700; 21.6.79, n. 3449; 29.11.77, n. 5178).
Talché, in questa prospettiva, addirittura, non è necessaria una diminuzione attuale ed effettiva del patrimonio del debitore, né che il credito la cui riscossione è pregiudicata dall'atto revocando sia stato coattivamente azionato (Cass., 13.3.78, n. 1242), essendo sufficiente che
15 si profili il pericolo di tale diminuzione.
In tal caso non vi è variazione quantitativa nella consistenza patrimoniale del debitore, bensì una variazione soltanto qualitativa del patrimonio, e tale, tuttavia, da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito ( Cass, 14.7.2023, n 20232;
Cass., 26151/2014).
Ciò è stato ritenuto, in concreto, in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore. E nel solco di tali principi, la S.C. ha ripetutamente affermato e ribadito che anche “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita- come nel caso di specie- comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro ( Cass., 18.6.2019, n 16221; Cass. 9.2.2012, n 1896) .
Posti tali principi, nel caso in esame dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento della società emerge una pesante esposizione debitoria certamente risalente in epoca antecedente la conclusione dei contratti di compravendita sopra richiamati. Gli accertamenti svolti in fase di istruttoria prefallimentare, anche attraverso l'espletamento di CTU, ha evidenziato debiti scaduti e non pagati per oltre 30.000,00 a cui si aggiungono le ulteriori passività accertate pari ad € 295.052,27,a fronte di una società cancellata dal registro delle imprese e sostanzialmente priva di altre componenti patrimoniali da destinare a soddisfare, almeno in parte, la consistente esposizione debitoria.
Al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto della società era negativo e, secondo quanto dichiarato in sede fallimentare, il socio illimitatamente responsabile era privo di un patrimonio sufficiente a garantire la solvibilità delle obbligazioni sociali e personali. Si tratta di dati emersi
16 ed aggravati dalla riconosciuta inattendibilità delle scritture contabili emersa in sede prefallimentare e dalla documentata notificazione di cartelle per tributi privilegiati impagati per € 34.480,69. I beni immobili oggetto delle compravendite, in definitiva, nel quadro complessivo desumibile dai documenti patrimoniali , esaurivano l'intera garanzia patrimoniale, così che tali atti hanno notevolmente ridotto la garanzia patrimoniale del debitore e comportando in concreto una maggiore difficoltà o incertezza per la soddisfazione dei crediti, non risultando in concreto la sussistenza di altri beni facilmente aggredibili della convenuta.
Inoltre, non tutto il prezzo risulta corrisposto in denaro in quanto, unitamente all'accollo del mutuo residuo, parte dei pagamenti sono stati effettuati con effetti cambiari attivi, attestanti crediti nei confronti di terzi.
Tali dati istruttori sono corroborati dalle stesse dichiarazioni rese dal socio accomandatario, , in sede di interrogatorio Controparte_1
reso al curatore fallimentare, in cui viene confermata la situazione patrimoniale della , facendo anche riferimento Organizzazione_2
ai tre immobili acquistati dalle due figlie, e ( gli Pt_2 Pt_3
appartamenti di via Fratelli Rosselli n 63-65, con annessi posti auto, e in via Guittone d'Arezzo).
In definitiva, tali dati sono ampiamente sufficienti ad integrare il primo requisito oggettivo dell'azione intrapresa, senza necessità di ulteriormente evidenziare le anomalie presenti nel contenuto dei contratti e la corrispondenza dei corrispettivi all'effettivo valore dei beni venduti.
3. ELEMENTO SOGGETTIVO. SCIENTIA DAMNI
17 Quanto poi alle ulteriori condizioni di carattere soggettivo richieste per l'esercizio dell'azione revocatoria, l'art. 2901, n. 1, c.c. nel determinare il contenuto del cd consilium fraudis richiede una diversa misura dell'intento fraudolento distinguendo le ipotesi di atti di disposizione compiuti dal debitore anteriormente ovvero, come nel caso di specie, successivamente al sorgere del credito. In quest'ultimo caso, infatti, è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio la quale si configura pure in assenza di una specifica intenzione di danneggiare i creditori, qualora il danno derivante dall'atto sia comunque rappresentato dai debitori disponenti.
In definitiva, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso all'esame, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Anche sotto tale aspetto la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass.,
18.6.2019, n 16221; Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 17/08/2011, n.
17327 e Cass. 11/02/2005, n. 2748).
E, anche qui, la consapevolezza dei debitori del pregiudizio arrecato alle ragioni della massa dei creditori dagli atti dispositivi posti in essere
è agevolmente desumibile dall'insieme dei dati acquisiti.
I primi atti dispositivi sono del novembre 2018 e del marzo 2019, di modo che non può seriamente dubitarsi che la società debitrice conoscesse il pregiudizio alle ragioni creditorie, tenuto conto della incontestata insussistenza di altri cespiti e beni immobili nella sua sfera
18 patrimoniale.
Quanto alle acquirenti si osserva quanto segue.
➢ , acquirente dell'immobile di via Guittone d'Arezzo CP_5
e sub-acquirente da di uno degli appartamenti di Controparte_2
viale F.lli Rosselli, in disparte il rapporto coniugale con CP
, era comunque la madre di
[...] Parte_2
amministratrice socia accomandataria della , e Organizzazione_2
due degli appartamenti oggetto delle cessioni erano destinati – secondo quanto riferito da in sede di interrogatorio Controparte_1
reso al curatore - proprio all'utilizzazione personale da parte delle figlie e e dei rispettivi nuclei familiari. Pt_2 Pt_3
Rilevanti i rapporti di carattere commerciale intrattenuti con la figlia
, con la quale era socia della società , dante causa di uno Pt_2 CP0
degli immobili trasferiti alla fallita nel 2012, e della
[...]
amministrata da sino al gennaio Org_3 Controparte_1
2018. L'atto di acquisto da peraltro, è stato Controparte_2
concluso appena sei mesi dopo l'acquisto dalla fallita, così che la conoscenza della provenienza del bene e della conseguente sottrazione al ceto creditorio della prima deve essere considerata pacifica. già nel marzo 2019 - epoca dell'acquisto Controparte_18
degli appartamenti di via Rosselli – era amministrata da CP_3
commercialista della società fallita- e quindi pienamente consapevole anche della situazione patrimoniale della medesima, oltre che degli effetti dei trasferimenti.
Rileva, ancora, la titolarità di quote rilevanti della società in capo allo stesso nonché a marito di Controparte_1 Persona_3
ed allo stesso Parte_2 CP_3
Alla data dei successivi trasferimenti, dei quali il primo avvenuto
19 appena sei mesi dopo, legale rappresentante era sempre CP_3
e, ancora, è ulteriormente documentata la proprietà di un
[...]
appartamento arredato a NT – Via Amilcare Ponchielli n. 33, condotto in locazione da e nella Organizzazione_3
disponibilità di , a titolo gratuito, in quanto condotta Controparte_1
in locazione dalla Organizzazione_3
era anch'essa amministrata dal Organizzazione_7
medesimo membro del C.d.A., che ha sottoscritto CP_3
l'atto di compravendita del 5 agosto 2021 nella duplice veste di legale rappresentante di entrambe le società, venditrice ed acquirente. Sino al maggio 2018 era presieduta da ed il marito Parte_2 [...]
risulta proprietario di quota del 50 % unitamente alla sorella Per_3
Conduce in locazione l'appartamento di NT (PO) - Pt_3
Via A. Ponchielli n. 33 di proprietà di e di Controparte_2
fatto goduto gratuitamente da . Controparte_1
Sia la che la hanno sede Controparte_2 Organizzazione_3
nell'appartamento di via Ponchielli n 33, concesso gratuitamente a
. In tale complessivo quadro indiziario, le Controparte_1
dichiarazioni rese al curatore da e da CP_3 Controparte_1
corroborano non soltanto la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, soggettivamente sufficiente, ma la volontarietà
e intenzionalità di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale. Le modalità concrete delle vendite , non fanno che corroborare il quadro probatorio già pienamente univoco e convergente.
La piena consapevolezza del danno rappresentato dalla sottrazione del primo bene immobile alle ragioni del ceto creditorio della società venditrice, ricorrono anche per l'acquisto da Controparte_2
avvenuto pochi mesi dopo l'acquisto da parte di questa ultima società sendo peraltro società amministrate dal medesimo soggetto, neanche possono insorgere dubbi in ordine alla consapevolezza di tale
20 pregiudizio da parte della società cessionaria , terza beneficiaria del conferimento.
In questa prospettiva, pertanto, nessuna rilevanza può assumere la sussistenza degli ulteriori motivi che hanno determinato la società ad effettuare le cessioni e la mancata dimostrazione di qualsivoglia intento fraudolento. La domanda, in virtù delle superiori argomentazioni, è fondata e deve essere accolta, dichiarando l'inefficacia degli atti di vendita nei confronti della curatela.
Infine, atteso l'esito della lite, i convenuti soccombenti, a norma dell'art. 91 c.p.c., devono essere condannati in solido al pagamento integrale delle spese processuali, così come liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente svolta, in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte dalla
Parte_7 in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , CP_5
e della Controparte_2 Controparte_19
, nelle rispettive qualità ed in persona del rispettivi legali
[...] rappresentanti p.t., con atto di citazione, notificato in data 28 settembre 2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela attrice, per le causali di cui in motivazione, dei seguenti atti: I) compravendita ai rogiti Notaio dell' 8.11.2018 (Rep. 7303 – Per_1
Racc. 5706 registrato a Prato il al numero 12905 serie 1T trascritto a Prato il 19.11.2018 Reg. Gen. 13517 – Reg. Part. 9112) tra e Controparte_13 CP_5
[...]
- Appartamento civile abitazione Prato, Via Guittone D'Arezzo n. 15 p.1°, foglio 82, part. 1275, sub 514, cat. A/2; Posto auto scoperto al piano terra rif. foglio 82, part. 1275, sub 11 cat. C/6;
21 II) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 7860 – Racc. Parte_5
6159) del 12.03.2019 (Registrato a Prato il 15.03.2019, n 3452 Serie 1T trascritto a Prato il 15.03.2019 Reg. Gen. 3411 – 3412 Reg. Part. 2162 – 2163) tra e Organizzazione_2
Controparte_17
- Appartamento civile abitazione Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A2; Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
- Appartamento civile abitazione: Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A2; Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.
III) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 8536 - Racc. Parte_5
6697) del 4.9.2019 (trascritto a Prato eg. Gen. 11019 - Reg. Part. 7373) tra semplificata e Controparte_16 CP_5
, avente ad oggett :
[...]
- Appartamento civile abitazione Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A2; Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
IV) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 11874 - Parte_5
Racc. 9294 ) del 5.8.2021 (trascritto a 021 Reg. gen. 10464 - Reg. Part. 6986) tra Controparte_20 avente
[...]
- Appartamento civile abitazione: Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A2; Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.; b) condanna, i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge nonché delle spese per CU e notifica a favore di parte attrice;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. di Prato di provvedere alle necessarie trascrizioni e annotazioni a margine degli atti impugnati.
Così deciso in data 27 marzo 2024 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice istruttore ed estensore dott. Michele Sirgiovanni
22
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo in data 5 ottobre 2021 e segnata al n 2506/2021 Ruolo Generale vertente tra: Curatela Controparte_1
[...] P.IVA_1 nonché del socio illimitatamente responsabile, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania MARI ed elettivamente domiciliata in studio in Prato, Via Traversa Fiorentina 10, come da mandato allegato all'atto di citazione;
Fax: 0574.632699 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attrice contro:
con sede in NT, via Amilcare Controparte_2
Ponchielli n. 33 ( c.f. , in persona del legale P.IVA_2 rappresentante , sentata e difesa dall'Avv. CP_3
Maurizio BETTI e domiciliata presso il suo studio in Prato, piazza Mercatale n. 135, in forza allegata alal comparsa di risposta;
Fax: 0574 27115 Pec: vvocati.prato.it Email_2
SERVIZI semplificata, in persona del suo legale Controparte_4 rapprese ( c.f. , con sede in CP_3 P.IVA_3
NT, Via Ponchielli, 33 , elettivamente domiciliata in NT , Via Montalese 470,presso lo studio dell'Avv. Michela GIANNERINI che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all' Avv. Stefano CAMBI, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574 799846 Pec: vvocati.prato Email_3
Pec: ati.prato.it Email_5
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_5 C.F._1
1 residente in [...], elettivamente domiciliata in NT , Via Montalese 470,presso lo studio dell'Avv. Michela GIANNERINI che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all' Avv. Stefano CAMBI, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 0574 799846 Pec: vvocati.prato Email_3
Pec: ati.prato.it Email_5
Convenuti
All'udienza del 13 settembre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni: Per l'attrice: “… CONCLUSIONI così come rassegnate nell'atto di citazione e nella memoria n. 1 ex art. 183 6° c. c.p.c., conclusioni che si abbiano come qui integralmente ritrascritte ed inoltre, in via istruttoria, per cautela difensiva, si conclude per l'ammissione di tutte le prove richieste e non ammesse con espresso riferimento alle prove per testi e per interrogatorio formale di cui ai capitoli da 1 a 21 formulati nella memoria 2 ex art. 183 6° c. c.p.c. di parte attrice. Riguardo alle conclusioni precisate dalle controparti, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove e/o diverse che dovessero essere proposte e nel caso in cui concludessero le convenute, in via istruttoria, per l'ammissione della C.T.U. richiesta in corso di causa e non ammessa, si ribadisce l'opposizione all'ammissione medesima per le motivazioni ampiamente spiegate durante l'iter processuale e qui come ripetute....”.
Per HOUSE IMMOBILIARE:
“… in via istruttoria, voglia il Tribunale di Prato disporre procedersi a CTU atta a determinare il prezzo corrente di mercato degli appartamenti posti in NT, via F.lli Rosselli n. 63/65, alla data del 12.03.2019 nel merito, voglia il Tribunale di Prato dichiarare l'inammissibilità nei propri confronti della domanda svolta dalla e comunque Parte_1 rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto Per : CP_5
“… Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza disattesa e reietta, dichiarare inammissibili e comunque rigettare tutte le domande formulate da parte attrice nei propri confronti poiché infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto nel presente atto, con vittoria di spese ed onorari…”.
Per CP_6 Controparte_4
“…Piaccia all' , ogni contraria istanza disattesa e Controparte_7 reietta, dichia are tutte le domande formulate nei confronti dei comparenti poiché infondate in fatto ed in diritto per quanto esposto nella comparsa di risposta, con vittoria di spese ed onorari…”
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 28 settembre 2021, la Curatela
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., esponeva:
- che la con sede in Controparte_1
NT (PO) – Via Montalese n. 373 (C.F./P.I. ) era P.IVA_1
stata dichiarata fallita dal Tribunale di Prato, con sentenza n. 25/2021 –
n. 24/2021 R.F. in data 15.04.2021, unitamente al socio illimitatamente responsabile , titolare dell'omonima ditta individuale CP CP
con sede in NT (PO) – Via F.lli Cervi n. 10 (P.I. ); P.IVA_4
- che la società sopra indicata era stata costituita nell'ottobre 2012, con sede in Agliana (PT) ed oggetto sociale «l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili di qualsiasi natura, tipo e destinazione, nonché la gestione e la locazione (escluso la locazione finanziaria) di beni immobili di proprietà della società»;
- che i soci al momento della costituzione erano , socio Controparte_1
accomandatario, e dalle figlie e socie accomandanti, e Parte_2
; Parte_3
- che dopo circa un mese, il 27 novembre 2012, aveva Parte_2
conferito nella società l'appartamento di sua proprietà sito in
NT (PO) - Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano secondo, con annesso posto auto scoperto e precisamente: Appartamento civile abitazione
Comune NT (PO), 2° piano, foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A/2;
Posto auto scoperto: p.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6, attribuendo un valore di € 70.270,29, tenendo conto dell'ipoteca volontaria a garanzia di mutuo ipotecario iscritta su essi a favore di con accollo del debito residuo, di cui al citato mutuo, ammontante ad €
45.270,29 da parte della società, senza liberare la conferente;
- che con il medesimo atto anche aveva conferito nella Parte_3
società l'appartamento di sua proprietà sito in NT (PO) - Via
3 F.lli Rosselli n. 63/65, piano primo e secondo, con annesso posto auto scoperto e precisamente: Appartamento civile abitazione: Comune
NT (PO), piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A/2;
Posto auto scoperto: p.T. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6, attribuendo un valore di € 182.534,87, tenendo conto dell'ipoteca volontaria a garanzia di mutuo ipotecario iscritta su essi a favore di con accollo del debito residuo, di cui al citato mutuo, Controparte_8
ammontante ad € parte della società, senza liberare la Controparte_9
conferente;
- che a seguito di tale operazione il capitale sociale era aumentato da €
10.000,00 ad € 60.000,00, sottoscritto in egual misura da Parte_3
e ;
[...] Parte_2
- che la società poi fallita, in pari data 27.11.2012, aveva acquistato due beni immobili da (C.F. Controparte_10
– con sede legale in NT (PO) - Via del Villaggio P.IVA_5
n.
8 - come di seguito indicati:
- Appartamento civile abitazione Prato, Via Guittone D'Arezzo n. 15 p.1°, foglio 82, part. 1275, sub 514, cat. A/2; Posto auto scoperto al p. T. foglio
82, part. 1275, sub 11, cat. C/6; al prezzo € 60.000,00, di cui la metà da corrispondersi entro 30 giorni dall'estinzione della domanda giudiziale proposta innanzi al Tribunale di Prato da nei confronti di Parte_4
e (trascritta il 29.07.05). CP1 CP0
- che all'epoca di tali atti era legale rappresentante e Controparte_1
socio accomandatario sia della società venditrice che della acquirente;
- che nel maggio 2013 era divenuta socia Parte_2
accomandataria insieme al padre e, nel successivo marzo 2015, CP
aveva donato la propria quota della società poi fallita alle figlie
[...]
per il 50% ciascuna e la ragione sociale veniva modificata in
[...]
Organizzazione_2
4 - che il 16.11.2016, la Organizzazione_2
aveva promesso in vendita in blocco tutto il proprio patrimonio immobiliare composto da sette immobili (quattro A/2 - appartamenti - e tre C/6 – posti auto) alla società che era Organizzazione_3
impegnata all'acquisto per sé o persona da nominare;
- che all'atto avevano partecipato , per la società Parte_2
fallita, unitamente alla sorella , quali membri del C.d.A. della Pt_3
promittente acquirente, obbligandosi parte venditrice ad estinguere le due ipoteche sui beni di Via F.lli Rosselli e riservando la facoltà per la parte acquirente di accollarsi i debiti residui dei due mutui ed il prezzo era stato determinato in € 320.000,00 da corrispondere al rogito da stipularsi entro il 15.11.2019;
- che dopo avere venduto l'immobile di Prato - Piazza Lippi n. 5, la società fallita in data 8.11.18 aveva risolto il preliminare con
[...]
in relazione al solo immobile sito in Prato – Via Organizzazione_3
Guittone D'Arezzo n. 5 , dando atto che, non essendo stata versata alcuna caparra, non sorgeva il diritto alla restituzione ed altresì che non c'era stata la consegna del bene;
- che lo stesso giorno, e Organizzazione_2 Controparte_12
per essa aveva venduto alla madre Parte_2 Controparte_5
o stesso immobile di Via Guittone D'Arezzo n. 5 a Prato, al prezzo di €
41.000,00, anziché a quello di € 60.000,00 - come invece era stabilito nel preliminare risolto - dichiarando che il prezzo teneva conto della domanda giudiziale trascritta sull'immobile per la revoca dell'atto con cui la fallita aveva acquistato il bene;
- che nel marzo 2019 la Controparte_13
aveva venduto alla quale società nominata dal Controparte_2
promittente acquirente i soli beni rimasti di Organizzazione_3
NT (PO) - Via F.lli Rosselli 63/65 di seguito descritti:
5 - Appartamento civile abitazione 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat.
A2. - Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
- Appartamento civile abitazione: piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub
505, Cat. A2. - Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.
- che la vendita aveva ad oggetto i soli immobili di Via F.lli Rosselli, essendo gli altri già stati alienati, ed il prezzo convenuto era di €
220.000,00 Iva compresa, di cui € 120.000,00 oltre iva per gli immobili sub 505 – 518 di Via F.lli Rosselli 63/65 ed € 80.000,00 oltre iva per quelli sub 507 – 515 di Via F.lli Rosselli 63/65;
- che le parti avevano dichiarato che il prezzo veniva corrisposto come segue:
€ 15.141,43 mediante accollo del debito residuo in linea capitale del mutuo originariamente contratto da con il Parte_2 Org_4
23.02.2006 e garantito da ipoteca sui sub. 507 e 515;
- € 133.377,90 mediante accollo del debito residuo in linea capitale del mutuo originariamente contratto da con il Parte_3 CP_8
09.10.2006 e garantito da ipoteca sui sub 505 – 518;
- € 71.480,67 da pagarsi entro il 31.12.19;
- che nella contabilità della fallita, il 12.03.19, risultava l'accollo dei mutui ipotecari da parte della per € Controparte_2
148.519,33, mentre per i residui € 71.480,67 erano stati contabilizzati effetti cambiari attivi del 05.04.19 con scadenza tra il 15.01.2020 e il
10.12.2022;
- che degli ultimi effetti la società fallita aveva girato € 28.221,60 a con causale pagamento fattura 2 del 31.03.19, Organizzazione_3
relativa a «lavori eseguiti presso vostri appartamenti posti in NT
Via F.lli Rosselli» , in contrasto con il preliminare del 2016 in base al quale, a fronte dell'immissione in possesso, si affermava che la società promittente acquirente avrebbe sostenuto tutti gli oneri, i costi, anche di natura fiscale traendone i frutti;
€ 30.000,00 alla on causale CP4
«pagamento fornitore con girata effetti»;
6 - € 13.256,07 a con causale «parziale rimborso anticipi Parte_2
con effetti» (rimborso postergato ex art. 2467 c. 1 c.c.) ;
- che ai vari atti notarili avevano partecipato medesimi soggetti in pregiudizio alle ragioni della società cedente ed a vantaggio del terzo acquirente;
- che successivamente , il 4 settembre 2019, Controparte_2
aveva trasferito a gli immobili (A2 – C6) di Via F.lli CP_5
Rosselli sub 507 e 515 mentre quelli identificati con i sub. 505 – 518 a luglio 2021 risultavano ancora intestati a al Controparte_2
quale, con atto ai rogiti Notaio il 05.08.2021 li aveva alienati a Per_1
e per entrambe le società aveva partecipato Organizzazione_3
all'atto quale amministratore unico e legale rappresentante CP_3
ed era stato prevista la seguente clausola : «costituirà altresì
[...]
quietanza a saldo, la mancata impugnazione del presente atto per inadempimento della parte acquirente entro due anni da oggi», in contrasto con qualsiasi pratica commerciale;
- che già dal bilancio relativo all'anno 2017 aveva evidenziato un patrimonio negativo della società poi dichiarata fallita, sicché dal 31 dicembre 2017 ogni atto di vendita immobiliare aveva arrecato un pregiudizio ai creditori;
- che di tale pregiudizio erano consapevoli i terzi, comunque legati alla famiglia , la e la CP CP_5 Controparte_2
Controparte_15
Sulla base di tali deduzioni la Curatela conveniva innanzi a questo
Tribunale la e la CP_5 Controparte_16 [...]
per sentire dichiarare l'inefficacia , ai sensi degli artt Controparte_15
2901 e 66 L.F., dei degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori individuati nell'atto di compravendita tutti ai rogiti del Notaio Pt_5
rispettivamente conclusi l'8.11.2018 nonché il 12.03.2019, il
[...]
7 04.09.2019 ed il 05.08.2021,ovvero – in subordine- al risarcimento del danno commisurato al valore dei beni, con il favore delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la quale CP_5
precisava:
- di essere ex moglie di , socio accomandatario della Controparte_1
società fallita, in quanto a seguito della separazione omologata nel luglio
2011, era intervenuta sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 7.10.2015;
- che, quanto agli atti oggetto della domanda, non vi era prova della riduzione del patrimonio della fallita, né della preordinazione dolosa di nuocere alle ragioni dei creditori della società fallita;
- che, relativamente al contratto concluso nel 2018, il prezzo di €
41.000,00 era commisurato al valore del bene, trattandosi di bene ubicato in zona periferica prossima all'autostrada A11 e sullo stesso era stata trascritta domanda giudiziale promossa dalla Organizzazione_5
;
[...]
- che, con riferimento al contratto di compravendita concluso con _2
, il prezzo di € 75.000,00 era stato integralmente Controparte_16
corrisposto alla società venditrice ed era conforme al valore del bene, situato in zona periferica popolare ed anch'esso oggetto di trascrizione di domanda giudiziale del gennaio 2018 promossa da nei Parte_6
confronti della;
Organizzazione_2
- che in ogni caso, trattandosi di acquisto in buona fede, avrebbero dovuto essere fatti salvi gli effetti dell'acquisto in buona fede da parte del terzo.
Su tali premesse, concludeva per l'integrale rigetto della domanda, con il favore delle spese.
Si costituiva la deducendo che con il Controparte_16
contratto di compravendita concluso il 12 marzo 2019 con il quale la le aveva venduto i due appartamenti Organizzazione_2
8 ubicati in NT, rispettivamente per il prezzo di € 120.000,00 e di
€ 80.000,00, da ritenersi in linea con i valori di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei due immobili, ed era stato pagato in parte con rimesse in denaro in parte con accollo dei mutui già in essere.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, previa eventuale CTU per accertare il prezzo corrente di mercato dei due immobili alla data dell'acquisto.
SI costituiva, infine, la rgomentando circa la Controparte_15
inesistenza dei presupposti anche oggettivi per accogliere la domanda di revocatoria e concludendo in ogni caso per il rigetto, con il favore delle spese, previa eventuale ammissione di CTU.
Quindi si procedeva ad istruttoria con la produzione di documenti e, all'udienza del 13 settembre 2023, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla società attrice è fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
1. AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA. ATTI DISPOSITIVI
In punto di ammissibilità, va intanto rilevato che gli atti oggetto della domanda sono rappresentati, in via diretta:
I) compravendita ai rogiti Notaio dell' 8.11.2018 (Rep. 7303 – Per_1
Racc. 5706 registrato a Prato il 19.11.18 al numero 12905 serie 1T trascritto a Prato il 19.11.2018 Reg. Gen. 13517 – Reg. Part. 9112) con il quale la ha Controparte_13 trasferito a i seguenti beni immobili: CP_5
- Appartamento civile abitazione Prato, Via Guittone D'Arezzo n. 15 p.1°, foglio 82, part. 1275, sub 514, cat. A/2; Posto auto scoperto al piano terra rif. foglio 82, part. 1275, sub 11 cat. C/6;
9 II) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 7860 – Racc. Parte_5
6159) del 12.03.2019 (Registrato a Prato il 15.03.2019, n 3452 Serie 1T trascritto a Prato il 15.03.2019 Reg. Gen. 3411 – 3412 Reg. Part. 2162 – 2163) con il quale la Organizzazione_2
ha trasferito a , seguenti beni immobili:
[...] Controparte_17
- Appartamento civile abitazione Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A2; Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
- Appartamento civile abitazione: Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A2; Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.
I beni oggetto della seconda compravendita ( acquistasti dalla società, poi fallita, il 12 marzo 2019) sono stati successivamente trasferiti dalla società acquirente- - con i seguenti contratti: Controparte_17
III) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 8536 - Racc. Parte_5
6697) del 4.9.2019 (trascritto a Prato il 10.09.2019 Reg. Gen. 11019 - Reg. Part. 7373) con il quale la ha Organizzazione_6 trasferito a , i seguenti beni immobili: CP_5
- Appartamento civile abitazione Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A2; Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
IV) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 11874 - Parte_5
Racc. 9294 ) del 5.8.2021 (trascritto a Prato il 06.08.2021 Reg. gen. 10464 - Reg. Part. 6986) con il quale la Controparte_16 semplificata ha trasferito a Organizzazione_3 immobili:
- Appartamento civile abitazione: Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A2; Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.
Sul piano oggettivo deve osservarsi che tutti gli atti sono dispositivi, complessivamente incidenti sul patrimonio della società attrice e quindi idonei a recare pregiudizio alle ragioni dei creditori della medesima, dato che hanno determinato la sostituzione ai beni
10 immobili ceduti il relativo corrispettivo: si tratta per i primi di atti posti in essere dalla medesima società e, gli ultimi due, dall'avente causa della stessa ed a favore di ulteriori acquirenti , che almeno in astratto sono in grado di determinare l'effetto gravemente pregiudizievole per gli interessi della massa, di sottrarre beni rientranti nell'attivo fallimentare.
In linea generale, deve osservarsi che solo un atto traslativo astrattamente idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto il relativo corrispettivo ,
e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all'art. 2901 c.c.
è impugnabile con azione revocatoria la quale, in virtù di quanto disposto dall'art 66 legge fallimentare, è proponibile anche dalla curatela fallimentare.
In tal caso, secondo l'orientamento della S.C. , la legittimazione attiva rispetto all'azione revocatoria ordinaria competete al curatore e, se l'azione era stata promossa precedentemente al fallimento da un creditore, il curatore subentra nell'azione ai sensi dell'art 66 legge fall, accettando la causa nello stato in cui si trova.
Si tratta, infatti, di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento (Cass., 28 maggio 2009, n 12513), così che la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da questi individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio ( Cass, sez, un, 17.12.2008, n 29420).
La decisione relativa è poi demandata al Tribunale in composizione monocratica, pur essendosi discusso in passato in ordine alla natura collegiale o monocratica delle cause, in verità di revocatoria
11 fallimentare, la questione è stata chiusa da numerose pronunce della
Suprema Corte tra cui Cass. 1334/2017, n 11647, per cui “l'azione revocatoria non figura tra le ipotesi di competenza collegiale, non essendo menzionata dall'art 50 bis del codice di procedura civile …..le cause di revocazione ivi indicate, malgrado l'assonanza, sono riconducibili alle diverse ipotesi di cui all' art. 98, comma 4, l. fall”.
Secondo tale disposizione, tuttavia, a norma del I comma, possono essere dichiarati inefficaci, secondo le norme del codice civile, solo gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.
Ai sensi del comma II, l'azione può essere estesa sia in confronto del contraente immediato, che nei suoi aventi causa, ma in ogni caso – in forza del richiamo all'art 2901, IV comma, c.c. non potrebbe mai pregiudicare i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione che, nel caso in esame è certamente successiva. Ai sensi dell'art. 67, comma 1 e
2, RD 16 marzo 1942, n. 267, il curatore può domandare al Tribunale fallimentare che siano revocati, tra l'altro, gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ( comma 1,
n 1 , se le prestazioni sorpassano di oltre un quarto ciò che è stato dato o premesso) ovvero quelli a titolo oneroso nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento , ove dimostri che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore.
L'art. 66, 1° comma, l. fall. prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile".
Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria “attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore
ex art. 66, la quale, pur nella particolarità del suo esercizio Per_2
12 nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 cod.civ. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui
l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (…) a cui è correlato
l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale” (Cass. 22/11/2021, n.36033).
La revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. soggiace quindi a presupposti identici di quelli dell'azione ex art. 2901 c.c., tra cui quello oggettivo dell' EN DA , la cui prova, tuttavia, deve essere fornita dal curatore, non trovando applicazione la regola generale prevista per l' actio pauliana secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano il presupposto in parola, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte ( Cass, 9.10.2023, n
28286). In tale prospettiva ermeneutica, è stato puntualizzato che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria ha l'onere di provare tre circostanze rilevanti ai fini della sussistenza dell'EN DA: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto.
Qualora dalla valutazione complessiva e rigorosa di questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i
13 propri creditori, viene integrato il presupposto oggettivo dell'EN DA (Cass. 19515/2019; Cass. 26331/2008).
2. ELEMENTO OGGETTIVO. EVENTUS DAMNI
In generale, nel merito, considera il Tribunale che principale e preliminare presupposto dell'azione revocatoria - il cui scopo è la tutela conservativa del diritto di credito, che si attua rendendo possibile la sua realizzazione mediante l'esperimento dell'azione esecutiva su beni che, essendo usciti dal patrimonio del debitore, non potrebbero più formare oggetto della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. - è il c.d. EN DA, cioè il pregiudizio concreto che l'atto di disposizione arreca alla garanzia patrimoniale del creditore.
Costituisce ius receptus che l'EN DA si determina per effetto dell'atto che pone in pericolo la garanzia, avendo riguardo anche alla proporzione tra le garanzie patrimoniali rimaste dopo l'atto di disposizione impugnato e l'ammontare dei debiti del debitore (cfr.:
Cass., 27.2.85, n. 1716; 20.10.60, n.2853). Poiché integra un presupposto obiettivo dell'azione revocatoria, l'esistenza concreta del pregiudizio deve in ogni caso essere provata dal creditore (Cass., 9.7.79, n. 3925), il quale, se si può anche giovare delle presunzioni de facto elaborate dalla richiamata giurisprudenza, non può certo sottrarsi all'onere di allegare e dimostrare che l'atto di disposizione ha concretamente ridotto le garanzie precedentemente esistenti di tal che, per la composizione del rimanente patrimonio del debitore, vi sia un reale pericolo di ottenere coattivamente la realizzazione del credito. Il pregiudizio è connesso oggettivamente alla riduzione della garanzia patrimoniale.
Sul piano della ripartizione dell'onere della prova, nel caso in cui l'azione revocatoria ordinaria sia promossa ad opera di una procedura
14 fallimentare, non può trovare applicazione la regola generale secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l' EN DA, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr. Cass. 1902/2015). Da un lato - si osserva - il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. E' dunque il fallimento ad essere onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (Cass. 9565/2018, Cass. 2336/2018, Cass.
8931/2013). Secondo indirizzo giurisprudenziale più rigoroso e prevalente, è principio di diritto che l'EN DA ricorre non soltanto nel caso di insolvibilità assoluta del debitore ma anche quando l'atto di disposizione abbia prodotto la diminuzione delle garanzie patrimoniali del creditore, determinando la sostituzione di beni facilmente reperibili con altri che si prestino ad essere più facilmente nascosti ed una maggiore difficoltà, un'incertezza o dispendio nell'esazione del credito (cfr.: Cass, 14.7.2023, n 20232; Cass., n 16221 del 2019; Cass., n 1902 del 2015; Cass., 26151 del 2014; Cass., 8.11.85, n.
5451; 17.1.84, n. 402; 16.3.82, n.1700; 21.6.79, n. 3449; 29.11.77, n. 5178).
Talché, in questa prospettiva, addirittura, non è necessaria una diminuzione attuale ed effettiva del patrimonio del debitore, né che il credito la cui riscossione è pregiudicata dall'atto revocando sia stato coattivamente azionato (Cass., 13.3.78, n. 1242), essendo sufficiente che
15 si profili il pericolo di tale diminuzione.
In tal caso non vi è variazione quantitativa nella consistenza patrimoniale del debitore, bensì una variazione soltanto qualitativa del patrimonio, e tale, tuttavia, da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito ( Cass, 14.7.2023, n 20232;
Cass., 26151/2014).
Ciò è stato ritenuto, in concreto, in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore. E nel solco di tali principi, la S.C. ha ripetutamente affermato e ribadito che anche “la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita- come nel caso di specie- comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro ( Cass., 18.6.2019, n 16221; Cass. 9.2.2012, n 1896) .
Posti tali principi, nel caso in esame dalla sentenza che ha dichiarato il fallimento della società emerge una pesante esposizione debitoria certamente risalente in epoca antecedente la conclusione dei contratti di compravendita sopra richiamati. Gli accertamenti svolti in fase di istruttoria prefallimentare, anche attraverso l'espletamento di CTU, ha evidenziato debiti scaduti e non pagati per oltre 30.000,00 a cui si aggiungono le ulteriori passività accertate pari ad € 295.052,27,a fronte di una società cancellata dal registro delle imprese e sostanzialmente priva di altre componenti patrimoniali da destinare a soddisfare, almeno in parte, la consistente esposizione debitoria.
Al 31 dicembre 2017 il patrimonio netto della società era negativo e, secondo quanto dichiarato in sede fallimentare, il socio illimitatamente responsabile era privo di un patrimonio sufficiente a garantire la solvibilità delle obbligazioni sociali e personali. Si tratta di dati emersi
16 ed aggravati dalla riconosciuta inattendibilità delle scritture contabili emersa in sede prefallimentare e dalla documentata notificazione di cartelle per tributi privilegiati impagati per € 34.480,69. I beni immobili oggetto delle compravendite, in definitiva, nel quadro complessivo desumibile dai documenti patrimoniali , esaurivano l'intera garanzia patrimoniale, così che tali atti hanno notevolmente ridotto la garanzia patrimoniale del debitore e comportando in concreto una maggiore difficoltà o incertezza per la soddisfazione dei crediti, non risultando in concreto la sussistenza di altri beni facilmente aggredibili della convenuta.
Inoltre, non tutto il prezzo risulta corrisposto in denaro in quanto, unitamente all'accollo del mutuo residuo, parte dei pagamenti sono stati effettuati con effetti cambiari attivi, attestanti crediti nei confronti di terzi.
Tali dati istruttori sono corroborati dalle stesse dichiarazioni rese dal socio accomandatario, , in sede di interrogatorio Controparte_1
reso al curatore fallimentare, in cui viene confermata la situazione patrimoniale della , facendo anche riferimento Organizzazione_2
ai tre immobili acquistati dalle due figlie, e ( gli Pt_2 Pt_3
appartamenti di via Fratelli Rosselli n 63-65, con annessi posti auto, e in via Guittone d'Arezzo).
In definitiva, tali dati sono ampiamente sufficienti ad integrare il primo requisito oggettivo dell'azione intrapresa, senza necessità di ulteriormente evidenziare le anomalie presenti nel contenuto dei contratti e la corrispondenza dei corrispettivi all'effettivo valore dei beni venduti.
3. ELEMENTO SOGGETTIVO. SCIENTIA DAMNI
17 Quanto poi alle ulteriori condizioni di carattere soggettivo richieste per l'esercizio dell'azione revocatoria, l'art. 2901, n. 1, c.c. nel determinare il contenuto del cd consilium fraudis richiede una diversa misura dell'intento fraudolento distinguendo le ipotesi di atti di disposizione compiuti dal debitore anteriormente ovvero, come nel caso di specie, successivamente al sorgere del credito. In quest'ultimo caso, infatti, è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio la quale si configura pure in assenza di una specifica intenzione di danneggiare i creditori, qualora il danno derivante dall'atto sia comunque rappresentato dai debitori disponenti.
In definitiva, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, come nel caso all'esame, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
Anche sotto tale aspetto la relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass.,
18.6.2019, n 16221; Cass. 30/12/2014, n. 27546; Cass. 17/08/2011, n.
17327 e Cass. 11/02/2005, n. 2748).
E, anche qui, la consapevolezza dei debitori del pregiudizio arrecato alle ragioni della massa dei creditori dagli atti dispositivi posti in essere
è agevolmente desumibile dall'insieme dei dati acquisiti.
I primi atti dispositivi sono del novembre 2018 e del marzo 2019, di modo che non può seriamente dubitarsi che la società debitrice conoscesse il pregiudizio alle ragioni creditorie, tenuto conto della incontestata insussistenza di altri cespiti e beni immobili nella sua sfera
18 patrimoniale.
Quanto alle acquirenti si osserva quanto segue.
➢ , acquirente dell'immobile di via Guittone d'Arezzo CP_5
e sub-acquirente da di uno degli appartamenti di Controparte_2
viale F.lli Rosselli, in disparte il rapporto coniugale con CP
, era comunque la madre di
[...] Parte_2
amministratrice socia accomandataria della , e Organizzazione_2
due degli appartamenti oggetto delle cessioni erano destinati – secondo quanto riferito da in sede di interrogatorio Controparte_1
reso al curatore - proprio all'utilizzazione personale da parte delle figlie e e dei rispettivi nuclei familiari. Pt_2 Pt_3
Rilevanti i rapporti di carattere commerciale intrattenuti con la figlia
, con la quale era socia della società , dante causa di uno Pt_2 CP0
degli immobili trasferiti alla fallita nel 2012, e della
[...]
amministrata da sino al gennaio Org_3 Controparte_1
2018. L'atto di acquisto da peraltro, è stato Controparte_2
concluso appena sei mesi dopo l'acquisto dalla fallita, così che la conoscenza della provenienza del bene e della conseguente sottrazione al ceto creditorio della prima deve essere considerata pacifica. già nel marzo 2019 - epoca dell'acquisto Controparte_18
degli appartamenti di via Rosselli – era amministrata da CP_3
commercialista della società fallita- e quindi pienamente consapevole anche della situazione patrimoniale della medesima, oltre che degli effetti dei trasferimenti.
Rileva, ancora, la titolarità di quote rilevanti della società in capo allo stesso nonché a marito di Controparte_1 Persona_3
ed allo stesso Parte_2 CP_3
Alla data dei successivi trasferimenti, dei quali il primo avvenuto
19 appena sei mesi dopo, legale rappresentante era sempre CP_3
e, ancora, è ulteriormente documentata la proprietà di un
[...]
appartamento arredato a NT – Via Amilcare Ponchielli n. 33, condotto in locazione da e nella Organizzazione_3
disponibilità di , a titolo gratuito, in quanto condotta Controparte_1
in locazione dalla Organizzazione_3
era anch'essa amministrata dal Organizzazione_7
medesimo membro del C.d.A., che ha sottoscritto CP_3
l'atto di compravendita del 5 agosto 2021 nella duplice veste di legale rappresentante di entrambe le società, venditrice ed acquirente. Sino al maggio 2018 era presieduta da ed il marito Parte_2 [...]
risulta proprietario di quota del 50 % unitamente alla sorella Per_3
Conduce in locazione l'appartamento di NT (PO) - Pt_3
Via A. Ponchielli n. 33 di proprietà di e di Controparte_2
fatto goduto gratuitamente da . Controparte_1
Sia la che la hanno sede Controparte_2 Organizzazione_3
nell'appartamento di via Ponchielli n 33, concesso gratuitamente a
. In tale complessivo quadro indiziario, le Controparte_1
dichiarazioni rese al curatore da e da CP_3 Controparte_1
corroborano non soltanto la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, soggettivamente sufficiente, ma la volontarietà
e intenzionalità di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale. Le modalità concrete delle vendite , non fanno che corroborare il quadro probatorio già pienamente univoco e convergente.
La piena consapevolezza del danno rappresentato dalla sottrazione del primo bene immobile alle ragioni del ceto creditorio della società venditrice, ricorrono anche per l'acquisto da Controparte_2
avvenuto pochi mesi dopo l'acquisto da parte di questa ultima società sendo peraltro società amministrate dal medesimo soggetto, neanche possono insorgere dubbi in ordine alla consapevolezza di tale
20 pregiudizio da parte della società cessionaria , terza beneficiaria del conferimento.
In questa prospettiva, pertanto, nessuna rilevanza può assumere la sussistenza degli ulteriori motivi che hanno determinato la società ad effettuare le cessioni e la mancata dimostrazione di qualsivoglia intento fraudolento. La domanda, in virtù delle superiori argomentazioni, è fondata e deve essere accolta, dichiarando l'inefficacia degli atti di vendita nei confronti della curatela.
Infine, atteso l'esito della lite, i convenuti soccombenti, a norma dell'art. 91 c.p.c., devono essere condannati in solido al pagamento integrale delle spese processuali, così come liquidate nel dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività complessivamente svolta, in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, sulle antescritte conclusioni dei procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte dalla
Parte_7 in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , CP_5
e della Controparte_2 Controparte_19
, nelle rispettive qualità ed in persona del rispettivi legali
[...] rappresentanti p.t., con atto di citazione, notificato in data 28 settembre 2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela attrice, per le causali di cui in motivazione, dei seguenti atti: I) compravendita ai rogiti Notaio dell' 8.11.2018 (Rep. 7303 – Per_1
Racc. 5706 registrato a Prato il al numero 12905 serie 1T trascritto a Prato il 19.11.2018 Reg. Gen. 13517 – Reg. Part. 9112) tra e Controparte_13 CP_5
[...]
- Appartamento civile abitazione Prato, Via Guittone D'Arezzo n. 15 p.1°, foglio 82, part. 1275, sub 514, cat. A/2; Posto auto scoperto al piano terra rif. foglio 82, part. 1275, sub 11 cat. C/6;
21 II) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 7860 – Racc. Parte_5
6159) del 12.03.2019 (Registrato a Prato il 15.03.2019, n 3452 Serie 1T trascritto a Prato il 15.03.2019 Reg. Gen. 3411 – 3412 Reg. Part. 2162 – 2163) tra e Organizzazione_2
Controparte_17
- Appartamento civile abitazione Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A2; Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
- Appartamento civile abitazione: Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A2; Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.
III) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 8536 - Racc. Parte_5
6697) del 4.9.2019 (trascritto a Prato eg. Gen. 11019 - Reg. Part. 7373) tra semplificata e Controparte_16 CP_5
, avente ad oggett :
[...]
- Appartamento civile abitazione Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, 2° piano foglio 15 part. 803 sub 507 cat. A2; Posto auto scoperto: P.T. foglio 15 part. 803 sub 515 cat. C/6;
IV) compravendita ai rogiti del Notaio (Rep. 11874 - Parte_5
Racc. 9294 ) del 5.8.2021 (trascritto a 021 Reg. gen. 10464 - Reg. Part. 6986) tra Controparte_20 avente
[...]
- Appartamento civile abitazione: Comune NT (PO) Via F.lli Rosselli n. 63/65, piano 1° e 2° foglio 15, part. 803, sub 505, Cat. A2; Posto auto scoperto: p.t. foglio 15 part. 803 sub 518 Cat. C/6.; b) condanna, i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. , C.P.A. e spese generali nella misura di legge nonché delle spese per CU e notifica a favore di parte attrice;
c) ordina al Conservatore dei RR.II. di Prato di provvedere alle necessarie trascrizioni e annotazioni a margine degli atti impugnati.
Così deciso in data 27 marzo 2024 dal Tribunale di PRATO, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice istruttore ed estensore dott. Michele Sirgiovanni
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