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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3734/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 3734 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, (C. F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Uta, via Stazione n° 52, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante n. 15, presso lo studio dell'
Avv. Francesca Maria Pisano, che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Satta n° 10,
-CONVENUTO-
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ec.mo Tribunale adito:
Pagina 1 1. Reietta ogni contraria istanza ed eccezione a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di udienza presidenziale del 12.01.2023, previa ove occorra, la necessaria istruttoria,
sentite le parti e assunti i mezzi istruttori più opportuni:
2. Voglia disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2 del ricorso per separazione
Pers consensuale, l'affidamento della minore esclusivamente alla madre, signora Parte_1
con facoltà del padre di fargli visita due pomeriggi infrasettimanali, e a settimane alterne, il sabato o la domenica pomeriggio, previo accordo con la madre.
3. Conseguentemente, ed a modifica della condizione di cui al punto 5 dell'atto di ricorso di separazione, Voglia porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1
mantenimento per la figlia, una somma mensile complessiva di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTA.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.05.2023, ha adito questo Tribunale domandando, Parte_1
a modifica di quanto disposto nella sentenza di separazione del 12.01.2023 che venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore, con regolamentazione del diritto di visita paterno (
con facoltà del padre di fargli visita due pomeriggi infrasettimanali, e a settimane alterne, il sabato o la domenica pomeriggio, previo accordo con la madre) e la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia a carico del convenuto in misura superiore a quella prevista in sede di separazione di euro 600,00.
A fondamento della domanda formulata, parte ricorrente ha esposto che le parti sono addivenute ad una separazione in via consensuale in data 14.12.2022 omologata dal Tribunale di Cagliari il 23
gennaio 2023; che in tale sede i coniugi hanno concordato l'affidamento congiunto della figlia minore con residenza e dimora della minore presso l'abitazione materna in Uta, la regolamentazione
Pers del diritto di visita paterno ( il padre poteva vedere la piccola quando voleva, previo accordo con la madre per 2/3 pomeriggi la settimana da concordare volta per volta.) e l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di euro 250.00; che il resistente ha mantenuto immutato lo stile di vita condotto nel corso del matrimonio e, pertanto, ha continuato a disinteressarsi della figlia;
che il resistente, difatti, non incontra la figlia e non corrisponde il mantenimento pattuito;
di non riuscire inoltre ad instaurare un dialogo con lo stesso e
Pagina 2 di occuparsi in via esclusiva di ogni adempimento (anche materiale) relativo alla crescita e all'educazione della minore;
di essere stata costretta a procedere ad un pignoramento presso la società datrice di lavoro del resistente per recuperare gli importi dovuti per il mantenimento.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, la ricorrente ha dedotto di essere alla ricerca di un'occupazione e di dimorare presso l'abitazione dei propri genitori che la sostengono economicamente;
che, invece, il resistente presta attività presso e percepisce Controparte_2
un reddito annuo di euro 23.765,00 (euro 1.800,00 mensili) ed inoltre, percepisce mensilmente anche l'assegno unico familiare;
di domandare, pertanto, che l'assegno di mantenimento per la figlia sia determinato nella misura superiore di euro 600,00.
****
All'udienza di comparizione del 27.10.2023 , parte ricorrente presente personalmente, ha confermato il contenuto del ricorso ed ha, altresì, dichiarato “In sede di separazione è stato previsto
Con in accordo con il l'affido condiviso della figlia nata il [...] e il contributo di Per_2
Con mantenimento a suo carico di euro 250,00. È previsto che il possa prendere la bambina due o tre pomeriggi la settimana. In realtà io la porto a casa dei nonni e lui non c'è quasi mai. I nonni la
Con trattengono circa dalla 17,00 alle 21,30 22,00. Il non versa il mantenimento. Talvolta lo devo rincorrere per le firme. Percepisce per intero l'assegno unico per la minore. Sta lavorando per una ditta di traslochi che si chiama Traslochi Express di UTA. Io sto lavorando in una pizzeria ad Elmas per una due ore al giorno per lo stipendio di euro 500,00. Lavoro in realtà per un'agenzia di lavoro interinale la Tempor di Cagliari”
Con ordinanza resa in data 14.12.2023 il Giudice ha disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre determinando in via prudenziale in euro 500,00 il contributo di mantenimento a Per_2
carico del convenuto, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Ha disposto, inoltre, il deposito della documentazione attestante la posizione reddituale della ricorrente disponendo, altresì, che l'ASPAL Sardegna e l'INPS Direzione Provinciale di Cagliari
forniscano informazioni sulla posizione lavorativa e contributiva del convenuto.
Ha disposto, inoltre, che i Servizi Sociali di Uta assumessero informazioni in ordine all'attuale stato dei rapporti tra i genitori e la figlia minore e sulla capacità genitoriale di entrambi con invio di una relazione informativa entro il 28.2.2024.
Pagina 3 *****
All'udienza del 16.12.2024 l causa istruita con produzioni documentali e relazione dei servizi sociali è stata rimessa al collegio per la decisione.
*****
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Giova osservare che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato “modificabilità dei provvedimenti”, stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere,
con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti,
anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative 2 all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati “rebus sic stantibus”, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto “illo tempore” raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898).
Pagina 4 Pertanto, i provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia, anche dopo il passaggio in giudicato formale, sono di natura suscettibili di riforma, essendo governati dal principio “rebus sic stantibus”.
Tanto detto con riguardo all' art. 473-bis.29 c.p.c. di nuovo conio legislativo, possono essere richiamati ed applicati, nel caso di specie, tutti i principi formatisi nella giurisprudenza nella vigenza delle previgenti disposizioni con riferimento al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e ai suoi elementi costitutivi.
Infatti i provvedimenti adottati con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero con gli accordi di divorzio concessi con negoziazione assistita o innanzi al sindaco (artt. 6 e 12 l. 162/2014) potevano essere oggetto di successiva modifica o ai sensi dell'art. 9 l. div. oppure mediante una delle procedure di cui agli artt. 6 e 12 l. 162/2014.
I principi generali di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. impongono di ravvisare l'onere del richiedente di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e segnatamente i fatti sopravvenuti che hanno alterato l'assetto economico tra le parti o di relazione con i figli realizzato nella sentenza di divorzio (v. Cass. civ. n. 4434/2008), laddove la eventuale mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte della controparte di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 14860/2013: ”la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc.civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
Detto questo in punto di ricostruzione sistematica dei presupposti giuridici del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, deve procedersi all'esame della domanda avanzata dal ricorrente e
Pagina 5 Pers volta ad ottenere l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore ed una aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 600,00.
Giova osservare preliminarmente che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso,
concordato nella specie in sede di separazione), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza,
Con nei confronti della figlia appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della il che conferma ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei Pt_1
confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero, la ricorrente ha lamentato nei propri atti difensivi e all'udienza di comparizione che il convenuto non solo non ha mai ottemperato agli obblighi di incontro stabiliti, ma omette anche di corrispondere il contributo del mantenimento, senza preoccuparsi di alcun aspetto relativo alla vita della minore.
La ricorrente ha lamentato che già durante la convivenza matrimoniale trascurava la famiglia preferendo intrattenersi con i colleghi al bar. Con la fine della convivenza il disinteresse sarebbe proseguito e tra le parti si è interrotto ogni contatto.
Con I servizi sociali incaricati hanno rilevato che il non ha dato alcun riscontro ai messaggi e alle chiamate dei servizi, dimostrando anche in tale sede aperto disinteresse.
Nella relazione viene evidenziato che la minore ha contatti con i nonni paterni a cui è molto affezionata, mentre non trascorrerebbe del tempo di qualità con il padre. E' stato rilevato, infine,
che la ricorrente e la figlia dimorano presso l'abitazione dei nonni materni e che la è alla Pt_1
ricerca di un'occupazione lavorativa che le consenta di rendersi autonoma.
Pagina 6 I Servizi sociali hanno concluso indicando, sulla base delle informazioni raccolte, l'affidamento esclusivo alla madre come soluzione più opportuna, al fine di agevolare tutte le pratiche che riguardano la figlia.
In verità, rileva il Collegio che il disinteresse manifestato dal resistente nel lungo periodo alle esigenze della figlia, alla sua quotidianità e interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura della minore, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, perdura da tempo e sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che,
ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) presso l'abitazione della medesima.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie opportuno,
nell'ottica di migliore tutela dell'interesse della minore disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori.
****
Anche in riferimento a modalità e tempi di permanenza della predetta minore, possano trovare conferma le disposizioni rese in sede di separazione e, pertanto, il genitore non affidatario potrà,
previo accordo con la madre far visita al figlio due pomeriggi infrasettimanali.
Pagina 7 *****
Relativamente alle questioni economiche, la ricorrente in sede di ricorso introduttivo ha dedotto di essere priva di occupazione e di essere sostenuta economicamente dai propri genitori presso i quali dimora. All'udienza di comparizione ha dichiarato di aver reperito un'occupazione lavorativa presso un'agenzia interinale con un guadagno di euro 500,00 mensili.
In ordine alla condizione economica del resistente, ha dedotto che lo stesso ha prestato attività
lavorativa presso con un reddito annuale di euro 23.765,00 e successivamente Controparte_2
ha reperito un'occupazione presso la ditta Traslochi Express .
Ciò posto, il Collegio ritiene che i fatti dedotti dalla ricorrente, con particolare riferimento ai tempi pressoché totali trascorsi dalla minore presso la madre, l'accresciuta età della minore e delle sue esigenze materiali, l'omesso o il ritardo nei pagamenti della contribuzione e delle spese straordinarie, i modesti redditi percepiti dalla integrino in astratto quei mutamenti Pt_1
sopravvenuti idonei a determinare l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni genitoriali e dei conseguenti carichi economici in capo a ciascuno di essi aumentando l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione ad euro 500,00 , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e andranno rimborsate all'erario essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo a modifica delle condizioni di separazione del 12.01.2023 omologata in data 23.01.2023 :
Pagina 8 - Dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione anche ai Per_2
fini anagrafici presso il domicilio della stessa. La madre potrà inoltre prestare in autonomia le i necessari consensi con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori.
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore entro CP_1
il 5 di ogni mese, con l'importo di euro 500,00, somma da rivalutarsi annualmente, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
Pagina 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile, iscritta al n. 3734 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
, (C. F. nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Uta, via Stazione n° 52, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Dante n. 15, presso lo studio dell'
Avv. Francesca Maria Pisano, che la rapp.ta e difende, giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Satta n° 10,
-CONVENUTO-
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ec.mo Tribunale adito:
Pagina 1 1. Reietta ogni contraria istanza ed eccezione a parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di udienza presidenziale del 12.01.2023, previa ove occorra, la necessaria istruttoria,
sentite le parti e assunti i mezzi istruttori più opportuni:
2. Voglia disporre, a modifica delle condizioni di cui al punto n. 2 del ricorso per separazione
Pers consensuale, l'affidamento della minore esclusivamente alla madre, signora Parte_1
con facoltà del padre di fargli visita due pomeriggi infrasettimanali, e a settimane alterne, il sabato o la domenica pomeriggio, previo accordo con la madre.
3. Conseguentemente, ed a modifica della condizione di cui al punto 5 dell'atto di ricorso di separazione, Voglia porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1
mantenimento per la figlia, una somma mensile complessiva di euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTA.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.05.2023, ha adito questo Tribunale domandando, Parte_1
a modifica di quanto disposto nella sentenza di separazione del 12.01.2023 che venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore, con regolamentazione del diritto di visita paterno (
con facoltà del padre di fargli visita due pomeriggi infrasettimanali, e a settimane alterne, il sabato o la domenica pomeriggio, previo accordo con la madre) e la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia a carico del convenuto in misura superiore a quella prevista in sede di separazione di euro 600,00.
A fondamento della domanda formulata, parte ricorrente ha esposto che le parti sono addivenute ad una separazione in via consensuale in data 14.12.2022 omologata dal Tribunale di Cagliari il 23
gennaio 2023; che in tale sede i coniugi hanno concordato l'affidamento congiunto della figlia minore con residenza e dimora della minore presso l'abitazione materna in Uta, la regolamentazione
Pers del diritto di visita paterno ( il padre poteva vedere la piccola quando voleva, previo accordo con la madre per 2/3 pomeriggi la settimana da concordare volta per volta.) e l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia con l'importo mensile di euro 250.00; che il resistente ha mantenuto immutato lo stile di vita condotto nel corso del matrimonio e, pertanto, ha continuato a disinteressarsi della figlia;
che il resistente, difatti, non incontra la figlia e non corrisponde il mantenimento pattuito;
di non riuscire inoltre ad instaurare un dialogo con lo stesso e
Pagina 2 di occuparsi in via esclusiva di ogni adempimento (anche materiale) relativo alla crescita e all'educazione della minore;
di essere stata costretta a procedere ad un pignoramento presso la società datrice di lavoro del resistente per recuperare gli importi dovuti per il mantenimento.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, la ricorrente ha dedotto di essere alla ricerca di un'occupazione e di dimorare presso l'abitazione dei propri genitori che la sostengono economicamente;
che, invece, il resistente presta attività presso e percepisce Controparte_2
un reddito annuo di euro 23.765,00 (euro 1.800,00 mensili) ed inoltre, percepisce mensilmente anche l'assegno unico familiare;
di domandare, pertanto, che l'assegno di mantenimento per la figlia sia determinato nella misura superiore di euro 600,00.
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All'udienza di comparizione del 27.10.2023 , parte ricorrente presente personalmente, ha confermato il contenuto del ricorso ed ha, altresì, dichiarato “In sede di separazione è stato previsto
Con in accordo con il l'affido condiviso della figlia nata il [...] e il contributo di Per_2
Con mantenimento a suo carico di euro 250,00. È previsto che il possa prendere la bambina due o tre pomeriggi la settimana. In realtà io la porto a casa dei nonni e lui non c'è quasi mai. I nonni la
Con trattengono circa dalla 17,00 alle 21,30 22,00. Il non versa il mantenimento. Talvolta lo devo rincorrere per le firme. Percepisce per intero l'assegno unico per la minore. Sta lavorando per una ditta di traslochi che si chiama Traslochi Express di UTA. Io sto lavorando in una pizzeria ad Elmas per una due ore al giorno per lo stipendio di euro 500,00. Lavoro in realtà per un'agenzia di lavoro interinale la Tempor di Cagliari”
Con ordinanza resa in data 14.12.2023 il Giudice ha disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre determinando in via prudenziale in euro 500,00 il contributo di mantenimento a Per_2
carico del convenuto, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Ha disposto, inoltre, il deposito della documentazione attestante la posizione reddituale della ricorrente disponendo, altresì, che l'ASPAL Sardegna e l'INPS Direzione Provinciale di Cagliari
forniscano informazioni sulla posizione lavorativa e contributiva del convenuto.
Ha disposto, inoltre, che i Servizi Sociali di Uta assumessero informazioni in ordine all'attuale stato dei rapporti tra i genitori e la figlia minore e sulla capacità genitoriale di entrambi con invio di una relazione informativa entro il 28.2.2024.
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All'udienza del 16.12.2024 l causa istruita con produzioni documentali e relazione dei servizi sociali è stata rimessa al collegio per la decisione.
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Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Giova osservare che l'art. 473-bis. 29 c.p.c., rubricato “modificabilità dei provvedimenti”, stabilisce verbatim che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere,
con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
È un principio generalmente riconosciuto nell'ordinamento quello per il quale i provvedimenti,
anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole (si pensi, tra i molti esempi, alle decisioni relative 2 all'assegno di mantenimento o divorzile, a quelle relative all'assegnazione della casa familiare, alle modalità di affidamento dei figli minori e di mantenimento degli stessi e di quelli anche maggiorenni non economicamente indipendenti) vengono sempre emanati “rebus sic stantibus”, e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzatosi, da un punto di vista temporale, al momento della rimessione della causa in decisione.
Il successivo fisiologico modificarsi di tale quadro di riferimento e la sopravvenienza di nuove circostanze può dunque alterare in modo anche significativo la prospettiva in base alla quale i provvedimenti sono stati in origine assunti e, conseguentemente, determinare la necessità di riformarli per adattarli alla nuova situazione venutasi a creare. In questo senso è il necessario presupposto dei giustificati motivi, nel senso di una modifica sopravvenuta e significativa che alteri in modo sostanziale l'assetto “illo tempore” raggiunto (in conformità all'art. 9, L. 1.12.1970, n. 898).
Pagina 4 Pertanto, i provvedimenti emessi in materia di diritto di famiglia, anche dopo il passaggio in giudicato formale, sono di natura suscettibili di riforma, essendo governati dal principio “rebus sic stantibus”.
Tanto detto con riguardo all' art. 473-bis.29 c.p.c. di nuovo conio legislativo, possono essere richiamati ed applicati, nel caso di specie, tutti i principi formatisi nella giurisprudenza nella vigenza delle previgenti disposizioni con riferimento al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio e ai suoi elementi costitutivi.
Infatti i provvedimenti adottati con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero con gli accordi di divorzio concessi con negoziazione assistita o innanzi al sindaco (artt. 6 e 12 l. 162/2014) potevano essere oggetto di successiva modifica o ai sensi dell'art. 9 l. div. oppure mediante una delle procedure di cui agli artt. 6 e 12 l. 162/2014.
I principi generali di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. impongono di ravvisare l'onere del richiedente di dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e segnatamente i fatti sopravvenuti che hanno alterato l'assetto economico tra le parti o di relazione con i figli realizzato nella sentenza di divorzio (v. Cass. civ. n. 4434/2008), laddove la eventuale mancata costituzione e, dunque, l'assenza di ogni contestazione e di qualsivoglia attività processuale da parte della controparte di per sé non esonera l'attore dall'onere della prova su di esso gravante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. n. 14860/2013: ”la disciplina della contumacia ex art. 290 ss cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc.civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace”).
Detto questo in punto di ricostruzione sistematica dei presupposti giuridici del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, deve procedersi all'esame della domanda avanzata dal ricorrente e
Pagina 5 Pers volta ad ottenere l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore ed una aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di euro 600,00.
Giova osservare preliminarmente che, perché possa derogarsi al regime di affido condiviso,
concordato nella specie in sede di separazione), occorre che risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il minore. Nel caso di specie le allegazioni della ricorrente circa il totale disinteresse manifestato dal convenuto, successivamente alla interruzione della convivenza,
Con nei confronti della figlia appaiono avvalorate anche dal contegno processuale del che, rimasto contumace, non ha opposto alcuna argomentazione di segno contrario al plesso assertivo della il che conferma ulteriormente quel contegno improntato al più assoluto disinteresse nei Pt_1
confronti dei figli ascritto al medesimo dalla ricorrente.
Invero, la ricorrente ha lamentato nei propri atti difensivi e all'udienza di comparizione che il convenuto non solo non ha mai ottemperato agli obblighi di incontro stabiliti, ma omette anche di corrispondere il contributo del mantenimento, senza preoccuparsi di alcun aspetto relativo alla vita della minore.
La ricorrente ha lamentato che già durante la convivenza matrimoniale trascurava la famiglia preferendo intrattenersi con i colleghi al bar. Con la fine della convivenza il disinteresse sarebbe proseguito e tra le parti si è interrotto ogni contatto.
Con I servizi sociali incaricati hanno rilevato che il non ha dato alcun riscontro ai messaggi e alle chiamate dei servizi, dimostrando anche in tale sede aperto disinteresse.
Nella relazione viene evidenziato che la minore ha contatti con i nonni paterni a cui è molto affezionata, mentre non trascorrerebbe del tempo di qualità con il padre. E' stato rilevato, infine,
che la ricorrente e la figlia dimorano presso l'abitazione dei nonni materni e che la è alla Pt_1
ricerca di un'occupazione lavorativa che le consenta di rendersi autonoma.
Pagina 6 I Servizi sociali hanno concluso indicando, sulla base delle informazioni raccolte, l'affidamento esclusivo alla madre come soluzione più opportuna, al fine di agevolare tutte le pratiche che riguardano la figlia.
In verità, rileva il Collegio che il disinteresse manifestato dal resistente nel lungo periodo alle esigenze della figlia, alla sua quotidianità e interessi, alle questioni educative, di salute, non collaborando mai in alcun modo con la ricorrente alla cura della minore, facendo prevalere i suoi interessi su quelli della figlia, perdura da tempo e sono sintomatici dell'inequivocabile disinteresse dello stesso per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di una condizione di manifesta carenza ed un'inidoneità tale finanche a concretizzare quel pregiudizio per il minore che,
ai sensi dell'art. 337 quater c.c, può giustificare l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
Va quindi disposto, in accoglimento della domanda della ricorrente, l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore, che sarà collocata (anche ai fini anagrafici) presso l'abitazione della medesima.
Ritiene peraltro il Tribunale che il disinteresse del convenuto renda nel caso di specie opportuno,
nell'ottica di migliore tutela dell'interesse della minore disporre che la madre presti i necessari consensi in autonomia con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori.
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Anche in riferimento a modalità e tempi di permanenza della predetta minore, possano trovare conferma le disposizioni rese in sede di separazione e, pertanto, il genitore non affidatario potrà,
previo accordo con la madre far visita al figlio due pomeriggi infrasettimanali.
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Relativamente alle questioni economiche, la ricorrente in sede di ricorso introduttivo ha dedotto di essere priva di occupazione e di essere sostenuta economicamente dai propri genitori presso i quali dimora. All'udienza di comparizione ha dichiarato di aver reperito un'occupazione lavorativa presso un'agenzia interinale con un guadagno di euro 500,00 mensili.
In ordine alla condizione economica del resistente, ha dedotto che lo stesso ha prestato attività
lavorativa presso con un reddito annuale di euro 23.765,00 e successivamente Controparte_2
ha reperito un'occupazione presso la ditta Traslochi Express .
Ciò posto, il Collegio ritiene che i fatti dedotti dalla ricorrente, con particolare riferimento ai tempi pressoché totali trascorsi dalla minore presso la madre, l'accresciuta età della minore e delle sue esigenze materiali, l'omesso o il ritardo nei pagamenti della contribuzione e delle spese straordinarie, i modesti redditi percepiti dalla integrino in astratto quei mutamenti Pt_1
sopravvenuti idonei a determinare l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni genitoriali e dei conseguenti carichi economici in capo a ciascuno di essi aumentando l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione ad euro 500,00 , oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nonostante sia rimasto contumace, non potendosi derogare al principio della soccombenza, operando una compensazione,
solo perché non ha spiegato contestazioni ed eccezioni (CASS. Sez. VI ord. n.13674 del 2.04.2022)
e andranno rimborsate all'erario essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo a modifica delle condizioni di separazione del 12.01.2023 omologata in data 23.01.2023 :
Pagina 8 - Dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocazione anche ai Per_2
fini anagrafici presso il domicilio della stessa. La madre potrà inoltre prestare in autonomia le i necessari consensi con riguardo ad autorizzazioni scolastiche e sanitarie, iscrizioni a campi estivi partecipazione ad eventi di svago e ogni altra attività che necessiti del consenso espresso dei genitori.
- Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore entro CP_1
il 5 di ogni mese, con l'importo di euro 500,00, somma da rivalutarsi annualmente, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Così deciso in Cagliari in data 20.5.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
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