TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 690/2025 R.G.
T R A
(nato a [...] -LE- il 24.05.1982 e residente a [...], c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Nisi come da mandato CodiceFiscale_1 in atti, ricorrente
E
(C.F.:. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 in persona del Direttore p.t. Dott.ssa e del Responsabile Ufficio Controparte_2
Legale e , rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_3 Controparte_4 disgiuntamente, dai funzionari , , , Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e ai sensi dell'art. 2, II co., del Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
D.Lgs 14.09.2015, n. 149, resistente avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
Conclusioni delle parti: Nell'udienza di discussione del 27 ottobre 225 venivano precisate le conclusioni come da verbale di causa.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81 depositato in data
31.01.2025 adiva il Tribunale di Lecce esponendo: - che con ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 389 del 30.08.2024 l Parte_2
, ”visto il verbale unico di accertamento e notificazione n.
[...] LE00000/2021-664-03 del 27/07/2021” gli aveva ingiunto di pagare -quale sanzione amministrativa- l'importo complessivo di € 17.119,14, per le seguenti violazioni: - irregolare occupazione dei dipendenti , , Parte_3 CP_10 CP_11
e ; - infedeli registrazioni sul l.u.l. relative ai dipendenti
[...] Controparte_12
, - violazione del divieto di Controparte_11 Controparte_12 CP_13 corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante per la dipendente
[...]
; sosteneva che l'ordinanza ingiunzione opposta fosse illegittima e dovesse CP_12 essere annullata per i seguenti motivi: A) sua estraneità agli atti e comportamenti contestati, non avendo egli mai svolto alcuna attività di gestione dei rapporti con i lavoratori dipendenti dell'esercizio commerciale denominato BATIK, essendosene occupato in via esclusiva il socio amministratore B) Parte_4 estinzione ex art. 14 l. 689/81 dell'obbligo di pagamento delle sanzioni per omessa tempestiva contestazione delle violazioni per le quali erano state irrogate;
C) insussistenza dei presupposti fattuali delle sanzioni irrogate;
D) illegittimità delle sanzioni irrogate per inapplicabilità della procedura di diffida adottata;
E) illegittimità delle sanzioni amministrative irrogate in quanto prive di motivazione.
Concludeva chiedendo: A) accertare e dichiarare che nulla era da esso dovuto per le sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta e quindi annullare, revocare e dichiarare inefficace il provvedimento impugnato;
in subordine: B) accertare e dichiarare che l'obbligo di pagamento delle sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta si era estinto ex art.14 L.689/1981, e quindi annullare, revocare e dichiarare inefficace il provvedimento impugnato;
in ulteriore subordine: C) accertare e dichiarare che nulla era dovuto per le sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta per il motivo di opposizione sub C), e quindi annullare, revocare e dichiarare inefficace il provvedimento impugnato;
in estremo subordine: D) accertare e dichiarare le somme effettivamente dovute;
in ogni caso: E) dichiarare dovute dall'opponente le sanzioni irrogate nella misura del minimo edittale;
F) spese come per legge.
Fissata con decreto del 18.02.2025 udienza di comparizione delle parti con contestuale rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordinanza ingiunzione opposta;
ritualmente notificati al resistente ricorso e decreto;
con comparsa depositata il 17.03.2025 si costituiva in giudizio l che, contestato l'avverso ricorso, Controparte_1 chiedeva: - rigettarsi la richiesta di sospensione dell'ordinanza di ingiunzione, non sussistendone i presupposti;
- rigettarsi l'opposizione per i motivi esposti;
- condannare il ricorrente alla rifusione di tutte le spese di lite sostenute dall'Amministrazione per resistere in giudizio, oltre ad oneri e accessori, ai sensi del D. Lgs. n. 149/2015 art. 9 comma 2.
Nella prima udienza il Tribunale riservava di provvedere sule richieste delle parti, con termine per note illustrative;
con ordinanza del 19.072025, ritenuta la causa matura per la decisione, senza la necessità di assumere i mezzi di prova orale richiesti dalle parti, fissava per la discussione l'udienza del 27.10.2025, nella quale, previo deposito di note conclusive e all'esito della discussione, decideva il ricorso, dando lettura in udienza di dispositivo e motivazione, dopo la Camera di Consiglio ed in assenza dei difensori, nelle more autorizzati ad allontanarsi.
Preliminarmente, si osserva che costituisce ius receptum che il termine decadenziale di cui all'art. 14 L. 689/81 non può decorrere dall'accertamento di ogni singola violazione avvenuta nel corso della verifica ispettiva, bensì dal momento in cui si sono conclusi gli accertamenti nel loro complesso, comprendendo anche i tempi ragionevolmente utili e necessari per l'elaborazione e la verifica degli elementi raccolti;
il dies a quo, pertanto, coincide con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale.
Come di recente ribadito dalla Corte di Legittimità (Cass. civ. sez. II ord. 11.09.2024
n.24401): “” In tema di sanzioni (….) il termine per la contestazione della violazione all'interessato, stabilito a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento dall'art. 14, comma 6, della l.n. 689 del 1981, decorre, ai fini della verifica della tempestività della stessa, dal momento nel quale l'accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall'organo addetto al controllo e non da quello in cui il "fatto" è stato acquisito nella sua materialità, e la sua determinazione spetta all'autorità competente, mentre al giudice di merito spetta la valutazione relativa alla congruità del tempo utilizzato per l'accertamento.”
Su detta valutazione, rimessa al Giudice del merito, non può incidere la condotta negligente o arbitraria della stessa P.A., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare in avanti il dies a quo di decorrenza del temine di 90 giorni per la contestazione differita. In sostanza, la tempestività delle contestazioni degli illeciti amministrativi e il rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art.14 L.689/81 deve essere valutata avuto riguardo all'epoca di acquisizione da parte della P.A. di tutti gli elementi sufficienti ad accertare gli illeciti di volta in volta ritenuti esistenti, a redigere il relativo verbale e quindi a notificarlo al trasgressore.
Nel caso che ci occupa, le contestazioni involgono: - il lavoro in nero di
[...]
e (ritenuti lavoratori in nero nello stesso giorno Parte_3 CP_10 dell'accertamento ispettivo, il anche quale fruitore del reddito di Parte_3 cittadinanza), e (ritenuti lavoratori in nero nei Controparte_11 Controparte_12 giorni immediatamente precedenti la data di comunicazione al Centro dell'Impiego della instaurazione del rapporto di lavoro); - le infedeli registrazioni sul L.U.L. dei mesi di luglio ed agosto 2020 di e - la violazione Controparte_11 Controparte_12 CP_13 dell'obbligo di corrispondere la retribuzione con modalità tracciabili per CP_12
.
[...]
Orbene, all'esito dell'accesso del 19.8.2020 venivano acquisite le dichiarazioni di tutti i lavoratori presenti, ovvero di , , Parte_3 CP_10 CP_14
, , e .
[...] Parte_3 CP_13 Controparte_11 Controparte_12
Gli accertamenti ispettivi proseguivano, secondo quanto si legge a pag. 2 del verbale
27/7/2021, “con la richiesta di produzione documentale (….) in data 18.11.2020 con
l'acquisizione della documentazione trasmessa dallo studio di consulenza del lavoro della società a mezzo Pec del 30.11.2020 (…) con accesso alle banche dati INPS del 12.2.2021 con richiesta di integrazione documentale trasmessa a mezzo e-mail del 12.2.2021 con
l'acquisizione di ulteriore documentazione trasmessa dal consulente della società a mezzo
e-mail del 12.2.2021 con l'acquisizione di ulteriore documentazione trasmessa dal consulente della società a mezzo e-mail del 22.4.2021 e del 24.5.2021 e del 26.7.2021, data di definizione degli accertamenti”.
Orbene, dai documenti in atti si rileva che nessun accertamento concretamente utile ai fini della successiva contestazione è stato effettuato dall' in data Parte_2 successiva al 24 maggio 2021, atteso che, con la trasmissione dei documenti con e.mail del
30.11.2020, sarebbe stato in grado di verificare la sussistenza dei presupposti per la contestazione degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni di poi irrogate. Anche a voler ritenere necessari a tal fine i documenti trasmessi da Parte_5 sino al 24.05.2021, non può farsi a meno di rilevare l'assoluta ininfluenza dell'acquisizione dello statuto della società -trasmesso all'esito di richiesta telefonica dell'Ispettore del
Lavoro con mail del 26/07/2021-, atteso che esso si limita a regolare in astratto le modalità' di funzionamento della società, mentre è dalla disamina dell'atto costitutivo e dei successivi verbali di assemblea che può accertarsi chi in concreto amministri la società,
e i relativi poteri;
informazioni che l -ove ne avesse effettivamente ravvisato la CP_1 necessità- avrebbe ben potuto acquisire in precedenza sol che si fosse diligentemente attivata, e anche autonomamente mercè accesso telematico alla pubblica banca dati della
C.c.i.a.a. di CP_1
Pertanto, il termine di giorni 90, anche a volerlo computare al più tardi dal
24.05.2021, sarebbe scaduto il 24.08.2021, mentre il verbale contestato veniva notificato all'obbligato solidale solo il 12.10.2021, ossia ben oltre il termine di 90 Parte_1 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81 per la contestazione dell'illecito.
L'inosservanza di tale termine determina l'estinzione dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, obbligato solidale;
donde la fondatezza della relativa eccezione sollevata da
, la cui natura assorbente dispensa dalla disamina delle ulteriori censure Parte_1 sollevate avverso l'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'accoglimento del ricorso segue il regolamento delle spese e competenze di lite, che vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m. 37/2018 per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale, ridotti del 30% per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara estinta nei confronti di Parte_1
l'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 389 del 30.08.2024 emessa dall' di per il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. Parte_2 CP_1 689/81 nella notifica del verbale unico di accertamento e notificazione che ne costituisce presupposto;
2) condanna l al pagamento in favore Parte_2 dell'Avv. Salvatore Nisi, procuratore del ricorrente dichiaratosi Parte_1 anticipatario, delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi € 3.817,90, di cui €
264,00 per esborsi ed € 3.553,90 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette.
Esecutività come per legge.
Lecce, addì 27 ottobre 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)