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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13411 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
* * * *
In funzione di Giudice di appello
In composizione monocratica
* * * *
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 57223 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 30 settembre 2025 e vertente
TRA con l'avv. Alessandro Di Paola;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t.; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 6630/2023 depositata in data CP_1
17/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
- l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione avverso cartella di pagamento emessa per la riscossione di verbale di violazione al Codice della Strada, sul presupposto dell'intervenuto pagamento di alcuni vav e dell'omessa notifica degli altri, ritenendola illegittima nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite;
1 - gli enti appellati non si sono costituiti;
- il gravame è apparso fondato e va accolto;
- la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr. Cass.
n. 19456/2008);
- costituisce, pertanto, principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91
e 92 cod. proc. civ. nonché D.P.R. n. 115\2002. Secondo l'art. 92 c.p.c. (nella versione vigente novellata dal D.L. n. 132/2014 , applicabile al caso di specie ratione temporis) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La giurisprudenza di legittimità interviene da lungo tempo sul punto e ribadisce costantemente gli anzidetti principi con l'effetto che vengono cassate con rinvio quelle sentenze di merito che non vi si attengono;
con allungamento della durata del processo oggi sanzionato anche dall'art. 111 Cost. come novellato nel 1999;
- rispetto a tale complesso normativo, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, invocata dall'appellata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.
162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, rinvenibili <in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica
o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una
Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia>>;
- nel caso di specie questo giudice non ravvisa affatto – neppure con riferimento alla richiamata declaratoria di incostituzionalità - la sussistenza di fatti sostanziali o processuali che possano indurre a giustificare una deroga al principio della soccombenza (art 91 cpc) visto che la difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere ovviamente remunerata, che la semplicità del procedimento può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle spese ma non può tradursi in un onere in più
2 per la parte che risulta vittoriosa, e che, pertanto, in casi del genere, la compensazione delle spese determinerebbe una tutela della convenuta non efficace (visto che dovrebbe sopportare il costo delle spese legali di un giudizio inutilmente instaurato, almeno nella prima fase);
- nell'ipotesi de qua, non è seriamente contestabile la carenza della prima pronuncia, non avendo il giudice di prime cure giustificato in modo adeguato la compensazione delle spese, in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa su un motivo che, invece, deve essere considerato essenziale ed assorbente, qual è l'intervenuto pagamento e l'omessa notifica dei vav sottesi, come affermato nella sentenza di primo grado e non oggetto di contestazione con appello incidentale;
- dalle superiori argomentazioni discende che la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di lite non è da considerarsi corretta e sufficiente;
- pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, gli appellati devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, oltre che alle spese del presente grado di giudizio in base al principio della soccombenza;
- in proposito, si deve richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n.3154/2017; Cass. n.3105/2017; Cass. n.14125/2016) – da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi – alla cui stregua “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né — di per sé sola considerata — di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato;
restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con
l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore.”;
- in ordine al quantum della condanna - rammentato (cfr. Cass. n. 9556/2014) che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cpc, (come aggiunto dal D.L. n. 212/2011, conv. L. n.
10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, alle controversie d'opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, definite con giudizio secondo diritto - le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria;
3
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna in solido gli appellati alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 200,00, oltre euro 43,00 per esborsi, nonché spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellati alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 300,00, oltre euro 91,50 per esborsi, nonché spese forfettarie iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma addì 30/09/2025.
Il giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
* * * *
In funzione di Giudice di appello
In composizione monocratica
* * * *
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 57223 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa ex art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 30 settembre 2025 e vertente
TRA con l'avv. Alessandro Di Paola;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t.; CP_1
APPELLATA CONTUMACE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 6630/2023 depositata in data CP_1
17/05/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
- l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione avverso cartella di pagamento emessa per la riscossione di verbale di violazione al Codice della Strada, sul presupposto dell'intervenuto pagamento di alcuni vav e dell'omessa notifica degli altri, ritenendola illegittima nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite;
1 - gli enti appellati non si sono costituiti;
- il gravame è apparso fondato e va accolto;
- la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, per il quale non è esente da onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo, prescindendo dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata (cfr. Cass.
n. 19456/2008);
- costituisce, pertanto, principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali: artt. 91
e 92 cod. proc. civ. nonché D.P.R. n. 115\2002. Secondo l'art. 92 c.p.c. (nella versione vigente novellata dal D.L. n. 132/2014 , applicabile al caso di specie ratione temporis) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. La giurisprudenza di legittimità interviene da lungo tempo sul punto e ribadisce costantemente gli anzidetti principi con l'effetto che vengono cassate con rinvio quelle sentenze di merito che non vi si attengono;
con allungamento della durata del processo oggi sanzionato anche dall'art. 111 Cost. come novellato nel 1999;
- rispetto a tale complesso normativo, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018, invocata dall'appellata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n.
162/2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, rinvenibili <in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica
o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una
Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia>>;
- nel caso di specie questo giudice non ravvisa affatto – neppure con riferimento alla richiamata declaratoria di incostituzionalità - la sussistenza di fatti sostanziali o processuali che possano indurre a giustificare una deroga al principio della soccombenza (art 91 cpc) visto che la difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere ovviamente remunerata, che la semplicità del procedimento può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle spese ma non può tradursi in un onere in più
2 per la parte che risulta vittoriosa, e che, pertanto, in casi del genere, la compensazione delle spese determinerebbe una tutela della convenuta non efficace (visto che dovrebbe sopportare il costo delle spese legali di un giudizio inutilmente instaurato, almeno nella prima fase);
- nell'ipotesi de qua, non è seriamente contestabile la carenza della prima pronuncia, non avendo il giudice di prime cure giustificato in modo adeguato la compensazione delle spese, in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa su un motivo che, invece, deve essere considerato essenziale ed assorbente, qual è l'intervenuto pagamento e l'omessa notifica dei vav sottesi, come affermato nella sentenza di primo grado e non oggetto di contestazione con appello incidentale;
- dalle superiori argomentazioni discende che la motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla compensazione delle spese di lite non è da considerarsi corretta e sufficiente;
- pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, gli appellati devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, oltre che alle spese del presente grado di giudizio in base al principio della soccombenza;
- in proposito, si deve richiamare il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. n.3154/2017; Cass. n.3105/2017; Cass. n.14125/2016) – da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi – alla cui stregua “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né — di per sé sola considerata — di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato;
restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con
l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore.”;
- in ordine al quantum della condanna - rammentato (cfr. Cass. n. 9556/2014) che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cpc, (come aggiunto dal D.L. n. 212/2011, conv. L. n.
10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, alle controversie d'opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, definite con giudizio secondo diritto - le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria;
3
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna in solido gli appellati alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 200,00, oltre euro 43,00 per esborsi, nonché spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna gli appellati alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 300,00, oltre euro 91,50 per esborsi, nonché spese forfettarie iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma addì 30/09/2025.
Il giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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