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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1524/2024 promossa da:
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rap- Parte_1 CodiceFiscale_1 presentato e difeso dall'avv. Valerio CORDELLA, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Foggia, alla Piazza Umberto Giordano, n°37 appellante contro
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1753/2024 emessa dal Tribunale di Foggia il 25.6.2024
(Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 4.6.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., il sig. conveniva in giudizio la sig.ra Parte_1
, al fine di sentirla condannare al risarcimento del danno per Controparte_1
l'occupazione illegittima dell'immobile di sua proprietà.
L'illegittimità dell'occupazione abusiva era stata accertata in via definitiva, con efficacia di giudicato, dalla sentenza n°240/2016 della Corte di Appello di Bari.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la sig.ra , che CP_1
Pag. 1 a 3 resisteva alla domanda.
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale e mediante l'espletamento di una C.T.U. tecnica, cui veniva demandato l'incarico di quantificare l'ammontare dell'indennità di occupazione.
Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda.
Avverso la decisione di primo grado propone appello il sig. . Parte_1
non si è costituita. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, contesta l'errore di fatto in cui è Parte_1 incorso il Tribunale nel recepire le conclusioni del C.T.U. e nel liquidare gli esborsi so- stenuti in primo grado.
Più specificamente, l'appellante si duole che primo giudice “(…) nell'indicare l'im- porto posto a carico della convenuta a titolo di indennità di occupazione abusiva, nel relativo capo della decisione, ha però preso a riferimento il dato numerico indicato dal
Geom. nella bozza del suo elaborato (pari ad € 18.502,63) e non a quello, Pt_2 rettificato, indicato nella relazione conclusiva (pari ad € 20.797,87)” (cfr. appello, pag.
4).
Il motivo è fondato.
Effettivamente il C.T.U., alle pagg. 39 – 41 dell'elaborato peritale, nel paragrafo rubricato “VALUTAZIONE FINALE”, ha rettificato le proprie precedenti conclusioni, pre- cisando che “(…) la valutazione del più probabile valore locativo riferito ai periodi sopra citati (2013/2017) come importo dei frutti civili non riscossi ammonta a complessivi €
20.797,87” (cfr. pag. 40).
Il Tribunale, al contrario, ha condannato la convenuta “(…) al pagamento di euro
23.783,07 (euro 18.502,63, quale danno per l'occupazione illegittima dell'immobile (…)”
(cfr. sentenza, pag. 7) omettendo di considerare le nuove conclusioni del C.T.U. e senza motivare tale sua decisione.
Anzi, nell'esporre la propria ratio decidendi, il primo giudice ha ritenuto la consu- lenza tecnica “(…) del tutto scevra da vizi logico scientifici e che può quindi essere posta
a base della presente decisione” (cfr. pag. 6).
Si deve, quindi, in accoglimento del gravame, correggere la condanna ed affer- mare che l'importo dei frutti civili va quantificato in € 20.797,87 e non nel minore im- porto liquidato dal Tribunale.
Fondato è, altresì, è il secondo motivo di appello con il quale il sig. chiede Pt_1 che gli venga riconosciuto, a titolo di condanna alle spese per esborsi, il pagamento del
Pag. 2 a 3 contributo unificato integrativo di € 379,50, che egli assume di aver versato a seguito del mutamento del rito.
Effettivamente nel fascicolo telematico di primo grado risulta il deposito, da parte dell'avv. Cordella, della ricevuta n. , at- CodiceFiscale_3 testante il versamento dell'importo ulteriore di € 379,50, a titolo di contributo unificato, in data 12.4.2019.
La circostanza è, altresì, attestata nello “storico” del fascicolo medesimo.
L'appello va conclusivamente accolto e la sig.ra va condannata al paga- CP_1 mento, in favore del sig. , dell'ulteriore importo di € 2.299,95, quale differenza Pt_1 dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva, nonché al pagamento di € 379,50 per contributo unificato integrativo versato in primo grado, per il mutamento del rito, oltre ad accessori così come riconosciuti dal Tribunale di Foggia.
L'accoglimento dell'appello comporta, infine, la condanna dell'appellata al paga- mento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi tariffa ex D.M.
n°55/2014, nello scaglione di valore corrispondente alla condanna, tenendo conto della estrema semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1 disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento, in favore di , dell'ulteriore importo di Controparte_1 Parte_1
€ 2.299,95, quale differenza dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva, nonché al pagamento di € 379,50 per contributo unificato integrativo, oltre ad acces- sori così come riconosciuti dal Tribunale di Foggia;
2. condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 170,00 per spese ed € 1.458,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
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