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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 488/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 1, comma 57, L. n. 92 del 2012
nella controversia di primo grado promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Craca Alfredo e Giovati Antonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Strada Mazzini n. 6, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante, P_ P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti De Luca Tamajo Raffaele, Toffoletto Franco,
Ammirati Annarita, Pantò Antonio e Marchesi Stefano Antonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piacenza, Via Mazzini n. 49, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione L. n. 92/2012 cd. Legge Fornero
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1 comma 51, Legge n. 92 del 2012, ha convenuto in giudizio e, premettendo una Parte_1 P_ dettagliata ricostruzione della compagine societaria, riferiva di aver lavorato alle dipendenze di questa a far data dal 01.01.1988 sino al licenziamento in data 11 maggio 2020, con contratto a tempo indeterminato, CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, inquadramento dirigente, da ultimo con mansioni di responsabile del settore amministrativo e delle risorse umane, ha domandato, in riforma dell'ordinanza del 22.06.2023 resa all'esito della fase sommaria, dichiararsi in via principale l'illegittimità licenziamento in quanto ritorsivo e dettato da motivo illecito determinante, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18, L. 300/1970 (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno da cessazione del rapporto), in via gradatamente subordinata l'illegittimità dello stesso per carenza di giusta causa e di giustificazione con le conseguenze risarcitorie e indennitarie previste dal CCNL applicato.
All'esito della fase sommaria, il Tribunale aveva così disposto (doc. 1 res.):
“Il Giudice del Lavoro
A scioglimento della riserva
Osserva.
La domanda principale proposta dalla ricorrente non appare essere fondata.
In estrema sintesi, la stessa – per quanto riguarda il merito delle contestazioni sollevate – si fonda sulla deduzione del carattere c.d. ritorsivo (inteso in senso generale) del licenziamento per giusta causa intimato dalla società convenuta alla ricorrente con lettera 11/05/2020
Si deve, quindi, applicare il principio generale consolidato in giurisprudenza secondo il quale il motivo illecito/ritorsivo determina la nullità del licenziamento solo quando è esclusivo e determinante (con onere probatorio a carico del lavoratore licenziato) con la conseguenza che tale nullità va esclusa quando con lo stesso concorra nella determinazione la giusta causa (come nel caso in esame) o il giustificato motivo posto alla base di detto licenziamento (v, tra le altre, Cass. n. 23338/2009). La prova della esistenza di detta g.c. o g.m.o. incombe, secondo i principi generali, sul datore di lavoro con la conseguenza che
l'adempimento datoriale di detto onere probatorio esclude la sussistenza delle allegazioni poste alla base della domanda del lavoratore di accertamento della nullità del licenziamento per motivo ritorsivo.
Proprio in applicazione di detti principi e tenendo conto del giudizio necessariamente sommario che contraddistingue il presente procedimento si può affermare la infondatezza della domanda principale in esame.
Sempre in applicazione di un principio consolidato è onere della parte datrice di lavoro fornire la prova della fondatezza delle ragioni poste alla base dell'intimato licenziamento.
E detta prova risulta essere fornita in giudizio, sempre tenuto conto della natura dell'accertamento che contraddistingue il presente giudizio.
La difesa della società convenuta, mediante le articolate produzioni documentali, risulta avere sostanzialmente fornito la prova dei vari addebiti mossi alla ricorrente con specifico riferimento:
a) Alla circostanza di avere sostanzialmente occultato documenti aziendali rilevanti ai fini della contabilità aziendale, integrati dalle perizie di stima sul valore della società e del suo patrimonio, redatte dal dott. su Per_1 incarico della società in data 30/10/2018 e in data 26/6/2013, contenenti anche valutazioni in ordine alle c.d. giacenze di magazzino alla data della
2 loro redazione che non risultavano essere presenti nell'archivio contabile ed amministrativo della società, la cui gestione appare essere riconducibile ai compiti conferiti alla ricorrente quale responsabile della
Amministrazione e della Contabilità della società.
b) Con la produzione dei documenti n. 36 e 37 (vale a dire le due relazioni di consulenza tecnica elaborate, sempre su incarico della società dal consulente informatico ing. ) la difesa di parte convenuta Persona_2 ha sostanzialmente fornito un riscontro a quanto allegato in ordine
B1) alterazione dei dati contabili della società già utilizzati per la formazione dei vari bilanci di esercizio approvati per vari anni emergendo
(se non si è inteso male) da detta attività di detto consulente che tutti i tabulati Excel contenenti i dati relativi alle giacenze di magazzino della società, creati dalla ricorrente in un lungo arco di tempo (dal 2006 al
2015) e salvati nella contabilità aziendale, per la valorizzazione del magazzino secondo il criterio LIFO erano stati modificati a posteriori da detta ricorrente (anche in mancanza di ogni convincente alternativa ipotesi ricostruttiva) nel periodo intercorrente dal 13/12/2016 al 2/3/2017, con alterazione delle risultanze, con la specificazione che in data
27/12/2016 ore 11,25 la ricorrente (utente) risulta avere creato il file denominato “Dichiarazione Pighi” poi modificato da ultimo in data
16/3/2017 il cui contenuto (anche sul punto condividendosi le allegazioni difensive della società convenuta) appare essere sostanzialmente analogo alla comunicazione inviata da detta ricorrente in data 23/6/2016
(vale a dire tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea degli azionisti fissata per esame ed approvazione bilancio di esercizio anno 2016) e con la quale la stessa evidenziava (sulla base di un controllo fatto da non meglio specificati consulenti di sua fiducia) improvvise e preoccupanti divergenze in relazione alle diverse voci tra cui quella di magazzino, dei debiti verso i fornitori e delle fatture da ricevere, con impatto sul bilancio di esercizio che risultava migliore.
B2) la incongruenza dei dati delle rimanenze di magazzino dal 2006 al
2015, contenuti nei predetti file Excel salvati a sistema ed i dati relativi alle giacenze di magazzino presi a riferimento nelle perizie del dott. Per_1 con la conseguenza che tali dati sono risultati non coerenti e non compatibili tra di loro che con i dati della stessa natura, relativi agli stessi periodi, registrati nel software IBM AS/400 e riportati nelle scritture contabili della società.
Proprio sulla base di dette risultanze, può, quindi, affermarsi – sempre sulla base del giudizio che deve caratterizzare il presente procedimento – che la difesa della società convenuta ha fornito in causa un riscontro a quello che, nella sostanza, risulta essere l'addebito mosso alla ricorrente, nella sua veste di dirigente apicale della società, vale a dire quello di avere proceduto ad una alterazione dei dati contabili della società per la formazione dei bilanci già approvati con l'intento di proporre contestazioni
3 al bilancio oggetto dell'esame della assemblea indetta per il giorno 26/3/2017, con occultamento di documenti sociali (vale a dire le perizie del dott. ) il tutto al fine di non adempiere agli obblighi afferenti al Per_1 rapporto di lavoro dirigenziale in essere con la società ma i ben diversi interessi esistenti in capo alla stessa quale socia di detta società.
E tutto questo appare sufficiente, in questa sede, per affermare
l'esistenza di un positivo riscontro da parte della difesa della società convenuta (come era suo onere) in ordine alla esistenza della c.d. giusta causa posta alla base del licenziamento in esame, anche ed ulteriormente tenendo conto del particolare e strettissimo rapporto fiduciario che deve intercorrere tra la società datrice di lavoro e chi svolge compiti dirigenziali di più che elevato livello e responsabilità.
Né, sempre sulla base del giudizio che deve caratterizzare il presente procedimento, possono dirsi riscontrati i difetti per c.d. formali sollevati dalla pure articolata difesa di parte ricorrente.
Con riferimento alla c.d. genericità della “imputazione disciplinare”, la relativa eccezione deve essere respinta sulla base della lettura della più che articolata lettera di contestazione disciplinare che consente di affermare come parte ricorrente è stata edotta fin dall'avvio del procedimento disciplinare che ha poi portato al suo licenziamento di quelli che erano gli addebiti disciplinari formulati dalla società nei suoi confronti, consentendo alla stessa di esplicare anche all'interno di detto procedimento ogni sua compiuta difesa, come poi successivamente confermato con la introduzione del presente giudizio e le più che articolate difese svolte nel suo interesse.
Ugualmente non condivisibile appare essere la eccezione afferente la c.d. tardività della predetta contestazione disciplinare atteso che la società è venuta a conoscenza dei fatti posti alla base di detta contestazione disciplinare quando il rapporto di lavoro con la ricorrente era venuto meno
a seguito del precedente licenziamento intimato in data 11/9/2017 ed ha provveduto immediatamente ad effettuare detta contestazione disciplinare una volta che detto rapporto di lavoro era stato regolarmente “ripristinato” da parte della società convenuta in esecuzione ed a seguito della sentenza della Corte di Appello Sezione Lavoro di Bologna n. 125/2020 che aveva, appunto, dichiarato nullo il predetto licenziamento.
La difesa della società convenuta è condivisibile anche nel punto in cui contesta la fondatezza di quanto allegato in ricorso in ordine alla violazione delle norme poste a tutela della c.d. privacy e ciò sia per la sostanziale genericità di detta violazione sia tenendo conto della natura della indagine commissionata all'ing. ed ai tempi in cui la stessa si Per_2
è svolta, emergendo da detta relazione che la stessa è stata svolta quanto il rapporto di lavoro tra le parti era venuto meno a seguito del licenziamento intimato in data 11/9/2017.
4
Devono, infine, essere dichiarate non ammissibili le domande subordinate proposte in ricorso in quanto non azionabili ai sensi dell'art. 1, c. 48 legge n. 92/2012 non avendo per oggetto la impugnativa di licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 legge n. 300/1970 e non risultando fondate sui medesimi fatti costitutivi della proposta domanda principale atteso che le allegazioni e le valutazioni – con relativo onere probatorio – afferenti la dedotta nullità di un licenziamento del dirigente perché ritorsivo sono all'evidenza ben diverse da quelle che devono essere svolte in presenza di allegazione afferente la, per così dire, semplice ingiustificatezza di detto licenziamento, come confermato anche dalla ben diversa tutela prevista in caso di positivo riscontro giudiziale di dette diverse domande.
Le spese del presente procedimento si ritiene che possano essere integralmente compensate in ragione della oggettivamente evidente complessità del presente procedimento e della conseguente altrettanto oggettiva opinabilità delle questioni trattate.
PQM
A scioglimento della riserva
Respinge la domanda principale proposta da parte ricorrente. Dichiara non ammissibili le domande proposte in via subordinata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento”.
Con il presente ricorso in opposizione ha riproposto le stesse Parte_1 argomentazioni a sostegno dell'illegittimità del licenziamento, insistendo per l'accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
si è costituita ritualmente chiedendo il rigetto della opposizione P_ perché infondata in fatto e in diritto, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, a conferma dell'Ordinanza emessa in data 21 giugno 2023 dal Tribunale di Piacenza, Giudice Unico del Lavoro, Dott. Stefano Brusati, pubblicata in data 22 giugno 2023 e comunicata in pari data, all'esito del procedimento di impugnativa di licenziamento di prima fase ex artt. 47 e ss. L.
92/2012 (R.G. 631/2020), accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di tutte le domande formulate, in via subordinata, dalla SI.ra
e, comunque, di tutte le domande diverse da quella concernente la Parte_1 nullità del recesso per inapplicabilità alle stesse del ex art. 1, commi CP_2
47 e ss., Legge 92/2012 per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva;
2. In via principale, rigettare il Ricorso in Opposizione della SI.ra T_
, confermare l'Ordinanza emessa in data 21 giugno 2023 dal Tribunale di
[...]
Piacenza, Giudice Unico del Lavoro, Dott. Stefano Brusati, pubblicata in data 22 giugno 2023 e comunicata in pari data, all'esito del procedimento di impugnativa di licenziamento di prima fase ex artt. 47 e ss. L. 92/2012 (R.G. 631/2020) e, per
5 l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva;
3. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere il recesso intimato alla SI.ra privo di Parte_1 giusta causa, accertare e dichiarare, comunque, il licenziamento intimato alla
SI.ra giustificato ovvero sorretto da giustificatezza, ai sensi dell'art. Parte_1
2118 c.c. e delle previsioni del CCNL Dirigenti Industria e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dalla SI.ra ovvero, in via ancora subordinata, Parte_1 ridurre la condanna di alla corresponsione della sola indennità P_ sostitutiva del preavviso, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva;
4. In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, dedurre da un'eventuale condanna di al risarcimento, le somme che la SI.ra P_
ha percepito o avrebbe potuto/dovuto percepire a titolo di aliunde Parte_1 perceptum e/o aliunde percipiendum per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva;
5. In ogni caso, condannare la SI.ra al Parte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi le fasi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”, ed insistendo quindi per la conferma dell'ordinanza opposta.
Sul contraddittorio così instaurato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e istruita la causa documentalmente, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione.
************
Integralmente richiamate le motivazioni del provvedimento qui gravato, il
Tribunale – tenuto conto delle specifiche ragioni di doglianza di parte opponente
– ritiene di osservare e precisare quanto segue.
1. Quanto all'applicazione del c.d. “Rito Fornero”.
Preliminarmente, occorre rilevare che il caso di specie integra un licenziamento del dirigente (docc. 37-39 ric.) impugnato in via giudiziale in quanto ritorsivo e dettato da motivo illecito determinante e che pertanto, in via strettamente processuale, trova correttamente applicazione il c.d. “rito Fornero”, normato da l.n. 92/2012. Infatti, è necessario considerare che detto rito si applica ai casi di licenziamento del dirigente soltanto se il licenziamento è ritorsivo, rimanendo diversamente preclusa la tutela prevista da art. 18 Stat. Lav. (l.n. 300/1070) con conseguente inammissibilità della domanda proposta in subordine. Sul punto cfr.
Tribunale di Vicenza, Sez. Lavoro, sent. 01.12.2020, secondo cui: “Occorre premettere, pur dovendosi constatare come la legge riservi al lavoratore con qualifica dirigenziale un trattamento migliore rispetto a qualsiasi altro lavoratore subordinato (se non altro per le modalità di calcolo dell'indennizzo dovuto oltre che per il rito accelerato), come il presente procedimento sia stato introdotto correttamente con il rito Fornero trovando nel caso di specie, in ragione della domanda avanzata dal ricorrente che afferma essere stato destinatario di
6 licenziamento ritorsivo, applicazione l'art. 18, Legge 300/1970 e non il D.Lgs. 23/2015, essendo la più recente normativa diretta a disciplinare il licenziamento di operai, impiegati e quadri. Deve poi essere detto come nell'ambito del summenzionato rito debba (dovrebbe) essere trattata anche la domanda subordinatamente proposta – che il ricorrente ha quindi qui correttamente avanzato – posto che simile domanda certamente rientra tra quelle strettamente connesse, nel senso fatto proprio dall'art. 1, co. 48, Legge 92/2012, alla pretesa inerente all'impugnazione del licenziamento;
in altri termini, la domanda volta all'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento si fonda sui medesimi fatti su cui poggia la richiesta di annullamento/illegittimità del medesimo licenziamento”. Consegue che, nel caso di licenziamento del dirigente, ogni altra impugnazione – diversa da quella relativa al motivo ritorsivo – deve essere proposta con rito ordinario ex art. 414 ss. c.p.c. In senso conforme, Tribunale di Milano, a mente del quale “l'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento del dirigente presuppone valutazioni diverse rispetto a quelle relative alla natura ritorsiva del licenziamento (…). Inoltre se il legislatore avesse inteso estendere il rito speciale di cui alla l. n. 92/2012 avrebbe formulato diversamente il comma 47 dell'art. 1 di tale legge: non avrebbe specificato che i commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti “nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300”, né avrebbe aggiunto le ulteriori limitazioni e specificazioni di cui ai commi 47 e 48 (…), ma avrebbe semplicemente statuito che tali disposizioni si applicano a tutte le controversie che hanno ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento (cfr. Trib. Milano, Sez.
Lav., 30 luglio 2020, Est. G.U. Dott.ssa Porcelli).
2. Quanto al licenziamento – ritorsività e giusta causa/giustificatezza.
ha lamentato la nullità e/o illegittimità del provvedimento di Parte_1 licenziamento a lei irrogato da in quanto ritorsivo e dettato da P_ motivo illecito determinante.
Come noto, il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod. civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo (ex multis, Cass. 3.12.2019,
n. 31527; Cass. 17.1.2019, n. 1195; Cass. 19.11.2018, n. 29764; Cass.
3.12.2015, n. 24648; Cass. 18.3.2011, n. 6282).
Ne consegue che, quando il lavoratore alleghi che il licenziamento è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod. civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L.
15.7.1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a
7 quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 23.9.2019, n.
23583; Cass. 4.4.2019, n. 9468), la quale ha statuito con cristallina chiarezza:
"Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo [L. n. 300 del 1970, art.
18, comma 1... [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119
c.c.) o un giustificato motivo (L. n. 604 del 1966. ex art. 3). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art. 2]. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente [...]".
In definitiva, l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo addotto dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato (qui giusta causa) e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso (diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo).
La difesa di parte opponente ha allegato che il secondo (quello impugnato in questa sede) licenziamento fosse nullo in quanto ritorsivo – fondato su di un motivo illecito, ovvero quello di voler sostanzialmente eludere l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro statuito dalla decisione della Corte d'Appello di Bologna all'esito del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza che aveva definito l'impugnazione giudiziale del primo licenziamento (docc.
5-9 ric.). Considerando
8 del tutto irrilevante l'assunto che il licenziamento sia ritorsivo – fondato su motivo illecito determinante per la sola ragione che il relativo provvedimento sia stato vergato dalla stessa amministratrice unica (dott.ssa che Persona_3 aveva comminato la prima sanzione espulsiva, bisogna osservare da un lato che
, se da un lato i motivi di risentimento e acrimonia personali (che ben si può immaginare possano sussistere in forza del palese logoramento dei rapporti) sono motivi invalidi di licenziamento, dall'altro non si può non considerare che la difesa di parte opponente non ne ha fatto parola nel presente ricorso in opposizione;
al contempo, neppure chiaro è se la ritorsione in questione abbia riguardato specificamente la vittoria di in detto giudizio di reclamo. Parte_1 Non è dunque specificato quale sia il motivo determinante – unico che ha causato il licenziamento nella prospettazione di parte opponente.
Proprio in applicazione di detti principi si può affermare la infondatezza della domanda principale in esame, non potendo che trovare conferma la statuizione resa sul punto all'esito della fase sommaria.
Quanto alla giusta causa/giustificatezza del licenziamento, giova rammentare che ha contestato a di aver commesso quanto di seguito P_ Parte_1
(doc. 10 ric.):
“3) Le date di creazione e di modifica della “Dichiarazione.Pighi”, come sopra indicate, dimostrano che Lei era a conoscenza delle asserite differenze significative di valorizzazione delle giacenze di magazzino denunciate alla
Società, sua datrice di lavoro, ben prima del 23 giugno 2016, ovvero già sei mesi prima della data fissata per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio (e questo contrariamente a quanto da Lei asserito nella predetta comunicazione del
23 giugno).
4) I dati relativi alle giacenze di magazzino dal 2006 al 2015, contenuti nei files
Excel esaminati dal perito informatico incaricato dalla Società, di cui al punto 1 che precede, salvati, come detto nella cartella “Anita Colla” del server ed accessibili tramite il percorso “Dati” (…) sono risultati totalmente non coerenti ed incompatibili con i dati della stessa natura, relativi agli stessi periodi, registrati nel software IBM AS/400 e riportati nelle scritture contabili della Società.
(…) In conclusione, dalle indagini svolte, è emerso come Lei, in palese violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e leale cooperazione nello svolgimento delle Sue mansioni di natura dirigenziale, abbia alterato i dati contabili della
Società già utilizzati per la formazione dei bilanci già approvati, al fine plausibile di poter proporre una (infondata) impugnativa del bilancio 2017, ed abbia occultato documenti sociali (ovvero le perizie del Dott. che non erano Per_1 presenti in azienda), il tutto al fine del perseguimento dei suoi interessi in qualità di socio di minoranza della Società, a detrimento della Sua datrice di lavoro.
Gli addebiti a Lei mossi a mezzo della presente, benché relativi a fatti verificatisi nei primi mesi dell'anno 2017 (precedentemente alla comunicata risoluzione del rapporto di lavoro poi annullata dalla Corte di appello di Bologna), sono stati portati alla luce dai controlli sul magazzino svolti a seguito dell'esame delle perizie del dott. e dalle perizie forensi concluse nel mese di aprile 2019 e Per_1
9 Le vengono contestati in data odierna, in virtù della Sua reintegrazione nell'organico di avvenuta in data 20 marzo 2020”. P_
si è difesa affermando quanto segue (cfr. giustificazioni scritte – Parte_1 doc. 36 ric.): “(…) i fatti che mi vengono ascritti sono, sul piano disciplinare, del tutto infondati e (…), per essi, non è configurabile alcuna mia responsabilità, né di natura disciplinare, né di altra natura, avendo io soltanto assolto ai miei doveri
e segnalato alla società, e per essa all'amministratore unico, situazioni che meritavano un suo opportuno intervento, quale solo ed unico responsabile della redazione del bilancio, nonché soggetto che forniva dati, indicazioni e direttive in merito alla compilazione delle voci relative al magazzino e alla valorizzazione delle rimanenze (dati tecnico-produttivi di competenza tutt'altro che amministrativa).
(…) Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all'altro ordine di censure che mi vengono ingiustamente ascritte, atteso che il nuovo criterio di valutazione del magazzino è stato scelto dalla società con valutazione del tutto autonoma e in alcun modo riconducibile a mie pretese ed assolutamente false ed indimostrate condotte illegittime le quali non sono, e non possono certo essere, comprovate da una perizia informatica la quale non supporta in alcun modo il merito degli addebiti (in particolare con riferimento alle infondate accuse di indebite alterazioni di dati), per le ragioni tutte già ampiamente esposte negli altri procedimenti contenziosi tra le parti e che mi riservo di ripercorrere e approfondire in altra sede.
Non posso dunque ed infine esimermi dal rilevare che la volontà ritorsiva della società (…) non si arresta, né davanti alle statuizioni dei Giudici, né davanti alle mie condizioni di salute, che pur ho certificato essere precarie. Debbo quindi avvertire che riterrò responsabile, sia la società, sia Lei personalmente (dott.ssa amministratore unico – ndr), in quanto autrice materiale Persona_3 delle condotte illecite, di ogni pregiudizio che io dovessi patire, sia alla mia professionalità, sia agli altri valori primari della mia persona”.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui è onere della parte datrice di lavoro fornire la prova della fondatezza delle ragioni poste alla base dell'intimato licenziamento.
In punto di diritto, occorre rilevare che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente si discosta, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui alla legge n. 604/1966, art. 3.
Anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante, o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e quindi giustificarne il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso,
10 con valutazione rimessa al giudice di merito sindacabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione (cfr. Cass., sez. lav., 8 ottobre 2012, n. 17086).
In altri termini, la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n.
604 del 1966 e n. 300 del 1970 non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, neppure ai dirigenti convenzionali, sia che si tratti di dirigenti apicali sia di dirigenti medi o minori, ad eccezione, tuttavia, degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro che dirigenti non sono, non essendo le mansioni da essi espletate riconducibili in alcun modo alla nozione ordinamentale o contrattuale del dirigente (cfr. Cass., sez. lav., 23 novembre 2012, n. 20763).
Inoltre, sempre in tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso e di pagare l'indennità sostituiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (cfr. Cass., sez. lav., 10 aprile 2012, n. 5671).
Ciò premesso, la prova della fondatezza degli addebiti risulta essere fornita anche nella presente fase di giudizio. Infatti, con le articolate P_ produzioni documentali, risulta avere sostanzialmente fornito la prova dei vari addebiti mossi all'opponente.
In primo luogo, quanto alla contestazione disciplinare per i fatti occorsi fino alla data del 11.09.2017 (del 26.03.2020 – doc. 10 ric.), è opportuno ribadire come essa sia relativa all'aumento dei chilogrammi di giacenza nei tabulati “LIFO” per renderli coerenti al numero di fase.
Occorre premettere che per “LIFO” si intende il criterio di calcolo “ultimo entrato primo uscito” (doc. 56 ric.), previsto quale metodo di gestione delle scorte (ovvero quale criterio di valutazione delle immobilizzazioni per le società per azioni) ex art. 2426, co. 1, n. 10 cod. civ. Detta norma prevede infatti che: “il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli:
“primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”.
Orbene, in primo luogo la società opposta ha fornito piena prova in ordine alla rilevanza di determinati documenti aziendali (all. XI res.) ai fini della contabilità aziendale, integrati dalle perizie di stima sul valore della società e del suo patrimonio, redatte dal dott. (docc. 27-28 e 45 ric.) su incarico della Persona_4 società in data 30.10.2008 e in data 26.06.2013, contenenti anche valutazioni in ordine alle c.d. giacenze di magazzino alla data della loro redazione che non risultavano essere presenti nell'archivio contabile ed amministrativo della società,
11 la cui gestione appare essere riconducibile ai compiti conferiti alla opponente quale responsabile della Amministrazione e della Contabilità della società.
È dunque emerso che la diversa valutazione del magazzino è stata strumentale non soltanto alla proposizione dell'azione contro il bilancio relativo all'anno 2017 (doc. 31 ric.) ma anche alla richiesta di divisione dell'utile che poi è stata avanzata nell'assemblea di novembre 2019 e che di fatto avrebbe fatto sì che all'opponente spettasse l'equivalente di euro 16 milioni (docc.
2-bis e 2-ter, 41-42 ric.) a titolo di dividendo.
In secondo luogo, con la produzione delle due relazioni di consulenza tecnica elaborate sempre su incarico della società dal consulente informatico ing.
(docc. 36-37 res. fasc. prima fase;
all. XI res. e doc. 46 ric. fasc. Persona_2 seconda fase) la difesa di parte opposta ha sostanzialmente fornito un riscontro a quanto allegato in ordine ai files delle giacenze di magazzino dal 2006 al 2015.
Secondo il criterio LIFO essi sono stati oggetto di alterazione-modificazione a posteriori, tra il 13.12.2016 e il 02.03.2017.
In altri termini, dalla incongruenza dei dati delle rimanenze di magazzino dal 2006 al 2015 (docc. 47-48 ric.), contenuti nei predetti files Excel salvati a sistema (all.
XI res.), rispetto ai dati relativi alle giacenze di magazzino presi a riferimento nelle perizie del dott. non può che derivarsi che tali dati sono risultati non Per_1 coerenti e non compatibili tanto tra di loro quanto con i dati della stessa natura, relativi agli stessi periodi, registrati nel software IBM AS/400 e riportati nelle scritture contabili della società.
Proprio sulla base di dette risultanze, può, quindi, affermarsi che la difesa della società opposta ha fornito in causa un riscontro a quello che, nella sostanza, risulta essere l'addebito mosso alla opponente , nella sua veste di Parte_1 dirigente apicale della società, vale a dire quello di avere proceduto ad una alterazione dei dati contabili della società per la formazione dei bilanci già approvati con l'intento di proporre contestazioni al bilancio oggetto dell'esame della assemblea indetta per il giorno 26.03.2017, con occultamento di documenti sociali (vale a dire le perizie del dott. ) il tutto al fine di non adempiere agli Per_1 obblighi afferenti al rapporto di lavoro dirigenziale in essere con la società ma di salvaguardare soltanto i diversi interessi esistenti in capo alla stessa quale socia di detta società.
E tutto questo appare sufficiente, in questa sede, per affermare l'esistenza di un positivo riscontro da parte della difesa della società opposta (come era suo onere) in ordine alla sussistenza della giusta causa posta alla base del licenziamento in esame, anche ed ulteriormente tenendo conto del particolare e strettissimo rapporto fiduciario che deve intercorrere tra la società datrice di lavoro e chi svolge compiti dirigenziali di più che elevato livello e responsabilità.
L'alterazione dei dati contabili della società già utilizzati per la formazione dei vari bilanci di esercizio approvati per vari anni emergendo (se non si è inteso male) da detta attività di detto consulente che tutti i tabulati Excel contenenti i dati relativi alle giacenze di magazzino della società, creati dalla opponente in un lungo arco di tempo (dal 2006 al 2015) e salvati nella contabilità aziendale, per la
12 valorizzazione del magazzino secondo il criterio LIFO erano stati modificati a posteriori dall'opponente (anche in mancanza di ogni convincente alternativa ipotesi ricostruttiva) nel periodo intercorrente dal 13.12.2016 al 02.03.2017, con alterazione delle risultanze, con la specificazione che in data 27.12.2016 ore
11:25 l'opponente (utente) risulta avere creato il file denominato “Dichiarazione Pighi” (all. XI res.) poi modificato da ultimo in data 16.03.2017 il cui contenuto
(anche sul punto condividendosi le allegazioni difensive della società opposta) appare essere sostanzialmente analogo alla comunicazione (doc. 24 ric.) inviata dall'opponente in data 22.06.2017 (pochi giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea degli azionisti, convocata per esame ed approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2016) e con la quale la stessa evidenziava (sulla base di un controllo fatto da non meglio specificati consulenti di sua fiducia) improvvise e preoccupanti divergenze in relazione alle diverse voci tra cui quella di magazzino, dei debiti verso i fornitori e delle fatture da ricevere, con impatto sul bilancio di esercizio che risultava migliore e permetteva di subire una minore imposizione fiscale (docc. 11-15 ric.).
L'opponente ha allegato in fatto che in realtà sarebbe stato soltanto suo fratello
, in qualità di amministratore unico nel periodo in questione, ad Persona_5 occuparsi di tutto quanto, soprattutto in materia di formazione dei documenti di bilancio;
la stessa responsabilità si sarebbe estesa al fratello Parte_2 quale immediato predecessore di nell'incarico di amministratore Persona_5 unico. Stando alla versione dei fatti fornita dall'opponente, dunque, soltanto i due fratelli con i maggiori incarichi di responsabilità e gestione sarebbero stati a conoscenza di tutto, in quanto le direttive aziendali venivano impartite da loro due.
In altri termini, l'opponente ha ritenuto che la sottostima del magazzino fosse una prassi invalsa, e da ben prima del mese di giugno 2017, quando fu approvato l'ultimo bilancio prima del licenziamento poi annullato.
Per la difesa di parte opponente la dimostrazione della sottostima starebbe nella circostanza che quando con il bilancio dell'anno 2018 (approvato nel 2019) la società deliberò di cambiare criterio di valutazione (adottando quello del costo medio – doc. 56 ric.) ne derivò un aumento del patrimonio netto di quasi 100 milioni di euro (docc. 33-34 ric.).
Ad ogni buon conto, occorre rilevare che , nominata responsabile Parte_1 dell'amministrazione di bilancio (docc. 19-20bis ric.), con responsabilità su formazione e approvazione del bilancio, indirizzò una lettera all'amministrazione sociale in data 22.06.2017, segnalandovi le dedotte divergenze (doc. 24 ric.).
Da tutto ciò si può effettivamente dedurre che le perizie del 2008 e del 2013
(docc. 27 e 28 ric.) erano state svolte su espresso incarico della società e non v'è prova alcuna che l'opponente, nell'esercizio delle sue funzioni di responsabile del bilancio, le abbia occultate;
in altri termini, “ha finto” di accorgersi P_ delle divergenze soltanto quando “ha visto” le perizie nell'anno 2018 in sede di
13 impugnazione del bilancio relativo all'anno di esercizio 2017 (docc. 31-31bis-32 ric.).
Altrettanto evidente è però che l'opponente ha effettivamente alterato i dati contenuti nei suoi files conservati su server aziendale, che erano stati usati per formare bilanci poi approvati dall'organo preposto. La modifica dei dati che le è stata imputata risale al periodo compreso tra il
13.12.2016 e il 02.03.2017: pertanto, essa non può considerarsi come rilevante per i bilanci precedentemente approvati ma soltanto per la contabilità del bilancio
2016 redatto nel 2017.
Quanto alla rilevanza per il bilancio 2017 redatto e approvato nel 2018, si può con certezza affermare che la circostanza che l'opponente fosse o meno a conoscenza della sottostima delle rimanenze di magazzino e che vi prestasse consenso o meno risulta essere sostanzialmente irrilevante perché l'oggetto della contestazione è diverso dai casi di alterazione dei dati delle tabelle Excel da lei redatte in un momento successivo. In altri termini, la circostanza che l'opponente compilasse i fogli Excel per poi sottoporli ai due amministratori unici (dapprima e poi il successore ) è sì oggetto di contestazione Parte_2 Persona_5 nella presente causa, ma di fatto è irrilevante rispetto alla contestazione disciplinare posta alla base del provvedimento sanzionatorio in quanto le modifiche dedotte sono state effettuate in un momento precedente, ovvero tra il mese di dicembre 2016 e il mese di marzo 2017, quindi prima della segnalazione delle discordanze inviata all'amministratore unico . Persona_5
La circostanza che l'opponente fosse o meno responsabile stando all'organigramma nominativo (doc. 19 ric.) della società è parimenti irrilevante, in quanto risulta documentalmente (doc. 20-bis ric.) che alla stessa opponente fossero state attribuite specifiche funzioni di amministrazione e contabilità
(supervisione e gestione della contabilità attiva e passiva), formazione del bilancio (assistenza all'Ufficio contabilità nella predisposizione di una prima bozza del bilancio di verifica da presentarsi all'amministratore unico o a professionista da questi espressamente incaricato), gestione del personale
(esclusi i dirigenti, facenti capo in quanto tali al direttore generale;
gestione amministrativa e contrattuale, e quindi colloqui ai fini dell'assunzione, contrattualistica, gestione avanzamenti di carriera, dei trasferimenti, procedimenti disciplinari, rapporti sindacali, gestione richieste cambi mansione ed anticipi TFR, salva la riserva in materia di assunzioni, azioni disciplinari, licenziamenti ed avanzamenti di carriera a favore dell'amministratore unico e del direttore generale nei soli casi da loro espressamente avocati).
Infine, non possono condividersi i rilievi formali mossi avuto riguardo dell'iter sanzionatorio come sollevati dalla articolate difesa di parte opponente.
Con riferimento alla c.d. genericità della “imputazione disciplinare”, la relativa eccezione deve essere respinta anche solo sulla base della lettura della più che dettagliata lettera di contestazione disciplinare che consente di affermare come parte opponente sia stata edotta fin dall'avvio del procedimento disciplinare che
14 ha poi portato al suo licenziamento di quelli che erano gli addebiti disciplinari formulati dalla società nei suoi confronti, consentendo alla stessa di svolgere anche all'interno di detto procedimento ogni sua compiuta difesa, come poi successivamente confermato con la introduzione del presente giudizio dove sono state svolte altrettante difese svolte (docc. 10 e 37-39 ric.).
Del apri non appare condivisibile l'eccezione relativa alla tardività della predetta contestazione disciplinare (doc. 10 ric.) atteso che è documentale che la società sia venuta a conoscenza dei fatti posti alla base di detta contestazione disciplinare quando il rapporto di lavoro con la opponente era venuto meno a seguito del precedente licenziamento intimato in data 11.09.2017 ed ha provveduto immediatamente ad effettuare detta contestazione disciplinare una volta “ripristinato” il rapporto in ottemperanza alla statuizione della sentenza della
Corte di Appello Sezione Lavoro di Bologna n. 125/2020 che aveva, appunto, dichiarato nullo il predetto licenziamento (docc.
5-6 ric.).
La difesa della società opposta è condivisibile anche nel punto in cui contesta la fondatezza di quanto allegato in ricorso in ordine alla violazione delle norme poste a tutela della privacy e ciò sia per la sostanziale genericità di detta violazione sia tenendo conto della natura della indagine commissionata all'ing.
(doc. 46 ric.) ed ai tempi in cui la stessa si è svolta, emergendo da detta Per_2 relazione che la stessa è stata svolta quando il rapporto di lavoro tra le parti era venuto meno a seguito del licenziamento intimato in data 11.09.2017.
Le suesposte considerazioni, assorbenti rispetto ad ogni ulteriore rilievo sollevato dalle parti, impongono il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria.
Nonostante l'esito del giudizio, la peculiarità e l'opinabilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Piacenza, 17 maggio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Camilla Milani
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Camilla Milani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 1, comma 57, L. n. 92 del 2012
nella controversia di primo grado promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Craca Alfredo e Giovati Antonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Strada Mazzini n. 6, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante, P_ P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti De Luca Tamajo Raffaele, Toffoletto Franco,
Ammirati Annarita, Pantò Antonio e Marchesi Stefano Antonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Piacenza, Via Mazzini n. 49, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione L. n. 92/2012 cd. Legge Fornero
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 1 comma 51, Legge n. 92 del 2012, ha convenuto in giudizio e, premettendo una Parte_1 P_ dettagliata ricostruzione della compagine societaria, riferiva di aver lavorato alle dipendenze di questa a far data dal 01.01.1988 sino al licenziamento in data 11 maggio 2020, con contratto a tempo indeterminato, CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, inquadramento dirigente, da ultimo con mansioni di responsabile del settore amministrativo e delle risorse umane, ha domandato, in riforma dell'ordinanza del 22.06.2023 resa all'esito della fase sommaria, dichiararsi in via principale l'illegittimità licenziamento in quanto ritorsivo e dettato da motivo illecito determinante, con tutte le conseguenze di cui all'art. 18, L. 300/1970 (reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno da cessazione del rapporto), in via gradatamente subordinata l'illegittimità dello stesso per carenza di giusta causa e di giustificazione con le conseguenze risarcitorie e indennitarie previste dal CCNL applicato.
All'esito della fase sommaria, il Tribunale aveva così disposto (doc. 1 res.):
“Il Giudice del Lavoro
A scioglimento della riserva
Osserva.
La domanda principale proposta dalla ricorrente non appare essere fondata.
In estrema sintesi, la stessa – per quanto riguarda il merito delle contestazioni sollevate – si fonda sulla deduzione del carattere c.d. ritorsivo (inteso in senso generale) del licenziamento per giusta causa intimato dalla società convenuta alla ricorrente con lettera 11/05/2020
Si deve, quindi, applicare il principio generale consolidato in giurisprudenza secondo il quale il motivo illecito/ritorsivo determina la nullità del licenziamento solo quando è esclusivo e determinante (con onere probatorio a carico del lavoratore licenziato) con la conseguenza che tale nullità va esclusa quando con lo stesso concorra nella determinazione la giusta causa (come nel caso in esame) o il giustificato motivo posto alla base di detto licenziamento (v, tra le altre, Cass. n. 23338/2009). La prova della esistenza di detta g.c. o g.m.o. incombe, secondo i principi generali, sul datore di lavoro con la conseguenza che
l'adempimento datoriale di detto onere probatorio esclude la sussistenza delle allegazioni poste alla base della domanda del lavoratore di accertamento della nullità del licenziamento per motivo ritorsivo.
Proprio in applicazione di detti principi e tenendo conto del giudizio necessariamente sommario che contraddistingue il presente procedimento si può affermare la infondatezza della domanda principale in esame.
Sempre in applicazione di un principio consolidato è onere della parte datrice di lavoro fornire la prova della fondatezza delle ragioni poste alla base dell'intimato licenziamento.
E detta prova risulta essere fornita in giudizio, sempre tenuto conto della natura dell'accertamento che contraddistingue il presente giudizio.
La difesa della società convenuta, mediante le articolate produzioni documentali, risulta avere sostanzialmente fornito la prova dei vari addebiti mossi alla ricorrente con specifico riferimento:
a) Alla circostanza di avere sostanzialmente occultato documenti aziendali rilevanti ai fini della contabilità aziendale, integrati dalle perizie di stima sul valore della società e del suo patrimonio, redatte dal dott. su Per_1 incarico della società in data 30/10/2018 e in data 26/6/2013, contenenti anche valutazioni in ordine alle c.d. giacenze di magazzino alla data della
2 loro redazione che non risultavano essere presenti nell'archivio contabile ed amministrativo della società, la cui gestione appare essere riconducibile ai compiti conferiti alla ricorrente quale responsabile della
Amministrazione e della Contabilità della società.
b) Con la produzione dei documenti n. 36 e 37 (vale a dire le due relazioni di consulenza tecnica elaborate, sempre su incarico della società dal consulente informatico ing. ) la difesa di parte convenuta Persona_2 ha sostanzialmente fornito un riscontro a quanto allegato in ordine
B1) alterazione dei dati contabili della società già utilizzati per la formazione dei vari bilanci di esercizio approvati per vari anni emergendo
(se non si è inteso male) da detta attività di detto consulente che tutti i tabulati Excel contenenti i dati relativi alle giacenze di magazzino della società, creati dalla ricorrente in un lungo arco di tempo (dal 2006 al
2015) e salvati nella contabilità aziendale, per la valorizzazione del magazzino secondo il criterio LIFO erano stati modificati a posteriori da detta ricorrente (anche in mancanza di ogni convincente alternativa ipotesi ricostruttiva) nel periodo intercorrente dal 13/12/2016 al 2/3/2017, con alterazione delle risultanze, con la specificazione che in data
27/12/2016 ore 11,25 la ricorrente (utente) risulta avere creato il file denominato “Dichiarazione Pighi” poi modificato da ultimo in data
16/3/2017 il cui contenuto (anche sul punto condividendosi le allegazioni difensive della società convenuta) appare essere sostanzialmente analogo alla comunicazione inviata da detta ricorrente in data 23/6/2016
(vale a dire tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea degli azionisti fissata per esame ed approvazione bilancio di esercizio anno 2016) e con la quale la stessa evidenziava (sulla base di un controllo fatto da non meglio specificati consulenti di sua fiducia) improvvise e preoccupanti divergenze in relazione alle diverse voci tra cui quella di magazzino, dei debiti verso i fornitori e delle fatture da ricevere, con impatto sul bilancio di esercizio che risultava migliore.
B2) la incongruenza dei dati delle rimanenze di magazzino dal 2006 al
2015, contenuti nei predetti file Excel salvati a sistema ed i dati relativi alle giacenze di magazzino presi a riferimento nelle perizie del dott. Per_1 con la conseguenza che tali dati sono risultati non coerenti e non compatibili tra di loro che con i dati della stessa natura, relativi agli stessi periodi, registrati nel software IBM AS/400 e riportati nelle scritture contabili della società.
Proprio sulla base di dette risultanze, può, quindi, affermarsi – sempre sulla base del giudizio che deve caratterizzare il presente procedimento – che la difesa della società convenuta ha fornito in causa un riscontro a quello che, nella sostanza, risulta essere l'addebito mosso alla ricorrente, nella sua veste di dirigente apicale della società, vale a dire quello di avere proceduto ad una alterazione dei dati contabili della società per la formazione dei bilanci già approvati con l'intento di proporre contestazioni
3 al bilancio oggetto dell'esame della assemblea indetta per il giorno 26/3/2017, con occultamento di documenti sociali (vale a dire le perizie del dott. ) il tutto al fine di non adempiere agli obblighi afferenti al Per_1 rapporto di lavoro dirigenziale in essere con la società ma i ben diversi interessi esistenti in capo alla stessa quale socia di detta società.
E tutto questo appare sufficiente, in questa sede, per affermare
l'esistenza di un positivo riscontro da parte della difesa della società convenuta (come era suo onere) in ordine alla esistenza della c.d. giusta causa posta alla base del licenziamento in esame, anche ed ulteriormente tenendo conto del particolare e strettissimo rapporto fiduciario che deve intercorrere tra la società datrice di lavoro e chi svolge compiti dirigenziali di più che elevato livello e responsabilità.
Né, sempre sulla base del giudizio che deve caratterizzare il presente procedimento, possono dirsi riscontrati i difetti per c.d. formali sollevati dalla pure articolata difesa di parte ricorrente.
Con riferimento alla c.d. genericità della “imputazione disciplinare”, la relativa eccezione deve essere respinta sulla base della lettura della più che articolata lettera di contestazione disciplinare che consente di affermare come parte ricorrente è stata edotta fin dall'avvio del procedimento disciplinare che ha poi portato al suo licenziamento di quelli che erano gli addebiti disciplinari formulati dalla società nei suoi confronti, consentendo alla stessa di esplicare anche all'interno di detto procedimento ogni sua compiuta difesa, come poi successivamente confermato con la introduzione del presente giudizio e le più che articolate difese svolte nel suo interesse.
Ugualmente non condivisibile appare essere la eccezione afferente la c.d. tardività della predetta contestazione disciplinare atteso che la società è venuta a conoscenza dei fatti posti alla base di detta contestazione disciplinare quando il rapporto di lavoro con la ricorrente era venuto meno
a seguito del precedente licenziamento intimato in data 11/9/2017 ed ha provveduto immediatamente ad effettuare detta contestazione disciplinare una volta che detto rapporto di lavoro era stato regolarmente “ripristinato” da parte della società convenuta in esecuzione ed a seguito della sentenza della Corte di Appello Sezione Lavoro di Bologna n. 125/2020 che aveva, appunto, dichiarato nullo il predetto licenziamento.
La difesa della società convenuta è condivisibile anche nel punto in cui contesta la fondatezza di quanto allegato in ricorso in ordine alla violazione delle norme poste a tutela della c.d. privacy e ciò sia per la sostanziale genericità di detta violazione sia tenendo conto della natura della indagine commissionata all'ing. ed ai tempi in cui la stessa si Per_2
è svolta, emergendo da detta relazione che la stessa è stata svolta quanto il rapporto di lavoro tra le parti era venuto meno a seguito del licenziamento intimato in data 11/9/2017.
4
Devono, infine, essere dichiarate non ammissibili le domande subordinate proposte in ricorso in quanto non azionabili ai sensi dell'art. 1, c. 48 legge n. 92/2012 non avendo per oggetto la impugnativa di licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 legge n. 300/1970 e non risultando fondate sui medesimi fatti costitutivi della proposta domanda principale atteso che le allegazioni e le valutazioni – con relativo onere probatorio – afferenti la dedotta nullità di un licenziamento del dirigente perché ritorsivo sono all'evidenza ben diverse da quelle che devono essere svolte in presenza di allegazione afferente la, per così dire, semplice ingiustificatezza di detto licenziamento, come confermato anche dalla ben diversa tutela prevista in caso di positivo riscontro giudiziale di dette diverse domande.
Le spese del presente procedimento si ritiene che possano essere integralmente compensate in ragione della oggettivamente evidente complessità del presente procedimento e della conseguente altrettanto oggettiva opinabilità delle questioni trattate.
PQM
A scioglimento della riserva
Respinge la domanda principale proposta da parte ricorrente. Dichiara non ammissibili le domande proposte in via subordinata.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento”.
Con il presente ricorso in opposizione ha riproposto le stesse Parte_1 argomentazioni a sostegno dell'illegittimità del licenziamento, insistendo per l'accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
si è costituita ritualmente chiedendo il rigetto della opposizione P_ perché infondata in fatto e in diritto, domandando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. In via preliminare, a conferma dell'Ordinanza emessa in data 21 giugno 2023 dal Tribunale di Piacenza, Giudice Unico del Lavoro, Dott. Stefano Brusati, pubblicata in data 22 giugno 2023 e comunicata in pari data, all'esito del procedimento di impugnativa di licenziamento di prima fase ex artt. 47 e ss. L.
92/2012 (R.G. 631/2020), accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità di tutte le domande formulate, in via subordinata, dalla SI.ra
e, comunque, di tutte le domande diverse da quella concernente la Parte_1 nullità del recesso per inapplicabilità alle stesse del ex art. 1, commi CP_2
47 e ss., Legge 92/2012 per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva;
2. In via principale, rigettare il Ricorso in Opposizione della SI.ra T_
, confermare l'Ordinanza emessa in data 21 giugno 2023 dal Tribunale di
[...]
Piacenza, Giudice Unico del Lavoro, Dott. Stefano Brusati, pubblicata in data 22 giugno 2023 e comunicata in pari data, all'esito del procedimento di impugnativa di licenziamento di prima fase ex artt. 47 e ss. L. 92/2012 (R.G. 631/2020) e, per
5 l'effetto, rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva;
3. In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui
l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere il recesso intimato alla SI.ra privo di Parte_1 giusta causa, accertare e dichiarare, comunque, il licenziamento intimato alla
SI.ra giustificato ovvero sorretto da giustificatezza, ai sensi dell'art. Parte_1
2118 c.c. e delle previsioni del CCNL Dirigenti Industria e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dalla SI.ra ovvero, in via ancora subordinata, Parte_1 ridurre la condanna di alla corresponsione della sola indennità P_ sostitutiva del preavviso, per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva;
4. In via ulteriormente subordinata e salvo gravame, dedurre da un'eventuale condanna di al risarcimento, le somme che la SI.ra P_
ha percepito o avrebbe potuto/dovuto percepire a titolo di aliunde Parte_1 perceptum e/o aliunde percipiendum per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva;
5. In ogni caso, condannare la SI.ra al Parte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi le fasi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge”, ed insistendo quindi per la conferma dell'ordinanza opposta.
Sul contraddittorio così instaurato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e istruita la causa documentalmente, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione all'esito della discussione.
************
Integralmente richiamate le motivazioni del provvedimento qui gravato, il
Tribunale – tenuto conto delle specifiche ragioni di doglianza di parte opponente
– ritiene di osservare e precisare quanto segue.
1. Quanto all'applicazione del c.d. “Rito Fornero”.
Preliminarmente, occorre rilevare che il caso di specie integra un licenziamento del dirigente (docc. 37-39 ric.) impugnato in via giudiziale in quanto ritorsivo e dettato da motivo illecito determinante e che pertanto, in via strettamente processuale, trova correttamente applicazione il c.d. “rito Fornero”, normato da l.n. 92/2012. Infatti, è necessario considerare che detto rito si applica ai casi di licenziamento del dirigente soltanto se il licenziamento è ritorsivo, rimanendo diversamente preclusa la tutela prevista da art. 18 Stat. Lav. (l.n. 300/1070) con conseguente inammissibilità della domanda proposta in subordine. Sul punto cfr.
Tribunale di Vicenza, Sez. Lavoro, sent. 01.12.2020, secondo cui: “Occorre premettere, pur dovendosi constatare come la legge riservi al lavoratore con qualifica dirigenziale un trattamento migliore rispetto a qualsiasi altro lavoratore subordinato (se non altro per le modalità di calcolo dell'indennizzo dovuto oltre che per il rito accelerato), come il presente procedimento sia stato introdotto correttamente con il rito Fornero trovando nel caso di specie, in ragione della domanda avanzata dal ricorrente che afferma essere stato destinatario di
6 licenziamento ritorsivo, applicazione l'art. 18, Legge 300/1970 e non il D.Lgs. 23/2015, essendo la più recente normativa diretta a disciplinare il licenziamento di operai, impiegati e quadri. Deve poi essere detto come nell'ambito del summenzionato rito debba (dovrebbe) essere trattata anche la domanda subordinatamente proposta – che il ricorrente ha quindi qui correttamente avanzato – posto che simile domanda certamente rientra tra quelle strettamente connesse, nel senso fatto proprio dall'art. 1, co. 48, Legge 92/2012, alla pretesa inerente all'impugnazione del licenziamento;
in altri termini, la domanda volta all'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento si fonda sui medesimi fatti su cui poggia la richiesta di annullamento/illegittimità del medesimo licenziamento”. Consegue che, nel caso di licenziamento del dirigente, ogni altra impugnazione – diversa da quella relativa al motivo ritorsivo – deve essere proposta con rito ordinario ex art. 414 ss. c.p.c. In senso conforme, Tribunale di Milano, a mente del quale “l'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento del dirigente presuppone valutazioni diverse rispetto a quelle relative alla natura ritorsiva del licenziamento (…). Inoltre se il legislatore avesse inteso estendere il rito speciale di cui alla l. n. 92/2012 avrebbe formulato diversamente il comma 47 dell'art. 1 di tale legge: non avrebbe specificato che i commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti “nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300”, né avrebbe aggiunto le ulteriori limitazioni e specificazioni di cui ai commi 47 e 48 (…), ma avrebbe semplicemente statuito che tali disposizioni si applicano a tutte le controversie che hanno ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento (cfr. Trib. Milano, Sez.
Lav., 30 luglio 2020, Est. G.U. Dott.ssa Porcelli).
2. Quanto al licenziamento – ritorsività e giusta causa/giustificatezza.
ha lamentato la nullità e/o illegittimità del provvedimento di Parte_1 licenziamento a lei irrogato da in quanto ritorsivo e dettato da P_ motivo illecito determinante.
Come noto, il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod. civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo (ex multis, Cass. 3.12.2019,
n. 31527; Cass. 17.1.2019, n. 1195; Cass. 19.11.2018, n. 29764; Cass.
3.12.2015, n. 24648; Cass. 18.3.2011, n. 6282).
Ne consegue che, quando il lavoratore alleghi che il licenziamento è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod. civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L.
15.7.1966, n. 604, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a
7 quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 23.9.2019, n.
23583; Cass. 4.4.2019, n. 9468), la quale ha statuito con cristallina chiarezza:
"Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo [L. n. 300 del 1970, art.
18, comma 1... [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119
c.c.) o un giustificato motivo (L. n. 604 del 1966. ex art. 3). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art. 2]. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente [...]".
In definitiva, l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo addotto dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato (qui giusta causa) e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso (diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo).
La difesa di parte opponente ha allegato che il secondo (quello impugnato in questa sede) licenziamento fosse nullo in quanto ritorsivo – fondato su di un motivo illecito, ovvero quello di voler sostanzialmente eludere l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro statuito dalla decisione della Corte d'Appello di Bologna all'esito del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza che aveva definito l'impugnazione giudiziale del primo licenziamento (docc.
5-9 ric.). Considerando
8 del tutto irrilevante l'assunto che il licenziamento sia ritorsivo – fondato su motivo illecito determinante per la sola ragione che il relativo provvedimento sia stato vergato dalla stessa amministratrice unica (dott.ssa che Persona_3 aveva comminato la prima sanzione espulsiva, bisogna osservare da un lato che
, se da un lato i motivi di risentimento e acrimonia personali (che ben si può immaginare possano sussistere in forza del palese logoramento dei rapporti) sono motivi invalidi di licenziamento, dall'altro non si può non considerare che la difesa di parte opponente non ne ha fatto parola nel presente ricorso in opposizione;
al contempo, neppure chiaro è se la ritorsione in questione abbia riguardato specificamente la vittoria di in detto giudizio di reclamo. Parte_1 Non è dunque specificato quale sia il motivo determinante – unico che ha causato il licenziamento nella prospettazione di parte opponente.
Proprio in applicazione di detti principi si può affermare la infondatezza della domanda principale in esame, non potendo che trovare conferma la statuizione resa sul punto all'esito della fase sommaria.
Quanto alla giusta causa/giustificatezza del licenziamento, giova rammentare che ha contestato a di aver commesso quanto di seguito P_ Parte_1
(doc. 10 ric.):
“3) Le date di creazione e di modifica della “Dichiarazione.Pighi”, come sopra indicate, dimostrano che Lei era a conoscenza delle asserite differenze significative di valorizzazione delle giacenze di magazzino denunciate alla
Società, sua datrice di lavoro, ben prima del 23 giugno 2016, ovvero già sei mesi prima della data fissata per l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio (e questo contrariamente a quanto da Lei asserito nella predetta comunicazione del
23 giugno).
4) I dati relativi alle giacenze di magazzino dal 2006 al 2015, contenuti nei files
Excel esaminati dal perito informatico incaricato dalla Società, di cui al punto 1 che precede, salvati, come detto nella cartella “Anita Colla” del server ed accessibili tramite il percorso “Dati” (…) sono risultati totalmente non coerenti ed incompatibili con i dati della stessa natura, relativi agli stessi periodi, registrati nel software IBM AS/400 e riportati nelle scritture contabili della Società.
(…) In conclusione, dalle indagini svolte, è emerso come Lei, in palese violazione degli obblighi di diligenza, correttezza e leale cooperazione nello svolgimento delle Sue mansioni di natura dirigenziale, abbia alterato i dati contabili della
Società già utilizzati per la formazione dei bilanci già approvati, al fine plausibile di poter proporre una (infondata) impugnativa del bilancio 2017, ed abbia occultato documenti sociali (ovvero le perizie del Dott. che non erano Per_1 presenti in azienda), il tutto al fine del perseguimento dei suoi interessi in qualità di socio di minoranza della Società, a detrimento della Sua datrice di lavoro.
Gli addebiti a Lei mossi a mezzo della presente, benché relativi a fatti verificatisi nei primi mesi dell'anno 2017 (precedentemente alla comunicata risoluzione del rapporto di lavoro poi annullata dalla Corte di appello di Bologna), sono stati portati alla luce dai controlli sul magazzino svolti a seguito dell'esame delle perizie del dott. e dalle perizie forensi concluse nel mese di aprile 2019 e Per_1
9 Le vengono contestati in data odierna, in virtù della Sua reintegrazione nell'organico di avvenuta in data 20 marzo 2020”. P_
si è difesa affermando quanto segue (cfr. giustificazioni scritte – Parte_1 doc. 36 ric.): “(…) i fatti che mi vengono ascritti sono, sul piano disciplinare, del tutto infondati e (…), per essi, non è configurabile alcuna mia responsabilità, né di natura disciplinare, né di altra natura, avendo io soltanto assolto ai miei doveri
e segnalato alla società, e per essa all'amministratore unico, situazioni che meritavano un suo opportuno intervento, quale solo ed unico responsabile della redazione del bilancio, nonché soggetto che forniva dati, indicazioni e direttive in merito alla compilazione delle voci relative al magazzino e alla valorizzazione delle rimanenze (dati tecnico-produttivi di competenza tutt'altro che amministrativa).
(…) Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all'altro ordine di censure che mi vengono ingiustamente ascritte, atteso che il nuovo criterio di valutazione del magazzino è stato scelto dalla società con valutazione del tutto autonoma e in alcun modo riconducibile a mie pretese ed assolutamente false ed indimostrate condotte illegittime le quali non sono, e non possono certo essere, comprovate da una perizia informatica la quale non supporta in alcun modo il merito degli addebiti (in particolare con riferimento alle infondate accuse di indebite alterazioni di dati), per le ragioni tutte già ampiamente esposte negli altri procedimenti contenziosi tra le parti e che mi riservo di ripercorrere e approfondire in altra sede.
Non posso dunque ed infine esimermi dal rilevare che la volontà ritorsiva della società (…) non si arresta, né davanti alle statuizioni dei Giudici, né davanti alle mie condizioni di salute, che pur ho certificato essere precarie. Debbo quindi avvertire che riterrò responsabile, sia la società, sia Lei personalmente (dott.ssa amministratore unico – ndr), in quanto autrice materiale Persona_3 delle condotte illecite, di ogni pregiudizio che io dovessi patire, sia alla mia professionalità, sia agli altri valori primari della mia persona”.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui è onere della parte datrice di lavoro fornire la prova della fondatezza delle ragioni poste alla base dell'intimato licenziamento.
In punto di diritto, occorre rilevare che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente si discosta, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui alla legge n. 604/1966, art. 3.
Anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante, o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e quindi giustificarne il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso,
10 con valutazione rimessa al giudice di merito sindacabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione (cfr. Cass., sez. lav., 8 ottobre 2012, n. 17086).
In altri termini, la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n.
604 del 1966 e n. 300 del 1970 non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, neppure ai dirigenti convenzionali, sia che si tratti di dirigenti apicali sia di dirigenti medi o minori, ad eccezione, tuttavia, degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro che dirigenti non sono, non essendo le mansioni da essi espletate riconducibili in alcun modo alla nozione ordinamentale o contrattuale del dirigente (cfr. Cass., sez. lav., 23 novembre 2012, n. 20763).
Inoltre, sempre in tema di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall'obbligo di concedere il preavviso e di pagare l'indennità sostituiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall'obbligo di pagare l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una tale lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (cfr. Cass., sez. lav., 10 aprile 2012, n. 5671).
Ciò premesso, la prova della fondatezza degli addebiti risulta essere fornita anche nella presente fase di giudizio. Infatti, con le articolate P_ produzioni documentali, risulta avere sostanzialmente fornito la prova dei vari addebiti mossi all'opponente.
In primo luogo, quanto alla contestazione disciplinare per i fatti occorsi fino alla data del 11.09.2017 (del 26.03.2020 – doc. 10 ric.), è opportuno ribadire come essa sia relativa all'aumento dei chilogrammi di giacenza nei tabulati “LIFO” per renderli coerenti al numero di fase.
Occorre premettere che per “LIFO” si intende il criterio di calcolo “ultimo entrato primo uscito” (doc. 56 ric.), previsto quale metodo di gestione delle scorte (ovvero quale criterio di valutazione delle immobilizzazioni per le società per azioni) ex art. 2426, co. 1, n. 10 cod. civ. Detta norma prevede infatti che: “il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli:
“primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”.
Orbene, in primo luogo la società opposta ha fornito piena prova in ordine alla rilevanza di determinati documenti aziendali (all. XI res.) ai fini della contabilità aziendale, integrati dalle perizie di stima sul valore della società e del suo patrimonio, redatte dal dott. (docc. 27-28 e 45 ric.) su incarico della Persona_4 società in data 30.10.2008 e in data 26.06.2013, contenenti anche valutazioni in ordine alle c.d. giacenze di magazzino alla data della loro redazione che non risultavano essere presenti nell'archivio contabile ed amministrativo della società,
11 la cui gestione appare essere riconducibile ai compiti conferiti alla opponente quale responsabile della Amministrazione e della Contabilità della società.
È dunque emerso che la diversa valutazione del magazzino è stata strumentale non soltanto alla proposizione dell'azione contro il bilancio relativo all'anno 2017 (doc. 31 ric.) ma anche alla richiesta di divisione dell'utile che poi è stata avanzata nell'assemblea di novembre 2019 e che di fatto avrebbe fatto sì che all'opponente spettasse l'equivalente di euro 16 milioni (docc.
2-bis e 2-ter, 41-42 ric.) a titolo di dividendo.
In secondo luogo, con la produzione delle due relazioni di consulenza tecnica elaborate sempre su incarico della società dal consulente informatico ing.
(docc. 36-37 res. fasc. prima fase;
all. XI res. e doc. 46 ric. fasc. Persona_2 seconda fase) la difesa di parte opposta ha sostanzialmente fornito un riscontro a quanto allegato in ordine ai files delle giacenze di magazzino dal 2006 al 2015.
Secondo il criterio LIFO essi sono stati oggetto di alterazione-modificazione a posteriori, tra il 13.12.2016 e il 02.03.2017.
In altri termini, dalla incongruenza dei dati delle rimanenze di magazzino dal 2006 al 2015 (docc. 47-48 ric.), contenuti nei predetti files Excel salvati a sistema (all.
XI res.), rispetto ai dati relativi alle giacenze di magazzino presi a riferimento nelle perizie del dott. non può che derivarsi che tali dati sono risultati non Per_1 coerenti e non compatibili tanto tra di loro quanto con i dati della stessa natura, relativi agli stessi periodi, registrati nel software IBM AS/400 e riportati nelle scritture contabili della società.
Proprio sulla base di dette risultanze, può, quindi, affermarsi che la difesa della società opposta ha fornito in causa un riscontro a quello che, nella sostanza, risulta essere l'addebito mosso alla opponente , nella sua veste di Parte_1 dirigente apicale della società, vale a dire quello di avere proceduto ad una alterazione dei dati contabili della società per la formazione dei bilanci già approvati con l'intento di proporre contestazioni al bilancio oggetto dell'esame della assemblea indetta per il giorno 26.03.2017, con occultamento di documenti sociali (vale a dire le perizie del dott. ) il tutto al fine di non adempiere agli Per_1 obblighi afferenti al rapporto di lavoro dirigenziale in essere con la società ma di salvaguardare soltanto i diversi interessi esistenti in capo alla stessa quale socia di detta società.
E tutto questo appare sufficiente, in questa sede, per affermare l'esistenza di un positivo riscontro da parte della difesa della società opposta (come era suo onere) in ordine alla sussistenza della giusta causa posta alla base del licenziamento in esame, anche ed ulteriormente tenendo conto del particolare e strettissimo rapporto fiduciario che deve intercorrere tra la società datrice di lavoro e chi svolge compiti dirigenziali di più che elevato livello e responsabilità.
L'alterazione dei dati contabili della società già utilizzati per la formazione dei vari bilanci di esercizio approvati per vari anni emergendo (se non si è inteso male) da detta attività di detto consulente che tutti i tabulati Excel contenenti i dati relativi alle giacenze di magazzino della società, creati dalla opponente in un lungo arco di tempo (dal 2006 al 2015) e salvati nella contabilità aziendale, per la
12 valorizzazione del magazzino secondo il criterio LIFO erano stati modificati a posteriori dall'opponente (anche in mancanza di ogni convincente alternativa ipotesi ricostruttiva) nel periodo intercorrente dal 13.12.2016 al 02.03.2017, con alterazione delle risultanze, con la specificazione che in data 27.12.2016 ore
11:25 l'opponente (utente) risulta avere creato il file denominato “Dichiarazione Pighi” (all. XI res.) poi modificato da ultimo in data 16.03.2017 il cui contenuto
(anche sul punto condividendosi le allegazioni difensive della società opposta) appare essere sostanzialmente analogo alla comunicazione (doc. 24 ric.) inviata dall'opponente in data 22.06.2017 (pochi giorni prima della data fissata per lo svolgimento della assemblea degli azionisti, convocata per esame ed approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2016) e con la quale la stessa evidenziava (sulla base di un controllo fatto da non meglio specificati consulenti di sua fiducia) improvvise e preoccupanti divergenze in relazione alle diverse voci tra cui quella di magazzino, dei debiti verso i fornitori e delle fatture da ricevere, con impatto sul bilancio di esercizio che risultava migliore e permetteva di subire una minore imposizione fiscale (docc. 11-15 ric.).
L'opponente ha allegato in fatto che in realtà sarebbe stato soltanto suo fratello
, in qualità di amministratore unico nel periodo in questione, ad Persona_5 occuparsi di tutto quanto, soprattutto in materia di formazione dei documenti di bilancio;
la stessa responsabilità si sarebbe estesa al fratello Parte_2 quale immediato predecessore di nell'incarico di amministratore Persona_5 unico. Stando alla versione dei fatti fornita dall'opponente, dunque, soltanto i due fratelli con i maggiori incarichi di responsabilità e gestione sarebbero stati a conoscenza di tutto, in quanto le direttive aziendali venivano impartite da loro due.
In altri termini, l'opponente ha ritenuto che la sottostima del magazzino fosse una prassi invalsa, e da ben prima del mese di giugno 2017, quando fu approvato l'ultimo bilancio prima del licenziamento poi annullato.
Per la difesa di parte opponente la dimostrazione della sottostima starebbe nella circostanza che quando con il bilancio dell'anno 2018 (approvato nel 2019) la società deliberò di cambiare criterio di valutazione (adottando quello del costo medio – doc. 56 ric.) ne derivò un aumento del patrimonio netto di quasi 100 milioni di euro (docc. 33-34 ric.).
Ad ogni buon conto, occorre rilevare che , nominata responsabile Parte_1 dell'amministrazione di bilancio (docc. 19-20bis ric.), con responsabilità su formazione e approvazione del bilancio, indirizzò una lettera all'amministrazione sociale in data 22.06.2017, segnalandovi le dedotte divergenze (doc. 24 ric.).
Da tutto ciò si può effettivamente dedurre che le perizie del 2008 e del 2013
(docc. 27 e 28 ric.) erano state svolte su espresso incarico della società e non v'è prova alcuna che l'opponente, nell'esercizio delle sue funzioni di responsabile del bilancio, le abbia occultate;
in altri termini, “ha finto” di accorgersi P_ delle divergenze soltanto quando “ha visto” le perizie nell'anno 2018 in sede di
13 impugnazione del bilancio relativo all'anno di esercizio 2017 (docc. 31-31bis-32 ric.).
Altrettanto evidente è però che l'opponente ha effettivamente alterato i dati contenuti nei suoi files conservati su server aziendale, che erano stati usati per formare bilanci poi approvati dall'organo preposto. La modifica dei dati che le è stata imputata risale al periodo compreso tra il
13.12.2016 e il 02.03.2017: pertanto, essa non può considerarsi come rilevante per i bilanci precedentemente approvati ma soltanto per la contabilità del bilancio
2016 redatto nel 2017.
Quanto alla rilevanza per il bilancio 2017 redatto e approvato nel 2018, si può con certezza affermare che la circostanza che l'opponente fosse o meno a conoscenza della sottostima delle rimanenze di magazzino e che vi prestasse consenso o meno risulta essere sostanzialmente irrilevante perché l'oggetto della contestazione è diverso dai casi di alterazione dei dati delle tabelle Excel da lei redatte in un momento successivo. In altri termini, la circostanza che l'opponente compilasse i fogli Excel per poi sottoporli ai due amministratori unici (dapprima e poi il successore ) è sì oggetto di contestazione Parte_2 Persona_5 nella presente causa, ma di fatto è irrilevante rispetto alla contestazione disciplinare posta alla base del provvedimento sanzionatorio in quanto le modifiche dedotte sono state effettuate in un momento precedente, ovvero tra il mese di dicembre 2016 e il mese di marzo 2017, quindi prima della segnalazione delle discordanze inviata all'amministratore unico . Persona_5
La circostanza che l'opponente fosse o meno responsabile stando all'organigramma nominativo (doc. 19 ric.) della società è parimenti irrilevante, in quanto risulta documentalmente (doc. 20-bis ric.) che alla stessa opponente fossero state attribuite specifiche funzioni di amministrazione e contabilità
(supervisione e gestione della contabilità attiva e passiva), formazione del bilancio (assistenza all'Ufficio contabilità nella predisposizione di una prima bozza del bilancio di verifica da presentarsi all'amministratore unico o a professionista da questi espressamente incaricato), gestione del personale
(esclusi i dirigenti, facenti capo in quanto tali al direttore generale;
gestione amministrativa e contrattuale, e quindi colloqui ai fini dell'assunzione, contrattualistica, gestione avanzamenti di carriera, dei trasferimenti, procedimenti disciplinari, rapporti sindacali, gestione richieste cambi mansione ed anticipi TFR, salva la riserva in materia di assunzioni, azioni disciplinari, licenziamenti ed avanzamenti di carriera a favore dell'amministratore unico e del direttore generale nei soli casi da loro espressamente avocati).
Infine, non possono condividersi i rilievi formali mossi avuto riguardo dell'iter sanzionatorio come sollevati dalla articolate difesa di parte opponente.
Con riferimento alla c.d. genericità della “imputazione disciplinare”, la relativa eccezione deve essere respinta anche solo sulla base della lettura della più che dettagliata lettera di contestazione disciplinare che consente di affermare come parte opponente sia stata edotta fin dall'avvio del procedimento disciplinare che
14 ha poi portato al suo licenziamento di quelli che erano gli addebiti disciplinari formulati dalla società nei suoi confronti, consentendo alla stessa di svolgere anche all'interno di detto procedimento ogni sua compiuta difesa, come poi successivamente confermato con la introduzione del presente giudizio dove sono state svolte altrettante difese svolte (docc. 10 e 37-39 ric.).
Del apri non appare condivisibile l'eccezione relativa alla tardività della predetta contestazione disciplinare (doc. 10 ric.) atteso che è documentale che la società sia venuta a conoscenza dei fatti posti alla base di detta contestazione disciplinare quando il rapporto di lavoro con la opponente era venuto meno a seguito del precedente licenziamento intimato in data 11.09.2017 ed ha provveduto immediatamente ad effettuare detta contestazione disciplinare una volta “ripristinato” il rapporto in ottemperanza alla statuizione della sentenza della
Corte di Appello Sezione Lavoro di Bologna n. 125/2020 che aveva, appunto, dichiarato nullo il predetto licenziamento (docc.
5-6 ric.).
La difesa della società opposta è condivisibile anche nel punto in cui contesta la fondatezza di quanto allegato in ricorso in ordine alla violazione delle norme poste a tutela della privacy e ciò sia per la sostanziale genericità di detta violazione sia tenendo conto della natura della indagine commissionata all'ing.
(doc. 46 ric.) ed ai tempi in cui la stessa si è svolta, emergendo da detta Per_2 relazione che la stessa è stata svolta quando il rapporto di lavoro tra le parti era venuto meno a seguito del licenziamento intimato in data 11.09.2017.
Le suesposte considerazioni, assorbenti rispetto ad ogni ulteriore rilievo sollevato dalle parti, impongono il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria.
Nonostante l'esito del giudizio, la peculiarità e l'opinabilità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Piacenza, 17 maggio 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Camilla Milani
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